Tipologia: Accordo rinnovo CCNL
Data firma: 7 luglio 2021
Validità: 01.01.2020 - 31.12.2023
Parti: Confagricoltura, Coldiretti, Cia e Confederdia, Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Quadri, impiegati agricoli
Fonte: confederdia.it


Sommario:

 

Art. 1 - Oggetto e sfera di applicazione del contratto
Art. 3 - Decorrenza, durata del contratto nazionale e procedure di rinnovo
Art. 6 - Sistema di formazione professionale e continua
Art. 7 - Attività bilaterali per i quadri e gli impiegati agricoli
Art. 13 - Apprendistato
Art. 15 - Pari opportunità
Art. 15 bis - Contrasto e prevenzione alle molestie e alle violenze
Art. 16 - Classificazione del personale - Variazioni di mansioni e di qualifica
Art. 20 - Riposo settimanale
Art. 22 - Ferie
Art. 22 bis - Ferie solidali
Art. 26 bis - Conciliazione tempi di vita e lavoro
Art. 27 - Retribuzione

 

Norma transitoria
Una tantum
Art. 34 - Trasferte
Art. 39 - Fondo di previdenza complementare
Art. 47 - Preavviso di risoluzione del rapporto
Art. 63 - Contributo contrattuale e per le attività bilaterali
Art. 64 bis - Quote sindacali per delega
Accordo quadro per il contrasto alle molestie e alla violenza nei luoghi di lavoro nel settore agricolo, 19 giugno 2018
Accordo del settore agricolo per la disciplina dell’apprendistato per la qualifica e il diploma di istruzione secondaria superiore e dell’apprendistato di alta formazione e ricerca ai sensi del d.lgs. n. 81/2015
Accordo sulla bilateralità per gli impiegati agricoli


Verbale di accordo rinnovo CCNL per i quadri e gli impiegati agricoli

L'anno 2021 il giorno 7 del mese di luglio, presso la sede della Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana (Confagricoltura), in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, 101, tra Confagricoltura - Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana, Coldiretti - Confederazione Nazionale Coldiretti, Cia-Agricoltori Italiani e Confederdia, Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil, si è convenuto di rinnovare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Quadri e gli Impiegati Agricoli, sottoscritto il 23 febbraio 2017 e scaduto il 31 dicembre 2019.
I testi del nuovi articoli e degli accordi concordati - allegati al presente verbale (per un complessivo nn. 30 pagine) - riguardano le seguenti materie:
• Art. 1 - Oggetto e sfera di applicazione del contratto
• Art. 3 - Decorrenza, durata del contratto nazionale e procedure di rinnovo
• Art. 6 - Sistema di formazione professionale e continua
• Art. 7 - Attività bilaterali per i quadri e gli impiegati agricoli
• Art. 13 - Apprendistato
• Art. 15 - Pari opportunità
• Art. 15 bis - Contrasto e prevenzione alle molestie e alle violenze
• Art. 16 - Classificazione del personale. Variazioni di mansioni e di qualifica
• Art. 20 - Riposo settimanale
• Art. 26 bis - Conciliazione tempi di vita e lavoro 
• Art. 27 - Retribuzione
• Art. 34 -Trasferte
• Art. 39 - Fondo di previdenza complementare
• Art. 47 - Preavviso di risoluzione del rapporto
• Art. 63 - Contributo contrattuale e per le attività bilaterali
• Art. 64 bis - Quote sindacali per delega
• Accordo quadro per il contrasto alle molestie e alla violenza nei luoghi di lavoro nel settore agricolo
• Accordo del settore agricolo per la disciplina dell'apprendistato per la qualifica e il diploma di istruzione secondaria superiore e dell'apprendistato di alta formazione e ricerca ai sensi del D.lgs. n. 81/2015
Le parti si impegnano a provvedere alla stesura completa del nuovo CCNL entro il 31/12/2021. La numerazione degli articoli e degli allegati è provvisoria e potrà essere modificata in sede di stesura definitiva.

Art. 1 - Oggetto e sfera di applicazione del contratto
Il presente contratto collettivo regola, su tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro fra le imprese condotte in forma singola, societaria o comunque associata che svolgono attività agricole, nonché attività affini e connesse - comprese le aziende florovivaistiche¹ e le imprese che svolgono lavori di creazione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato ~ e gli impiegati e quadri da esse dipendenti.
Il CCNL si applica, in particolare, alle imprese considerate agricole ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile e delle altre disposizioni di legge vigenti, quali, a titolo esemplificativo:
- le aziende ad ordinamento produttivo misto;
- le aziende ortofrutticole;
- le aziende oleicole e i frantoi;
- le aziende zootecniche e di allevamento di animali di qualsiasi specie, comprese le aziende di allevamento pesci e di altri organismi acquatici (acquacoltura);
- le aziende vitivinicole;
- le aziende funghicole;
- le aziende casearie;
- le aziende tabacchicole;
- le aziende di servizi e di ricerca in agricoltura;
- le aziende faunistico - venatorie;
- le aziende agrituristiche;
- le aziende agricole di produzione di energia da fonti rinnovabili e biocarburanti
- le aziende di coltivazioni idroponiche.
Dichiarazione a verbale
Con l'accordo del 23 febbraio 2017 di rinnovo del CCNL 19/11/2012 per i Quadri e gli Impiegati agricoli è stato riconosciuto un autonomo inquadramento alla figura dei quadri, fino al 31 dicembre 2015 ricompresi tra gli impiegati di prima categoria. Pertanto, con effetto dal 1° gennaio 2016 ogni richiamo alla categoria degli impiegati contenuto nel presente CCNL 23/02/2017 deve intendersi riferito, se non incompatibile, anche alla categoria dei quadri, fatto salvo quanto già previsto per gli stessi dalla speciale disciplina contrattuale e dalle norme legge vigenti.
___
¹ Sono florovivaistiche le aziende:
(1) vivaistiche produttrici di piante olivicole, viticole e da frutto, ornamentali e forestali;
(2) produttrici di piante ornamentati da serra;
(3) produttrici di fiori recisi comunque coltivati;
(4) produttrici di bulbi, sementi di fiori, piante portasemi, talee per fiori e piante ornamentali.


Art. 7 - Attività bilaterali per i quadri e gli impiegati agricoli
Le Parti stabiliscono di istituire all'interno dell'Ente Bilaterale Agricolo Nazionale (EBAN) di cui all'articolo 7 del vigente CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti, previa modifica dello statuto dell'ente bilaterale, un Comitato paritetico permanente che coordini e gestisca le attività bilaterali in favore dei quadri e degli impiegati agricoli.
In particolare, il Comitato avrà il compito di:
a. svolgere le attività assegnate al Comitato paritetico nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro previsto dall'Accordo del 19 giugno 2018 (Allegato n. ___ ), in favore dei quadri e impiegati agricoli;
b. svolgere attività di promozione delle pari opportunità e politiche di genere per i quadri e gli impiegati agricoli, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15 del presente CCNL;
c. svolgere attività di promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati;
[…]
g. promuovere le relazioni sindacali e l'applicazione della contrattazione collettiva;
h. esercitare altre funzioni che le Parti riterranno opportune per il miglioramento delle relazioni sindacali.
Le attività del Comitato saranno finanziate con una quota del contributo di assistenza contrattuale e per la bilateralità di cui all'articolo 63 del presente contratto.
La risorse provenienti da tale contributo saranno amministrate con una gestione e contabilità autonoma e separata rispetto a quella dell'Ente Bilaterale Agricolo Nazionale.
L'attuazione del presente articolo è demandata ad un separato accordo tra le Parti firmatarie del CCNL per i quadri e impiegati agricoli che definisca la misura della quota di contribuzione, le modalità di realizzazione della gestione separata, e tutti gli altri aspetti necessari per la corretta attivazione del sistema di bilateralità in favore dei quadri e degli impiegati agricoli.

Art. 13 - Apprendistato
Le Parti - rilevata l'importanza dell'apprendistato professionalizzante o di mestiere ai fini della formazione professionale dei giovani e del loro inserimento nel mondo del lavoro-definiscono, con l'Accordo del settore agricolo del 23 febbraio 2017 per la disciplina dell'apprendistato professionalizzante o di mestiere (Allegato "H") e con l'Accordo del settore agricolo del 19 giugno 2018 per la disciplina dell'apprendistato per la qualifica e il diploma di istruzione secondaria superiore (primo livello) e dell'apprendistato di alta formazione e ricerca (terzo livello) (Allegato n,...), gli elementi del rapporto di competenza della contrattazione collettiva al fine di dare attuazione a quanto previsto dal d.lgs. n. 81/2015.

Art. 15 - Pari opportunità
In armonia con quanto previsto dalle disposizioni del d.lgs. 11.4.2006, n. 198, le Parti riconoscono l'esigenza di dare concreta applicazione alle previsioni legislative in materia di pari opportunità uomo donna, con particolare riguardo all'attribuzione delle qualifiche e delle mansioni e di rimuovere gli ostacoli che non consentono un'effettiva parità di opportunità nel lavoro.
Le Parti concordano sull'esigenza primaria di favorire la ricerca di un clima di lavoro improntato al rispetto ed alla reciproca correttezza e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale.
Al fine di monitorare il fenomeno e fermo restando il diritto alla privacy, la Commissione nazionale per le pari opportunità di cui all'art. 11 del vigente CCNL, viene investita del compito di recepire i dati quantitativi e qualitativi delle procedure informali e/o denunce formali inviati dalle sedi territoriali, al fine di monitorare le condotte poste in essere e promuovere la necessità di ricercare soluzioni alle problematiche emerse.
Le parti con Accordo del 19 giugno 2018 (All. ...) recepiscono i principi a cui si ispira il "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna" (D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198).

Art. 15 bis - Contrasto e prevenzione alle molestie e alle violenze
Alle donne lavoratrici vittime di violenza di genere si applica quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge¹.
Il congedo dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi può essere usufruito dalla lavoratrice, oltre che su base giornaliera, anche su base oraria nell'arco temporale di tre anni.
A decorrere dal 1° gennaio 2022 il periodo suddetto è esteso da tre a cinque mesi².
Il predetto congedo può essere fruito anche dalle lavoratrici assunte a tempo determinato entro il termine finale apposto al contratto di lavoro.
Impegno a verbale
Le parti intendono porre a carico del costituendo Comitato per le attività bilaterali di cui all’articolo 7 del presente CCNL l'indennità per i due mesi di congedo fruiti successivi ai tre previsti per legge e indennizzati dall'Inps. Laddove tale impegno si riesca a concretizzare entro il 2021, la previsione che estende da tre a cinque mesi il periodo di congedo potrà trovare applicazione anche prima del 1° gennaio 2022.
___
¹ Cfr. art. 24 del D.lgs. n. 80/2015.
² Cfr. art. 7 del presente contratto.


Art. 20 - Riposo settimanale
Gli impiegati hanno diritto al riposo settimanale di 24 ore consecutive, di norma in coincidenza con la domenica.
Se per esigenza dell'azienda fosse richiesta la prestazione di lavoro nella domenica, dovrà essere concesso il riposo compensativo di 24 ore continuative in altro giorno della settimana. Nel caso di lavoro prestato di domenica, all'impiegato spetta la sola maggiorazione prevista dall'art. 19 per il lavoro festivo.
Per gli impiegati addetti alle attività agrituristiche, in considerazione delle peculiari esigenze di organizzazione del lavoro, i contratti territoriali possono introdurre ulteriori e diverse previsioni sul recupero dei riposi settimanali nel caso in cui sia prevista la prestazione lavorativa nella domenica.
Ove nella domenica l'impiegato effettuasse ore straordinarie o notturne, verranno corrisposte le rispettive percentuali di maggiorazione previste per il lavoro straordinario festivo e per il lavoro festivo notturno.
Impegno a verbale
Le Parti si impegnano a dare attuazione in sede di rinnovo dei contratti territoriali alle deleghe previste dagli articoli 18,19 e 20 in favore degli impiegati addetti alle attività agrituristiche.

Art. 26 bis - Conciliazione tempi di vita e lavoro
Le Parti promuovono l'adozione di nuove soluzioni orientate ai bisogni dei lavoratori, che possano contribuire al miglioramento della qualità della vita, agevolando la conciliazione delle responsabilità lavorative con quelle familiari, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive aziendali.
Al tal proposito, a livello territoriale potranno essere adottate discipline migliorative rispetto a quanto attualmente previsto dalla legge riguardo alle misure di sostegno alla genitorialità, alla flessibilità dell’orario di lavoro, all’assistenza dei familiari disabili ai sensi sella legge n. 104/1992.