Tipologia: Intesa rinnovo CCNL
Data firma: 12 luglio 2021
Validità: 01.01.2021 - 31.12.2023
Parti: Cai e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Contoterzismo in agricoltura
Fonte: faicisl.it
Sommario:
Art. 1 Sfera di applicazione |
Art. 15 bis Congedi parentali - Assistenza alla prole |
Verbale di intesa sul rinnovo del CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese che esercitano attività agromeccaniche (contoterzismo in agricoltura)
Il giorno 12-07-2021 in Roma, presso la sede del Cai in via XXIV Maggio 34, tra la delegazione trattante del Cai (Confederazione Agromeccanici e Agricoltori italiani) […] e Fai Cisl […], Flai Cgil […], Uila Uil […], è stato raggiunto l'accordo per il rinnovo del CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese che esercitano attività agromeccaniche (contoterzismo in agricoltura) prevedendo la modifica dei seguenti articoli allegati:
- Art. 1 Sfera di applicazione;
- Art. 3 Decorrenza, durata e procedure di rinnovo;
- Art. 4 Relazioni sindacali;
- Art. 7 Periodo di prova;
- Art. 15 bis Congedi parentali - Assistenza alla prole;
- Art. 19 Retribuzioni
- Art. 29 Formazione professionale;
- Art. 32 Tutela della maternità;
- Art. 42 Contributo per l'assistenza Contrattuale;
- Allegato 3 - Rappresentante per la sicurezza.
[…]
Le parti si impegnano a incontrarsi entro e non oltre fine luglio 2021 per effettuare la definitiva stesura dell'articolato ed entro fine settembre per iniziare il confronto su CAC e rappresentanza nel
settore.
Art. 1 Sfera di applicazione
Il presente contratto si applica alle imprese che svolgono attività agromeccaniche ed attività affini del settore industriale ed artigianale (sia per conto terzi sia per conto proprio e terzi) e per tutte le lavorazioni dalle stesse svolte, comprese le riparazioni e manutenzioni eseguite nelle officine meccaniche condotte direttamente dalle imprese per l'approntamento del proprio macchinario; tale contratto si applica altresì alle imprese di cui al primo comma che effettuano anche lavori e servizi di sistemazione idraulica e di manutenzione agraria e forestale e operazioni di manutenzione e tutela del territorio (D.lgs. 285/92 - art. 57 e successive modifiche e integrazioni), di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree verdi, nonché a quelle che esercitano attività di frangitura di olive prevalentemente per conto terzi, e in modo non prevalente di scavi meccanici, movimento terra e lavori affini.
Art. 2 Struttura ed assetto del contratto
Le parti nazionali firmatarie del presente contratto si impegnano entro il 31 dicembre 2023 a convocare tavoli regionali per verificare l’esistenza delle condizioni necessarie a definire un percorso che porti alla stipula di contratti integrativi territoriale.
Art. 4 Relazioni sindacali
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Riformulare l’impegno a verbale nel seguente modo:
“Le Parti concordano sulla necessità di assicurare ai lavoratori del settore un adeguato trattamento di assistenza sanitaria integrativa ed è quindi volontà comune verificare, entro il 31 dicembre 2021, la possibilità di costituire a livello nazionale un Fondo di assistenza sanitaria integrativa di settore. Le Parti, altresì, si impegnano a verificare entro lo stesso termine la possibilità di costituire a livello nazionale un Ente bilaterale di settore, a cui affidare compiti e funzioni specifici relativi ai temi del mercato del lavoro, della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, sulle pari opportunità nonché per valorizzare il welfare contrattuale in modo solidaristico”.
Art. 15 bis Congedi parentali - Assistenza alla prole
I congedi, i riposi, i permessi, l’assistenza per i portatori di handicap e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori ammessi alla maternità o alla paternità sono disciplinati dal D.lgs. 26 Marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità a norma dell’articolo 15 della Legge 8 Marzo 2000, n. 53), con le modifiche introdotte dal D.L. vo 23 Aprile 2003, n. 115 e successive modifiche e integrazioni.
Al fine di consentire ai lavoratori assunti a tempo pieno e indeterminato l’assistenza al bambino fino al compimento del 13° anno di età le aziende accoglieranno la richiesta di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del genitore con il limite di:
• 1 lavoratore per aziende da 3 a 15 dipendenti;
• 3 lavoratori per le aziende da 16 a 30 dipendenti;
• del 2% della forza occupata nell’unità produttiva, in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati nelle aziende con oltre 30 dipendenti.
Resta fermo l’obbligo di ripristino del tempo pieno al raggiungimento del limite di età suddetto del bambino o su richiesta dello stesso lavoratore. La richiesta di part time dovrà essere presentata con un preavviso di 60 giorni e dovrà indicare il periodo per il quale viene ridotta la prestazione lavorativa.
Il lavoratore può usufruire di 18 ore di permessi retribuiti da utilizzare entro il 31 dicembre di ogni anno, frazionabili, per:
genitori anziani di età pari o superiore a 75 anni, affetti da patologie che necessitano di assistenza per un periodo transitorio o continuativo, nell’ipotesi di ricovero e/o dimissioni da strutture socio-sanitarie e/o di day hospital, nonché per effettuare visite mediche specialistiche; tali permessi retribuiti non sono fruibili dai lavoratori già destinatari dei permessi ex. L. 104/92 per l’assistenza al medesimo soggetto;
per assistere i figli da 0 ai 12 anni di età per malattia e che necessitano di assistenza per un periodo transitorio o continuativo.
Art. 22 Salute e sicurezza sul lavoro
Le parti convengono sull’istituzione di una giornata nazionale sulla tutela della salute e la sicurezza da effettuarsi entro il periodo di vigenza contrattuale;
Art. 32 Tutela della maternità
Per la tutela della maternità valgono le disposizioni di legge in vigore. […]
Allegato 3 Rappresentante per la sicurezza
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Permessi retribuiti
Ai rappresentanti per la sicurezza spettano, per l’espletamento dei compiti previsti dall’art. 50 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, permessi retribuiti pari a:
• 25 ore annue, nelle aziende che occupano dipendenti per un numero di giornate annue complessive fino a 1.350;
• 30 ore annue, nelle aziende che occupano dipendenti per un numero di giornate annue superiori a 1.350.
Ai rappresentanti territoriali o interaziendali per la sicurezza spettano permessi retribuiti pari alla somma di quelli che ogni singola azienda dovrebbe concedere; in tal caso le singole aziende concorreranno alla spesa complessivamente prevista in quota proporzionale secondo modalità da concordare in sede di contrattazione territoriale.
Per l’espletamento degli adempimenti previsti dall’art. 50 citato, lettere b, c, d, g, i, 1, non è utilizzato il monte ore definito nel presente articolo.
I permessi retribuiti definiti nel presente articolo sono, a tutti gli effetti, aggiuntivi a quelli spettanti alle RSA o RSU laddove costituite.
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