Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, prerogative del responsabile per la sicurezza, obbligo di consegna del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi)

Opposizione a decreto ingiuntivo con il quale era stato ordinato al datore di lavoro di consegnare immediatamente al RLS il documento di valutazione dei rischi - nell'opposizione si evidenzia che, per effetto della intervenuta modifica dell'art. 18 lett. o) del D.lvo 81/2008 ad opera del D.lvo. 106/2009, nella parte in cui dispone che il RLS può consultare il DVR solo in azienda, non sarebbe tenuta a consegnare in copia cartacea il DVR al RLS.  

Il lavoratore chiedeva invece la conferma del decreto ingiuntivo lamentantando l'impossibilità di esercitare adeguatamente i compiti di responsabile della sicurezza in assenza della disponibilità materiale del documento - Riteneva pertanto, che l'apportata modifica legislativa costituisse una illegittima limitazione delle prerogative del RLS il quale sarebbe tenuto a validare un atto aziendale senza un controllo effettivo sul rispetto delle regole della sicurezza. 

"La questione di diritto che occorre risolvere attiene al riconoscimento in capo al RLS del diritto a ricevere una copia cartacea del DVR e del diritto di consultare il DVR anche fuori dalla sede aziendale.
Più correttamente occorre comprendere se la consultazione fuori dai locali aziendali del DVR debba considerarsi una prerogativa del RLS o invece, una modalità di esercizio delle prerogative riconosciute ex lege ed in particolare, delle sue attribuzioni, che quindi attiene solo al più agevole esercizio delle stesse.
La questione assume concreta rilevanza per effetto della intervenuta modifica normativa dell'art. 18 c. 1 lett. o) ad opera dell'art. 13 c. 1 d.lvo. 106/2009 nella parte in cui statuisce che il documento è consultato dal RLS solo in azienda. "

Il Tribunale precisa allora che "l'intervenuta modifica normativa ad opera dell'art. 13 c. 1 d.lvo. 106/2009 dell'art. 18 c. 1 lett. o) d.lgvo 81/2008 non ha affatto limitato le prerogative del RLS non avendo inciso sul diritto di consultazione bensì solo sulle modalità della consultazione, escludendola al di fuori degli spazi aziendali; nella sostanza se in qualche modo ha reso più incomoda la fruibilità del diritto non si può affatto affermare che quella prerogativa sia stata in qualche modo incisa.
Deve pertanto escludersi, che tale modifica abbia attuato un arretramento delle tutele in precedenze riconosciute dalla legge al RLS (art. 1 co.3 L. 123/2007).
Del resto, la modifica normativa ha riguardato non già l'art. 50 d.lvo. 81/2008 rubricato "prerogative del responsabile dei lavoratori per la sicurezza", bensì l'art. 18 della stessa disciplina che riguarda, si legge nella rubrica, gli "obblighi del datore di lavoro".
Ad ogni modo, poiché il ruolo del RLS all'interno dell'azienda è posto a presidio e controllo della salvaguardia di intessi di primaria importanza, quali sono quelli relativi alla salute dei lavoratori ne deriva che il datore di lavoro dovrà consentire al RLS la consultazione del DVR per tutto il tempo che sarà necessario, tenuto conto della eventuale complessità del documento stesso."

Non è dunque controvertibile il fatto che il datore di lavoro abbia l'obbligo di consegna del DVR al RLS; ciò che è cambiato è la possibilità alternativa per il RLS di richiedere in quale forma preferisca consultare il documento stesso.


TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE LAVORO


Udienza del 29.01.2010                                                                                            N. 7273/09 RGL
 

Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano


IL GIUDICE DI MILANO

Dr. Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA
Ai sensi dell'art. 429 c.p.c. come modificato dall'art. 53 D.L. 25.06.2008 n. 112 conv. in
L. 6.08.2008, n. 133


nella causa promossa
da


E. S.p.A. con avv. L. ......................................................OPPONENTE
 

contro

D. M. con avv. F. .........................................................OPPOSTO


Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, prerogative del responsabile per la sicurezza, obbligo di consegna del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi)

All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti

FATTO


Con ricorso depositato il 21.09.2009, la ricorrente proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 31303/2009 del 21.08.2009 con il quale le era stato ordinato "di consegnare immediatamente a D. M., nella sua qualità di RLS il documento di valutazione dei rischi relativo al punto vendita di Milano in via ...".
La società infatti, evidenziava che - per effetto della intervenuta modifica dell'art. 18 lett. o) del D.lvo 81/2008 ad opera del D.lvo. 106/2009, nella parte in cui dispone che il RLS può consultare il DVR solo in azienda - non sarebbe tenuta a consegnare in copia cartacea il DVR al RLS.
Consentiva pertanto, al D. di consultare liberamente il DVR consegnato su supporto informatico, "ma unicamente utilizzando, in azienda, il computer messo a disposizione a questo scopo".
Si costituiva il lavoratore il quale, nel chiedere la conferma del decreto ingiuntivo opposto, lamentava l'impossibilità di esercitare adeguatamente i compiti di responsabile della sicurezza in assenza della disponibilità materiale del documento, stante l'ingente mole (oltre 500 pagine) dello stesso, compiti certamente non soddisfabili attraverso una messa a disposizione del documento limitata alla messa in visione dello stesso.
Riteneva pertanto, che l'apportata modifica legislativa costituisce una illegittima limitazione delle prerogative del RLS il quale sarebbe tenuto a validare un atto aziendale senza un controllo effettivo sul rispetto delle regole della sicurezza.
Ravvisava quindi un eccesso di delega nella parte in cui l'art. 13 d.lvo. 106/2009 mod. dell'art. 18 d.lvo 81/2008 prevede che il lavoratore possa consultare il documento di valutazione dei rischi solo in azienda ed in particolar modo dell'art. 1 co.3 L. 123/2007 nella parte in cui prevede che i decreti legislativi attuativi della delega "non possono disporre un abbassamento dei livelli di protezione, di sicurezza e di tutela o una riduzione dei diritti e delle prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze".
Chiedeva pertanto, a questo giudice di sospendere il procedimento e di rimettere gli atti alla Corte Costituzionale ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale dell'art. 13 co. 1 d.lvo. 106/2009.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha invitato i procuratori alla discussione ed i procuratori hanno concluso come in atti.

DIRITTO


1. Prerogative del RLS e obbligo di consegna del DVR del datore di lavoro

La questione di diritto che occorre risolvere attiene al riconoscimento in capo al RLS del diritto a ricevere una copia cartacea del DVR e del diritto di consultare il DVR anche fuori dalla sede aziendale.
Più correttamente occorre comprendere se la consultazione fuori dai locali aziendali del DVR debba considerarsi una prerogativa del RLS o invece, una modalità di esercizio delle prerogative riconosciute ex lege ed in particolare, delle sue attribuzioni, che quindi attiene solo al più agevole esercizio delle stesse.
La questione assume concreta rilevanza per effetto della intervenuta modifica normativa dell'art. 18 c. 1 lett. o) ad opera dell'art. 13 c. 1 d.lvo. 106/2009 nella parte in cui statuisce che il documento è consultato dal RLS solo in azienda.
In questa sede, deve dunque chiarirsi se tale modifica limita le prerogative riconosciute dalla legge al RLS o se invece, incide sull'esercizio delle stesse, condizionandone le modalità di espletamento.
Ciò premesso, occorre in primo luogo, porre in evidenza che non è più certamente controvertibile l'obbligo del datore di lavoro di consegnare al RLS il DVR.
L'art. 50 co. 1 lett. e) stabilisce infatti, che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, ...
Il successivo co. 4 afferma che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'art. 17, co. 1 lett. a), ossia il DVR.
È evidente che il riconosciuto diritto da parte della legge al RLS di avere una copia del DVR con correlativo obbligo di consegna in capo al datore di lavoro implica la materiale disponibilità del documento stesso da parte del RLS, con conseguente ricezione dello stesso; ricezione che può avvenire sia in forma cartacea che informatica [secondo quanto previsto dall'art. 18 lett. o) ("anche su supporto informatico") nonché dall'art. 53 comma 5) ("su unico supporto cartaceo o informatico")].
Ma a tale proposito, proprio in quanto si tratta di una possibilità alternativa, questa non può che essere rimessa alla scelta del RLS il quale certamente ha diritto di richiedere in quale forma preferisca consultare il documento stesso.
Ciò in quanto l'obbligo di consegna si attua mediante la ricezione di una res e non può essere obliterato attraverso la semplice messa a disposizione o consultazione di un documento solo su supporto informatico e su computer aziendale, alla luce delle importanti, ma soprattutto delle fattive prerogative riconosciute dalla legge al RLS (art. 50 d.lvo. 81/2008), che presuppongono una analitica ed approfondita conoscenza del documento in parola.
Non si dimentichi infatti, che spesso i documenti di valutazione rischi come è quello di specie, constano di centinaia di pagine che certamente non possono essere adeguatamente esaminati senza averne la materiale disponibilità.
Tutto ciò ricordato, preme evidenziare che l'intervenuta modifica normativa ad opera dell'art. 13 c. 1 d.lvo. 106/2009 dell'art. 18 c. 1 lett. o) d.lgvo 81/2008 non ha affatto limitato le prerogative del RLS non avendo inciso sul diritto di consultazione bensì solo sulle modalità della consultazione, escludendola al di fuori degli spazi aziendali; nella sostanza se in qualche modo ha reso più incomoda la fruibilità del diritto non si può affatto affermare che quella prerogativa sia stata in qualche modo incisa.
Deve pertanto escludersi, che tale modifica abbia attuato un arretramento delle tutele in precedenze riconosciute dalla legge al RLS (art. 1 co.3 L. 123/2007).
Del resto, la modifica normativa ha riguardato non già l'art. 50 d.lvo. 81/2008 rubricato "prerogative del responsabile dei lavoratori per la sicurezza", bensì l'art. 18 della stessa disciplina che riguarda, si legge nella rubrica, gli "obblighi del datore di lavoro".
Ad ogni modo, poiché il ruolo del RLS all'interno dell'azienda è posto a presidio e controllo della salvaguardia di intessi di primaria importanza, quali sono quelli relativi alla salute dei lavoratori ne deriva che il datore di lavoro dovrà consentire al RLS la consultazione del DVR per tutto il tempo che sarà necessario, tenuto conto della eventuale complessità del documento stesso.


2. Questione di legittimità costituzionale
Le argomentazioni svolte portano ad escludere che possa sollevarsi una questione di legittimità costituzionale in ordine all'art. 13 co. 1 L. 123/2007 stante la non fondatezza e non manifesta rilevanza della stessa.

Alla luce delle argomentazioni svolte, va disposta la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La particolarità e novità della questione controversa giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

PQM

Rigetta l'opposizione; conferma il decreto ingiuntivo opposto; spese compensate.
Milano. 29.01.10
                                                                                                                                                                                             

Giudice                                                                                                                                                                              R. Atanasio