Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
 

VISTO l’articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni» che, al comma 4, prevede espressamente che “Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente.”;
VISTO, altresì, l’articolo 105, comma 16, del predetto decreto legislativo n. 50 del 2016, secondo il quale in caso di subappalti, la congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato “è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.”;
VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (Decreto semplificazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e in particolare l’articolo 8, comma 10-bis, il quale stabilisce che al documento unico di regolarità contributiva (DURC) è aggiunto il documento relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
VISTO il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali pro tempore del 30 gennaio 2015, recante “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva” (DURC);
VISTO l’Accordo collettivo del 10 settembre 2020, sottoscritto tra le associazioni datoriali (Ance, Legacoop Produzione e Servizi, Agci Produzione e Lavoro, Confcooperative Lavoro e Servizi, Anaepa Confartigianato, CNA Costruzioni, FIAE Casartigiani, CLAAI, Confapi Aniem) e le organizzazioni sindacali (Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil) in materia di congruità della manodopera per il settore edile, che recepisce l’Avviso comune del 28 ottobre 2010, con le opportune integrazioni e modificazioni;
VISTA in particolare, la tabella A allegata al citato Accordo collettivo, nella quale sono riportate le percentuali di incidenza minima della manodopera sul valore dell’opera in relazione a diverse categorie di lavori edili (c.d. indici di congruità);
RITENUTO di dover procedere, ai sensi del citato articolo 8, comma 10-bis, alla definizione, con il presente decreto, delle modalità operative attraverso le quali assicurare, nel settore edile, l’attuazione di un sistema di verifica della congruità del costo della manodopera impegnata per la realizzazione dell’opera rispetto al costo complessivo della stessa, in attuazione del citato Accordo collettivo del 10 settembre 2020;
CONSIDERATO che la verifica di congruità, in particolare nel settore edile, può concorrere, tra l’altro, a realizzare un’azione di contrasto dei fenomeni di dumping contrattuale, promuovendo l’emersione del lavoro irregolare attraverso l’utilizzo di parametri idonei ad orientare le imprese operanti nel settore e assicurando un’effettiva tutela dei lavoratori sia sotto il profilo retributivo che per gli aspetti connessi alla salute e alla sicurezza;
RITENUTO opportuno, in fase di prima applicazione dell’articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge n. 76 del 2020, come convertito dalla legge n. 120 del 2020, fare specifico riferimento agli appalti di lavori in edilizia, ivi comprese tutte le attività - anche quelle affini - direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria, al fine di sperimentare a livello nazionale l’esperienza finora sviluppata in tale settore, anche in considerazione delle modalità applicative già utilizzate a livello locale;
TENUTO CONTO che la Commissione Nazionale delle Casse Edili (CNCE) costituisce l’Ente di indirizzo, controllo e coordinamento delle Casse Edili e delle Edilcasse dislocate sul territorio nazionale, e che queste ultime sono in possesso dei dati concernenti la manodopera occupata in ciascun cantiere;
TENUTO CONTO altresì che alla suddetta CNCE aderiscono tutte le Casse Edili ed Edilcasse promananti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le quali sono abilitate al rilascio del DURC on-line, di seguito indicate Casse Edili/Edilcasse;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, come modificato dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, che all’articolo 15 ha previsto nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive;
VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative”, e in particolare l’articolo 49, comma 3, lett. b), il quale stabilisce che le amministrazioni competenti adottano il documento relativo alla congruità dell’incidenza della manodopera, di cui all’articolo 105, comma 16, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e all’articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120
 

D E C R E T A

Articolo 1
(Finalità)

1. In fase di prima applicazione dell’articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, con il presente decreto è definito un sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili, in attuazione di quanto previsto dall’Accordo collettivo del 10 settembre 2020, sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative per il settore edile, come richiamato in premessa e della relativa tabella recante gli indici di congruità.
 

Articolo 2
(Oggetto e ambito di applicazione)

1. La verifica della congruità di cui all’articolo 1 si riferisce all’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nell’ambito dei lavori pubblici che di quelli privati eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione.
2. Ai fini del presente decreto, tenuto anche conto di quanto riportato nell’allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, rientrano nel settore edile tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
3. Con riferimento ai lavori privati, le disposizioni del presente decreto si applicano esclusivamente alle opere il cui valore risulti complessivamente di importo pari o superiore ad euro settantamila.
4. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai lavori affidati per la ricostruzione delle aree territoriali colpite da eventi sismici del 2016, per la quale siano già state adottate specifiche ordinanze del Commissario straordinario del Governo.
 

Articolo 3
(Verifica della congruità)

1. In fase di prima applicazione, la verifica della congruità della manodopera impiegata è effettuata in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, riportati nella tabella allegata al citato Accordo collettivo del 10 settembre 2020, sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative per il settore edile.
2. Ai fini della verifica di cui al comma 1, si tiene conto delle informazioni dichiarate dall’impresa principale alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, con riferimento al valore complessivo dell’opera, al valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa, alla committenza, nonché alle eventuali imprese subappaltatrici e sub-affidatarie.
3. In caso di variazioni da parte del committente riferite ai lavori oggetto di verifica, l’impresa è tenuta a dimostrare la congruità in relazione al nuovo valore determinato dalle varianti apportate.
4. La Commissione Nazionale delle Casse Edili rende disponibili le modalità e le istruzioni operative per la comunicazione delle informazioni di cui ai commi 2 e 3.
5. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le Parti sociali, sono periodicamente aggiornati gli indici di congruità riferiti all’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili.
 

Articolo 4
(Termini e modalità del rilascio dell’attestazione di congruità)

1. L’attestazione di congruità è rilasciata, entro dieci giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell’impresa affidataria o del soggetto da essa delegato ai sensi dell’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, ovvero del committente.
2. Per i lavori pubblici, la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva è richiesta dal committente o dall’impresa affidataria in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori.
3. Per i lavori privati, la congruità dell’incidenza della manodopera deve essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente. A tal fine, l’impresa affidataria presenta l’attestazione riferita alla congruità dell’opera complessiva.
4. Con apposita convenzione tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’Ispettorato nazionale del lavoro, l’INPS, l’INAIL e la Commissione Nazionale delle Casse Edili (CNCE) sono definite le modalità di interscambio delle informazioni tramite cooperazione applicativa che consentano di rendere disponibili gli esiti delle verifiche di congruità della manodopera impiegata, nonché i dati relativi all’oggetto e alla durata del contratto, ai lavoratori impiegati e alle relative retribuzioni, necessari al recupero dei contributi e dei premi di pertinenza dei rispettivi Istituti, nonché ai fini della programmazione di eventuali attività di vigilanza e verifiche di competenza dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
5. Ai fini di quanto previsto al comma 4, la Commissione Nazionale delle Casse Edili (CNCE), l’Ispettorato nazionale del lavoro, l’INPS e l’INAIL realizzano, entro dodici mesi dall’adozione del presente decreto, il sistema di interscambio delle informazioni tramite cooperazione applicativa, finalizzata anche all’alimentazione della banca dati di cui all’articolo 6, comma 2.
 

Articolo 5
(Assenza di congruità ed effetti sul DURC on-line)

1. Qualora non sia possibile attestare la congruità, la Cassa Edile/Edilcassa a cui è stata rivolta la richiesta evidenzia analiticamente all’impresa affidataria le difformità riscontrate, invitandola a regolarizzare la propria posizione entro il termine di quindici giorni, attraverso il versamento in Cassa Edile/Edilcassa dell’importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità.
2. La regolarizzazione nel termine previsto consente il rilascio dell’attestazione di congruità.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, l’esito negativo della verifica di congruità è comunicato ai soggetti che hanno effettuato la richiesta con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità. Conseguentemente, la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente procede all’iscrizione dell’impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI).
4. Qualora lo scostamento rispetto agli indici di congruità sia accertato in misura pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile/Edilcassa rilascia ugualmente l’attestazione di congruità previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento.
5. Ai fini del comma 1, l’impresa affidataria risultante non congrua può altresì dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera mediante esibizione di documentazione idonea ad attestare costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa, in base a quanto previsto nel citato Accordo collettivo del 10 settembre 2020.
6. In mancanza di regolarizzazione, l’esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio per l’impresa affidataria del DURC on-line, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015. Restano ferme, ai fini del rilascio del DURC on-line alle altre imprese coinvolte nell’appalto, le relative disposizioni già previste a legislazione vigente.
 

Articolo 6
(Entrata in vigore e monitoraggio)

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ai lavori edili per i quali la denuncia di inizio lavori sia effettuata alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente dal 1° novembre 2021.
2. La Commissione Nazionale delle Casse Edili assicura il coordinamento delle attività delle Casse Edili/Edilcassa in relazione ai dati relativi alle imprese affidatarie, di cui al presente decreto, anche ai fini della creazione di un’apposita banca-dati condivisa con INPS, INAIL e Ispettorato nazionale del lavoro.
3. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è costituito un comitato di monitoraggio composto da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, dell’INPS, dell’INAIL, dell’Ispettorato nazionale del lavoro e delle Parti sociali firmatarie dell’Accordo collettivo del 10 settembre 2020.
4. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali potranno essere adottate eventuali disposizioni integrative e correttive del presente decreto, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.
 

Articolo 7
(Disposizioni finali)

1. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo e pubblicato sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all’indirizzo: www.lavoro.gov.it - sezione pubblicità legale.

Roma, 25 giugno 2021

Andrea Orlando