Decreto ministeriale 6 ottobre 1988, n. 451  - Deroghe alla normativa in vigore relativamente ai ponteggi di servizio a piani di lavoro autosollevanti.


Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 1988


 

 

Preambolo
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale:

 

Visto l'art. 395, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, concernente il riconoscimento di efficacia di nuovi mezzi e sistemi di sicurezza;
Visto l'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, che attribuisce al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la competenza a rilasciare l'autorizzazione alla costruzione ed all'impiego dei ponteggi le cui strutture portanti sono costituite totalmente o parzialmente da elementi metallici;
Considerate le disposizioni del già citato decreto del Presidente della Repubblica del 7 gennaio 1956, n. 164, che disciplinano le caratteristiche degli elementi costituenti i ponteggi metallici, nonchè le modalità da seguire nella loro realizzazione, con particolare riguardo alla reciproca distanza tra i montanti ed al sottoponte di sicurezza;
Udito il Consiglio nazionale delle ricerche; Sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro;
 

Decreta:
 

Articolo 1

Le norme del presente decreto riguardano deroghe di carattere generale - disposte ai sensi dell'art. 395, ultimo comma, del decreto presidenziale n. 547 del 27 aprile 1955 - a talune disposizioni di seguito citate del decreto presidenziale n. 164 del 7 gennaio 1956, limitatamente alla fabbricazione ed all'impiego di ponteggi metallici a piani di lavoro autosollevanti, a condizione che siano adottati i mezzi o i sistemi di riconosciuta efficacia ai fini della sicurezza del lavoro, previsti negli articoli seguenti.

Articolo 2

È ammessa deroga alla disposizione di cui all'art. 27, primo comma, del decreto presidenziale n. 164 del 7 gennaio 1956, a condizione che il piano di calpestio sia costituito da elementi metallici, ovvero che la distanza tra i traversi metallici su cui poggiano gli impalcati in legname non sia superiore a cm 60 ed in ogni caso l'appoggio degli impalcati in legno avvenga almeno su tre traversi metallici.

Articolo 3

È ammessa deroga alla disposizione sulla distanza reciproca dei montanti di cui all'art. 36, secondo comma, del decreto presidenziale n. 164 del 7 gennaio 1956, a condizione che risulti da apposito calcolo che la maggiore distanza tra i montanti (colonne) rispetto a quella di m 1,80 prevista dall'art. 36 garantisca almeno identiche condizioni di sicurezza.