Cassazione Civile, Sez. 6, 22 luglio 2021, n. 21114 - Infortunio dell'operaio carpentiere e responsabilità della società subcommittente. Trasmissione del procedimento alla Sezione Quarta Lavoro


 

 

Presidente: PONTERIO CARLA
Relatore: BOGHETICH ELENA Data pubblicazione: 22/07/2021
 

Rilevato che:
1. Con sentenza n. 474 depositata il 20/11/2019 la Corte di appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto, confermando la pronuncia del Tribunale di Taranto, respingeva la domanda proposta da G.C. di accertamento della responsabilità della società subcommittente Peyrani s.p.a. (e della società assicuratrice Zurich Insurance Company s.r.l.) per l'infortunio subito in data 2/7/2007 durante l'espletamento delle mansioni di operaio carpentiere alle dipendenze della ditta subappaltatrice Tecnoprogress nel cantiere all'interno dell'Ilva.
2. La Corte distrettuale, effettuata una ricostruzione della giurisprudenza elaborata in materia di responsabilità del committente per gli infortuni sul lavoro occorsi a danno dei dipendenti delle ditte appaltatrici, ha escluso la responsabilità, ex art. 7 del d.lgs. n. 626 del 1994, della società subcommittente avendo accertato la piena autonomia di gestione del cantiere da parte della ditta subappaltatrice Tecnoprogress, che lavorava all'interno dello stabilimento di Ilva in un'area di lavoro recintata e gestita esclusivamente dalla stessa ditta, "non permanendo al suo interno né attrezzature della società del committente (e tantomeno della proprietaria dello stabilimento) né attività in atto della stessa"; la Corte ha aggiunto che la società subcommittente non era proprietaria dello stabilimento, in quanto ospite di Ilva, per cui non aveva un potere diretto di predisposizione delle misure di sicurezza all'interno dello stabilimento né di informazione sui rischi specifici dello stabilimento mentre era stato accertato che avesse predisposto il piano di sicurezza relativo alle specifiche operazioni oggetto di subappalto e, inoltre, non era emerso - dall'istruttoria espletata - che le modalità operative del lavoro fossero state suggerite dalla Peyrani né che quest'ultima ne fosse a conoscenza e le abbia tollerate per convenienza o abbia tollerato omissione dei mezzi di protezione dell'integrità e della salute degli operai.
3. Avverso la detta sentenza il G.C. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi e le società resistono con distinti controricorsi. Il ricorrente e la società assicuratrice Zurich Insurance Company s.r.l. hanno depositato memoria.
4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'articolo 380 bis cod.proc.civ.
 

Considerato che:
1. Con tutti e quattro i motivi di ricorso si denunzia "mancata sussunzione della fattispecie nella regola presidiata dall'art. 7 del d.lgs. n. 626 del 1994", error in procedendo per non aver adeguatamente scrutinato l'applicabilità di suddetta norma, anche in via analogica, alla fattispecie di causa e per "non aver sprecato un rigo di motivazione" rispetto alla motivazione già sostenuta dal Tribunale, error juris per mancata sussunzione della fattispecie dei rapporti tra due società edili nell'ambito dell'art. 8, comma 1 del d.lgs. n. 494 del 1996, error in procedendo per mancata risposta alla censura formulata nell'atto di appello della totale inadeguatezza e antigiuridicità del Piano operativo di sicurezza adottato dalla Tecnoprogress e consegnato alla Peyrani (ex art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod.proc.civ.) avendo, la Corte distrettuale, errato nell'escludere la subcommittente dagli obblighi di sicurezza verso gli operai della società subappaltatrice senza considerare il ruolo centrale che avrebbe dovuto invece assumere, tanto che alcuni adempimenti previsti dal legislatore del 1994 non erano nemmeno demandati ad altri soggetti pur compresenti, di talché la società Peyrani non poteva essere ritenuta estranea allo svolgimento delle delicate operazioni di sabbiatura delle travi poggiate su terreno sconnesso e franoso, trattandosi anch'essa di impresa edile e consegnataria dell'intera area cantieristica enucleata all'interno dello stabilimento Ilva. Il ricorrente lamenta che i giudici di merito non hanno adeguatamente valutato che il Piano operativo di sicurezza era generico (e dunque del tutto inadeguato) e che vi era stata carenza di cooperazione fra datori di lavoro coinvolti nella realizzazione dell'opera edile; non poteva rinvenirsi una completa autonomia delle attività della società subappaltatrice vista la compresenza in loco dei due imprenditori e la finalizzazione delle rispettive attività al medesimo scopo, avendo le due società lavori in linea, dato che la Peyrani poneva in opera la carpenteria e la Tecnoprogress sabbiava e verniciava le travi.
2. Con memoria depositata ex art. 380 bis cod.proc.civ. parte ricorrente ha chiesto che l'art.7 del d.lgs. n. 626 del 1994 nonché l'art. 8 del d.lgs. n. 494 del 1996 siano interpretati in modo coerente con i precetti europei, in particolare con riguardo alla presenza di "lavoratori di più imprese" in uno "stesso luogo di lavoro", ex art.6 paragrafo 4 Dir.1989/391/CEE; al concetto di cantiere temporaneo o mobile da intendersi come "qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di genio civile" ex art.2 direttiva 1992/57/CEE; alla nozione di "realizzazione dell'opera" durante la quale debbono essere "applicati i principi di cui all'art.6 della direttiva 89/391 /CEE, segnatamente ...(i) la cooperazione tra i datori di lavoro e i lavoratori autonomi; G) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità, del quale è situato il cantiere" (art.8 Direttiva 24.6.1992 n.57); alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuarsi nei cantieri che coinvolgano un cantiere principale della subcommittente ed uno satellite della subappaltatrice, comunicanti solo attraverso una gru che scarichi nel mieto-cantiere della subappaltatrice le travi di acciaio da trattare per conto della sub-committente; ha, dunque, prospettato la necessità di rimettere la questione alla Corte di Giustizia ex art.267 T.F.U.E.;
3. Le questioni poste dal ricorso, ed in particolare la istanza di rinvio pregiudiziale, richiedono affermazioni di principio aventi valore nomofilattico e non risultano specificamente affrontate in precedenti pronunce di questa Corte; ciò impedisce la trattazione del procedimento in Sezione Sesta e giustifica la trasmissione dello stesso alla Sezione Quarta.
 

P. Q. M.
 

La Corte, ritenuto che non ricorrano i presupposti per la trattazione in Sezione Sesta, dispone la trasmissione del procedimento alla Sezione Quarta Lavoro.
Così deciso nell'adunanza camerale del 21 aprile 2021.