Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Deliberazione della Giunta Provinciale 13 luglio 2021, n. 621
Modifiche all'allegato A della legge provinciale dell'08.05.2020, n. 4, da ultimo aggiornato con deliberazione della Giunta provinciale n. 599 del 13.07.2021 
B.U.R. 15 luglio 2021, n. 28 - n.s. 1
 

La legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, recante “Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nella fase di ripresa delle attività", disciplina il graduale ritorno alla libertà di movimento delle persone e la ripresa delle attività economiche e delle relazioni sociali, compatibilmente con le misure di contrasto alla diffusione del virus.
Le misure di sicurezza per lo svolgimento delle varie attività nella fase delle riaperture sono contenute nell’Allegato A di detta legge, che include:
a) misure generali valide nei confronti di tutti e raccomandazioni di comportamento;
b) misure specifiche per le attività economiche e le altre attività, che hanno validità nel rispettivo ambito;
c) rinvii a provvedimenti nazionali e protocolli di sicurezza nazionali e territoriali.
Il comma 6 dell’articolo 1 della LP 4/2020 prevede che le misure ivi previste restino in vigore sino alla cessazione totale dello stato di emergenza dichiarato a livello nazionale, potendo tuttavia essere modificate dalla Giunta provinciale in ragione dell'andamento epidemiologico.
L’allegato A è stato aggiornato dalla Giunta provinciale e la versione del testo attualmente in vigore è stata approvata con delibera n. 599 del 6 luglio 2021.
Vista l’esigenza di aggiornare le regole vigenti, si ritiene necessario approvare le modifiche all’allegato A indicate nell'allegato alla presente delibera.
Ciò premesso,
 

LA GIUNTA PROVINCIALE
delibera

a voti unanimi legalmente espressi
l'approvazione delle accluse modifiche all'Allegato A “Regole e misure” della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione.
La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 19 giugno 2009, n. 2, e successive modifiche, in quanto trattasi di un atto destinato alla generalità dei cittadini.
 

Allegato

Modifiche all'allegato A della legge provinciale 08.05.2020, n. 4, da ultimo aggiornato con deliberazione della Giunta provinciale del 13.07.2021.

II.C. Certificazioni verdi
Il punto 3 viene integrato come segue:
Ove le disposizioni provinciali emergenziali richiedano la presentazione di una certificazione verde per la partecipazione ad un'attività o evento, e qualora l’iniziativa si svolga con l'organizzazione e la vigilanza di un ente o associazione operante nel relativo ambito di attività, l'ingresso alle attività o agli eventi di seguito elencati può essere consentito, limitatamente alle persone fino ai 18 anni, anche previa effettuazione sul posto di un test per la rilevazione del SARS-CoV-2 con esito negativo, salvo nei casi di cui alle lettere a), b), e) (limitatamente ai rifugi alpini), ed i) nei quali i test sul posto sono ammessi senza limiti di età.
Per le persone tra i 12 e i 18 anni che non siano in possesso della certificazione di cui al punto 1, l'effettuazione di tale test è obbligatoria.
Le attività e gli eventi sono i seguenti:
a) prove e spettacoli di cori e bande per i membri degli stessi;
b) attività addestrative e corsi di formazione dei Vigili del fuoco, sia volontari che permanenti, di tutti i collaboratori e soci attivi componenti delle organizzazioni di volontariato facenti parte delle strutture operative della protezione civile provinciale;
c) attività sportiva non individuale al chiuso e utilizzo di spogliatoi e docce comuni al chiuso;
d) ingresso a centri termali, centri benessere, piscine coperte; 
e) pernottamento in dormitori nei rifugi alpini, nei rifugi-albergo, negli ostelli e analoghi esercizi ricettivi;
f) spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri luoghi accessibili al pubblico, anche all’aperto;
g) eventi organizzati aperti al pubblico - tra cui anche sagre e feste di paese;
h) attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;
i) attività sportiva, anche di squadra e di contatto, salvi i casi in cui la normativa nazionale imponga una certificazione verde.
j) punto 4 viene integrato come segue:
4. È fortemente raccomandato che partecipanti e personale di assistenza dei progetti di intrattenimento estivo per bambini si sottopongano regolarmente a un test per la rilevazione del SARS-CoV-2.