Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 9 ottobre 2007
Validità: 01.10.2007 - 31.12.2010.
Parti: Confindustria e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil Macerata
Settori: Edilizia, Edili e affini, Macerata
Fonte: FILLEA-CGIL

Sommario:

 Art. 1 - Decorrenza e durata
Art. 2 - Formazione professionale
Art. 3 - Prevedi
Art. 4 - Igiene e ambiente di lavoro
Art. 5 - Apprendistato
Art. 6 - Orario di lavoro
Art. 7 - Ferie
Art. 8 - Indennità territoriale di settore e premio di produzione
Art. 9 - Elemento economico territoriale
Art. 10 - Trasferta - Indennità sostitutiva di mensa e pasto
Art. 11 - Mensa
Art. 12 - Indennità per lavori di alta montagna
Art. 13 - Indennità di turno
 Art. 14 - Versamenti contributivi cassa edile: mutualizzazione e norma premiale.
Art. 15 - Reperibilità
Art. 16 - Diritti sindacali
Art. 17 - Malattia
Art. 18 - Premio di stabilità aziendale
Art. 19 - Prestazioni extracontrattuali cassa edile
Art. 20 - Una tantum
Art. 21 - Tavolo permanente di concertazione
Art. 22 - Deposito
Dichiarazioni congiunte
1. Sicurezza ed igiene negli ambienti di prevenzione infortuni lavoro
2. Incentivi alla formazione del personale comunitario ed extracomunitario.

Accordo per il rinnovo del contratto integrativo del CCNL 20 maggio 2004 per i lavoratori edili ed affini della Provincia di Macerata

In data 9 ottobre 2007, presso la sede di Confindustria Macerata tra Confindustria Macerata [...] assistiti dai seguenti funzionari dell'associazione degli industriali [...], la Federazione nazionale lavoratori edili affini e del legno -Feneal-Uil [...]; la Federazione italiana lavoratori costruzioni e affini -Filca-Cisl [...]; la Federazione italiana lavoratori del legno, dell'edilizia, delle industrie affini ed estrattive - Fillea-Cgil [...]
Viene stipulato
Il presente contratto collettivo provinciale di lavoro integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 20 maggio 2004, da valere in tutto il territorio della provincia di Macerata, per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel citato contratto nazionale e per gli operai e impiegati da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati.

Art. 2 - Formazione professionale
Le sottoscritte parti, nel confermare la prioritaria importanza della materia della tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, ribadiscono la centralità del momento formativo quale strumento idoneo a concorrere, fattivamente, al conseguimento di una adeguata e concreta cultura e coscienza antinfortunistica in grado di garantire apprezzabili e significativi risultati.
Pertanto, riconoscendo che la formazione è l'elemento strategico per la crescita professionale ed alla luce delle recenti esperienze di "cantiere scuola", con riferimento all'art. 91 del CCNL 20.05.2004 il contributo a carico del datore di lavoro per l'Ente Scuola Edile di Macerata, è stabilito nella misura dello 0,30%, con un incremento dello 0,10% rispetto alla precedente previsione, da calcolarsi sulla stessa base di calcolo utilizzata per il calcolo del contributo Cassa Edile.

Art. 4 - Igiene e ambiente di lavoro
È intento di dare attuazione nel modo più adeguato alle modifiche normative di legge in materia di igiene ed ambiente di lavoro.
Nella fattispecie i cantieri dovranno essere provvisti di spogliatoio, refettorio, servizi igienici, ecc. previsti dall'art. 85 del CCNL 20.05.2004. Concreta applicazione degli adempimenti sopra descritti ai sensi dell'art. 109 CCNL 20.05.2004.
Inoltre, ogni anno, il datore di lavoro fornirà due tute da lavoro, una per il periodo estivo e l'altra per il periodo invernale ed idonee calzature antinfortunistiche.

Art. 5 - Apprendistato
La disciplina dell'apprendistato è regolata da norme di legge, dal relativo regolamento e dalle disposizioni dell'art. 92 del vigente CCNL.

Art. 6 - Orario di lavoro
In relazione a quanto disposto dall'art. 5 del CCNL 20.05.2004 e fermo restando, agli effetti legali. L'orario di lavoro stabilito dalle norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative, l'orario normale contrattuale settimanale viene fissato in 40 ore di media annua.
Le ore eseguite oltre gli orari suddetti verranno considerate straordinarie e saranno compensate con le maggiorazioni retributive di cui all'art. 19 del vigente CCNL, ad eccezione delle ore di recupero previste dall'art. 10 dello stesso contratto.

Art. 11 - Mensa
Qualora non ricorrano le fattispecie disciplinate dall'art. 11, nel caso di cantieri situati in località lontane o di accesso particolarmente disagiato, l'imprenditore è tenuto, su richiesta di almeno 20 operai, a mettere a disposizione un locale da adibire a cucina, a provvedere alla disponibilità dei relativi utensili nonché ad attrezzare un locale da adibire a refettorio; qualora la richiesta venga da almeno 50 dipendenti l'imprenditore è tenuto a mettere a disposizione anche un cuciniere.
Nei cantieri di durata superiore ai 6 mesi e su richiesta di almeno la metà dei lavoratori del cantiere stesso comunque in numero superiore a 20, le imprese sono tenute ad assicurare un pasto caldo anche tramite il ricorso a strutture esterne.
In quest'ultimo caso il concorso dell'impresa al costo del pasto è fissato nella misura dell'80% dello stesso con un limite massimo di costo di Euro 11 a decorrere dal 01/10/2007 e di Euro 12 dal 01/01/2009.
[...]

Art. 12 - Indennità per lavori di alta montagna
L'indennità per lavori eseguiti in alta montagna di cui all'art. 23 del vigente CCNL è dovuta per lavori effettuati sopra gli 800 metri sul livello del mare ed è pari al 15% della retribuzione globale.

Art. 13 - Indennità di turno
In deroga all'art. 19 del vigente CCNL, le percentuali afferenti ai lavori effettuati in turni regolari avvicendati vengono incrementati di dell'1%.
Pertanto:
- il lavoro diurno compreso in turni regolari avvicendati è pari al 10%;
- il lavoro notturno compreso in turni regolari avvicendati è pari al 12%.

Art. 15 - Reperibilità
La reperibilità è un istituto complementare alla normale prestazione lavorativa mediante il quale il lavoratore è a disposizione della Direzione aziendale per sopperire ad esigenze non prevedibili al fine di assicurare il ripristino e la continuità dei servizi, la funzionalità o sicurezza degli impianti. Le ore di reperibilità non devono considerarsi ai fini del computo dell'orario di lavoro legale e contrattuale.
Il lavoratore potrà essere inserito dall'Azienda in turni di reperibilità definiti secondo una normale programmazione plurimensile di norma previo preavviso di 7 giorni. Sono fatte salve le sostituzioni dovute a situazioni soggettive dei lavoratori coinvolti nei turni di reperibilità.
Fermo restando il possesso dei necessari requisiti tecnici, le aziende provvederanno ad avvicendare nel servizio di reperibilità il maggior numero di lavoratori dando priorità ai dipendenti che ne facciano richiesta. Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere turni di reperibilità.
Al fine di garantire che la reperibilità sia uno strumento efficiente ed efficace ed al contempo consentire al lavoratore di svolgere una normale vita di relazione, l'azienda adotterà soluzioni tecnologiche adeguate per evitare che il lavoratore debba permanere presso un luogo definito.
Il lavoratore in reperibilità in caso di chiamata è tenuto ad attivarsi immediatamente per far fronte all'intervento richiesto in un tempo congruo - in modo da raggiungere il luogo dell'intervento di norma entro 30 minuti dalla chiamata fatta salva diversa pattuizione aziendale - e dovrà informare l'azienda del prevedibile tempo necessario per giungere sul luogo ove è chiamato ad intervenire.
Nel caso in cui il lavoratore durante il periodo di reperibilità assuma comportamenti tali da rendere inutile la richiesta di intervento non sarà riconosciuta l'indennità di reperibilità e si attiverà la procedura disciplinare di cui all'articolo 99 del CCNL 20.05.2004.
La reperibilità potrà essere richiesta secondo le seguenti articolazioni:
a) oraria;
b) giornaliera;
c) settimanale.
La reperibilità settimanale non potrà eccedere le due settimane continuative su quattro e non dovrà coinvolgere più di sei giorni continuativi. Per l'effettivo svolgimento dei turni di reperibilità le aziende riconosceranno al lavoratore un compenso specifico, avente natura retributiva, differenziandolo rispetto a quello dovuto per i casi di intervento e tra loro non cumulatali, non inferiori ai seguenti valori espressi in euro: [....]

Art. 16 - Diritti sindacali
In deroga all'art. 104, lett. b), nelle aziende o cantieri con almeno 5 lavoratori dipendenti, gli stessi hanno diritto a riunirsi in assemblea per la trattazione delle materie previste dallo stesso articolo durante l'orario di lavoro nei limiti di 5 ore annue retribuite.

Art. 21 - Tavolo permanente di concertazione
Le parti istituiscono un tavolo di concertazione e di confronto permanente per promuovere e sviluppare iniziative a favore delle imprese e dei lavoratori, oltre a quelle già previste in adempimento al presente contratto.
Le predette parti si incontreranno con cadenza bimestrale, salvo diversa richiesta.
A titolo esemplificativo i temi del suddetto tavolo riguarderanno le analisi del mercato dei lavori pubblici e privati, sicurezza, igiene e prevenzione infortuni sul luogo di lavoro, problematiche inerenti le grandi opere ricadenti sul territorio, regolarità e congruità contributiva, corretta applicazione dei prezzari dei lavori pubblici vigenti e dei prezzari della sicurezza, mercato e politiche attive del lavoro, problematiche inerenti la normativa in materia di appalti (bandi di gara, aggiudicazioni, subappalti, anomalia dei ribassi) e qualunque problematica emerga nel territorio o sia sollevata da una delle parti firmatarie del presente accordo.

Dichiarazioni congiunte
1. Sicurezza ed igiene negli ambienti di prevenzione infortuni lavoro

Le parti confermano, con reciproco convincimento, la prioritaria importanza del tema della sicurezza sul lavoro e della tutela della salute dei lavoratori e operatori dei processi produttivi.
Le stesse concordano sulla necessità di mantenere, su di essi, alta l'attenzione, lo spirito ed il livello di collaborazione e di responsabilità.
L'impegno a favorire la diffusione degli RLS e delle altre figure previste dal D.Lgs. n. 626/94 e dal D.Lgs. n. 494/96 troverà crescente riscontro in iniziative di prossima attuazione.
Le organizzazioni contraenti, al fine di innalzare il livello della sicurezza nei cantieri, stabiliscono, in base a quanto previsto dalle vigenti regolamentazioni contrattuali nazionali, di istituire entro gennaio 2008, una commissione tecnica, anche con il supporto del Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, che esamini le effettive esigenze e proponga le eventuali modalità di costituzione delle Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza territoriale - RLST, attraverso gli opportuni criteri di composizione, qualificazione ed operatività della stessa, nonché le modalità per la necessaria copertura finanziaria degli oneri che andranno ricercati nell'ambito del quadro contributivo contrattuale.
I lavori della Commissione dovranno concludersi entro dicembre 2008 per poi attuare, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2009, in via sperimentale e per il periodo di due anni, l'attività delle RSLT.

2. Incentivi alla formazione del personale comunitario ed extracomunitario.
È noto che le imprese edili, sono caratterizzate da una forte presenza di lavoratori stranieri, spesso carenti di specifica preparazione professionale e di adeguata cultura in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché privi di adeguato livello di conoscenza della lingua italiana e, in particolare, della terminologia di cantiere.
Le imprese sono quindi chiamate ad un notevole sforzo di realizzare efficaci iniziative di informazione e formazione di detti lavoratori in quanto si trovano a dover superare notevoli ostacoli culturali e linguistici, con conseguente aggravio di oneri.
Sulla base di tali considerazioni, le Rappresentanze Datoriali si sentono impegnate all'apertura di un tavolo di confronto con la Regione Marche affinché la stessa deliberi la destinazione di apposite risorse per sostenere le iniziative tese ad affrontare le problematiche legate alla presenza di lavoratori stranieri.
Le Organizzazioni Sindacali forniranno il loro sostegno a quelle richieste che potranno tradursi in benefici per le imprese e per gli stessi lavoratori immigrati e che coinvolgano gli Enti Paritetici previsti per il settore dal CCNL.