Tipologia: CCNL
Data firma: 17 giugno 2021
Validità: 01.01.2021 - 31.12.2023
Parti: Asnaf & As, Fmpi e Uil Fpl
Settori: Servizi, Attività alla persona, cimiteriali, funebri
Fonte: cnel


Sommario:

 

Titolo I Disposizioni generali
Art. 1 - Ambito di applicazione
Art. 2 - Disposizioni generali
Art. 3 - Inscindibilità delle norme contrattuali
Art. 4 - Condizioni di miglior favore
Art. 5 - Decorrenza e durata
Titolo II Relazioni sindacali
Art. 6 - Obiettivi e strumenti
Art. 7 - Contrattazione
Art. 8 - Pari opportunità uomo donna
Art. 9 - Servizi minimi essenziali
Art. 10 - Volontariato
Titolo III Diritti sindacali
Art. 11 - RSU (Rappresentanza Sindacale Unitaria)
Art. 12 - Assemblea
Art. 13 - Permessi sindacali
Art. 14 - Aspettativa sindacale
Art. 15 - Contributi sindacali
Art. 16 - Diritto di affissione
Art. 17 - Procedura per l'esame delle Controversie
Titolo IV Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 18 - Assunzione del personale
Art. 19 - Documenti di assunzione
Art. 20 - Visite mediche
Art. 21 - Periodo di prova
Art. 22 - Risoluzione del rapporto di lavoro
Titolo V Svolgimento del rapporto di lavoro

Art. 23 - Mansioni e variazioni temporanee delle stesse
Art. 24 - Cumulo di mansioni
Art. 25 - Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica
Art. 26 - Orario di lavoro
Art. 27 - Riposo settimanale
Art. 28 - Festività
Art. 29 - Permessi
Art. 30 - Ferie
Art. 31 - Diritto allo studio
Art. 32 - Patrocinio legale dei lavoratori
Art. 33 - Qualificazione, riqualificazione, aggiornamento professionale
Titolo VI Malattia, infortunio e sicurezza sul lavoro
Art. 34 - Malattia, infortunio e trattamento economico
Art. 35 - Assicurazione per infortunio sul lavoro
Art. 36 - Tutela della salute ed ambiente di lavoro

 

Titolo VII Doveri del lavoratore
Art. 37 - Comportamento in servizio
Art. 38 - Ritardi e assenze
Art. 39 - Cambio di residenza e domicilio
Art. 40 - Provvedimenti disciplinari
Titolo VIII Estinzione del rapporto di lavoro
Art. 41 - Cause di estinzione del rapporto
Art. 42 - Preavviso
Art. 43 - Trattamento di fine rapporto
Art. 44 - Previdenza complementare
Art. 45 - Restituzione dei documenti di lavoro
Titolo IX Classificazione del personale
Art. 46 - Il sistema di classificazione del personale
Art. 47 - Passaggio di posizione e di categoria
Art. 48 - Retribuzione
Art. 49 - Posizioni economiche a regime
Art. 50 - Inquadramento del personale nel sistema di classificazione
Art. 51 - Determinazione della paga giornaliera e oraria
Art. 52 -Addetto a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia
Art. 53- Lavoro straordinario: ordinario, festivo, notturno
Art. 54 - Reperibilità
Art. 55 - Banca ore
Art. 56 - Tredicesima mensilità
Art. 57 - Mensilità aggiuntiva
Art. 58 - Corresponsione della retribuzione e reclami sulla busta paga
Art. 59 - Trasferte
Art. 60 - Indennità per servizio festivo e notturno
Art. 61 - Indennità quadri e dirigenti
Art. 62 - Ritiro della patente
Art. 63 - Mensa
Art. 64 - Abiti di servizio
Art. 65 - Beni strumentali
Titolo X Rapporti di lavoro e flessibilità
Art. 66 - Rapporto di lavoro part-time
Art. 67 - Rapporto di lavoro a tempo determinato
Art. 68 - Apprendistato
Art. 69 - Lavoro ripartito
Art. 70 - Lavoro intermittente
Art. 71 - Appalto dei servizi e fornitura di servizi
Art. 72 - Cambio appalto


Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori delle Imprese e consorzi, esercenti attività alla persona, attività cimiteriali, attività trasferimento funebre, di onoranze funebri e di polizia mortuaria Centri di servizi e Consorzi Aziende Municipalizzate e Strutture Assistenziali aderenti alla Associazione Fmpi Asnaf & As

Il giorno 17 del mese di giugno dell'anno 2021, presso la sede della Uil Fpl Nazionale, ha avuto luogo l'incontro, tra la Associazione Asnaf & As […], la Federazione Medie Piccole Imprese, in sigla Fmpi […], e la Uil Fpl Nazionale […]
Le parti, dopo un costruttivo confronto hanno rinnovato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Lavoratori delle Imprese associate ad Asnaf & As e Fmpi
Il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro è riferito al triennio normativo ed economico 2021/2023, fa riferimento alla riforma della contrattazione del 22 gennaio
2009, firmato dal Governo, Associazioni Imprenditoriali e Associazioni Sindacali maggiormente rappresentative.
L'Asnaf & As e la Fmpi si fanno carico di predisporre gli atti per la registrazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2021/2023 presso il registro dei contratti del Ministero del Lavoro.
Le parti sottoscrivono il contratto in essere, previa approvazione dei rispettivi organismi, il testo che segue formato da n° 72 articoli comprensivo di tabelle riassuntive normo-economiche.

Titolo I Disposizioni generali
Art. 1 Ambito di applicazione

Il presente contratto si applica a tutti i lavoratori con rapporto di lavoro dipendente delle aziende, imprese municipalizzate, centri servizi, cooperative di servizio, strutture assistenziali e socio sanitarie e dei consorzi esercenti attività rivolte alla persona, attività cimiteriali, attività trasferimento funebre, di onoranze funebri, di polizia mortuaria aderenti alla Associazione Asnaf & As e Fmpi, operanti nell'ambito delle attività dei servizi alla persona, come previsto dal D.Lgs n. 59 del 26 marzo 2010.
Il presente contratto disciplina la parte normativa, e il trattamento economico applicato a tutti i lavoratori dipendenti.

Art. 2 Disposizioni generali
Per quanto non previsto o solo parzialmente regolato dal presente contratto, si fa espresso riferimento alle norme di legge in vigore per il rapporto di lavoro di Diritto Privato e allo Statuto dei Lavoratori, in quanto applicabili.
I lavoratori devono inoltre osservare le norme regolamentari, ove esistenti, emanate dalle singole Imprese cui dipendono, purché non siano in contrasto con il presente contratto e/o con norme di legge vigenti in materia.

Titolo II Relazioni sindacali
Art. 6 Obiettivi e strumenti

Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto e nella differenziazione dei ruoli e delle responsabilità delle Imprese e del Sindacato, è articolato in modo coerente con l'obiettivo di adeguare l'interesse dei lavoratori al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza delle Imprese di mantenere elevata qualità, l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati, in relazione ai fini ai quali le Imprese sono chiamate.
Gli obiettivi di cui sopra, richiedono un sistema di relazioni sindacali stabile, articolato nei seguenti modelli relazionali:
a. Primo livello e/o contrattazione collettiva nazionale;
b. Secondo livello e/o contrattazione collettiva integrativa, Regionale e/o Provinciale e di Struttura Associativa sulle materie e con le modalità indicate dal presente Contratto; 
c. Informazione, consultazione e contrattazione. L'insieme di tali istituti contrattuali si realizza il principio della partecipazione;
d. Interpretazione autentica degli istituti contrattuali, si realizza tra l'associazione e la parte sindacale a livello nazionale.

Art. 7 Contrattazione
La contrattazione di cui al presente CCNL in coerenza con quanto affermato al comma 1 dell'art. 6 viene disciplinato attraverso gli istituti dell'informazione, consultazione e contrattazione collettiva integrativa articolandola nel seguente modello relazionale:
a) Informazione: ha lo scopo di rendere più trasparente e costruttivo il confronto tra l'impresa e il sindacato a tutti i livelli.
L'impresa informa i soggetti sindacali firmatari del presente contratto, su procedure generale, concernente il rapporto di lavoro, l'organizzazione degli uffici e la gestione del personale, nonché materie di contrattazione integrativa.
L'informazione viene fornita tempestivamente in forma scritta.
b) Consultazione si svolge per le materie previste dal presente contratto prima che l'impresa adotti atti interni attinenti all'organizzazione e alla disciplina del lavoro e alla variazione dell'organico. In tali casi l'impresa, previa adeguata informazione, acquisisce senza particolari formalità il parere dei soggetti sindacali.
c) Contrattazione collettiva integrativa si svolge a livello decentrato sulle materie negoziate, secondo le risorse messe a disposizione dall'impresa sulle seguenti materie:
I. Verifica dell'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;
II. Verifica dell'andamento del settore in funzione alle innovazioni legislative e tecnologiche;
Verifica l'andamento del mercato del lavoro e i processi occupazionali;
Articolazione dell'orario di lavoro;
Definizione dei criteri per la determinazione dei carichi di lavoro;
Verifica periodica della produttività;
Misure per favorire le pari opportunità;
Criteri per l'attribuzione dei compensi per lavoro straordinario.
In considerazione del carattere privatistico della contrattazione e secondo le convenienze e i ruoli delle parti si definiscono le seguenti materie:
a livello nazionale
• validità, durata ed ambito di applicazione del contratto;
• relazioni sindacali;
• diritti sindacali;
• pari opportunità;
• attivazione e risoluzione del rapporto di lavoro;
• norme comportamentali e disciplinari;
• ordinamento professionale;
• classificazione del personale e declaratoria delle funzioni;
• orario di lavoro;
• ferie, permessi, aspettative e congedi;
• trattamenti di malattia e infortunio;
• formazione professionale ed aggiornamento;
• trattamento economico;
• rapporti di lavoro;
• sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/2008;
• welfare aziendale;
• assistenza sanitaria integrativa;
• Previdenza Complementare Integrativa
a livello regionale, provinciale o di struttura associativa
• quelle espressamente rinviate dalla contrattazione a livello nazionale;
• quanto correlato a risultati ed innovazioni che abbiano accresciuto i livelli di produttività e competitività;
• servizi minimi essenziali;
• pari opportunità;
• sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/2008;
• modalità applicative e monitoraggio dei rapporti di lavoro;
• passaggi di posizione: modalità e criteri;
• inquadramento provvisorio di figure professionali atipiche e non previste dal presente CCNL;
• modalità di raccordo tra il trattamento in atto e quello introdotto dal presente CCNL;
• applicazione D.Lgs. 196/2003 aggiornato con Legge n. 167 del 20 novembre 2017 "Codice in materia di protezione dei dati Personali".

Art. 8 - Pari opportunità Uomo Donna
Ai fini di una piena e puntuale applicazione del Dlgs. 11/04/2006 n. 198 e della Legge 183 del 2010 è costituito a livello nazionale il Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le Pari Opportunità per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.
È composto da un componente designato da ognuna delle Parti firmatarie; possono inoltre essere istituiti Comitati Unico di Garanzia per le Pari Opportunità tra uomo e donna presso singole realtà territoriali aventi dimensioni e caratteristiche rilevanti verificate a livello nazionale nell'ambito del rapporto tra le parti.
L'Impresa assicura le condizioni e gli strumenti per il loro funzionamento, nonché appositi finanziamenti a sostegno della loro attività, reperiti, ai sensi dell'art. 44 del DLgs 198/2006; le finalità del Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità tra uomo e donna sono quelle definite dalla legge di riferimento e gli stessi opereranno sulla base delle indicazioni che perverranno dal Comitato Nazionale per le Pari Opportunità tra uomo e donna da istituire entro sei mesi dalla data della stipula del presente CCNL.
Per quanto non disciplinato dal presente articolo si rinvia alla normativa vigente.

Titolo III Diritti sindacali
Art. 11 - RSU (Rappresentanza Sindacale Unitarie)

La rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro è costituita dalle RSU / (Rappresentanze Sindacali Unitarie) in loro assenza dalle rappresentanze sindacali aziendali RSA articolo 19 legge n.300 del 20 maggio 1970.
Per la contrattazione sui luoghi di lavoro, la delegazione trattante è composta dalla RSU o, in loro assenza, dalle RSA (Rappresentanza Sindacale Aziendale) e dalle OO.SS. territoriali firmatarie del presente CCNL.
[…]
Le parti, stabiliscono che entro 6 mesi dalla firma del presente CCNL sarà definito un regolamento per la costituzione della RSU nelle Imprese di cui all'art. 1 del presente CCNL.

Art. 12 - Assemblea
I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano il loro servizio, fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
Il datore di lavoro dovrà destinare di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle assemblee. Le stesse possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi e sono indette nella misura di 5 ore annue dalle RSU e nella misura di 5 ore annue dalle OO.SS. firmatarie del presente CCNL.
Della riunione, deve essere data tempestiva comunicazione all'impresa, con preavviso di almeno 48 ore, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro. Alle riunioni possono partecipare, nel rispetto di quanto sopra, previa comunicazione, dirigenti esterni dei sindacati firmatari del presente CCNL.
Lo svolgimento delle assemblee dovrà essere effettuato senza recare pregiudizi alle esigenze proprie dell’utente.
Le assemblee dovranno tenersi nelle prime o nelle ultime ore del turno di servizio.

Art. 16 - Diritto di affissioni
La Rappresentanza Sindacale Aziendale (RSA) e la Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che l'impresa ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno della unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Titolo IV Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 20 - Visite mediche

Prima dell'assunzione in servizio (cioè prima dell'effettivo instaurarsi del rapporto di lavoro), l'impresa a sue spese potrà accertare l'idoneità fisica del lavoratore e sottoporlo a visita medica da parte di sanitari di fiducia o da organi sanitari pubblici, salvo quanto previsto dal Dlgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
In seguito all'assunzione il lavoratore sarà sottoposto ad eventuali ulteriori accertamenti come da normativa vigente a carico del datore di lavoro.
Si conviene che, al lavoratore verranno concessi permessi retributivi per il tempo necessario per sottoporsi ai predetti accertamenti, solo allorquando l'articolazione dell'orario di lavoro non consente di ottemperare a tale obbligo.

Titolo V Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 25 - Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica

Fatta salva l'inidoneità derivante da infortunio sul lavoro, quando le competenti autorità sanitarie riconoscano il lavoratore fisicamente inidoneo in via permanente all'espletamento delle funzioni e mansioni della qualifica rivestita, le Imprese a richiesta del lavoratore e nel rispetto delle proprie facoltà, esperiranno ogni utile tentativo per il suo recupero in funzioni e mansioni diverse da quelle proprie dell’inquadramento ricoperto.
Ove esista la possibilità, si potrà ricorrere anche ad una modifica dell'inquadramento in relazione alle necessità dell'impresa e comunque, compatibilmente con le capacità residuali del lavoratore, fermo restando che da quel momento le dinamiche salariali seguiranno le norme previste dal nuovo inquadramento.
Ove non sia possibile procedere in tal senso, oppure nel caso in cui il lavoratore sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'impresa può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro

Art. 26 - Orario di lavoro
L'orario di lavoro ordinario è di 40 ore settimanali da articolare di norma su 6 giorni e, laddove l'organizzazione del lavoro lo consenta, anche su 5 giorni.
L'orario di lavoro e la relativa distribuzione è fissato dall' Impresa con l'osservanza delle norme di legge in materia.
Sono considerate ore di lavoro ordinario quelle comprese nei turni di servizio, salvo quanto previsto dall'art. 53 del presente CCNL.
La durata media dell'orario di lavoro, non può in ogni caso superare per ogni periodo di sette giorni le 48 ore, (D.lgs. 66 del 8.4.2003) comprese le ore di straordinario.
Le ore settimanalmente previste oltre le 40 ore in regime di orario plurisettimanale, svolto nell'ambito dei turni programmati, non danno luogo alle maggiorazioni previste per il lavoro straordinario.
Tale media in ragione della particolarità del servizio espletato sarà riferita a un periodo di 6 mesi, salvo quanto già contrattato per singola Impresa, ciò è reso necessario dall'esigenza di garantire sempre ottimi livelli di servizio, attesa la delicata funzione che deve essere garantita anche a fronte di eventi imprevedibili.
Nelle imprese che occupano più di 10 lavoratori in caso di superamento delle 48 ore di prestazioni di lavoro straordinario, nel corso del semestre, il datore di lavoro è tenuto a informare la I.T.L. Settore Ispezione del Lavoro competente per territorio, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e/o mezzo equipollente.

Art. 27 - Riposo settimanale
Tutti i lavoratori hanno diritto ad una giornata di riposo settimanale, in un giorno che normalmente coincide con la domenica salvo le eccezioni previste per inderogabili esigenze di servizio.
Il numero dei riposi settimanali spettanti a ciascun lavoratore è fissato in 52 giorni all'anno.
Nel caso di mancata coincidenza del giorno di riposo con la domenica, questa verrà considerata come una normale giornata di lavoro e la prestazione sarà retribuita e maggiorata della sola indennità festiva.
Il riposo settimanale è irrinunciabile e non potrà essere monetizzato, può essere anticipato o posticipato rispetto al turno previo con un preavviso di 3 giorni.
Per i lavoratori che operano in turni di notte, è considerata giornata di riposo, quella successiva allo smonto del turno.
Il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo così come previsto dall'art. 7 del Dlgs. 66/2003, ogni 24 ore prima di iniziare un nuovo turno.
Deroga all'orario di Lavoro
Le parti così come previsto dal comma 1 dell'articolo 17 del Dlgs. 66/2003 in materia di deroghe ai limiti e alle disposizioni previste dagli articoli 7 e 13 del predetto D.Lgs, convengono quanto segue:
Deroga all'articolo 7 e 13 del Dlgs 66/2003 (riposo giornaliero) - (durata del lavoro notturno)
Le condizioni oggettive ed eccezionali in cui è ammessa la deroga riposo giornaliero sono:
- Servizi di emergenza- urgenza che si protraggono oltre il normale turno di lavoro;
- Prolungamenti del normale turno di lavoro per la mancata o tardiva presenza in servizio del lavoratore montante;
- Chiamata in servizio del lavoratore in turno per servizio imprevisto e improcrastinabile;
- Trasferimenti a lunga percorrenza, intendendosi quelli di durata superiore alle 12 ore;
- Eventi di emergenza;
- Grandi eventi non programmabili, con interventi attivati o richiesti da Enti e/o Organismi Nazionali, Regionali o Provinciali.
In presenza di uno dei casi sopraelencati è ammessa la deroga al riposo giornaliero di 11 ore consecutive.
Nel caso in cui la prestazione in deroga si aggiunga all'orario settimanale verrà retribuita come lavoro straordinario secondo le maggiorazioni previste dall'articolo 53 del CCNL.
Nel caso in cui la prestazione in deroga non comporti un aumento dell'orario di lavoro settimanale il riposo compensativo previsto dall'articolo 17 del D.Lgs 66/2003 si intende usufruito.

Art. 30 - Ferie
[…]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento delle ferie annuali, né la sostituzione con compenso alcuno, salvo il caso di cessazione del rapporto.
[…]
Il lavoratore che per indifferibili esigenze di servizio non abbia goduto di tutte le ferie avente diritto nel corso dell'anno solare, le rimanenti, dovranno essere fruite entro il 31 marzo dell'anno solare successivo.

Titolo VI Malattia, infortunio e sicurezza sul lavoro
Art. 35 - Assicurazione per infortunio sul lavoro 

L'Impresa è tenuta ad assicurare i lavoratori contro gli infortuni sul lavoro, contro le malattie professionali, contro i rischi derivanti dall'espletamento delle loro funzioni, secondo le norme di legge vigenti.

Art. 36 - Tutela della salute ed ambiente di lavoro
In attuazione dei contenuti del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 è istituita a livello di singola Impresa la figura del rappresentante per la sicurezza per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza sul lavoro.
Per l'espletamento dei compiti previsti dalla normativa di legge al rappresentante per la sicurezza è riconosciuto un monte ore annuo retribuito di:
• 5 ore di permesso per le imprese fino a 10 lavoratori;
• 12 ore di permesso per le imprese fino a 20 lavoratori;
• 20 ore di permesso per imprese con numero di lavoratori superiore.
Ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono attribuiti, in particolare, diritti in materia di formazione, informazione, consultazione preventiva, accesso ai luoghi di lavoro, da esercitare secondo le modalità previste dalle discipline vigenti.

Titolo VII Doveri del lavoratore
Art. 37 - Comportamento in servizio

In relazione alle particolari esigenze di servizio, il lavoratore deve improntare il proprio contegno al rispetto ed alla comprensione degli altri, ispirandosi al principio di solidarietà umana, subordinando ogni propria azione alla consapevole necessità e responsabilità del suo lavoro.
Egli deve rispettare l'impostazione, l'idealità i valori e la fisionomia propria dell'impresa ove opera ed attenersi alle disposizioni impartite dalla direzione secondo la struttura organizzativa interna oltre ad osservare in modo corretto i propri doveri.
Sono obblighi del lavoratore:
o osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartito dai superiori sia per il disbrigo delle mansioni assegnate sia in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
o osservare l'orario di lavoro;
o osservare le misure disposte ai fini della sicurezza individuale, collettiva e dell'igiene;
[…]
o uniformarsi, nell'ambito del rapporto di lavoro, oltre che alle disposizioni contenute nel presente contratto, alle altre norme di legge;
o mantenere un contegno rispettoso verso i superiori, anche indiretti, e corretto verso la clientela, i colleghi di lavoro e i subordinati.
[…]

Art. 40 - Provvedimenti disciplinari
[…]
Le mancanze da parte del lavoratore possono dar luogo, secondo la gravità dell'infrazione previo procedimento disciplinare, all'applicazione all'adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari da parte dell'amministrazione:
a) Richiamo verbale;
b) Richiamo scritto (censura);
c) Multa non superiore all'importo di 4 ore di retribuzione;
d) Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni;
e) Licenziamento disciplinare senza preavviso;
f) Licenziamento disciplinare con preavviso.
[…]
Secondo la gravità della mancanza e nel rispetto del principio della proporzionalità a titolo esemplificativo, incorre nei provvedimenti di cui sopra il lavoratore che:
[…]
b) Non si presenti al lavoro omettendo di darne comunicazione e giustificazione ai sensi del precedente art. 38 o abbandoni anche temporaneamente il posto di lavoro senza giustificato motivo;
c) Ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza giustificato motivo;
d) Commetta grave negligenza in servizio o irregolarità nell'espletamento dei compiti assegnati;
e) Non si attenga alle disposizioni impartite, non esegua le altre mansioni comunque, connesse alla qualifica, assegnate dalla direzione o dal superiore gerarchico diretto;
[…]
g) Si trattenga presso i locali dell'impresa fuori dal servizio, ivi compreso il periodo di ferie;
h) Compia qualsiasi insubordinazione nei confronti dei superiori gerarchici; esegua il lavoro affidatogli negligentemente o non ottemperando alle disposizioni impartite;
i) Tenga un contegno scorretto o offensivo verso gli utenti, e i dipendenti, compia atti o molestie che siano lesivi delle persone, ivi comprese le azioni aventi carattere di mobbing;
[…]
l) Ponga in essere atti, comportamenti, molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona nei confronti di altro personale;
m) Violazione dei doveri e comportamenti non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all'impresa.
Nel rispetto delle normative vigenti e sempre che si configuri un notevole inadempimento è consentito il licenziamento per giusta causa con la perdita dell'indennità del preavviso, al lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro o che provochi all'azienda grave nocumento morale e/o materiale e/o all'immagine, che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro in considerazione della natura del servizio prestato:
A. Nei punti previsti dal precedente comma qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;
[…]
C. Recidività in qualunque mancanza quando siano stati inflitti due provvedimenti di sospensione disciplinare nell'arco di un anno dalla applicazione della prima sanzione;
[…]
E. Danneggiamento volontario del materiale dell'impresa;
[…]
G. Introduzione di persone estranee nell'impresa senza regolare permesso;
H. Abbandono del posto di lavoro durante il turno di lavoro;
[…]
L. Per tolleranza di abusi commessi dai lavoratori;
[…]
N. Detenzione per uso o spaccio di sostanze stupefacenti all'interno della Impresa;
O. Molestie di carattere sessuale rivolte agli utenti e/o accompagnatori all'interno dell'impresa;
P. Per atti di libidine commessi all'interno della Impresa;
Q. Prestare l'attività lavorativa in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;
R. Rifiuto a svolgere mansioni diverse da quelle per le quali il lavoratore è stato assunto nei casi previsti dall'art. 46 del CCNL.
[…]

Titolo IX Classificazione del personale
Art. 52 - Addetto a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia

La durata normale del lavoro per il seguente personale discontinuo o di semplice attesa o custodia addetto prevalentemente alle mansioni che seguono e lavorazioni così definite vengono indicate nel contesto della clausola contrattuale:
• custodi;
• guardiani;
• portinai;
• uscieri;
• inservienti;
• centralinisti;
• addetti al trasferimento feretro;
• necrofori;
• assistenti funebri delle case funerarie.
La disciplina caratteristica per tali lavoratori prevede che, una volta superato l'orario di lavoro normale di 45 ore settimanali, decorra la qualificazione straordinaria del lavoro […]

Art. 53 - Lavoro straordinario: ordinario, festivo, notturno
È considerato lavoro straordinario, quello prestato dal lavoratore per particolare esigenza di servizio, oltre il normale orario settimanale di lavoro previsto dall'art. 26. 
Fermi restando i limiti di legge vigenti D.Lgs 66/2003 in materia di lavoro straordinario, viene fissato il tetto annuo di lavoro straordinario per lavoratore che non può superare di norma le 250 ore.
Il lavoro straordinario oltre il tetto annuo di 250 ore, ove richiesto, sarà utilizzato d'intesa con le Rappresentanze sindacali:
• per comprovate ed eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori; Per forza maggiore o nei casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato alle persone;
• Per particolari eventi non programmabili.
All'inizio di ogni anno, sarà stabilito previa consultazione e parere delle Rappresentanze sindacali i criteri generali per l'utilizzo delle ore di straordinario con successiva verifica da tenersi ogni 6 mesi.
Il lavoro straordinario, a richiesta del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio, può essere compensato con un riposo sostitutivo (senza che, il lavoratore perda le eventuali indennità o maggiorazioni), da recuperare entro il mese successivo, salvo eventuali accordi tra le parti.
Ferme restando che, il lavoro straordinario non potrà essere utilizzato come fattore di programmazione del lavoro. Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale e devono rispondere a effettive esigenze di servizio.
[…]
Si considera lavoro notturno, l'orario di lavoro effettuato tra le ore 22.00 e le ore 6.00;
Si considera lavoro festivo l'orario di lavoro effettuato nelle festività di cui all'articolo 20 o nelle giornate programmate come riposo settimanale (domenica).
Il lavoro straordinario, deve essere richiesto al lavoratore almeno con un preavviso di 1 ora prima della fine turno, se lo stesso è a copertura di un turno che cade in un altro giorno almeno 24 ore prima, autorizzato dal coordinatore del servizio e/o espressamente dal datore di lavoro.

Art. 54 - Reperibilità
Il servizio di reperibilità è legato allo svolgimento di particolari servizi non prevedibili.
Essa, è caratterizzato dalla immediata reperibilità del lavoratore e dall'obbligo per lo stesso di rendersi disponibile nel più breve tempo possibile dal momento della chiamata,
In caso di chiamata, l'attività prestata è calcolata come lavoro straordinario e/o compensata con recupero orario in relazione alle esigenze di servizio e a richiesta dell'interessato mentre nel caso in cui la pronta disponibilità cada in giorno programmato come giorno di riposo, o nelle festività infrasettimanali di cui all'articolo 28 del presente contratto, spetta un riposo compensativo.
Il servizio di reperibilità di norma va limitato a periodi al di fuori del normale orario di lavoro programmato, ha durata di 12 ore e dà diritto ad un compenso […]
L'articolazione del turno di pronta disponibilità non può avere una durata inferiore alle 4 ore.
Di norma, non potranno essere previsti per ciascun lavoratore più di 8 giorni di reperibilità nel mese.

Art. 55 - Banca ore
L'Istituto contrattuale della "banca ore" è lo strumento che consente al lavoratore di accumulare un monte ore individuale di lavoro straordinario o supplementare, dal quale attingere, per fruire di permessi compensativi.
Nel monte ore confluiscono, su richiesta del lavoratore o quanto stabilito da apposita clausola nel contratto individuale, le ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate nei limiti e con le procedure previsto dal presente CCNL, da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione, salvo diverso accordo stipulato con la RSA, l'eventuale richiesta di pagamento, perché avvenga entro l'anno, dev'essere inoltrata entro il 15 novembre dell'anno stesso e/o quanto stabilito dalle OO.SS. con accordi aziendali.
L'Azienda, per far fronte alla variazione dell'intensità lavorativa, ha la possibilità di realizzare diversi regimi di orario di lavoro detto flessibilità oraria funzionale ad un'organizzazione più efficiente ed efficace dell'orario di lavoro, nonché della gestione del tempo, per i lavoratori e per l'azienda.
La banca ore individuale, funzionerà attraverso il meccanismo degli accrediti, per le ore lavorate oltre il normale orario settimanale, e degli addebiti nel caso in cui, a causa di impedimento non riconducibile a responsabilità dell'azienda, i lavoratori non riescano a lavorare il numero di ore sufficiente al raggiungimento dell'orario normale di lavoro settimanale/mensile.
Le ore "a credito" accumulate nella banca ore, possono essere richieste da ciascun lavoratore sotto forma di permessi compensativi, o in retribuite secondo un "piano di fruizione" stabilito dall'azienda. Ogni ora di permesso compensativo è da considerarsi invece come "ora a debito" che, va a scalarsi dalle "ore a credito" presenti nella banca ore individuale.
L'Azienda rende possibile l'utilizzo delle ore come riposi compensativi tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione. Il differimento è concordato tra il responsabile della struttura ed il lavoratore.
Le relative maggiorazioni in rapporto alle ore accantonate verranno corrisposte, eccezion fatta per quella relativa alla prestazione di lavoro straordinario (eccedente la 40° ora settimanale) in un giorno festivo (esclusa la domenica), la quale verrà erogata con la busta paga del mese di competenza.
È fatta salva la possibilità dei lavoratori, di presentare richiesta di fruizione dei permessi compensativi, in giorni diversi da quelli individuati nel "piano di fruizione" a condizione che la persona interessata ne faccia richiesta per comprovate esigenze e con un preavviso di almeno 3 giorni. Tale richiesta sarà subordinata all'autorizzazione da parte del responsabile aziendale, sarà negata la fruizione qualora ostino obiettive necessità inerenti al servizio pubblico essenziale svolto.
Le ore ordinarie non lavorate per cause di forza maggiore (eccezion fatta, le assenze per ferie, permessi, malattia, infortunio, congedi retribuiti) quindi necessarie al raggiungimento del normale orario di lavoro settimanale per i lavoratori full time, per i lavoratori part-time secondo la percentuale contrattualmente prevista, verranno egualmente retribuite dall'azienda e contestualmente inserite "a debito" nella "banca ore" individuale.
Ogni ora iscritta nella banca ore "a debito" produrrà la riduzione pari ad un'ora delle ore iscritte "a credito" (cd. compensazione). Viceversa, ogni ora "a credito" produrrà la riduzione pari ad un'ora delle ore accumulate "a debito".
Il saldo della "banca ore" individuale, con indicazione delle ore confluite come ore "a credito" e/o ore "a debito", verrà fornito al lavoratore con estratto conto mensile oppure evidenziate in busta paga.
A livello di Azienda, secondo la diversa tempistica scelta 4°/6° mese successivo a quello di entrata in vigore dell'istituto, sono previsti incontri tra le Parti finalizzati al monitoraggio dell'andamento della "Banca ore" ed all'assunzione di iniziative tese a favorirne l'utilizzazione. Nel rispetto dello spirito della norma, possono essere eventualmente individuate finalità e modalità aggiuntive, anche collettive, per l'utilizzo dei riposi accantonati.
L'Azienda effettuerà, per ciascun dipendente, la liquidazione delle ore risultanti "a credito" nella banca ore individuale. Nel caso in cui il saldo della banca ore fosse negativo (presenti "ore a debito"), tali ore andranno a decurtazione di corrispondenti ore di lavoro ordinarie prestate nel cedolino paga nell'ultimo mese, se il lavoratore non si renda disponibile e manifesta la volontà di andare a recupero entro il periodo successivo, senza farsi così decurtare il salario.
Il lavoratore Full-Time, con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro può manifestare il consenso e la disponibilità alla prestazione dell'orario di lavoro in regime di clausola flessibile. Il lavoratore Part-Time potrà dichiarare l'estensione di tale flessibilità sino al raggiungimento dell'orario normale di lavoro.
La disciplina del presente articolo decorre dall'entrata in vigore del presente CCNL.

Art. 63 - Mensa
Le imprese, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione del suddetto servizio, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende.
Il servizio mensa compete ai lavoratori nei giorni di effettiva presenza con un orario di lavoro superiore alle 6 ore.
I lavoratori possono consumare un solo pasto giornaliero. Va pertanto escluso dal novero dei destinatari i lavoratori che, in relazione alla propria articolazione oraria, risulta assente dal servizio per qualsiasi motivo.
Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro, il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 60 minuti.
Il tempo necessario per il consumo del pasto non può essere monetizzato e non dà diritto né a retribuzione né a recupero.
[…]

Art. 64 - Abiti di servizio
[…]
Ai dipendenti lavoratori addetti a particolari servizi debbono inoltre essere forniti tutti gli indumenti protettivi contro eventuali rischi o infezioni (Dlgs.81/2008), tenendo conto delle disposizioni di legge in materia antinfortunistica e di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.
[…]
I lavoratori che per esigenze di servizio dovranno utilizzare abiti, che per loro natura e qualità necessitano di una pulizia specifica, devono al termine del turno restituire gli stessi al Datore di lavoro, affinché questi provveda agli adempimenti necessari.

Art. 65 - Beni Strumentali
L'Impresa è tenuta a consegnerà ai lavoratori i beni strumentali necessari all'espletamento del lavoro.
Il Lavoratore dovrà utilizzare i beni con cura e diligenza, conservandone il buono stato, senza apportare alcuna modifica senza autorizzazione espressa.
Il Lavoratore ne risponderà per lo smarrimento, per danni, per furti dei beni assegnati se imputabili per sua responsabilità o negligenza e dovrà tempestivamente informarne il Datore.
I beni assegnati saranno utilizzabili esclusivamente per il lavoro assegnato, salvo diverse disposizioni aziendali.
[…]

Titolo X Rapporti di lavoro e flessibilità
Art. 67 - Rapporto di lavoro a tempo determinato

Il contratto a tempo determinato è un contratto di lavoro subordinato nel quale è prevista una durata predeterminata, attraverso l'indicazione di un termine.
L'apposizione del termine, a pena di nullità, deve risultare dall'atto scritto, fatta eccezione per i rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni.
Possono essere stipulati rapporti di lavoro a tempo determinato in tutte le strutture comprese nell'ambito di applicazione del presente contratto, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo.
L'apposizione del termine alla durata del contratto di lavoro, è consentita, in tutti i casi ammessi dal Dlgs. 81 del 20/02/2015.
[…]
È consentito stipulare al di fuori delle suddette casistiche un numero complessivo di contratti a tempo determinato che non può eccedere il 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5; per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti è in ogni caso possibile stipulare almeno un contratto di lavoro a tempo determinato. I contratti collettivi, anche territoriali e aziendali, hanno, comunque, la facoltà di individuare limiti quantitativi diversi per il ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato.
Resta confermato che l'istituto del contratto a tempo determinato non deve sopperire a mancanze stabili dell'organico, previste dalle norme convenzionali.

Art. 68 - Apprendistato
Ferme restando le disposizioni vigenti in materia e a quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2015. Le assunzioni dei lavoratori con contratto di apprendistato sono finalizzate alla formazione e alla acquisizione delle competenze tecnico professionali e specialistiche dei giovani da introdurre nel mondo del lavoro.
Possono essere assunti come apprendisti i giovani d'età dai 15 anni ai 29 anni, ovvero ai 32 anni nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2081 del Consiglio del 20 luglio 1993 e successive modificazioni e/o integrazioni; sono escluse le figure per le quali è richiesto titolo di abilitazione professionale.
Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni previste dalla legge sulla tutela del lavoro delle fanciulle e dei fanciulli, delle adolescenti e degli adolescenti.
Qualora l'apprendista sia portatore di handicap i limiti d'età sono elevati di due anni; le assunzioni di portatori di handicap sono computate secondo le norme vigenti in materia.
Il rapporto d'apprendistato si estingue alla scadenza del termine di 18 mesi per le qualifiche comprese nelle categorie A e B, e 36 mesi nelle altre. I periodi di malattia, maternità, infortunio, servizio di leva ai fini della durata dovranno essere promulgati.
Agli apprendisti sono garantiti, senza operare ritenuta alcuna sulla retribuzione, i periodi occorrenti per la frequenza obbligatoria ai corsi d'insegnamento formativo normalmente pari a 120 ore medie annue e di tre ore settimanali per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post obbligo o d'attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all'attività da svolgere.
Al termine del periodo d'apprendistato dovrà essere rilasciata agli interessati idonea certificazione dell'avvenuta formazione.
[…]
L'applicazione e relative modalità applicative delle nuove tipologie di apprendistato previste dal D.lgs.167/2011, viene demandata alla contrattazione tra l'impresa le istituzioni Locali e l'organizzazione sindacale.
Le diverse tipologie di apprendistato identificano degli obiettivi diversi e il ruolo delle Regioni e delle Province Autonome è fondamentale sotto l'aspetto formativo, per questo le regolamentazioni sono eterogenee.
Rimane, comunque, un quadro normativo generale individuato dal D.Lgs. 81/2015 che tutela la generalità dei lavoratori apprendisti e definisce il ruolo dei diversi attori istituzionali e delle imprese coinvolte.
Le parti si danno atto che a fronte di intese nazionali in materia di apprendistato si incontreranno per un esame congiunto ogni qual volta si renda necessario, previa presentazione di richiesta di una delle parti firmatarie del presente contratto.
Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alla disciplina vigente ed alle modifiche introdotte alla stessa dal D.lgs. n. 167/2011 (anche in ordine alle nuove tre tipologie di apprendistato) (per Qualifica, per Diploma, Professionalizzante o per Mestiere) e sue s.m.i.

Art. 69 - Lavoro ripartito
Le Imprese possono istituire rapporti di lavoro ripartito (Job Sharing) secondo quanto previsto dal D.lgs. 276/2003 agli artt. 41/45 e dal D.Lgs. 81/2015 in attuazione della Legge 183/2014.
Il contratto individuale deve essere stipulato in forma scritta, e dovrà definire:

[…]
• devono essere individuate le misure adottate per la sicurezza e la tutela del collaboratore
[…]
Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro ripartito si applica il presente contratto in tutte le sue parti proporzionalmente alla prestazione lavorativa effettivamente eseguita.
Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, si richiama il contenuto degli artt. 41-45 del D.Lgs. 276/2003 e del Dlgs. 81/2015 in attuazione della Legge 183/2014. Nonché la normativa vigente in materia di lavoro subordinato in quanto compatibile.

Art. 70 - Lavoro intermittente
[…]
È fatto divieto all' Impresa la sostituzione della prestazione ordinaria di un lavoratore con un altro a contratto intermittente nelle seguenti fattispecie:
[…]
• per le imprese che non hanno messo in sicurezza l'ambiente di lavoro. 
[…]
Il contratto individuale del lavoratore è stipulato in forma scritta e deve indicare:
[…]
• le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.
[…]
Al lavoratore assunto con il contratto di lavoro intermittente vengono garantite tutte le condizioni economiche e normative previste dal presente contratto.
[…]
L'impresa che intende effettuare l'assunzione di un lavoratore a chiamata e/o intermittente deve darne comunicazione preventiva e obbligatoria via telematica o altro mezzo all'ufficio territorialmente competente.
Stante le novità introdotte dalla legislazione in materia di rapporto di lavoro, le parti si impegnano ad incontrarsi entro sei mesi dalla firma del CCNL per verificarne l'utilizzo dell'istituto e per apportare eventuali correttivi che si dovessero rendere necessari.

Art. 71 - Appalto dei servizi e fornitura di servizi
Le aziende che applicano il presente CCNL possono appaltare e/o esternalizzare ramo d'Azienda tramite contratti di fornitura di servizi.
Allo scopo di garantire ai Lavoratori che operano presso imprese appaltatrici del settore un adeguato trattamento normativo ed economico ed evitare fenomeni di dumping contrattuale, le aziende che applicano il presente CCNL dovranno inserire nei contratti di appalto clausole sociali che impongano alle imprese appaltatrici l'applicazione del presente contratto o, in alternativa, il riconoscimento in favore dei lavoratori di trattamenti normativi e retributivi equivalenti a quelli previsti dal presente contratto.
Le imprese appaltatrici dovranno altresì garantire il pieno rispetto degli obblighi retributivi, contributivi, assistenziali e l'adempimento di tutti gli obblighi in tema di sicurezza sul lavoro.

Art. 72 - Cambio di appalto
[…]
L'Impresa uscente dovrà consegnare all'impresa subentrante il fascicolo di ciascun lavoratore, ed in particolare:
[…]
- le misure adottate in ambito di sicurezza sul lavoro ex D.lgs. 81/08 ed in particolare: certificati di idoneità alla mansione specifica; attestati di formazione ed aggiornamento;
- situazione individuale in materia di malattia e di infortunio sul lavoro.
[…]