Tipologia: CCNL
Data firma: 10 giugno 2021
Validità: 01.07.2021 - 30.06.2024
Parti: Confimpresaitalia e Confsal
Settori: Servizi, PMI
Fonte: cnel

 

Sommario:

 

Premessa
Contributo di assistenza contrattuale
Titolo I - Sfera di applicazione del contratto
Art. 1 - Ambiti di Applicazione
Titolo II - Contrattazione
Art. 2 - Finalità e livelli della Contrattazione
Art. 3 -Contrattazione Collettiva Nazionale
Art. 4 - Contrattazione di Secondo Livello
Art. 5 - Materie delegate alla Contrattazione Integrativa
Titolo III- Relazioni sindacali
Art. 6 - Rappresentanze Sindacali
Art. 7 - Rappresentanze Sindacali Aziendali e Territoriali
Art. 8 - Permessi Sindacali
Art. 9 - Diritto di Affissione
Art. 10 - Assemblea e Referendum
Art. 11 - Trattenute Sindacali
Art. 12 - Istituti di patronato
Titolo IV - Bilateralità
Art. 13 - Ente Bilaterale Servizi - EBISER
Art. 14 - Finanziamento Ente Bilaterale
Art. 15 - Organismi Paritetici
Art. 16 - Fondo Interprofessionale Per la Formazione Continua
Titolo V - Istituti del mercato del lavoro
Capo Primo - Contratto di lavoro a Tempo Determinato

Art. 17 - Definizione
Art. 18 - Forma del contratto
Art. 19 - Durata, proroghe e rinnovi
Art. 20 - Cessazione
Art. 21 - Limiti quantitativi e divieti
Art. 22 - Principio di non discriminazione
Capo Secondo - Contratto di lavoro a tempo parziale

Art. 23 - Definizione
Art. 24 - Condizioni di assunzione
Art. 25 - Clausole elastiche e Lavoro supplementare
Art. 26 - Trasformazione del rapporto
Art. 27 - Lavoratori affetti da patologie oncologiche; part-time post maternità
Capo Terzo - Contratto di Lavoro a Intermittente
Art. 28 - Definizione
Art. 29 - Forma del contratto
Art. 30 - Trattamento economico
Art. 31 - Divieti
Capo Quarto - Contratto di somministrazione
Art. 32 - Contratto di somministrazione di lavoro
Art. 33 - Lavoro a tempo determinato in somministrazione
Capo Quinto - Apprendistato
Art. 34 - Nozione e tipologie Contrattuali
Art. 35 - Disciplina del rapporto
Art. 36 - Limiti all’assunzione
Art. 37 - Obblighi del datore di Lavoro
Art. 38 - Doveri dell’apprendista
Art. 39 - Trattamento economico e normativo
Capo Sesto - Telelavoro e smart working

Art. 40 - Telelavoro
Art. 41 - Lavoro Agile (Smart Working)
Capo Settimo - Lavoro stagionale
Art. 42 - Definizione e Ambito di Applicazione
Art. 43 - Lavoratori extra
Titolo VI - Rapporto di lavoro
Capo Primo - Costituzione del rapporto di lavoro

Art. 44 - Assunzione
Art. 45 - Periodo di Prova
Art. 46 - Mansioni lavorative e passaggi di livello
Art. 47 - Articolazione dell’orario di lavoro
Art. 48 - Flessibilità dell’orario di lavoro
Art. 49 - Banca Ore
Capo Secondo - Gestione del rapporto di lavoro
Art. 50 - Riposi giornalieri e settimanali
Art. 51 - Festività
Art. 52 - Permessi Ex- festività
Art. 53 - Permessi retribuiti
Art. 54 - Permessi straordinari
Art. 55 - Permessi per allattamento
Art. 56 - Permessi per handicap
Capo Terzo - Ferie e aspettative
Art. 57 - Ferie: determinazione e modalità di fruizione
Art. 58 - Aspettativa non retribuita
Capo Quarto - Congedi
Art. 59 - Congedo di maternità e paternità

 

Art. 60 - Congedo parentale
Art. 61 - Congedo per malattia del figlio
Art. 62 - Congedo per matrimonio o unione civile
Art. 63 - Congedo per la formazione
Capo Quinto - Malattia
Art. 64 - Obblighi del lavoratore
Art. 65 - Comporto
Art. 66 - Controlli
Art. 67 - Malattie e ferie
Art. 68 - Trattamento economico malattia
Capo Sesto - Infortunio
Art. 69 - Infortunio e malattia professionale
Art. 70 - Trattamento economico infortunio
Capo Decimo - Trattamento di fine rapporto

Art. 71 - Trattamento di fine Rapporto
Capo Undicesimo - Welfare aziendale
Art. 72 - Assistenza Sanitaria Integrativa: Mutua Italia ETS
Art. 73 - Previdenza complementare
Titolo VII - Politiche attive per il lavoro
Art. 74 - Contratto di Primo Ingresso
Art. 75 - Contratto di Reimpiego
Art. 76 - Tirocini di inserimento e reinserimento lavorativo
Titolo VIII - Classificazione unica del personale
Art. 77 - Inquadramento del personale
Titolo IX - Retribuzione
Capo I - Trattamento economico

Art. 78 - Elementi della retribuzione
Art. 79 - Retribuzione mensile, giornaliera e oraria
Art. 80 - Scatti di anzianità
Art. 81 - Corresponsione della retribuzione
Capo II - Mensilità aggiuntive
Art. 82 - Tredicesima mensilità
Capo III - Lavoro ordinario festivo e notturno
Art. 83 - Maggiorazioni retributive da Lavoro Festivo
Art. 84 - Maggiorazioni retributive da Lavoro Notturno
Capo IV - Lavoro straordinario e supplementare
Art. 85 - Lavoro straordinario
Art. 86 - Lavoro straordinario notturno e festivo
Art. 87 - Lavoro supplementare
Capo V - Quadri
Art. 88 - Disposizioni normative Quadri
Titolo X - Variazione del luogo di lavoro
Art. 89 - Trasferimento
Art. 90 - Trasferta
Art. 91 - Distacco
Titolo XI - Appalto
Art. 92 - Cambio d’Appalto
Titolo XII - Risoluzione del rapporto di lavoro
Capo I - Codice disciplinare
Art. 93 - Esercizio del potere disciplinare
Art. 94 - Doveri del lavoratore
Capo II - Risoluzione del rapporto
Art. 95 - Preavviso
Art. 96 - Recesso del Datore di lavoro
Art. 97 - Recesso del Lavoratore
Art. 98 - Risoluzione consensuale
Titolo XIII - Composizione delle controversie e procedure di conciliazione
Art. 99 - Controversie in Sede Sindacale
Art. 100 - Procedura di Conciliazione
Art. 101 - Verbale di Conciliazione o mancato accordo
Art. 102 - Risoluzione bonaria della controversia e decisioni
Titolo XIV - Igiene e sicurezza sul lavoro
Art. 103 - Igiene e sicurezza sul lavoro: misure generali di tutela
Art. 104 - Igiene e sicurezza sul lavoro: sintesi degli obblighi del Datore
Art. 105 - Igiene e sicurezza sul lavoro: sintesi degli obblighi e diritti del Lavoratore
Art. 106 - Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza
Art. 107 - Igiene e sicurezza sul lavoro: poteri di controllo e promozione dei lavoratori
Art. 108 - Igiene e sicurezza sul lavoro: sanzioni
Titolo XV - Diritti individuali
Art. 109 -Tutela della Privacy
Art. 110 - Divieto di discriminazioni
Art. 111 - Tutela contro le Molestie sessuali e Mobbing
Efficacia, decorrenza e durata:
Allegato A): Tabelle retributive e aumenti periodici
Allegato B): Piano Formativo lavoratori di primo ingresso e lavoratori in regime di reimpiego


Contratto Collettivo Nazionale per i dipendenti delle piccole e medie imprese esercenti attività nel Settore dei “Servizi”

L’anno 2021 il giorno 10 del mese di giugno in Roma presso la sede della Confsal sita in Viale Trastevere, 60 si sono riunite le sotto indicate Organizzazioni Sindacali Datoriali e dei Lavoratori: Confimpresaitalia, Confederazione Italiana delle Imprese delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo, […], con sede legale in Roma presso Palazzo Valadier- Piazza del Popolo 18 […], Confsal, Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi Lavoratori, […], con sede legale in Roma Viale Trastevere 60 […], che hanno stipulato il presente CCNL per i dipendenti delle PMI esercenti attività nel settore dei Servizi.

Premessa
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro intende disciplinare in maniera unitaria i rapporti di lavoro con dipendenti delle piccole e inedie imprese che operano nel settore dei servizi.
Le Organizzazioni sindacali firmatarie intendono dare con il presente articolato una risposta alle esigenze dei lavoratori e delle imprese in un’ottica di bilanciamento degli interessi che includa sia il rilancio reale dell'occupazione, sia la crescita delle imprese stesse, fattori indispensabili per un’espansione strutturale dell’economia e della produttività del Paese.
Le Parti si impegnano, altresì a promuovere un moderno sistema di bilateralità orientato a diminuirne i costi, ad ottimizzare e a rendere più efficiente l'attività bilaterale stessa, a migliorare le condizioni dei lavoratori all'interno ed all'esterno dei luoghi di lavoro, a monitorare gli andamenti del mercato […]
Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL valgono le disposizioni di legge in vigore in materia.
Restano fatte salve le condizioni di miglior favore.

Titolo I - Sfera di applicazione del contratto
Articolo 1 - Ambiti di Applicazione

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro si applica esemplificativamente alle seguenti aziende/cooperative che operano nel settore dei:
A) Servizi alle imprese
• Servizi di marketing, pubblicità, grafica, sviluppo commerciale e gestione eventi;
• Servizi di informatica;
• Servizi di amministrazione e contabilità;
• Servizi di organizzazione e gestione delle risorse umane;
• Società di formazione e consulenza;
• Agenzie di ricerca e selezione del personale;
• Servizi di ricerca, collaudi, analisi, certificazione tecnica e controllo qualità;
• Servizi di progettazione industriale, engineering;
• Traduzioni e interpretariato;
• Pulizia civile ed industriale (uffici, parti comuni, aziende ecc.);
• Servizi ausiliari al trasporto (assistenza, rimessaggio e piccola manutenzione);
• Trasporto, montaggio e smontaggio mobili;
• Manutenzione, minuto mantenimento, montaggi, cernite e confezionamento;
• Servizi di logistica, multivendita e magazzini integrati;
B) Servizi alle persone
• Centri benessere;
• Estetica;
• Acconciatura;
• Scuole di lingua;
• Lavanderie, Lavasecco e Stirerie;
• Servizi di pulizia;
• Servizi di Assistenza alla Persona;
• Servizi di animazione di feste e intrattenimento bambini;
• Personale non medico delle Case di Cura;
• Agenzie pratiche auto e Autoscuole;
• Agenzie immobiliari;
• Sindacati e Associazioni, Patronati, C.A.F., Partiti politici;
• Agenzie di servizi matrimoniali;
• Servizi religiosi;
• Pompe funebri;
C) Servizi di attività sportive e ricreative
• Scuole danza;
• Palestre e centri sportivi;
• Manutenzione e conduzione piscine e campi sportivi;
• Agenzie ippiche, centri scommesse, sale giochi;
D) Altri servizi
• Sanificazione, disinfezione e derattizzazione ambientale;
• Recupero e risanamento dell'ambiente;
• Raccolta, smaltimento e lavorazione rifiuti;
• Giardinaggio;
• Facchinaggio;
• Fattorinaggio, consegne, pony express e consegne a domicilio;
• Servizi ausiliari museali, fieristici e congressuali (reception, accoglienza, accompagnamento, portierato, ecc);
• Servizi ausiliari in ambito scolastico, sanitario, industriale;
• Servizi corrispondenza;
• Servizi sosta e parcheggi;
• Autorimessa e noleggio automezzi;
• Agenzie di recapiti, stampa e plichi, copisterie e legatorie;
• Imprese di leasing; recupero credili e factoring;
• Cliniche veterinarie, Toelettatura animali, Maneggi, canili e simili; Pensioni per animali.
Altri servizi analoghi a quelli non richiamati in precedenza.

Titolo II - Contrattazione
Articolo 2 - Finalità e livelli della Contrattazione

I. Le Parti stabiliscono che la finalità della contrattazione collettiva non riguarda solo l’ambito retributivo, ma è necessario che sia configurata come un vero e proprio impianto negoziale che impone una visione unitaria degli obiettivi, delle strategie e dei comportamenti, mirati soprattutto alla salvaguardia dei livelli occupazionali.
Il ruolo del presente contratto, quindi, sarà di estendere ad ogni livello la rappresentanza delle Parti firmatarie, così da adeguare fattivamente e concretamente il presente contratto alle singole aziende.
Le Parti concordano di disciplinare questo contratto in coerenza all'obiettivo della creazione di nuova occupazione e della crescita fondata sull'aumento dell'efficienza e. ove compatibile, sull'incremento delle retribuzioni.
La contrattazione si svolgerà su due livelli:
1. Primo livello: Contratto Collettivo Nazionale di settore:
2. Secondo livello: Contratto Integrativo Territoriale od Aziendale e/o di settore.

Articolo 3 - Contrattazione Collettiva Nazionale
1. La contrattazione collettiva nazionale consente al datore di lavoro di impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri derivanti dal costo del lavoro.
Le Parti concordano che il contratto ha la funzione di garantire a tutti i lavoratori del settore, ovunque impiegati nel territorio nazionale, la certezza dei trattamenti minimi economici e normativi; inoltre il contratto ha lo scopo di assicurare e regolare il sistema di relazioni industriali sia a livello nazionale che territoriale o aziendale.

Articolo 4 - Contrattazione di Secondo Livello
1. […]
La contrattazione di secondo livello tratterà, in via ordinaria, materie ed istituti differenti da quelli disciplinati dal presente contratto; […]

Articolo 5 - Materie delegate alla Contrattazione Integrativa
La Contrattazione di secondo livello territoriale e/o aziendale, salvo quanto diversamente previsto per ciascun articolo del presente contratto o dalla Legge, è ammessa per le seguenti materie espressamente individuate:
a) qualifiche o livelli esistenti in azienda conciati a inquadramenti e mansioni non compresi nella classificazione del presente contratto;
b) premi di produttività, premi presenza, indennità sostitutiva trasporto e buoni pasto;
c) casi d'ammissibilità e modalità di pagamento della tredicesima mensilità in ratei mensili;
d) adozione di regimi di flessibilità e ripartizione dell'orario giornaliero di lavoro;
e) deroghe al normale orario di lavoro settimanale, mensile e/o annuale rispetto a quanto previsto dal presente contratto; articolazione dei turni di riposo settimanale nelle aziende con servizi a ciclo continuo; distribuzione degli orari e dei turni di lavoro con eventuali riposi a conguaglio; eventuale istituzione del lavoro a turni, intendendosi per tale il lavoro prestato in uno o più turni giornalieri avvicendati nell’arco delle ventiquattro ore; modi di godimento dei permessi conseguenti alla riduzione dell'orario di lavoro per particolari esigenze produttive aziendali;
f) ampliamento della Banca Ore e gestione della stessa;
g) determinazione dei giorni feriali;
h) modi di applicazione del lavoro a tempo parziale e a tempo determinato;
i) regolamentazione del ricorso al lavoro somministrato, alle collaborazioni coordinate e continuative o stage;
j) attuazione della disciplina aziendale della formazione professionale da attuarsi per il tramite degli organismi convenzionati, conformemente ai programmi certificati dagli organismi paritetici regionali o provinciali o dall'organismo bilaterale territoriale, provinciale o regionale;
k) durata e modi di svolgimento della formazione nell'apprendistato, anche relativamente all'estensione di eventuali premi di produttività o di incentivi;
l) casi di superamento del limite di ore supplementari previste per il lavoro a tempo parziale; m) definizione di accordi particolari in materia di mercato del lavoro;
n) organizzazione d'incontri, a livello territoriale e/o aziendale, fra le parti stipulanti il presente contratto per la disamina ed approvazione dei contratti di inserimento o altri contratti previsti dalla disciplina nazionale e leggi vigenti;
o) impianti audiovisivi ed introduzione di nuove tecnologie;
p) deroghe alle previsioni contrattuali in tema di retribuzione e d'inquadramento nei casi di accertata crisi aziendale, qualora tali deroghe debbano necessariamente essere poste in atto al fine di garantire la salvaguardia dell'occupazione;
q) eventuali ulteriori materie demandate alla contrattazione di secondo livello dalla legge o dal contratto;
r) applicazioni di deroghe all'orario di guida per i lavoratori discontinui nel rispetto di quanto definito dalle normative comunitarie e nazionali.
[…]

Titolo III - Relazioni sindacali
Articolo 7 - Rappresentanze Sindacali Aziendali e Territoriali

1. I Sindacati firmatari il presente contratto esercitano il potere contrattuale secondo le proprie competenze e prerogative, ferma restando la verifica del consenso da parte dei soggetti di volta in volta interessati all'ambito contrattuale oggetto di confronto con le controparti.
In ogni unità produttiva dell'Azienda può essere costituita ad iniziativa dei lavoratori, nell'ambito delle Associazioni Sindacali firmatarie del presente contratto, la "Rappresentanza Sindacale Aziendale - RSA” per la quale trova applicazione la disciplina prevista dalla L. 20 maggio 1970, n. 300.
La RSA svolge le attività negoziali per le materie proprie del livello aziendale secondo le modalità definite nel presente contratto, nonché in attuazione delle scelte generali dei Sindacati firmatari.
La RSU, in quanto Rappresentante eletto da tutti i Lavoratori, nella sottoscrizione degli Accordi impegna tutti i Lavoratori, senza necessità di delega ulteriore.
In aggiunta a quanto sopra stabilito è fatto espresso diritto per i lavoratori nelle aziende con oltre 5 i dipendenti, nel caso di contrattazione di secondo livello o crisi aziendale, di riunirsi nell'unità produttiva nella quale prestano la loro opera, fuori dall'orario di lavoro, nei limiti di 2 ore annue retribuite.
2. Il presente contratto, in applicazione di quanto previsto dall'art. 19 L. 19 maggio 1970 n. 300, prevede per garantire la tutela dei Lavoratori richiamati dal citato disposto normativo ed in generale per la validità della contrattazione di secondo livello, la possibilità di istituire la Rappresentanza Sindacale Territoriale - RST - che dovrà essere nominata congiuntamente o disgiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto.
3. Nelle imprese da 11 e sino a 15 dipendenti, i lavoratori possono eleggere un delegato aziendale con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l’applicazione del contratto e delle leggi sul lavoro. Il licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all’esercizio delle sue funzioni è nullo ai sensi di legge.

Articolo 9 - Diritto di Affissione
1. La Rappresentanza Sindacale Aziendale o la Rappresentanza Sindacale Unitaria ha diritto di affiggere, su appositi spazi, che il Datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i Lavoratori all'interno dell'unità produttiva, comunicazioni, pubblicazioni e testi inerenti materie d'interesse sindacale.
2. Le comunicazioni dovranno riguardare esclusivamente materie d'interesse sindacale e del lavoro, ivi comprese le comunicazioni riguardanti le prestazioni erogate dagli Enti Bilaterali.
3. Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere preventivamente inoltrate, per conoscenza, alla Direzione aziendale. 

Articolo 10 - Assemblea e Referendum
1. I Lavoratori, in Aziende con oltre 15 dipendenti, hanno il diritto di riunirsi, nell'unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 8 ore annue retribuite.
La data e l'orario di svolgimento del l'assemblea devono essere normalmente comunicati con preavviso di almeno 48 ore.
Il monte ore sopra indicato dovrà necessariamente essere fruito entro il 31 dicembre di ogni anno, a pena di decadenza e non potrà essere sostituito da indennità. Quando possibile, il diritto di assemblea sarà esercitato compatibilmente con le esigenze aziendali.
2. Il Datore di lavoro deve consentire lo svolgimento tra i lavoratori, fuori dall'orario di lavoro, di referendum indetto dalla RSA o RSU, su materie inerenti l'attività sindacale, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti all'unità aziendale e/o alla categoria particolarmente interessata.

Titolo IV - Bilateralità
Articolo 13 - Ente Bilaterale Servizi - EBISER.

1. Le Parti sottoscrittrici del presente CCNL concordano che l’Ente Bilaterale Servizi - EBISER è lo strumento per lo svolgimento delle attività in materia di occupazione, formazione, qualificazione professionale, sostegno al reddito, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
2. L’EBISER è costituito e strutturato in base alle modalità organizzative e funzionali tassativamente definite a livello nazionale dalle Confederazioni con apposito Statuto e Regolamento.
3. L’EBISER promuove, gestisce ed eroga:
a. le attività specifiche dell’ente bilaterale di cui alla lettera h), comma 1, art. 2 del D.lgs 276/2003 e successive modifiche ed integrazioni, nonché altre attività di competenza su specifiche norme vigenti e future in materia di regolazione del mercato del lavoro e di facilitazione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro;
b. l’incentivazione e il sostegno alla progettazione di iniziative in materia di formazione continua, di formazione e di riqualificazione professionale, anche attraverso particolari accordi e convenzioni, in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee e internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi;
c. la pianificazione, la programmazione, il coordinamento, l'organizzazione, la realizzazione e il monitoraggio di ogni attività formativa di supporto alle imprese, ai lavoratori e ai datori di lavoro stessi;
[…]
f. l'istituzione di una banca dati per rincontro tra la domanda e l'offerta di lavoro ed il monitoraggio del mercato del lavoro e delle forme di impiego;
g. i contratti di apprendistato, anche in collaborazione con la Regione e gli Enti nazionali ovvero regionali competenti a ricevere dalle associazioni imprenditoriali territoriali e dalle corrispondenti organizzazioni sindacali gli accordi applicativi in materia di contratti di formazione e lavoro realizzati, a livello territoriale ovvero a livello aziendale, nelle imprese che operano in più ambiti regionali;
h. le convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi della normativa vigente;
i. il sostegno, anche attraverso azioni formative, alle pari opportunità mediante interventi tesi a favorire le donne secondo quanto disposto dalla legge 125/91 e s.m.i., nonché il loro inserimento nel mercato del lavoro e il loro reinserimento dopo l'interruzione per maternità;
j. la realizzazione di iniziative idonee a favorire l'inserimento dei lavoratori a rischio di esclusione sociale anche appartenenti a fasce deboli;
k. le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali;
l. l’attivazione di commissioni di certificazione dei contratti di lavoro in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 76 del Dlgs. 276/2003 e s.m.i., anche ricorrendo a commissioni territoriali;
m. la pratica di gestione delle controversie di lavoro attraverso la creazione di commissioni territoriali di conciliazione ed arbitrato, in base a quanto stabilito dall'art. 410 del c.p.c. e legge 533/1973;
n. pareri vincolanti di congruità sulle domande presentate dai datori di lavoro che intendano assumere apprendisti in base agli accordi di cui alla precedente lettera g), esaminando le condizioni obiettive relative al rapporto di apprendistato;
o. l’istituzione di Organismi Paritetici di settore a livello nazionale con articolazione territoriale e con l’indicazione delle attività specifiche degli Organismi stessi in materia di prevenzione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro quali definiti dagli artt. n. 2, lettera e) e n. 51 del D.lgs. n. 81 del 9/4/2008;
p. lo sviluppo e il sostegno di azioni inerenti alla prevenzione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro anche sulla base di quanto previsto dall'articolo 52 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
q. la promozione e l’istituzione, nell’ambito di ciascuna contrattazione di riferimento settoriale, di Organismi paritetici a livello territoriale, coordinandone e controllandone le attività, ivi comprese quelle di elaborazione e di raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici;
r. l’istituzione e la gestione di un Osservatorio Nazionale sul Lavoro, che costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle Parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale, realizzando una fase di esame e di studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio ed a consentire la stima dei fabbisogni occupazionali;
s. ogni altra azione utile a raggiungere gli scopi del presente CCNL.
4. Per la certificazione dei contratti di lavoro, EBISER istituirà un’apposita Commissione Nazionale di Certificazione.
5. Su istanza di una delle Parti Sociali stipulanti, all’EBISER può essere riconosciuto mandato circa la risoluzione di controversie sorte a livello di singoli settori compresi nella sfera di applicazione del presente CCNL e relativi agli effetti derivanti dall’attuazione delle norme contrattuali.
7. L’EBISER potrà essere chiamato a pronunciarsi con riferimento alla classificazione e ai sistemi di flessibilità dell’orario di lavoro, anche per la sopravvenienza di nuove modalità di svolgimento dell’attività settoriale ovvero in materia di riallineamento retributivo, di organizzazione del lavoro, di innovazioni tecnologiche ovvero tutte quelle materie che gli verranno espressamente affidate dalle Parti.

Articolo 15 - Organismi Paritetici
Gli organismi paritetici di Confsal e Confimpresaitalia, d'ora in poi denominati “OPCC”, sono settoriali ed operano all'interno dell'articolazione dell'EBISER su tutto il territorio nazionale attraverso organismi paritetici regionali o provinciali.
Essi sono istituiti in base alle disposizioni indicate in specifici regolamenti di attuazione di cui all'articolo 7 e in conformità alle disposizioni contenute all'articolo 51 del D.lgs. 81/2008, nonché al documento recante “le linee applicative dell'Accordo del 21 dicembre 2011 ex articolo 34 del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i., sulla formazione in materia di salute e sicurezza”, approvato in sede di conferenza unificata stato regioni in data 25 luglio 2012.
Agli EBISER Territoriali è demandata la gestione di tutti i servizi legati alla Tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di Lavoro così come previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Occorrendo, operano attraverso Commissioni paritetiche tecnicamente competenti.

Titolo V - Istituti del mercato del lavoro
Capo Primo - Contratto di lavoro a Tempo Determinato
Articolo 17 - Definizione

1. Fermo restando che la forma comune del rapporto di lavoro è a tempo indeterminato, è consentita, nel rispetto dei limiti legali e contrattuali sotto indicati, l'apposizione di un termine di durata non superiore ai dodici mesi. […]

Articolo 21 - Limiti quantitativi e divieti
1. È ammessa l’assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato nel limite del 30% (trenta percento) annuo dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso ciascuna unità produttiva della Società.
Nella base di computo dei lavoratori a tempo indeterminato saranno compresi i lavoratori intermittenti con diritto all’indennità di disponibilità e i lavoratori a tempo parziale (quest’ultimi in proporzione alla percentuale di prestazione lavorativa effettuata), che siano in forza al 1° gennaio dell’anno di stipulazione del contratto a tempo determinato. In caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione. È sempre possibile effettuare un’assunzione a tempo determinato, per i datori di lavoro che occupano fino a 3 (tre) dipendenti.
Il limite dei lavoratori a tempo determinato sarà, invece, pari a 2 (due) per i datori di lavoro che occupano più di 3 (tre) dipendenti e fino a 10 (dieci).
2. Sono in ogni caso esclusi dalle limitazioni numeriche i contratti a tempo determinato conclusi:
a) Nella fase di avvio di nuove attività, intesa nei primi trentasei mesi di attività (apertura nuovo negozio, filiale ecc.);
b) Da imprese start-up innovative, di cui alla Legge n. 221 del 2012;
c) Per le attività stagionali, già previste nell'elenco allegato al Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e quelle dall’articolo 34 del presente CCNL.
d) Per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;
e) Per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
f) Con lavoratori di età superiore a 50 anni.
3. Non è, in ogni caso, ammesso stipulare contratti di lavoro a tempo determinato nei seguenti casi:
a) Per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) Presso unità produttive nelle quali si è proceduto, nei 6 (sei) mesi precedenti, a licenziamenti collettivi (artt. 4 e 24 della L. n. 223/1991), che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che il contratto sia concluso per sostituire lavoratori assenti, per assumere lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, o abbia una durata iniziale non superiore a 3 (tre) mesi;
c) Presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato;
d) Da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
A norma di legge, in caso di violazione dei divieti sopra elencati, il contratto si trasforma a tempo indeterminato.

Capo Secondo - Contratto di lavoro a tempo parziale
Articolo 26 - Trasformazione del rapporto

La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ovvero da tempo parziale a tempo pieno, deve avvenire con il contemporaneo assenso delle parti. Si valuteranno le esigenze del lavoratore con quelle organizzative dell'azienda. Ha diritto di precedenza la richiesta del lavoratore fondata su gravi motivi personali, familiari, di salute ovvero produttivi.
2. Il lavoratore che usufruisce del congedo parentale può richiedere, ai sensi dell’art. 8, comma 7 del d.lgs. 81/2015, di sostituire quest’ultimo con la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in tempo parziale senza, però, che la riduzione superi il 50 per cento dell’orario contrattuale. Questa possibilità può essere concessa una sola volta ed entro i limiti del congedo parentale ancora spettante; il datore di lavoro ha l’obbligo di decidere in merito alla richiesta entro quindici giorni dalla ricezione della stessa.

Articolo 27 - Lavoratori affetti da patologie oncologiche; part-time post maternità
1. I lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro.
2. Ai lavoratori genitori assunti a tempo pieno ed indeterminato per esigenza di assistenza del bambino fino al compimento del terzo anno di età, le aziende potranno accordare la richiesta di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, nel limite del 10 per cento della forza lavoro complessiva.
Nelle aziende che occupano fino ai 10 dipendenti non potrà fruire della riduzione dell'orario più di un lavoratore. Il datore di lavoro accoglierà le richieste anche in funzione della priorità cronologica della presentazione delle domande.
La richiesta di passaggio a part time dovrà essere presentata con un preavviso di 45 giorni e dovrà indicare il periodo per il quale viene ridotta la prestazione lavorativa e avrà decorrenza solo successivamente alla completa fruizione delle ferie e dei permessi retribuiti residui.

Capo Terzo - Contratto di Lavoro a Intermittente
Articolo 29 - Forma del contratto

1. Il contratto di lavoro intermittente, ai fini della prova, deve essere stipulato in forma scritta e la lettera di assunzione deve indicare i seguenti elementi:
[…]
d) Le forme e modalità con cui l’azienda è legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro, nonché i modi di rilevazione della prestazione;
[…]
f) Le eventuali specifiche misure di formazione e sicurezza che fossero necessarie in relazione al tipo di attività dedotta nel contratto.
Prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 (trenta) giorni, l’Azienda è tenuta a comunicarne la durata all’ispettorato Territoriale del Lavoro competente, mediante sms o posta elettronica, nonché con altri modi di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie individuali.
L’Azienda, inoltre, a richiesta delle proprie Rappresentanze Sindacali Aziendali, è tenuta ad informarle, con cadenza annuale, sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente.

Articolo 31 - Divieti
Il ricorso al lavoro intermittente è vietato:
[…]
c) Da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni.
Per la disciplina dettagliata, anche in materia di obbligo assicurativo, si rimanda alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Capo Quarto - Contratto di somministrazione
Articolo 32 - Contratto di somministrazione di lavoro

1. Il contratto di somministrazione di lavoro ha l’obiettivo di soddisfare le esigenze momentanee dell’Azienda, che assume le vesti negoziali di "Utilizzatore” e sarà, normalmente, riferito ai ruoli amministrativi o commerciali. Il contratto di somministrazione deve essere stipulato con una delle Agenzie autorizzate di somministrazione per il lavoro, iscritte all’Albo Nazionale Informatico delle Agenzie per il Lavoro.
Il contratto può essere stipulato sia a tempo determinato che a tempo indeterminato (staff leasing), in quest’ultimo caso, solo con lavoratori assunti a tempo indeterminato presso le Agenzie di somministrazione suddette.
Il contratto di lavoro dovrà avere i requisiti previsti dalla Legge, che comprendono l’obbligo della forma scritta (ad substantiam).
In mancanza di forma scritta, il contratto di somministrazione è nullo e i lavoratori saranno considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell’Utilizzatore. Quando la somministrazione avvenga oltre i limiti massimi consentiti dal presente CCNL, nei casi vietati dalla Legge o al di fuori delle condizioni previste, il lavoratore potrà chiedere, anche soltanto nei confronti dell’Utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo, con effetto dall’inizio della somministrazione.
2. […]
L’Azienda non potrà ricorrere alla somministrazione di lavoro nei seguenti casi:
[…]
d) Da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
3. Ai fini dell’applicazione di qualsiasi disciplina legale o contrattuale, per la quale sia rilevante il numero dei dipendenti, i lavoratori somministrati non sono computati nell'organico dell’Utilizzatore, fatta eccezione per la disciplina relativa alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. In caso di somministrazione di lavoratori disabili per mansioni di durata non inferiore a 12 (dodici) mesi, il lavoratore somministrato è computato nella quota di riserva di cui all’art. 3 della Legge n. 68 del 12 marzo 1999.
Per quanto non previsto in questo Titolo, si rinvia al Capo IV del D.Lgs. 81/2015 (e successive modifiche).

Articolo 33 - Lavoro a tempo determinato in somministrazione
1. Fermo il limite numerico disposto dal precedente articolo, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato e con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 40 per cento del numero di lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipulazione dei predetti contratti. In caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipulazione del contratto di somministrazione.
2. È, in ogni caso, esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato:
- Di lavoratori di cui all’art. 8, comma 2, L. n. 223/1991;
- Di soggetti disoccupati che godano da almeno 6 (sei) mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali;
- Di lavoratori “svantaggiati” o “molto svantaggiati’’ ai sensi dei numeri 4) e 99) dell’art. 2 del Regolamento UE n. 651/2014, così come individuati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Capo Quinto - Apprendistato
Articolo 34 - Nozione e tipologie Contrattuali

1. L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione ed occupazione dei giovani.
Il contratto d’apprendistato può essere stipulato per Lavoratori d'età compresa tra i 18 (diciotto) e 29 (ventinove) anni. L’assunzione può essere effettuata fino al giorno antecedente al compimento del 30° (trentesimo) anno d’età (ovvero fino a 29 anni e 364 giorni).
Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere d’istruzione e di formazione, i datori di lavoro possono fai- ricorso a tre tipologie di apprendistato:
a) Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di Istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
b) Apprendistato professionalizzante;
c) Apprendistato di alta formazione e ricerca.
Per le imprese sarà possibile stipulare contratti di apprendistato professionalizzante senza tener conto dei limiti di età, con soggetti percettori di trattamenti di disoccupazione per garantire la qualificazione o riqualificazione professionale degli stessi.
2. La durata è stabilita in relazione al tipo di qualificazione da conseguire ma, in ogni caso, non potrà essere inferiore a 6 (sei) e superare i 48 (quarantotto) mesi.

Articolo 35 - Disciplina del rapporto
1. È prevista la forma scritta del contratto ai fini della prova.
[…]
Il contratto di assunzione dell’apprendista, deve specificare: a) l'indicazione delle mansioni; b) la durata del periodo d’Apprendistato; c) il livello d’inquadramento iniziale, intermedio e finale; d) il Piano Formativo Individuale (che dovrà recepire le indicazioni e le direttive contenute nel presente CCNL e nella normativa regionale di settore); e) l'indicazione del monte ore di formazione; f) la presenza di un Tutor aziendale, con formazione e competenze adeguate.
Contestualmente all’assunzione dovrà essere consegnata all'apprendista un libretto formativo nel quale verrà registrato il percorso formativo svolto.
3. Per i contratti di apprendistato si applicano le discipline legislative vigenti in materia. Ai fini previdenziali, gli Apprendisti saranno assicurati al pari dei lavoratori qualificati.
Gli apprendisti sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti dalla Legge e dal CCNL per l'applicazione di particolari normative e istituti, salvo non sia diversamente ed esplicitamente specificato dalla norma o dal Contratto Collettivo.

Articolo 36 - Limiti all’assunzione
1. Il numero massimo di apprendisti da assumere presso l’azienda, direttamente o indirettamente, per il tramite delle agenzie di somministrazione, a tempo indeterminato o determinalo stagionale, non potrà superare il rapporto di 3 (tre) a 2 (due) rispetto alle maestranze specializzate e qualificate presenti.
In caso di aziende che occupano un numero di lavoratori inferiore a 10 (dieci), il numero di Apprendisti non potrà superare il 100% (cento per cento) dei lavoratori qualificati in servizio. Se un’azienda ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati in numero inferiore a 3 (tre), potrà assumere al massimo un apprendista.
[…]

Articolo 37 - Obblighi del datore di Lavoro
1. In virtù di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di apprendistato, il datore di lavoro che intenda procedere all’assunzione di lavoratori apprendisti ha l'obbligo:
1) di impartire o di far impartire nella sua azienda, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
2) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle a incentivo;
3) di consentire all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, di partecipare alle iniziative formative previste per l'acquisizione della professionalità prevista dal profilo;
4) di accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio.

Articolo 38 - Doveri dell’apprendista
L'apprendista è tenuto a:
1) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
2) prestare la sua opera con la massima diligenza;
3) frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento per lo svolgimento della formazione formale;
4) osservare le norme disciplinari generali, previste dal presente CCNL e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi anche se in possesso di un titolo di studio.

Articolo 39 - Trattamento economico e normativo
1. L'apprendista, ove non diversamente stabilito, ha diritto al trattamento normativo dei lavoratori di qualifica e mansione pari a quella per la quale egli compie l’apprendistato.
[…]
4. Per quanto non disciplinalo dal presente contratto in materia di apprendistato e di istruzione professionale, le Parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

Capo Sesto - Telelavoro e smart working
Articolo 40 - Telelavoro

1. È una forma d'organizzazione del lavoro a distanza, resa possibile dall'utilizzo di sistemi informatici e dall'esistenza di una rete di comunicazione fra il telelavoratore (lavoratore dipendente) e l’azienda, che le Parti reputano particolarmente utile alle lavoratrici al fine a conciliare i tempi di Lavoro con le esigenze familiari.
Il telelavoro è solo un modo particolare di svolgimento della prestazione lavorativa, ed è parte dell’organizzazione dell'Azienda, anche se il luogo di svolgimento della prestazione è esterno e, spesso, coincide con Valutazione dei telelavoratore
11 telelavoratore ha, quindi, gli stessi diritti dei lavoratori dipendenti che svolgono l'identica attività nei locali aziendali. In quanto compatibile, il telelavoratore è assoggettato al potere direttivo, organizzativo e di controllo del Datore di Lavoro.
2. Il Telelavoro può essere distinto nelle seguenti tipologie:
• Domiciliare: svolto nell'abitazione del telelavoratore;
• Mobile: attraverso l'utilizzo d'apparecchiature portatili;
• Remotizzato od a distanza: svolto presso uffici attrezzati ubicati in appositi tele centri che non coincidono né con l'abitazione del telelavoratore, né con gli uffici aziendali;
Misto: nel caso in cui solo parte della prestazione complessiva avvenga all'interno dell'azienda.
3. Il telelavoro si applica esclusivamente ai Lavoratori subordinali.
Il telelavoro, può svolgersi a tempo pieno ed anche con contratto a tempo parziale o a tempo determinato.
Il centro di telelavoro o la singola postazione nell’abitazione del telelavoratore non configurano un'unità produttiva autonoma dell’azienda.

Articolo 41 - Lavoro Agile (Smart Working)
1. Al fine di garantire flessibilità in termini di orario e di luogo dell’esecuzione della prestazione lavorativa, nonché per facilitare la conciliazione dei tempi vita e di lavoro, potranno essere conclusi tra il datore di lavoro e il lavoratore accordi di “smart working” o lavoro agile. Tali accordi dovranno essere stipulati per iscritto e depositali telematicamente secondo le modalità definite dalla legge n. 81/2017 e successive modificazioni.
2. Agli smartworkers dovrà essere garantita una parità di trattamento economico e normativo rispetto agli altri lavoratori che eseguono la prestazione con modalità ordinarie e dovrà essere riconosciuto il “diritto alla disconnessione”, nel rispetto dei limiti di durata massima dell’orario di lavoro previsti dalla legge e dal presente CCNL e attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici.
3. Sarà riconosciuta una priorità alle richieste di lavoro agile formulate dalle lavoratrici/lavoratori nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità e dai lavoratori con figli e/o parenti fino al secondo grado in condizioni di disabilità.

Titolo VI - Rapporto di lavoro
Capo Primo - Costituzione del rapporto di lavoro
Articolo 47 - Articolazione dell’orario di lavoro

1. Come previsto dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. 66/2003, per “orario di lavoro” s’intende qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione dell’Azienda, soggetto alla disciplina del lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, compresi i periodi in cui i lavoratori sono obbligati ad essere fisicamente presenti sul luogo indicato dal Datore di lavoro e a tenersi a disposizione per poter fornire immediatamente la loro opera in caso di necessità.
2. La durata normale del lavoro contrattuale per la generalità dei lavoratori è fissata in 40 ore settimanali, normalmente distribuito su 5 o 6 giornate lavorative
3. Non si computano nell’orario di lavoro, così come richiamato dall’art. 8, comma 3, del d.lgs. 66/2003: i riposi intermedi presi sia all’interno che all’esterno dell’Azienda, le soste di durata non inferiore a dieci minuti e non superiore complessivamente a due ore, comprese tra l’inizio e la fine di ogni periodo della giornata di lavoro, il tempo per recarsi al posto di lavoro.

Articolo 48 - Flessibilità dell’orario di lavoro
1. Salvo diverso accordo di secondo livello, le Parti convengono che per esigenze organizzative e di servizio la durata media dell'orario di lavoro non potrà superare, per ogni periodo di 45 giorni, la media di 58 ore, comprese le ore di straordinario.
La durata media dell'orario di lavoro ordinario e straordinario, tenuto conto dell'impennate della domanda di settore, correlata alla stagionalità, alla festività e ai periodi feriali, non potrà superare le 48 ore settimanali per un massimo di un periodo mobile di quattro mesi, nel rispetto del riposo giornaliero e settimanale, innalzato a sei mesi laddove sussistano ragioni tecniche e di organizzazione del lavoro.
2. La contrattazione di secondo livello potrà concordare profili particolari di orario e la loro distribuzione, anche considerando la domenica giorno lavorativo e prevedere ogni altra deroga in tema di orario di lavoro, di riposi e di straordinari.
3. Nel caso di istituzione di turni giornalieri di lavoro, i lavoratori non potranno rifiutarsi di effettuarli. Pertanto, il lavoratore deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti, anche se questi sono predisposti soltanto per determinati servizi reparti.
[…]

Articolo 49 - Banca Ore
1. Per far fronte ad eventi improvvisi ed imprevedibili o ad intensificazione dei servizi richiesti e quindi mutamenti dei flussi di lavoro che determinano la necessità di tempestivo adeguamento dell’attività, dei servizi o della produzione, l’Azienda potrà realizzare diversi regimi d'orario in particolari periodi dell'anno, con il superamento dell'orario contrattuale, attivando la Banca delle Ore.
2. Attraverso apposito accordo aziendale, per ciascun lavoratore, potrà essere stabilito un monte ore annuale di prestazioni di lavoro straordinario e/o supplementare per far fronte a particolari esigenze aziendali. I lavoratori, d’altra parte, potranno usufruire di giorni di riposo compensativo da godere in gruppi di 4 o 8 ore.
3. Entro la fine dell'anno l’azienda fornirà al lavoratore l'estratto conto individuale delle ore depositate nella banca, con i relativi movimenti.
Il prelievo delle ore maturate avverrà con preavviso scritto di 5 giorni.

Capo Secondo - Gestione del rapporto di lavoro
Articolo 50 - Riposi giornalieri e settimanali

1. Il riposo giornaliero deve essere di almeno 11 (undici) ore consecutive nelle 24 (ventiquattro) ore. Per effetto dell’art. 17 del D.Lgs. 66/2003, nell’ambito della Contrattazione Aziendale di secondo livello, a fronte di valide ragioni, potranno essere concordate deroghe motivate, limitate e temporanee rispetto a quanto previsto dal presente CCNL.
Il riposo giornaliero normale di 11 (undici) ore consecutive ogni 24 (ventiquattro) ore, potrà essere frazionato per non più di 20 (venti) giorni lavorativi per anno solare, per le prestazioni lavorative svolte nelle seguenti ipotesi:
1) Tempo degli inventari, redazione dei bilanci, adempimenti fiscali o amministrativi straordinari;
2) Cambio turno o del “nastro orario”;
3) Attività straordinarie finalizzate alla sicurezza;
4) Fase d’avvio di nuove attività (cioè, nei primi 90 giorni);
5) Attività promozionali o commerciali in occasione delle festività natalizie e pasquali;
6) Vigilanza degli impianti e custodia dei beni.
2. Ai sensi di Legge, tutto il personale ha diritto ad un riposo settimanale di 24 ore, in aggiunta al riposo giornaliero di cui sopra, normalmente coincidente con la domenica.
Le Parti convengono sulla possibilità di ricorrere, mediante la contrattazione di secondo livello, a diverse modalità di godimento del riposo settimanale rispetto alla previsione del presente contratto. Ciò, in particolare:
- Al fine di favorire l'organizzazione dei turni e la rotazione extra-domenicale del giorno di riposo, con particolare riferimento alle esigenze che si realizzano in seno alle Aziende che non effettuano il giorno di chiusura settimanale;
- Al fine di rispondere alle esigenze dei Lavoratori di conciliazione della vita professionale con la vita privata e le esigenze familiari.
Nelle ipotesi elencate, il riposo settimanale potrà essere usufruito ad intervalli più lunghi di una settimana, purché la sua durata complessiva, ogni 14 giorni o nel diverso periodo eventualmente determinato dalla contrattazione di secondo livello, corrisponda mediamente ad almeno 24-11 ore di riposo ogni 6 giornate effettivamente lavorate.

Articolo 55 - Permessi per allattamento
1. In aggiunta ai permessi di cui ai precedenti articoli potranno essere richiesti dalla lavoratrice madre o dal padre lavoratore, al verificarsi di determinate condizioni, permessi retribuiti per l'allattamento durante il primo anno di vita del bambino o durante il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento.
2. Spettano, in tal caso, 2 ore di permesso se l’orario contrattuale di lavoro è pari o superiore alle 6 ore giornaliere; un’ora di permesso se l’orario è inferiore alle 6 ore. Alla lavoratrice (o al lavoratore) sarà corrisposta un'indennità economica pagata dall’Inps, ma anticipala in busta paga dal datore di lavoro, pari alla retribuzione che sarebbe stata pagata qualora avesse lavorato nelle ore di riposo.

Articolo 56 - Permessi per handicap
1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi o affidatari, di minore con handicap in situazione di gravità accertata possono usufruire delle disposizioni previste dall'art. 33 della Legge 104/92, e cioè:
1) prolungamento fino a tre anni del congedo parentale;
2) in alternativa al punto 1. due ore di permesso giornaliero retribuito fino ai tre anni di età del bambino, indennizzate a carico dell'Inps;
3) dopo il terzo anno di vita del bambino, tre giorni di permesso ogni mese indennizzati dall’Inps;
Le suddette agevolazioni sono fruibili a condizione che il bambino o la persona con handicap non sia ricoveralo a tempo pieno presso istituti specializzati.
2. Dopo il compimento dei tre anni di vita da parte del bambino portatore di handicap, il diritto a fruire dei permessi di cui all'art. 33 della Legge n. 104/1992 è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi o affidatari, in maniera alternativa, pur se continuativa, nell'ambito del mese.

Capo Terzo - Ferie e aspettative
Articolo 57 - Ferie: determinazione e modalità di fruizione

1. Il diritto alle ferie è irrinunciabile. […]
4. È possibile stabilire con Contratto Collettivo di Secondo livello o attraverso Accordi Aziendali la cessione a titolo gratuito di ferie e riposi a lavoratori che si trovino nella condizione di dover assistere figli minori affetti da malattie che necessitino di cure costanti. Deve trattarsi di lavoratori che svolgano mansioni di pari livello e categoria.

Capo Quarto - Congedi
Articolo 59 - Congedo di maternità e paternità

[…]
2. Durante i periodi di gravidanza e puerperio, la Lavoratrice dipendente ha diritto di astenersi dal lavoro secondo i modi stabiliti dalle norme di Legge vigenti.
[…]
4. La durata del congedo di maternità è di 5 mesi complessivi (normalmente due prima e tre dopo la data presunta del parto), più l’eventuale maternità anticipata, ove ricorrano le condizioni di Legge verificate dalla ITL (Ispettorato Territoriale del Lavoro) o dall’ASL (Azienda Sanitaria Locale). Ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, possono essere goduti dopo il parto anche se il periodo vada oltre i tre mesi. Li alternativa a quanto precede, è riconosciuta alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
[…]

Capo Sesto - Infortunio
Articolo 69 - Infortunio e malattia professionale

1. Le aziende sono tenute ad assicurare presso l'Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale dipendente soggetto all'obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari.
Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'Inail, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.

Titolo VII - Politiche attive per il lavoro
Articolo 74 - Contratto di Primo Ingresso

[…]
2. Per un periodo di diciotto mesi in cui il lavoratore percepisce il salario d’ingresso, il datore di lavoro, anche per il tramite dei fondi interprofessionali, garantisce un periodo di formazione affinché il lavoratore acquisisca le competenze e le conoscenze tecniche necessarie allo svolgimento delle proprie mansioni. La formazione dovrà essere svolta durante l'orario di lavoro e secondo un piano formativo individuale che sarà consegnato all'interessato, all'atto dell'assunzione, unitamente al contralto di lavoro.
[…]
7. Dalla presente disposizione sono esclusi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato.

Articolo 76 - Tirocini di inserimento e reinserimento lavorativo
Per favorire l’inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro di soggetti privi di occupazione, è possibile attivare percorsi di tirocinio per favorire l’orientamento al lavoro, la formazione e l’acquisizione di nuove competenze.
Per ciò che riguarda la regolamentazione dei tirocini si rinvia ai contenuti dell'Accordo sottoscritto in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 25 maggio 2017 nonché alle norme disposte dalle singole Regioni in materia.

Titolo XI - appalto
Articolo 92 - Cambio d’Appalto

1. Le Parti convengono che laddove l'azienda intenda conferire in appalto a terzi la gestione di un servizio in precedenza gestito direttamente, ne darà preventiva comunicazione alle strutture sindacali aziendali e territoriali competenti, fornendo informazioni:
• sulle attività conferite in appalto;
• sulla consistenza numerica dei lavoratori interessati,
• sul rispettivo orario settimanale,
• sull’assunzione del rischio di impresa da parte dell'appaltatore e dei conseguenti obblighi inseriti nel contratto di appalto derivanti dalle norme di legge in tema di assicurazione generale obbligatoria, di igiene e sicurezza sul lavoro, di rispetto dei trattamenti economici e normativi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale;
• sull’esercizio da parte dell’appaltatore del potere organizzativo e del potere direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto.
[…]
5. Sono fatte salve le disposizioni degli accordi territoriali che regolano la materia disciplinata dal presente articolo.

Titolo XII - Risoluzione del rapporto di lavoro
Capo I - Codice disciplinare
Articolo 93- Esercizio del potere disciplinare

[…]
2. Il mancato rispetto dei doveri di cui all'articolo precedente da parte del personale comporta l'adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari, in relazione all'entità delle infrazioni commesse e delle circostanze che le accompagnano:
1) rimprovero verbale per le infrazioni più lievi;
2) rimprovero scritto;
3) multa in misura non superiore all'importo di 4 ore della normale retribuzione oraria;
4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un periodo non superiore a 10 giorni;
5) licenziamento disciplinare.
[…]

Articolo 94 - Doveri del lavoratore
1. Il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri e il segreto di ufficio, di usare modi cortesi col pubblico e di tenere una condotta conforme ai civici doveri. Il lavoratore ha l'obbligo di conservare diligentemente le merci e i materiali, di cooperare alla prosperità dell'impresa.
2. I lavoratori hanno l'obbligo di rispettare l'orario di lavoro.
È vietato al personale ritornare nei locali dell’azienda e trattenersi oltre l'orario prescritto, se non per ragioni di servizio e con l'autorizzazione della azienda.
Non è consentito al personale di allontanarsi dal servizio durante l’orario se non per ragioni di lavoro e con permesso esplicito. Il datore di lavoro, a sua volta, non potrà trattenere il proprio personale oltre l'orario normale, salvo nel caso di prestazione di lavoro straordinario. Il lavoratore, previa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro anche per ragioni estranee al servizio. In tal caso è in facoltà del datore di lavoro richiedere il recupero delle ore di assenza con altrettante ore di lavoro normale nella misura massima di un'ora al giorno senza diritto ad alcuna maggiorazione. Al termine dell'orario di lavoro, prima che sia dato il segnale di uscita, è assolutamente vietato abbandonare il proprio posto.
[…]

Titolo XIV - Igiene e sicurezza sul lavoro
Articolo 103 - Igiene e sicurezza sul lavoro: misure generali di tutela

1. L'art. 15, D.lgs. n. 81/2008 indica le norme generali di prevenzione e protezione, qui in sintesi riportate:
• La valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
• La programmazione della prevenzione;
• L'eliminazione dei rischi o la loro riduzione al minimo;
• Il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro;
• La riduzione dei rischi alla fonte;
• La sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
• La limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
• Il controllo sanitario dei lavoratori;
• L'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti alla sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
• L'informazione e formazione adeguate per i lavoratori, i dirigenti, i preposti e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
• Le istruzioni adeguate ai lavoratori;
• La partecipazione e consultazione dei lavoratori;
• La partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
• La programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
• Le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
• L'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
• Le regolari manutenzioni di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità all’indicazione dei fabbricanti.
2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene e alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Articolo 104 - Igiene e sicurezza sul lavoro: sintesi degli obblighi del Datore
1. Oltre all'obbligo generale di attuare le misure necessarie a tutela della sicurezza dei lavoratori previste dall'art. 2087 cod. civ. le norme vigenti in materia prevedono specifici obblighi in capo al datore di lavoro, al fine di prevenire gli infortuni e garantire la salute sul luogo di lavoro (art. 18 D.Lgs. 81/2008 e s.rn.i.).
Il Datore di lavoro ha i seguenti obblighi che non potrà delegare:
a) La valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del relativo documento (D.V.R.);
b) La designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi.
Il Datore di lavoro e il Dirigente devono:
• Nominare il Medico Competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria;
• Designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi;
• Nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
• Fornire ai lavoratori i necessari e idonei Dispositivi di Protezione Individuale (cd. D.P.I.); Limitare l'accesso alle zone a grave rischio solo ai lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento;
• Richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle disposizioni aziendali sulla sicurezza;
• Inviare i lavoratori alla visita medica dal Medico Competente, entro le scadenze previste;
• Nei casi di sorveglianza sanitaria, comunicare tempestivamente al Medico Competente la cessazione del rapporto di lavoro;
• Adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza;
• Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave c immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
• Adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento;
• Astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persista un pericolo grave e immediato;
• Consentire ai lavoratori di verificare, mediante il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
• Consegnare tempestivamente al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza copia del Documento di valutazione dei rischi;
• Elaborare il Documento unico di valutazione dei rischi in caso di appalti;
• Comunicare all'Inail, a fini statistici e informativi, gli infortuni avvenuti sul lavoro;
• Consultare il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nei casi richiesti;
• Adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato;
• In caso di appalto/subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, esposta e visibile;
• Nelle unità produttive con più di 15 (quindici) lavoratori, convocare almeno una volta all’anno la riunione periodica dei soggetti della sicurezza aziendale (art. 35 D.lgs. 81/2008 e s.m.i.);
• Aggiornare le misure di prevenzione;
• Comunicare in via telematica all'InaiL, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
• Vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

Articolo 105 - Igiene e sicurezza sul lavoro: sintesi degli obblighi e diritti del Lavoratore
1. Ogni lavoratore deve: prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi fomiti dal datore di lavoro (art. 20, D.Lgs. n. 81/2008); contribuire all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro ai fini della protezione collettiva e individuale; utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza; utilizzare in modo appropriato i Dispositivi di Protezione messi a disposizione dal Datore; segnalare immediatamente le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui sopra, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; sottoporsi ai controlli sanitari.
2. Le Parti firmatarie del presente CCNL, al fine di favorire il miglioramento delle condizioni di lavoro, convengono di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica del Lavoratore dipendente, sulla base di quanto previsto dalle nonne di buona tecnica, dalle leggi vigenti, nonché dalle direttive comunitarie in tema di prevenzione. I Lavoratori hanno diritto di ottenere dall’Azienda la formazione prevista dagli articoli 36, 37 e 43 del D.lgs. 81/2008 s.m.i.
A norma dell’art. 37 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., la formazione dovrà essere erogata tramite l’Organismo Bilaterale di riferimento o dalle strutture regionalmente convenzionate su programmi certificati dall’Ente.
3. Si ricorda che, a norma dell’art. 55 del D.lgs. 106/2009, l’accertamento della mancata formazione comporta l’arresto da 2 (due) a 4 (quattro) mesi o l’ammenda.

Articolo 106 - Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza
1. Ai sensi dell’art. 50 del D.lgs. n. 81/2008, il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza:
• Accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
• È consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda o unità produttiva;
• È consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
• È consultato in merito all'organizzazione della formazione dei lavoratori;
• Riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e
le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali
• Riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
• Riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'art. 37 del medesimo Decreto Legislativo;
• Promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
• Formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
• Partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 35, D.lgs. 81/2008;
• Avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
• Può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
2. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza alcuna perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso a dati pertinenti contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le Rappresentanze Sindacali.
Le Organizzazioni Sindacali sottoscrittici il presente CCNL si attiveranno per la costituzione in ogni realtà aziendale delle Rappresentanza dei Lavoratori mediante elezione diretta da parte dei Lavoratori stessi, con diritto al voto attivo e passivo di tutti i lavoratori partecipanti che prestino la loro attività a norma dell’art. 4 del D.Lgs. 81/2008.
Le elezioni dovranno avere luogo durante l’orario di lavoro e senza pregiudizio per la sicurezza delle persone, dei beni e degli impianti e in modo da garantire quanto essenziale all’attività lavorativa. Prima dell'elezione, i lavoratori nomineranno al loro interno il Segretario, che provvederà a redigere il verbale dell’elezione. Copia del verbale sarà consegnata dal Segretario al Datore di lavoro.
Risulterà eletto il Lavoratore che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi purché abbia partecipato alla votazione la maggioranza assoluta degli aventi diritto.
L'esito della votazione sarà comunicato a tutti i lavoratori mediante affissione in luogo accessibile. Ai sensi del 7° comma dell’art. 47 del D.lgs. 81/2008, il numero minimo dei rappresentanti per la sicurezza è di un Rappresentante nelle aziende sino a 200 lavoratori.
Nel caso di dimissioni del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti.

Articolo 107 - Igiene e sicurezza sul lavoro: poteri di controllo e promozione dei lavoratori
1. Ai sensi dell’art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori, mediante loro Rappresentanti della Sicurezza, hanno diritto:
• Di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
• Di promuovere la ricerca, l'elaborazione, e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

Articolo 108 - Igiene e sicurezza sul lavoro: sanzioni
1. La violazione delle norme fissate in materia di igiene sul lavoro e per la prevenzione degli infortuni costituiscono, a prescindere dalla circostanza che ne sia derivato o meno un infortunio ai lavoratori, reati (artt. 55 D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.).
Sono anche previste sanzioni per il Dirigente, il Preposto e per i Lavoratori, per le quali si rinvia al D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

Titolo XV - Diritti individuali
Articolo 110 - Divieto di discriminazioni

1. È fatto obbligo di contrastare ed eliminare integralmente, ogni e qualsiasi prassi lavorativa che possa essere usata a pretesto per una qualsiasi situazione di discriminazione sulla assegnazione di mansioni ed incarichi.
2. È fatto espresso divieto di operare alcun tipo di discriminazione, sia essa diretta sia essa indiretta, tra i dipendenti per ragioni derivanti dalla razza, dall’etnia, dall’orientamento religioso, dalle ragioni politiche e sindacali, dal sesso, dall’orientamento sessuale, da convinzioni personali, handicap, età e provenienza geografica.

Articolo 111 - Tutela contro le Molestie sessuali e Mobbing
1. Il datore di lavoro, ai sensi della normativa vigente, è tenuto a prevenire il verificarsi di molestie sessuali sul posto di lavoro, ossia tutte quelle azioni poste in essere, per ragioni connesse al sesso o a connotazione sessuale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.
2. Le parti stipulanti riconoscono quale aspetto fondante ed imprescindibile all’interno dell’ambiente di lavoro, la piena tutela della dignità ed inviolabilità della persona e del lavoratore condannando ogni forma di discriminazione, emarginazione, vessazione e sopruso ai danni del lavoratore, fino ai più gravi fenomeni di mobbing.
Le parti riconoscono la necessità di avviare interventi di prevenzione volti al contrasto dell’insorgenza di tali fenomeni e al contempo a scongiurare possibili conseguenze dannose fisiche e mentali per il lavoratore che ne è la vittima.