Tipologia: CIR
Data firma: 18 marzo 2019
Validità: 01.01.2019 - 31.12.2022
Parti: Regione Piemonte, Uncem e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Consorzi forestali ecc., Piemonte
Fonte: flai.it


Sommario:

  Art. 1 Ambito di applicazione
Art. 2 Relazioni sindacali e sistema di informazioni
Art. 3 Comitato paritetico regionale
Art. 4 Comitati tecnici paritetici provinciali
Art. 5 Diritti sindacali
Art. 6 Contributi per l’assistenza contrattuale/Delega sindacale
Art. 7 Garanzie occupazionali
Art. 8 Orario di lavoro
Art. 9 Festività
Art. 10 Ferie
Art. 11 Mensilità aggiuntive (13a e 14)
Art. 12 Mezzi di trasporto e centri di raccolta
Art. 13 Uso del mezzo proprio e rimborso chilometrico
Art. 14 Missioni e trasferte
Art. 15 Congedo matrimoniale
Art. 16 Formazione professionale
Art. 17 Istruttori forestali
Art. 18 Classificazione e inquadramento. Indennità di alta professionalità e indennità giornaliere
  Art. 19 Permessi straordinari
Art. 20 Salario integrativo regionale
Art. 21 Indennità di funzione agli impiegati forestali/Premio di partecipazione ai risultati
Art. 22 Indennità di mensa
Art. 23 Assicurazioni sociali, anticipazione e integrazione trattamenti
Art. 24 Conservazione del posto
Art. 25 Attrezzi di lavoro ed equipaggiamento personale
Art. 26 Impossibilità sopravvenuta della prestazione di lavoro
Art. 27 Commissione regionale pari opportunità
Art. 28 Ambiente e salute
Art. 29 Sicurezza sul lavoro
Art. 30 Attività di spegnimento degli incendi boschivi
Art. 31 Corresponsione dei salari e degli stipendi
Art. 32 Norma finale di rinvio
Art. 33 Applicazione
Allegati

Il giorno 18 marzo 2019 in Torino, nella sede della Regione Piemonte, Corso Bolzano n. 44, sono convenuti per la sottoscrizione del seguente Contratto Integrativo Regionale del Piemonte: […] la Regione Piemonte […], l’Uncem […], per le Organizzazioni Sindacali: Fai-Cisl regionale del Piemonte […], Flai-Cgil regionale del Piemonte […], Uila-Uil regionale del Piemonte […]

Art. 1 Ambito di applicazione
(rif. artt. 1 e 2 CCNL)
1. Il presente Contratto integrativo regionale di lavoro (di seguito CIR) integra il Contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato il 7 dicembre 2010 (di seguito CCNL) e si applica nell’ambito territoriale piemontese ai rapporti di lavoro tra i lavoratori dipendenti e la Regione Piemonte, le Unioni Montane, gli Enti Pubblici, i consorzi forestali, le aziende speciali ed altri enti che, con finanziamento pubblico o in amministrazione diretta o in affidamento se cooperative o enti ed imprese di altra natura, svolgono attività di:
- sistemazione e manutenzione idraulico-forestale ed idraulico-agraria;
- imboschimento e rimboschimento;
- miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse;
- difesa del suolo;
- valorizzazione ambientale e paesaggistica.
2. Per le attività svolte dagli addetti forestali dipendenti dalla Regione Piemonte, si intendono attività connesse a quelle indicate al comma 1 e che possono essere eseguite dagli operai forestali le seguenti:
- sorveglianza e prevenzione idrogeologica;
- opere di ingegneria naturalistica;
- interventi forestali in caso di calamità naturali a supporto delle attività d’emergenza;
- interventi per la prevenzione degli incendi boschivi e di ricostituzione di aree forestali danneggiate e di ripristino nelle fasi di post-emergenza;
- sistemazione e manutenzione di sentieri e piste forestali;
- manutenzione di fabbricati e impianti di proprietà regionale;
- manutenzione e gestione di parchi e giardini di proprietà regionale;
- produzione di piante forestali nei vivai regionali;
- difesa fitosanitaria, ripristino e ricostituzione di aree forestali danneggiate; - altre attività in base alla normativa regionale vigente.
3. In caso di affidamento da parte dell’amministrazione pubblica di lavori di cui al comma 1, il capitolato prevede, con clausola sanzionatoria, l’applicazione del CCNL vigente e del presente CIR.
4. Il presente CIR contiene altresì disposizioni specifiche per gli addetti forestali dipendenti dalla Regione Piemonte.

Art. 2 Relazioni sindacali e sistema di informazioni
(rif. art. 3 CCNL)
1. Per lo svolgimento delle relazioni sindacali su temi di comune interesse sono istituiti, conformemente a quanto previsto all’articolo 3 del CCNL, il Comitato paritetico regionale (CPR) e, per quanto riguarda l’Ente Regione Piemonte, i Comitati tecnici paritetici provinciali (CTPP).
2. Le parti firmatarie del presente contratto si impegnano a valutare la costituzione dell’Ente bilaterale di settore.

Art. 3 Comitato paritetico regionale
(rif. art. 3 CCNL)
1. Al CPR, oltre ai compiti individuati dall’articolo 3 del CCNL, sono attribuiti i seguenti:
a) fornire l’interpretazione autentica del presente CIR;
b) esperire i tentativi di conciliazione delle eventuali controversie collettive e individuali che non abbiano trovato adeguata soluzione a livello aziendale;
c) propone i criteri per l’individuazione dei centri di raccolta e degli ambiti territoriali per le attività dei lavoratori dipendenti dalla Regione e per le altre questioni demandate ai CTPP;
d) esaminare e formulare pareri sulle questioni poste o definite dai CTPP;
e) definizione del percorso per la trasformazione del contratto da OTD a OTI di cui al comma 3 dell’articolo 7.
f) ogni altra questione espressamente rinviata al CPR dal presente CIR.
2. Il CPR è composto da:
- due rappresentanti della Flai-Cgil,
- due rappresentanti della Fai-Cisl,
- un rappresentante della Uila-Uil,
- un rappresentante di Uncem,
- tre rappresentanti dell’Ente Regione Piemonte,
ed è presieduto dall’Assessore regionale con delega per le materie forestali (o suo delegato).
3. Il CPR si riunisce almeno due volte l’anno, su convocazione del Presidente, entro il mese di febbraio ed entro la fine di settembre. Il CPR può essere convocato anche su richiesta motivata di una delle parti e la convocazione avviene non oltre 20 giorni dalla richiesta. Per la validità della riunione è richiesta la presenza dei due terzi dei componenti di cui almeno due in rappresentanza della Regione. Di ogni riunione viene redatto apposito verbale. Le deliberazioni assunte all’unanimità hanno efficacia vincolante tra le parti.

Art. 4 Comitati tecnici paritetici provinciali
1. I CTPP operano quale organismo di confronto tra le OO.SS. e l’Ente Regione quale datore di lavoro per l’esame, a livello territoriale, degli aspetti tecnici riguardanti l’organizzazione del lavoro, la tipologia degli interventi, i livelli occupazionali, le esigenze formative, la sicurezza sul lavoro. I CTPP hanno altresì il compito di individuare, su proposta delle parti, i centri di raccolta e gli ambiti territoriali; formulano inoltre proposte al datore di lavoro in merito alle tematiche di cui al primo periodo nonché per la definizione del calendario annuale dei lavori, delle festività e delle assunzioni del personale OTD.
2. Ciascun CTPP è composto da:
- tre membri designati dalle OO.SS. tra quelli rappresentati a livello territoriale
- tre rappresentanti della Regione, uno dei quali è individuato nel Responsabile del Settore Tecnico territorialmente competente, che svolge altresì le funzioni di Presidente.
3. Il CTPP si riunisce almeno due volte l’anno, su con vocazione del Presidente, entro il mese di febbraio ed entro la fine di settembre. Il CTPP può essere convocato anche su richiesta motivata di una delle parti e la convocazione avviene non oltre 20 giorni dalla richiesta. Per la validità della riunione è richiesta la presenza dei due terzi dei componenti. Di ciascuna riunione viene redatto apposito verbale, che sarà trasmesso in copia al CPR.

Art. 5 Diritti sindacali
(rif. artt. 4 e 5 CCNL)
1. Per quanto si riferisce ai diritti sindacali, ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 del CCNL, ad integrazione delle disposizioni stesse le parti concordano quanto segue:
a) riunioni in azienda: il limite di 13 ore annue previsto per le riunioni in azienda è da intendersi quale limite individuale annuale, non superabile anche quando il lavoratore sia occupato durante Tanno in più unità produttive o presso diversi datori di lavoro;
b) rappresentanze sindacali:
- per la definizione del numero dei rappresentanti sindacali eleggibili per i lavoratori dipendenti dall’Ente Regione, le unità produttive sono individuate presso ciascun ambito territoriale;
- ne discende che i Rappresentanti sindacali eleggibili sono fissati in un numero complessivi di 3 nelle unità produttive che occupano fino a 50 lavoratori;
- i dirigenti RSA/RSU potranno usufruire dei permessi retribuiti, pari complessivamente ad un’ora per addetto alle dipendenze di ogni singola unità produttiva, sino al l’esaurimento del monte ore stesso;
c) permessi sindacali:
- la maggiorazione di tre ore mensili previste dall’art. 4, lett. C), del CCNL matura anche nei periodi di assenza per malattia o infortunio;
- i nominativi dei dirigenti sindacali che ricoprano cariche direttive in seno agli organi nazionali, regionali o provinciali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CIR sono comunicati per iscritto all'Ente datore di lavoro;
- per la quantificazione delle ore di permesso spettanti ai dirigenti delle RSA/RSU dell’Ente Regione, si fa riferimento alle unità produttive individuate alla lett. b);
d) distacchi sindacali: ai lavoratori dell’Ente Regione è riconosciuto, oltre ai permessi sopra previsti un distacco per un massimo di 600 giornate all’anno. La suddivisione delle giornate tra le OO.SS. è effettuata dalle OO.SS. secondo i criteri da esse stabiliti.
Entro il 31 gennaio di ogni anno le OO.SS. comunicano alla Regione Piemonte la suddivisione delle giornate di distacco. In mancanza di comunicazione, alla suddivisione provvede la Regione in modo proporzionale alle deleghe sindacali e ne informa tempestivamente le OO.SS. Contestualmente alla comunicazione della suddivisione delle giornate di distacco o, nel caso di suddivisione effettuata dalla Regione, entro 15 giorni dall’avvenuta informativa, le OO.SS. comunicano alla Regione il nominativo dei lavoratori che ne usufruiranno.
I lavoratori che utilizzeranno dette giornate non potranno accedere ai corsi di formazione previsti dalla Regione Piemonte.
La fruizione da parte di ciascuna O.S. delle giornate di distacco avviene previa comunicazione all’ente datore di lavoro almeno 15 giorni prima della decorrenza, con indicazione del periodo di fruizione e del nominativo del lavoratore distaccato.
2.1 dati sull’impiego dei permessi sindacali sono esaminati in sede di Comitato paritetico regionale.

Art. 8 Orario di lavoro
(rif. artt. 9 e 50 CCNL)
1. L’orario di lavoro è stabilito nella misura di numero 39 ore settimanali suddivise in 5 giorni con il sabato di norma libero; ai sensi della legge n. 37 del 16 febbraio 1977, art. 5, la giornata del sabato è considerata lavorativa ai soli fini della contribuzione assicurativa, qualora nella settimana di riferimento siano state lavorate le 39 ore previste o che tali ore siano da considerare comunque lavorate per causa non imputabile al lavoratore (art. 59 CCNL).
2. Il lavoro eseguito oltre i limiti di cui al comma precedente è considerato straordinario.
3. L’orario di lavoro degli impiegati è articolato, di norma, in 8 ore dal lunedì al giovedì e 7 ore al venerdì e ha decorrenza flessibile tra le ore 8,00 e le ore 10,00 con pausa mensa, della durata minima di 30 minuti e massima di un’ora e mezza da fruire tra le 12,30 e le 14.00. Per gli impiegati dipendenti dall’Ente Regione la pausa mensa è fruita con le stesse modalità e durata valevole per il personale regionale.
Su richiesta dell’impiegato al datore di lavoro e compatibilmente con l’esigenza di garantire la funzionalità dei servizi, può essere applicato l’orario flessibile settimanale, con possibilità di prestare fino a nove ore di lavoro dal lunedì al giovedì e al venerdì un minimo di quattro ore a completamento dell’orario settimanale.
Con separati accordi aziendali tra le parti, può essere prevista e disciplinata la possibilità di consentire la prestazione lavorativa in telelavoro.
4. L’orario di lavoro degli operai è articolato in 8 ore giornaliere dal lunedì’ al giovedì’, di norma dalle 8.00 alle 17.00, e 7 ore al venerdì, di norma dalle 8.00 alle 16.00, con pausa mensa dalle 12.00 alle 13.00. La definizione di diverse articolazioni dell’orario di lavoro degli operai è demandata ad accordi aziendali tra le OO.SS. e gli enti datori di lavoro stipulanti il presente CIR, nell’ambito del Comitato paritetico regionale e, per l’Ente Regione, dei Comitati tecnici paritetici provinciali, al fine di introdurre criteri di flessibilità e stagionalità per la migliore efficacia delle attività. Resta ferma la previsione di una pausa mensa pari ad un’ora e nel caso di orario continuato pari a mezz’ora.
5. Ad integrazione di quanto stabilito al nono comma dell’articolo 9 del CCNL, si conviene che i riposi compensativi possano essere usufruiti per un massimo di trenta ore all’anno, da attingere dal monte-ore cumulativo individuale. Il lavoratore che intenda avvalersi di questa facoltà, deve segnalarlo al datore di lavoro entro il 31 gennaio di ogni anno ed usufruirne entro il 31 gennaio dell’anno successivo. Il monte-ore può essere fruito per frazioni non inferiori a quindici minuti per gli impiegati e per un minimo giornaliero di 1 ora per gli operai. Il monte ore residuo al 31 gennaio dell’anno successivo non è più fruibile per riposi compensativi né può essere oggetto di maggiorazioni retributive.
6. L’orario di lavoro degli operai dipendenti dalla Regione Piemonte e addetti ai cantieri forestali ha inizio nel momento in cui viene raggiunto il centro di raccolta, come individuato ai sensi dell’articolo 12. È comunque garantita una prestazione effettiva di almeno sette ore di lavoro dal lunedì al giovedì e di sei ore il venerdì.
7. Le parti concordano di demandare ad accordi tra OO.SS. e datore di lavoro l’eventuale aumento della percentuale di posti destinabili al rapporto di lavoro a tempo parziale previsto dall’articolo 6 del CCNL, che non dovrà comunque superare il 15% degli operai a tempo indeterminato.
8. Il tempo impiegato nel recupero e nella manutenzione degli attrezzi presso il magazzino è comunque considerato orario di lavoro.

Art. 16 Formazione professionale
(rif. art. 21 CCNL)
1. Premesso che il potenziamento e la qualificazione dell'attività di formazione professionale costituiscono obiettivo rilevante e prioritario, le parti concordano sulla necessità di programmare percorsi formativi attraverso l’avvio o l’istituzione di corsi di formazione professionale nel settore forestale, in coerenza con la natura dei programmi annuali e pluriennali di intervento, oltre a programmi formativi, mirati ai lavoratori e agli RLS, volti a migliorare la conoscenza e l’applicazione delle disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro.
2. I contenuti dei piani formativi sono analizzati e proposti nell’ambito del CPR e, per quanto riguarda l’Ente Regione, dei CTPP, secondo quanto disposto agli articoli 3 e 4. Nei CTPP verrà inoltre concordato il corretto e diffuso accesso alla formazione.
3. L'attività della manodopera partecipante ai corsi sarà possibilmente alternata tra partecipazione al corso di addestramento professionale e attività di lavoro tecnico-pratica allo scopo di consolidare una forza lavoro qualificata sia in materia forestale sia in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
4. Il datore di lavoro tiene informati i lavoratori, attraverso apposite comunicazioni sui corsi di formazione programmati e garantisce pari opportunità di accesso ai corsi medesimi.

Art. 18 Classificazione e inquadramento. Indennità di alta professionalità e indennità giornaliere
(rif. artt. 35 e 49 CCNL)
[…]
2. Le parti stabiliscono di inquadrare al quinto livello specializzati super:
a) gli operai in possesso della qualifica professionale di istruttore forestale;
b) gli operai con incarico di capo squadra;
c) gli operai responsabili di vivaio o di altra struttura complessa ove siano occupati continuativamente almeno dieci operai;
d) gli operatori di macchine complesse per il movimento terra;
e) gli operatori addetti a lavori in parete e tree climbing.
[…]
7. Ai lavoratori di cui al comma 2, lettere d) ed e) sarà corrisposta inoltre una indennità di 5,00 euro per ogni giornata nella quale venga svolta rispettivamente l’attività di operatore di macchine complesse per il movimento terra o l’attività di operatore addetto a lavori in parete e tree-climbing. […]

Art. 25 Attrezzi di lavoro ed equipaggiamento personale
(rif. artt. 22 e 55 CCNL)
1. A tutti i lavoratori verranno fomiti dal datore di lavoro gli attrezzi necessari per lo svolgimento delle attività.
2. Al personale verrà fornito il necessario equipaggiamento antinfortunistico.
3. Il datore di lavoro si impegna, per motivi di sicurezza, a fornire idonei mezzi di comunicazione.

Art. 27 Commissione regionale pari opportunità
(rif. art. 19 CCNL)
1. In attuazione all’art. 19 del CCNL vigente, le incombenze relative alla verifica delle pari opportunità, vengono demandate al CPR di cui all’art. 3 del presente CIR.

Art. 28 Ambiente e salute
(rif. art. 22 CCNL)
1. In applicazione a quanto previsto dagli articoli 9 e 22 del CCNL sono da considerarsi nocivi i seguenti lavori:
- manipolazione ed uso di presidi sanitari;
- carico, trasporto, scarico, spargimento e/o irrorazione di concimi chimici, antiparassitari ed anticrittogamici per i quali siano prescritte particolari cautele.
2. Sono da considerarsi faticosi i seguenti lavori:
- lavoro con macchine e utensili ad aria compressa o ad asse flessibile;
- spicconatura continua di zone rocciose;
- carico, scarico e trasporto di materiale pietroso;
- taglio bosco di alto fusto senza l'ausilio di mezzi meccanici;
- utilizzo di mezzi meccanici quali motosega e decespugliatore.
3. Alle operazioni di lavori nocivi e faticosi l'operaio non può essere addetto per più di due ore lavorative, intervallate da pari tempo in attività non nocive e non faticose.
4. Agli operai che, per esigenze non altrimenti risolvibili, siano addetti per 6 ore nell'arco della giornata a tale attività, compete la riduzione dell'orario di lavoro di due ore giornaliere.
5. Gli operai possono essere addetti a lavori in acqua per un massimo di cinque ore giornaliere e per le ore residue devono essere adibiti ad altre attività.

Art. 29 Sicurezza sul lavoro
(rif. art. 22 CCNL)
1. Il datore di lavoro si impegna ad applicare le disposizioni in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.
2. I capisquadra sono i preposti dal datore di lavoro sui cantieri in materia di sicurezza e igiene sul posto di lavoro, in applicazione della normativa vigente. Ai capisquadra viene riconosciuta una indennità di funzione commisurata all’effettiva durata, in giorni lavorativi, della funzione di caposquadra pari a 2,58 euro.
3. Il caposquadra, avute le necessarie disposizioni dal direttore dei lavori, sovrintende alle attività di cantiere o di vivaio, sorveglia che i lavori si svolgano nelle condizioni di sicurezza previste dalle leggi, dispone che i lavoratori osservino le misure di prevenzione, esercitando il controllo più scrupoloso sul comportamento degli stessi. Esige l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle disposizioni aziendali e delle norme di legge, a lui rese note dalla direzione dei lavori e dal datore di lavoro, esige inoltre l'uso appropriato dei mezzi individuali e collettivi di protezione e segnala con tempestività alla direzione dei lavori gli eventuali comportamenti anomali, le variazioni ambientali non prevedibili che possano limitare l'efficacia delle misure di sicurezza ed igiene.
4. Al fine di garantire, nell’ambito della squadra, la presenza continua del preposto si conviene che, nei casi di assenza temporanea del caposquadra, le relative funzioni vengano esercitate da altro operaio preventivamente individuato dal direttore dei lavori, ed al quale il caposquadra effettivo abbia dato le consegne. Pertanto ai sensi dell'art. 8, comma 3. del CCNL a tale dipendente, scelto tra gli appartenenti alla qualifica più elevata, sarà corrisposta una indennità fissa pari a 5,00 euro giornalieri sempre che non sia inquadrato nel quinto livello specializzato super.
5. Le parti concordano che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), eletto dagli stessi, verifichi le situazioni di rischio, controlli il corretto utilizzo del dispositivo di protezione individuale e gli investimenti strutturali di prevenzione infortuni e segnali preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro. Ove richiesto dal datore di lavoro, fornisce pareri su tematiche specifiche in materia di sicurezza e su queste formula proprie proposte ed opinioni.

Art. 30 Attività di spegnimento degli incendi boschivi
(rif. artt. 56 e 57 CCNL)
1. Tenuto conto che l’attività di spegnimento incendi boschivi è organizzata su basi di volontariato, agli operai che fanno parte di squadre antincendio e che vengono chiamati a svolgere detta attività od a partecipare ad esercitazioni ed addestramento viene riconosciuto un permesso retribuito.
2. Dal momento in cui i lavoratori si allontanano dal cantiere viene a cessare la responsabilità da parte del datore di lavoro.
3. Qualora invece sia il datore di lavoro a richiedere prestazione lavorativa per far fronte ad emergenze derivanti da incendi o calamità naturali si applicherà quanto previsto dall’art. 57 del CCNL.

Art. 32 Norma finale di rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente CIR si fa riferimento al CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria 2010/2012 sottoscritto in Roma in data 7 dicembre 2010.