Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 08 luglio 2021, n. 19532 - Due infortuni e domanda di unificazione di rendite


 

Presidente: MANNA ANTONIO
Relatore: D'ANTONIO ENRICA
Data pubblicazione: 08/07/2021
 

Fatto


1. La Corte d'appello di Venezia, in riforma della sentenza del Tribunale di Verona, premesso che E.V. aveva subito due infortuni sul lavoro, l'uno il 18/1/1986 e l'altro il 3/7/2001, ha rigettato, con sentenza non definitiva, l'eccezione di prescrizione sollevata dall'INAIL con riferimento al secondo infortunio per il quale il ricorrente aveva formulato una domanda di aggravamento. La Corte ha osservato, infatti, che il termine triennale di prescrizione decorreva solo dalla scadenza del termine di 10 anni per la revisione, sicché il ricorso giudiziario del 24/6/2011 e la stessa domanda amministrativa erano tempestivi solo con riferimento al secondo infortunio.
La Corte territoriale ha invece rigettato l'ulteriore domanda del E.V. tesa all'unificazione della rendita goduta dal 1986 in relazione al primo infortunio e dell'indennizzo relativo all'infortunio del 2001.
Ha rilevato, a riguardo, la mancanza di domanda amministrativa di unificazione delle due rendite e, comunque, l'infondatezza della richiesta stante il verificarsi dell'infortunio del 1986 sotto il vigore del t.u. n. 1124/1965 e di quello successivo sotto il vigore dell'art. 13, comma 6, prima parte d.lgs. n. 38/2000, conseguentemente escludendo l'unificazione.
2. Avverso detta sentenza non definitiva ha proposto ricorso il E.V. con un unico articolato motivo, poi ulteriormente illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c.; l'INAIL ha depositato procura in calce.
Con altro ricorso il E.V. ha impugnato con tre motivi la sentenza definitiva di rigetto della domanda di aggravamento dei postumi dell'infortunio del 3/7/2001, cui ha resistito l'INAIL con controricorso.

 

Diritto



Preliminarmente va disposta la riunione al presente giudizio della causa iscritta al n. 18949/2017.
3. Il ricorrente denuncia, con il primo ricorso, violazione dell'art. 13, commi 5 e 6, d.lgs. n. 38/2000 in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.
Osserva che la Corte territoriale, pur ritenendo non proposta la domanda amministrativa (così commettendo un errore revocatorio), aveva comunque deciso nel merito e che detta decisione, con cui aveva dichiarato non cumulabili i postumi relativi agli infortuni subiti in data 18/1/1986 e 3/7/2001, era infondata, sebbene conforme a giurisprudenza unanime, in quanto basata su un'interpretazione non costituzionalmente orientata della suddetta norma o, comunque, sulla base di una disposizione incostituzionale.
Chiede sollevarsi questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 6, d.lgs. n. 38/2000 per violazione dell'art. 38, comma 2, Cost. di adeguatezza della prestazione previdenziale e dell'art. 3 Cost., in quanto il lavoratore che abbia subito infortuni tutti nel 2000 può godere del più favorevole regime dell'unificazione.
4. Il motivo è infondato dovendo trovare conferma i principi già espressi da questa Corte (cfr. Cass. n. 6048/2018 e n. 12629/2015).
5. L'art. 13, comma 6, d.lgs. n. 38/2000 stabilisce che "Il grado di menomazione dell'integrità psicofisica causato da infortunio sul lavoro o malattia professionale, quando risulti aggravato da menomazioni preesistenti concorrenti derivanti da fatti estranei al lavoro o da infortuni o malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 e non indennizzati in rendita, deve essere rapportato non all'integrità psicofisica completa, ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti menomazioni, il rapporto è espresso da una frazione in cui il denominatore indica il grado d'integrità psicofisica preesistente e il numeratore la differenza tra questa ed il grado d'integrità psicofisica residuato dopo l'infortunio o la malattia professionale. Quando per le conseguenze degli infortuni o delle malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 l'assicurato percepisca una rendita o sia stato liquidato in capitale ai sensi del testo unico, il grado di menomazione conseguente al nuovo infortunio o alla nuova malattia professionale viene valutato senza tenere conto delle preesistenze. In tale caso, l'assicurato continuerà a percepire l'eventuale rendita corrisposta in conseguenza di infortuni o malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data sopra indicata". L'intero comma 6 disciplina fattispecie di infortuni sul lavoro verificatisi o malattie professionali denunciate prima del 25 luglio 2000 (data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3), seguite da eventi lesivi sotto il nuovo regime, e distingue due diverse ipotesi, allo scopo di raccordare il precedente ed il nuovo sistema indennitario:
a) il primo periodo riguarda i casi di valutazione delle menomazioni preesistenti extralavorative o professionali non indennizzate in rendita; tali menomazioni preesistenti assumono rilevanza solo se concorrenti ed aggravanti la menomazione di origine lavorativa e sono prese in considerazione utilizzando la formula Gabrielli di cui all'art. 79 T.U.;
b) Il secondo periodo riguarda invece la diversa ipotesi degli infortuni o malattie professionali anteriori indennizzate in rendita o in capitale ai sensi del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124; in tal caso, l'assicurato continuerà a percepire l'eventuale rendita corrisposta in conseguenza di malattie professionali o infortuni verificatisi o denunciati prima del 12 luglio 2000, e il grado di menomazione conseguente al nuovo infortunio o alla nuova malattia professionale viene valutato senza tenere conto delle preesistenze.
Vi è dunque una netta separazione tra i due regimi, con un regime più favorevole per il lavoratore rispetto all'unificazione dei postumi invalidanti (previsto dall'art. 80 t.u. e dal d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13 comma 4).
6. La fattispecie che ne occupa attiene alla seconda parte dell'art. 13 comma 6 d.lgs. n. 38/2000. In base alla norma di legge risulta che qualora il lavoratore goda di una rendita per una malattia professionale denunciata prima dell'entrata in vigore della disciplina dettata dal decreto legislativo n. 38/2000 (ovvero prima del 25 luglio del 2000) e successivamente venga colpito da una nuova malattia professionale (non importa se concorrente o coesistente) il grado di menomazione conseguente alla nuova malattia professionale deve essere valutato senza tenere conto delle preesistenti menomazioni; ed il lavoratore percepirà pertanto sia la rendita già liquidata in base al t.u. n. 1124/65, sia la prestazione per la nuova malattia da liquidarsi in base allo stesso art. 13 del decreto legislativo n. 38 del 2000.
7. Il ricorrente si duole di tale interpretazione della norma ed insiste per la richiesta unificazione in quanto, a suo dire, l'art. 13, commi 5 e 6, d.lgs. n. 38/2000, così interpretato, sarebbe incostituzionale sotto vari profili.
Il ricorrente, tuttavia, al fine di consentire a questa Corte di valutare l'ammissibilità dell'eccezione di incostituzionalità denunciata, ha omesso di spiegare l'eventuale rilevanza nella fattispecie in esame e in particolare i benefici che allo stesso deriverebbero in conseguenza dell'unificazione, considerato che lo stesso gode di due rendite.
8. Con il primo motivo del ricorso proposto avverso la sentenza definitiva il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria, essendosi la Corte territoriale limitata a riportare stralci della CTU senza valutare le osservazioni del CTP in relazione alla domanda di aggravamento dei postumi relativi all'infortunio del 3/7/2001.
9. Con il secondo motivo denuncia omesso esame di un fatto decisivo per avere i giudici di merito adottato la motivazione del CTU senza formulare una propria autonoma motivazione, basata sulla valutazione degli elementi di prova acquisiti al processo, e senza dare sufficiente ragione del proprio convincimento, tenendo conto delle specifiche contestazioni.
10. Con il terzo motivo denuncia violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia in ordine alla domanda di risarcimento del danno per malattia professionale.
11. I primi due motivi, congiuntamente esaminati, sono infondati.
La sentenza impugnata appare adeguatamente motivata, priva di difetti logici o contraddizioni, oltre che immune da errori di diritto, circa l'affermata esclusione di un aggravamento dei postumi dell'infortunio.
La Corte territoriale, aderendo alle conclusioni formulate dal CTU, ha dato ampia ed esauriente spiegazione delle ragioni poste a base della propria decisione e dunque la motivazione è tutt'altro che contraddittoria o apparente.
Costituisce principio affermato più volte da questa Corte (cfr. ord. n. 1652/2012; ord. n. 22707/2009; sent. n. 9988/2009) che "in materia di prestazioni previdenziali derivanti da patologie relative allo stato di salute dell'assicurato, il difetto di motivazione, denunciabile in cassazione, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura anzidetta costituisce mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico formale traducendosi, quindi, in un'inammissibile critica del convincimento del giudice". Nella specie il ricorrente si è limitato ad invocare una diversa valutazione scientifica delle prove raccolte senza evidenziare lacune negli accertamenti svolti o eventuali affermazioni illogiche o scientificamente errate.
12. Circa il terzo motivo e la domanda di riconoscimento di una rendita per malattia professionale va osservato che effettivamente la questione non è stata esaminata dalla Corte di merito, anche se nelle conclusioni riportate in sentenza risulta menzionata una domanda di malattia professionale.
Il motivo, tuttavia, è inammissibile per difetto di specificità. È noto, infatti, che a seguito della denuncia di un vizio di violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. questa Corte è investita del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purché la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate a riguardo dal codice di rito (ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.). Nemmeno in quest'ipotesi viene meno, in altri termini, l'onere per la parte di rispettare il principio di autosufficienza del ricorso, da intendere come un corollario del requisito della specificità dei motivi d'impugnazione, ora tradotto nelle più definite e puntuali disposizioni contenute nell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e nell'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4.
Nella specie il difetto di specificità sussiste sia con riferimento alla proposizione della domanda amministrativa ed alla relativa dimostrazione in giudizio, sia con riferimento al contenuto del ricorso e, in particolare, all'avvenuta corretta esposizione dei presupposti per il riconoscimento della malattia professionale denunciata.
Con riguardo al primo aspetto lo stesso ricorrente riferisce che il Tribunale aveva dichiarato improponibile il ricorso sul punto per difetto della domanda amministrativa; che egli aveva censurato in appello tale capo e che, nel corso del giudizio di secondo grado, aveva depositato la domanda amministrativa "tramite il dott. P. e dalla consulente del lavoro (v. doc D)" (sic).
Da quanto sopra esposto non è chiaro, in primo luogo, se detta domanda amministrativa sia stata regolarmente acquisita, quantomeno, nel processo d'appello.
Né il ricorso specifica la data della presentazione della domanda e neppure ne trascrive i tratti essenziali, al fine di consentire a questa Corte di valutarne la correttezza; nel ricorso si richiama, senza ulteriori specificazioni, un "doc D" non individuabile nel fascicolo di parte.
Il ricorrente, inoltre, neppure ha trascritto, quantomeno nei suoi tratti essenziali, il contenuto del ricorso depositato in primo grado al fine di valutare la completezza della domanda di riconoscimento di una rendita per malattia professionale: non risultano qui specificati gli strumenti di lavoro utilizzati e le attività svolte, in modo da individuare il rischio lavorativo e il rapporto causale con la malattia denunciata (consistente, secondo il lavoratore, in un'insufficienza respiratoria e in problematiche relative agli arti inferiori).
13. Per le considerazioni che precedono anche il ricorso avverso la sentenza definitiva deve essere rigettato.
Le spese di causa seguono la soccombenza.
Avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui all'art 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.

 

P.Q.M.
 



previa riunione al presente giudizio di quello iscritto al n. R.G. 18949/2017, rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 4000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, nonché Euro 200,00 per esborsi.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del dpr n 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.
Roma 26/1/2021