Provincia Autonoma di Trento
Ordinanza 2 luglio 2021, n. 77
Ulteriore ordinanza in tema di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
VISTO l’articolo 32 della Costituzione;
VISTO l’articolo 8, comma 1, punto 13) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige) che prevede la competenza legislativa primaria in materia di opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche e l’articolo 52, comma 2, che prevede l’adozione da parte del Presidente della Provincia di provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o più comuni;
VISTO l’articolo 35, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 che dispone, per le Province autonome di Trento e Bolzano, che gli interventi dello Stato hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e provinciali e, in presenza di tali interventi, sono fatte salve le competenze provinciali e l’operatività dell’ordinamento provinciale;
VISTO l’articolo 9, comma 1, numero 10), dello Statuto di autonomia che attribuisce alla Provincia autonoma di Trento competenza in materia di igiene e sanità;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, recante Norme di attuazione dello Statuto per la regione Trentino - Alto Adige in materia di igiene e sanità e, in particolare, quanto previsto dall’articolo 3, che individua le competenze degli organi statali;
VISTA la legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, “Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento”;
PRESO ATTO delle delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, il cui termine è ad oggi determinato nel giorno 31 luglio 2021;
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che nell’articolo 5, comma 2, prevede espressamente che “Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione”, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74;
VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020 n. 125 recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n. 159;
VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”, convertito con legge 12 marzo 2021, n. 29;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»”;
VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19”, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;
VISTO il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante “Misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da Covid-19”;
VISTA l’ordinanza del Ministero della Salute del 11 giugno 2021, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia e nella Provincia autonoma di Trento” (G.U. n. del n. 139 del 12-6-2021), secondo cui nella Provincia autonoma di Trento, a partire dal 14 giugno 2021, cessa l'applicazione delle misure di cui alla «zona gialla» e si applicano le misure di cui alla c.d. «zona bianca», nei termini e secondo le decorrenze di cui al decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 e 18 maggio 2021, n. 65;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021, recante “Disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19» (G.U. n. 143 del 17 giugno 2021);
VISTA la nota dell’Azienda provinciale per i Servizi Sanitari prot. n. 0124172 del 1 luglio 2021, recante “Analisi andamento Epidemia Covid 19: aggiornamento al 30 giugno 2021”, (All.ta quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza), con cui l’APSS ritiene che possano essere assunte determinazioni il cui contenuto è riportato nella presente ordinanza, senza che queste comportino un impatto epidemiologico negativo;
RITENUTO opportuno, in questa di fase di ripartenza della stagione turistica, applicare in via operativa l’analisi epidemiologica fornita dall’APSS nel settore dello spettacolo in generale e degli eventi/competizioni sportive;
RITENUTO opportuno recepire le indicazioni di cui alla sopracitata nota dell’APSS in materia di pernottamento nei rifugi alpini ed escursionistici, anche con riferimento al pernottamento in ostelli, stante le modalità similari di pernottamento. Si reputa altresì ragionevole fissare la capacità di utilizzo delle camere fino ad un massimo di 2/3 dei posti letto, garantendo la distanza di due metri tra le persone;
RITENUTO opportuno prevedere specifiche disposizioni per la gestione dei Mini club presenti nelle strutture ricettive, dal momento che nei protocolli vigenti non si trova disciplina in merito agli stessi;
CONSIDERATO l’ultimo report settimanale disponibile (n. 58), effettuato dal Ministero della Salute, Istituto Superiore della Sanità, che per la Provincia di Trento per il periodo di riferimento 14 giugno 2021 - 20 giugno 2021 individua “Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 14/6/2021-20/6/2021: 44 | Incidenza: 8.08 per 100000 - Rt: 0.75 (CI: 0.42-1.03) [medio 14gg];
VISTE le precedenti ordinanze del Presidente della Provincia in tema di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
Tutto ciò premesso,
IL PRESIDENTE
ORDINA QUANTO SEGUE
Partecipazione del pubblico ad eventi/competizioni sportive e spettacoli
Impianti e strutture al chiuso
1) Per la partecipazione del pubblico ad eventi/competizioni sportive e spettacoli di qualsiasi genere in impianti/strutture al chiuso, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata.
È obbligatoria la previa prenotazione dei posti nonché, per gli organizzatori, il mantenimento dell’elenco dei partecipanti per un periodo di 14 giorni.
Ai fini della partecipazione agli eventi/competizioni sportive e spettacoli di cui ai periodi precedenti, gli spettatori devono essere muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 di cui all’art. 9 del decreto legge n. 52/2021, compresa l’effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo eseguito nelle 48 ore precedenti e rilasciato in formato cartaceo o digitale; la previsione di questo periodo non si applica a coloro che hanno meno di 16 anni.
Viene fatto salvo quant’altro previsto dai protocolli di prevenzione Covid-19 per lo svolgimento degli eventi/competizioni sportive e spettacoli di cui ai periodi precedenti, nella misura in cui questi protocolli siano compatibili con quanto disposto dalla presente ordinanza.
Impianti e strutture all’aperto
2) Per la partecipazione del pubblico ad eventi/competizioni sportive e spettacoli di qualsiasi genere in impianti/strutture all’aperto, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata.
Si raccomanda di prevedere, laddove possibile, un sistema di previa prenotazione dei posti e il mantenimento dell’elenco dei partecipanti per un periodo di 14 giorni.
Ai fini della partecipazione agli eventi/competizioni sportive e spettacoli di cui ai periodi precedenti, gli spettatori devono essere muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 di cui all’art. 9 del decreto legge n. 52/2021, compresa l’effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo eseguito nelle 48 ore precedenti e rilasciato in formato cartaceo o digitale; la previsione di questo periodo non si applica a coloro che hanno meno di 16 anni.
Viene fatto salvo quant’altro previsto dai protocolli di prevenzione Covid-19 per lo svolgimento degli eventi/competizioni sportive e spettacoli di cui ai periodi precedenti, nella misura in cui questi protocolli siano compatibili con quanto disposto dalla presente ordinanza.
Luoghi all’aperto non all’interno di impianti e strutture dedicate
3) Per la partecipazione del pubblico ad eventi/competizioni sportive e spettacoli di qualsiasi genere in luoghi all’aperto ma non all’interno di impianti e strutture dedicate (es. manifestazioni in ambiente montano o in altri ambienti naturali, in parchi ecc.), non è previsto un limite alla presenza degli spettatori a meno che, per la conformazione dei luoghi, risulti necessario prevedere un numero massimo di spettatori al fine di garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro.
Per garantire il distanziamento di cui sopra, è necessario prevedere la presenza di un numero adeguato di addetti; nel rispetto di tale distanziamento è consentito assistere all’evento/competizione sportiva o allo spettacolo anche in piedi; non è altresì necessario prevedere la predisposizione di sedute fisiche vere e proprie e relativa preassegnazione dei posti.
Ai fini della partecipazione agli eventi/competizioni sportive e spettacoli di cui ai periodi precedenti, non è richiesto il possesso di una delle certificazioni verdi Covid-19 di cui all’art. 9 del decreto legge n. 52/2021, compresa l’effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo eseguito nelle 48 ore precedenti e rilasciato in formato cartaceo o digitale.
Resta nelle facoltà dell’organizzazione prevedere la prenotazione per la partecipazione a tali eventi/competizioni sportive e spettacoli, con eventuale mantenimento dell’elenco dei partecipanti per un periodo di 14 giorni.
Viene fatto salvo quant’altro previsto dai protocolli di prevenzione Covid-19 per lo svolgimento degli eventi/competizioni sportive e spettacoli di cui ai periodi precedenti, nella misura in cui questi protocolli siano compatibili con quanto disposto dalla presente ordinanza.
Strutture ricettive
Pernottamento nei rifugi alpini, escursionistici ed ostelli
4) Fatto salvo quant’altro previsto in materia nella sezione “Attività turistiche e ricettive” di cui alle “Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” allegate all’ordinanza del Presidente della Provincia n. 74 del 31 maggio 2021, nelle camere con posti destinati ad uso promiscuo, ossia clienti soggetti al rispetto del distanziamento interpersonale, per il pernottamento nei rifugi e negli ostelli la capacità di utilizzo delle camere è consentita fino ad un massimo di 2/3 dei posti letto, garantendo la distanza di due metri tra le persone. Tale capienza si applica solo laddove tutti gli ospiti siano in possesso di una delle certificazione verdi Covid-19 di cui all’art. 9 del decreto legge n. 52/2021, compresa l’effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo eseguito nelle 48 ore precedenti e rilasciato in formato cartaceo o digitale;
5) qualora non tutti gli ospiti di una camera del rifugio o dell’ostello siano in possesso di una delle certificazione verdi Covid-19 di cui all’art. 9 del decreto legge n. 52/2021, compresa l’effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo eseguito nelle 48 ore precedenti e rilasciato in formato cartaceo o digitale, si applica quanto previsto nella relativa sezione “Attività turistiche e ricettive” di cui alle “Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” allegate all’ordinanza del Presidente della Provincia n. 74 del 31 maggio 2021, ossia all’interno della camera deve essere garantita la distanza tra letti di due metri.
Mini club
6) Per quanto riguarda i mini club presenti nelle strutture ricettive, si consente l'apertura con le seguenti prescrizioni:
Tabella Standard rapporto operatori/bambini-ragazzi
Fascia 3 mesi/3 anni |
1 operatore ogni 4 bambini |
Fascia 3/6 anni |
1 operatore ogni 6 bambini |
Fascia 6/11 anni |
1 operatore ogni 7 bambini |
Fascia 11/17 anni |
1 operatore ogni 10 ragazzi |
L’accesso al mini club potrà essere consentito solo agli ospiti che pernottano almeno 2 notti nella struttura.
I turni nei mini club al massimo dureranno due ore, andranno privilegiate le attività all'aperto.
Dovranno essere creati gruppi stabili per l’accesso al mini club e il gruppo va mantenuto nelle diverse attività svolte all'interno del mini club.
Mantenere l'elenco dei soggetti che usufruiscono dei servizi del mini club per un periodo di 14 giorni decorrenti dall'ultimo accesso.
Le attività di intrattenimento ludico ricreative - tipo baby dance - gestite da operatori della struttura, potranno essere svolte all’aperto garantendo il distanziamento e controllando che non si formino assembramenti;
Disposizioni finali
7) le disposizioni della presente ordinanza sono efficaci dal giorno di adozione della stessa e sono valide fino al 31 luglio 2021, salvo ove eventualmente indicati termini diversi; restano altresì impregiudicate le ulteriori disposizioni recate dalle pregresse ordinanze del Presidente della Provincia adottate in tema di emergenza epidemiologica da COVID-19 qualora non in contrasto con la presente ovvero se non esplicitamente modificate o superate.
Il mancato rispetto degli obblighi nascenti dalla presente ordinanza comporta l’applicazione sanzionatoria di quanto previsto dall’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35, cosi come specificato dal decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti gli interessati.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e al Commissario del Governo della Provincia di Trento.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento e trasmessa tempestivamente in copia a cura del dirigente del Dipartimento competente in materia di protezione civile, alla Questura di Trento, ai Comandi provinciali dei carabinieri e della Guardia di Finanza e a tutti i Comuni.
- dott. Maurizio Fugatti -
Azienda Provinciale per i Sevizi Sanitari
Provincia Autonoma di Trento
…
Oggetto: Analisi andamento Epidemia Covid 19: aggiornamento al 30 Giugno 2021
In relazione all'andamento della situazione pandemica a livello nazionale ed in particolare tenuto conto delle indicazioni contenute nei più recenti rapporti di analisi degli Enti di riferimento nazionale per la sorveglianza epidemiologica i quali attestano:
• un'incidenza, sia sull’intero territorio nazionale che in tutte le regioni/PPAA, che continua a diminuire ed è in tutte le Regioni/PPAA sotto il valore di 50 per 100.000 abitanti ogni 7 giorni;
• una pressione sui servizi ospedalieri pari al 4%, al di sotto della soglia critica in tutte le Regioni/PA e una stima dell’indice di trasmissibilità Rt medio calcolato sui casi sintomatici stabilmente al di sotto della soglia epidemica;
• tenuto altresì conto che il nostro territorio così come le altre regioni/PPAA sono attualmente classificate in zona di rischio bianca e che, in ragione di ciò, da parte ministeriale sono state ragionevolmente e giustificatamente attenuate alcune misure di prevenzione
si ritiene che da un punto di vista sanitario possano essere assunte le seguenti determinazioni senza un impatto epidemiologico negativo:
1. l'accesso agli eventi in strutture all’aperto nella misura del 50% della capienza prevista purché venga presentato il green pass o in alternativa l’esito di un tampone di un tampone AG effettuato nelle precedenti 48 ore;
2. l'accesso agli eventi in ambienti chiusi in misura del 50% della capienza prevista purché purché le persone siano in possesso del green pass o dell’esito di un tampone AG effettuato nelle precedenti 48 ore e gli spettatori siano prenotati con tenuta di un registro delle presenze per 14 giorni (utile per un eventuale contact tracing);
Le indicazioni previste ai punti 1-2 non si applicano ai soggetti sotto i 16 anni;
1. una distanza di 2 metri tra le persone nei dormitori dei rifugi, purché le persone siano in possesso del green pass o in alternativa l’esito di un tampone AG effettuato nelle precedenti 48 ore;
Tenuto conto comunque che la circolazione dei virus è ancora presente in particolare per la progressione legata alla variante delta che sta portando ad un aumento dei casi in altri paesi anche con alta copertura vaccinale, è opportuno mantenere elevata l’attenzione, così come applicare e rispettare le misure necessarie per evitare un aumento sia della trasmissione e della circolazione del virus.
Sarà cura dello scrivente Dipartimento monitorare costantemente la situazione epidemiologica in particolare in presenza di “alert” e di valutare gli effetti delle seguenti indicazioni.
Cordiali saluti.
Allegati:
• REPORT 58 Ministero della Salute - ISS