Tipologia: Accordo
Data firma: 4 marzo 1992
Parti: Commissione Nazionale per la prevenzione infortuni l'igiene e l'ambiente di lavoro
Settori: Edilizia
Fonte: CNEL
Sommario:
Premessa Lavorazioni affidate in subappalto Aggiornamento dei piani in corso d'opera Diffusione dei piani in cantiere Allegato - Esemplificazione delle principali misure di sicurezza da inserire nei piani, per alcune categorie di lavoro. 1) Strutture in cemento armato | 2) Lavori di movimento terra 3) Lavori stradali 4) Lavori in sotterraneo 5) Lavori di finitura in facciata 6) Trincee e posa di canalizzazioni 7) Ponti viadotti e opere di grande luce 8) Costruzioni in carpenteria metallica |
Criteri orientativi per la redazione dei piani di sicurezza approvati dalla Commissione Nazionale per la prevenzione infortuni l'igiene e l'ambiente di lavoro ai sensi dell'Art. 86, lett. e, del CCNL 23 maggio 1991
Addì, 4 marzo 1992
Premesso che le parti ritengono:
che l'integrale applicazione del concetto di pianificazione di sicurezza nel settore delle costruzioni non si limita alla redazione del piano di sicurezza a cura delle imprese esecutrici, così come prevede il punto 8 dell'Art. 18 della legge n. 55/90, ma presuppone un coinvolgimento a livello di committenze e progettazione (così come potrà avvenire compiutamente col recepimento nel nostro Paese delle direttive e delle proposte di direttive CEE in materia di sicurezza sul lavoro e di sicurezza nei cantieri);
che, comunque, la redazione e l'attuazione dei piani di sicurezza possono validamente contribuire al miglioramento delle condizioni di sicurezza nei cantieri;
considerando che:
nella legge n. 55/90 mancano indicazioni concrete sulle possibili metodologie di redazione dei piani e sui loro contenuti;
fermo restando che:
le imprese potranno scegliere forme di presentazione ritenute più idonee ma tali, comunque, da dare origine a piani i cui contenuti siano coerenti con quelli in appresso indicati;
si forniscono, per la redazione dei piani, i seguenti criteri orientativi tratti dall'esame della pratica corrente e della buona tecnica.
Il piano sarà formalmente distinto in due parti da presentare contestualmente, salvo aggiornamenti o integrazioni che si rendessero necessari; tali parti constano in:
- piano generale di sicurezza;
- piani particolari di sicurezza.
Nella prima parte, essenzialmente descrittiva e di carattere generale, saranno riportate le seguenti indicazioni:
- stazione appaltante;
- natura dell'opera;
- indirizzo del cantiere o ubicazione dei lavori;
- affidatario;
- direttore tecnico del cantiere e suoi eventuali collaboratori in materia di sicurezza;
- descrizione sommaria delle opere da realizzare e loro importo presunto;
- durata prevista dei lavori e numero massimo presumibile di lavoratori presenti contemporaneamente in cantiere;
- indicazione delle lavorazioni date in subappalto e, ove possibile, nominativi delle imprese già designate per tali lavorazioni;
- descrizione del sito comprensiva di eventuali vincoli connessi all'area ed al contesto, di eventuali interferenze con cantieri limitrofi, dell'eventuale presenza di condutture aeree e sotterranee, ecc.;
- organizzazione del cantiere:
- accessi;
- recinzione;
- segnalazioni;
- tutele per i terzi eventualmente presenti:
- servizi igienici e assistenziali;
- servizi sanitari e di pronto intervento;
- tutela della salute dei lavoratori a fronte della presenza eventuale di fattori di rischio chimico, fisico e biologico;
- depositi;
- norme relative alle macchine ed agli impianti e procedure per il loro impiego;
- mezzi personali di protezione;
- viabilità;
- impianti di cantiere;
- reti elettriche, di acqua, di gas, ecc..
Nella seconda parte, le fasi di lavoro verranno descritte con riferimento allo specifico cantiere, indicando le tecniche, le attrezzature (macchine, impianti, ecc.) e i materiali utilizzati.
Fase di lavoro per fase di lavoro, in relazione ai tempi previsti, al regime di orario e al numero presunto di lavoratori impegnati, saranno indicate le misure di prevenzione previste, tenendo naturalmente conto dei rischi presenti e delle disposizioni di legge relative e fermo restando che delle misure di sicurezza valide per tutte le fasi lavorative potrà farsi menzione unica nel piano generale.
Le misure di sicurezza saranno correlate alle diverse tipologie di lavoro. In allegato si indicano, per le principali categorie di opere e in modo non esaustivo e da adattarsi di volta in volta in relazione agli effettivi rischi presenti, le principali misure di sicurezza da prevedere nel piano.
Lavorazioni affidate in subappalto
Per tali lavorazioni la redazione del piano relativo pertiene alle singole imprese subappaltatrici.
Anche tali piani, limitati alle lavorazioni da eseguire da parte delle imprese subappaltatrici, saranno redatti, in linea di massima, secondo i criteri già indicati.
L'operatività di tali piani è subordinata al preventivo coordinamento di tali piani tra loro e con il piano redatto dall'impresa aggiudicataria dei lavori. Tale coordinamento pertiene all'impresa aggiudicataria.
Aggiornamento dei piani in corso d'opera
Nell'ipotesi in cui, nel corso dei lavori, risulti necessario modificare o integrare il piano (o i piani, ove sussistano lavorazioni subappaltate) tali modifiche o integrazioni dovranno essere annotate (e comunicate all'impresa aggiudicataria) prima dell'effettuazione dei lavori ai quali sono riferibili le modificazioni o integrazioni.
Diffusione dei piani in cantiere
Ciascun lavoratore, prima dell'inizio delle varie fasi di lavoro, dovrà essere reso edotto dei contenuti del piano generale di sicurezza e di quelle parti dei piani particolari concernenti le lavorazioni a cui è addetto.
Tale opera di informazione dovrà essere condotta dal direttore tecnico del cantiere coadiuvato, per ciò che concerne i singoli lavoratori, dai preposti ai lavori.
A tal fine si raccomanda che il piano contenga indicazioni operative sui canali di informazione da attivare per rendere edotti dei contenuti del piano gli addetti e i loro preposti.
Il piano di sicurezza è tenuto dall'appaltatore a disposizione dei dirigenti della rappresentanza sindacale aziendale e, tramite le imprese subappaltatrici, il piano è tenuto a disposizione dei dirigenti delle rispettive rappresentanze sindacali aziendali presenti in cantiere.
Ove richiesta, l'impresa aggiudicataria o la singola impresa subappaltatrice fornirà ai dirigenti della propria rappresentanza sindacale aziendale chiarimenti sul rispettivo piano adottato e relativi, oltre che alle misure di sicurezza, anche ai rischi e alle disposizioni di legge vigenti, ferme restando le autonome scelte dell'impresa.
Allegato
Esemplificazione delle principali misure di sicurezza da inserire nei piani, per alcune categorie di lavoro.
1) Strutture in cemento armato
- misure relative ai percorsi di uomini e mezzi, per garantirne l'agibilità;
- misure di sicurezza collettive ed individuali contro le cadute dall'alto;
- misure relative alla movimentazione manuale dei carichi e allo spostamento delle attrezzature;
- misure relative alla movimentazione di materiali con apparecchi di sollevamento;
- misure di sicurezza collettive ed individuali contro la caduta di oggetti dall'alto;
- misure per prevenire le elettrocuzioni o limitarne gli effetti;
- protezioni contro gli organi mobili delle macchine e gli oggetti in movimento.
2) Lavori di movimento terra
- norme per la circolazione e la manovra dei mezzi meccanici;
- definizione dei declivi degli scavi, eventuale armatura degli stessi, delimitazione o sbarramento delle zone pericolose;
- avvertenze per prevenire il contatto con linee aeree in tensione;
- misure per prevenire la intercettazione di cavi o condutture sotterranee da parte di macchine operatrici;
- definizione dei piani di lavoro in relazione alle caratteristiche di stabilità al rovesciamento delle macchine.
3) Lavori stradali
- norme di circolazione e segnalazione relative al cantiere, specie se esso è in estensione, anche in relazione a possibile presenza di traffico di terzi sulle strade;
- avvertenze per prevenire il contatto con linee aeree in tensione;
- misure per prevenire l'intercettazione di cavi o condutture sotterranee da parte di macchine operatrici;
- misure relative alla movimentazione manuale dei carichi;
- protezioni contro gli organi mobili delle macchine e gli oggetti in movimento;
- protezioni contro i leganti caldi;
- misure antincendio;
- definizione dei piani di lavoro in relazione alle caratteristiche di stabilità delle macchine, avvertenze al ciglio delle strade.
4) Lavori in sotterraneo
- norme di circolazione e di segnalazione per macchine operatrici, veicoli e pedoni, in sotterraneo e in superficie;
- controllo e sostentamento delle pareti della galleria;
- norme concernenti l'uso di esplosivi;
- misure per prevenire le elettrocuzioni;
- controllo dell'atmosfera e limitazioni della polverosità;
- protezione dell'udito;
- misure relative alla movimentazione manuale dei carichi;
- vie di esodo e misure di sicurezza contro le venute d'acqua.
5) Lavori di finitura in facciata
- misure di sicurezza collettive ed individuali contro le cadute dall'alto;
- misure relative alla movimentazione di materiali con apparecchi di sollevamento;
- misure relative alla movimentazione manuale dei carichi e allo spostamento delle attrezzature;
- misure di sicurezza collettive ed individuali contro la caduta di oggetti dall'alto;
- misure per prevenire le elettrocuzioni;
- protezioni contro gli organi mobili delle macchine e gli oggetti in movimento;
- protezione degli occhi e dell'apparato respiratorio durante i lavori di intonacatura e sabbiatura.
6) Trincee e posa di canalizzazioni
- armatura degli scavi o definizione di idonea inclinazione delle scarpate;
- avvertenze per prevenire il contatto con linee aeree in tensione;
- misure per prevenire l'intercettazione di cavi o condutture sotterranee da parte di macchine operatrici;
- protezione del ciglio degli scavi;
- modalità di effettuazione dei lavori di saldatura e decapaggio;
- misure relative alla movimentazione manuale, o tramite apparecchi di sollevamento, dei carichi.
7) Ponti viadotti e opere di grande luce
- misure per assicurare la stabilità delle opere (anche provvisionali) durante le varie fasi di lavoro;
- misure di sicurezza individuali e collettive contro le cadute dall'alto;
- norme per la circolazione e la manovra dei mezzi meccanici;
- misure relative alla movimentazione di materiali con apparecchi di sollevamento;
- misure da adottare durante i lavori in prossimità e sopra bacini d'acqua;
- norme per l'utilizzazione delle attrezzature speciali utilizzate per l'esecuzione dei lavori;
- avvertenze per prevenire il contatto con linee elettriche aeree in tensione.
8) Costruzioni in carpenteria metallica
- misure per assicurare la stabilità delle opere (anche provvisionali) durante le varie fasi di lavoro;
- misure di sicurezza collettive ed individuali contro le cadute dall'alto;
- misure di sicurezza collettive ed individuali contro la caduta di oggetti dall'alto;
- misure relative ai percorsi per uomini e mezzi, per garantirne l'agibilità;
- misure relative alla movimentazione di materiali con apparecchi di sollevamento;
- protezioni contro gli organi mobili delle macchine e gli oggetti in movimento;
- misure per prevenire le elettrocuzioni;
- avvertenze per prevenire il contatto con linee aeree in tensione;
- modalità di effettuazione dei lavori di saldatura, decapaggio e verniciatura.