PROTOCOLLO D'INTESA
TRA

L'Accademia di Belle Arti di Catanzaro (di seguito anche denominata: Accademia di Belle Arti), con sede a Catanzaro in Via Tripoli n.46/48 *** rappresentata dal Prof. Arch. Virgilio Piccarci nella sua qualità di Direttore, domiciliato per la carica presso la sede della stessa Accademia di Belle Arti;

e

L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - Direzione Regionale per la Calabria (di seguito denominato INAIL- Calabria) con sede in Via Vittorio Veneto n.60, Catanzaro, nella persona del Direttore regionale per la Calabria, dr.ssa Caterina Crupi
 

premesso e considerato che

• il DLgs n. 38/00 ha rimodulato ed ampliato i compiti dell'INAIL, contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale delle lavoratrici e dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, tutela comprensiva di interventi prevenzionali, curativi, indennitari, riabilitativi e di reinserimento dei lavoratori disabili;
• il Dlgs n. 81/08, muovendosi nel solco dell'applicazione decennale della normativa 626/94, ha collocato l'INAIL tra i soggetti istituzionali impegnati a promuovere, sostenere e sviluppare la cultura della prevenzione, con una particolare attenzione alle esigenze che provengono dal mondo del lavoro e alla formazione scolastica, universitaria e specialistica di settore;
• le Linee Operative per la Prevenzione 2019 emanate dalla Direzione Centrale Prevenzione INAIL indicano tra gli obiettivi prioritari lo sviluppo di politiche di Prevenzione che si basino sulle direttrici dell'interazione con le istituzioni e della sinergia con le parti sociali;
• l'INAIL - Calabria intende collaborare in modo sempre più incisivo con le Istituzioni culturali e scientifiche, al fine di diffondere o di mettere a disposizione di docenti, ricercatori e studenti, il patrimonio di conoscenze acquisito con la propria attività;
• INAIL, per il miglior perseguimento delle finalità istituzionali, esercita le proprie competenze anche attraverso la stipula di convenzioni e accordi di collaborazione con le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art.15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
• L'Accademia di Belle Arti di Catanzaro è impegnata nell'attuazione delle attività di prevenzione e contrasto al Covid nel rispetto delle norme definite dal Governo e dal Parlamento ed è interessata a conseguire conoscenze aggiornate in materia di prevenzione dei rischi di infortunio sul lavoro, anche mediante la sottoscrizione di protocolli mirati;
 

tutto ciò premesso e considerato,
le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Soggetti attuatoci

Le attività del presente protocollo riguardano l'Accademia di Belle Arti di Catanzaro e l'INAIL - Direzione Regionale per la Calabria, per lo sviluppo di tematiche ed attività di comune interesse
 

Art. 2 - Oggetto della collaborazione

Le attività oggetto della presente intesa riguardano specificatamente l'area della cultura della prevenzione. Tra le parti saranno perseguiti obiettivi di collaborazione scientifica, di consulenza e di formazione su specifiche tematiche di comune interesse che saranno di volta in volta individuati.
L’INAIL - Calabria e l’Accademia di Belle Arti di Catanzaro intendono collaborare alla progettazione e realizzazione di iniziative quali quelle sotto elencate a titolo esemplificativo:
a) attivazione di stages, di tirocini di formazione e di orientamento per consentire la creazione di un ponte tra formazione e mondo del lavoro;
b) promozione di iniziative congiunte di informazione e divulgazione su temi d'interesse comune, attraverso l'organizzazione di seminari, convegni e la realizzazione di pubblicazioni;
c) collaborazioni, nell'ambito delle rispettive specificità e competenze istituzionali, mirate ad avviare e/o sviluppare sinergie con altri soggetti pubblici e privati in materie di interesse reciproco e della collettività;
 

Art. 3 - Modalità della collaborazione

Sui temi concordati, potranno essere stipulati specifici atti (convenzioni) tra le Parti, che andranno considerati come Atti integrativi del presente accordo, intesi a disciplinare le attività di reciproca collaborazione tra l'Accademia di Belle Arti e l’INAIL-Calabria. Gli atti in parola conterranno il regolamento dei rapporti reciproci per l'attuazione delle iniziative e degli obiettivi concordati, declinati al precedente art.2 e/o gli altri che verranno successivamente individuati dalle parti e riconosciuti di interesse istituzionale, nonché l'indicazione delle fonti di finanziamento, determinate secondo le rispettive disponibilità economico-finanziarie e conformemente a quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti in materia e nei rispettivi regolamenti e statuti.
 

Art. 4 - Istituzione del Tavolo tecnico

Per la gestione continua dei rapporti intercorrenti tra l'INAIL-CaIabria e l'Accademia di Belle Arti, in attuazione del presente accordo, le Parti istituiscono un Tavolo tecnico permanente, composto da:
> il Direttore regionale INAIL per la Calabria o un suo delegato;
> il Presidente dell'Accademia di Belle Arti o un suo delegato;
> il Direttore didattico o un suo delegato;
> due componenti designati dall'INAIL - Calabria
> i componenti del Comitato sicurezza Covìd-19, designati dall'Accademia di Belle Arti.
I componenti del Tavolo tecnico rimangono in carica per tutta la durata della presente intesa, salvo revoca da parte dell'Ente di appartenenza.
In caso di rinnovo, anche tacito, della presente intesa le parti procedono alla riconferma o sostituzione dei componenti designati al Tavolo tecnico.
Al Tavolo tecnico partecipano inoltre, i soggetti che le parti, all'occorrenza, riterranno necessari.
Al Tavolo tecnico sono assegnati i seguenti compiti:
> vigilare costantemente sullo stato di attuazione del presente Protocollo, proponendo ai contraenti le opportune azioni correttive;
> proporre le eventuali modifiche e/o integrazioni dello stesso;
> verificare lo stato di attuazione delle iniziative e/o dei progetti di comune interesse.
Il Tavolo tecnico sì riunisce, su richiesta/proposta di un componente, secondo le esigenze e, comunque, almeno una volta a semestre.
 

Art. 5 - Validità

Il presente protocollo d'intesa è valido per un periodo di anni tre a partire dalla data di sottoscrizione.
Esso potrà essere rinnovato previo accordo in tal senso tra le parti.
È altresì consentito il recesso con preavviso di almeno tre mesi da comunicare con nota tramite PEC.


fonte: inail.it