Categoria: Normativa regionale
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Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Deliberazione della Giunta Provinciale 29 giugno 2021, n. 571
Modifiche all'allegato A della legge provinciale dell'08.05.2020, n. 4, da ultimo aggiornato con deliberazione della Giunta provinciale n. 549 del 22.06.2021
B.U.R. 2 luglio 2021, n. 26 - s.s. n. 1
 

La legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, recante “Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nella fase di ripresa delle attività", disciplina il graduale ritorno alla libertà di movimento delle persone e la ripresa delle attività economiche e delle relazioni sociali, compatibilmente con le misure di contrasto alla diffusione del virus.
Le misure di sicurezza per lo svolgimento delle varie attività nella fase delle riaperture sono contenute nell'Allegato A di detta legge, che include:
a) misure generali valide nei confronti di tutti e raccomandazioni di comportamento;
b) misure specifiche per le attività economiche e le altre attività, che hanno validità nel rispettivo ambito;
c) rinvii a provvedimenti nazionali e protocolli di sicurezza nazionali e territoriali
Il comma 6 dell'articolo 1 della LP 4/2020 prevede che le misure ivi previste restino in vigore sino alla cessazione totale dello stato di emergenza dichiarato a livello nazionale, potendo tuttavia essere modificate dalla Giunta provinciale in ragione dell’andamento epidemiologico.
L'allegato A della LP n 4/2020 è stato aggiornato dalla Giunta provinciale e la versione del testo attualmente in vigore è stata approvata con delibera n. 549 del 22 giugno 2021.
Con l’entrata in vigore del certificato interoperabile di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione all’infezione da COVID- 19, disciplinato con il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento Europeo e del Consiglio e, a livello nazionale dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021, si ritiene necessario aggiornare alcune disposizioni sul tema contenute nel suddetto allegato A e indicate nell’allegato alla presente delibera.
Ciò premesso,
 

LA GIUNTA PROVINCIALE
delibera

a voti unanimi legalmente espressi
l'approvazione delle accluse modifiche all'Allegato A “Regole e misure" della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione.
La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 19 giugno 2009, n. 2, e successive modifiche, in quanto trattasi di un atto destinato alla generalità dei cittadini
 

Allegato

Modifiche all'allegato A della legge provinciale 08.05.2020, n. 4, da ultimo aggiornato con deliberazione della Giunta provinciale n. 549 del 22.06.2021


II.B. Misure specifiche per gli esercizi ricettivi
Viene inserito il seguente punto 13:
13. Nei dormitori comuni dei rifugi alpini, dei rifugi-albergo e degli ostelli e degli altri esercizi ricettivi, è possibile derogare all’obbligo di cui al capo I, punto 1, qualora nella struttura siano installate delle barriere divisorie tra le persone.

II.C. Certificazioni verdi
Il punto 1 è cosi sostituito:
1. Ai fini delle misure di sicurezza contenute nel presente allegato per certificazioni verdi si intendono quelle emesse ai sensi del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con legge 17 giugno 2021, n. 87, e del DPCM del 17 giugno 2021, comprovanti una delle seguenti fattispecie:
a) lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2;
b) la guarigione dall’infezione da SARS- CoV-2;
c) l'effettuazione di un test per la rilevazione del SARS-CoV-2 con esito negativo.
Viene inserito il seguente punto 3
3. Ove le disposizioni provinciali emergenziali richiedano la presentazione di una certificazione verde per la partecipazione ad un'attività o evento, e qualora l'iniziativa si svolga con l’organizzazione e la vigilanza di un ente o associazione operante nel relativo ambito di attività, l’ingresso alle attività o agli eventi di seguito elencati può essere consentito, limitatamente alle persone tra i 12 e i 18 anni, anche previa effettuazione sul posto di un test per la rilevazione del SARS-CoV-2 con esito negativo, salvo nei casi di cui alle lettere a), b) ed e) (limitatamente ai rifugi alpini), nei quali i test sul posto sono ammessi senza limiti di età:
a) prove e spettacoli di cori e bande per i membri degli stessi;
b) attività addestrative e corsi di formazione dei Vigili del fuoco, sia volontari che permanenti, di tutti i collaboratori e soci attivi componenti delle organizzazioni di volontariato facenti parte delle strutture operative della protezione civile provinciale;
c) attività sportiva non individuale al chiuso e utilizzo di spogliatoi e docce comuni al chiuso;
d) ingresso a centri termali, centri benessere, piscine coperte;
e) pernottamento in dormitori nei rifugi alpini, nei rifugi-albergo, negli ostelli e negli altri esercizi ricettivi;
f) spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri luoghi accessibili al pubblico, anche all'aperto;
g) eventi organizzati aperti al pubblico - tra cui anche sagre e feste di paese;
h) attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò.

II.G. Misure specifiche per attività culturali, addestrative e prove nonché per attività di formazione e per il settore giovanile
Il punto 5 è così sostituito:
5. Le settimane di vacanze estive di gruppi giovani, con pernottamenti in rifugi in autogestione, centri residenziali di educazione permanente e campeggi, possono essere organizzate in osservanza delle seguenti misure:
- tutti i partecipanti, sia i ragazzi e le ragazze che gli accompagnatori e le accompagnatrici, presentano al check-in la certificazione verde di cui al capo II.C.;
- la presenza di tutti i partecipanti viene
documentata;
- viene misurata giornalmente la temperatura a tutti i partecipanti;
- durante le settimane di vacanze estive i partecipanti si comportano come gruppo chiuso, senza contatti esterni;
- nel caso in cui vi sia un rischio di contatto con persone non appartenenti al gruppo tutti i partecipanti sono obbligati a rispettare le misure di cui al capo I;
- i gruppi di giovani possono utilizzare i mezzi di trasporto pubblici nel rispetto di tutte le misure vigenti al riguardo.

II.H. Misure specifiche per i trasporti
Viene inserito il seguente punto 8:
8 Per quanto riguarda il trasporto pubblico non di linea e i bus turistici, i mezzi di trasporto possono essere utilizzati fino all'80% della loro capienza ordinaria, salvo specifiche autorizzazioni e nell'assoluto rispetto delle misure di sicurezza in vigore.