Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Deliberazione della Giunta Provinciale 20 luglio 2021, n. 648
Modifiche all'allegato A della legge provinciale dell'08.05.2020, n. 4, da ultimo aggiornato con deliberazione della Giunta provinciale n. 621 del 13.07.2021
B.U.R. 26 luglio 2021, n. 29 - n.s. 1
 

La legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, recante “Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nella fase di ripresa delle attività", disciplina il graduale ritorno alla libertà di movimento delle persone e la ripresa delle attività economiche e delle relazioni sociali, compatibilmente con le misure di contrasto alla diffusione del virus.
Le misure di sicurezza per lo svolgimento delle varie attività nella fase delle riaperture sono contenute nell'Allegato A di detta legge, che include:
a) misure generali valide nei confronti di tutti e raccomandazioni di comportamento;
b) misure specifiche per le attività economiche e le altre attività, che hanno validità nel rispettivo ambito;
c) rinvii a provvedimenti nazionali e protocolli di sicurezza nazionali e territoriali.
Il comma 6 dell'articolo 1 della LP 4/2020 prevede che le misure ivi previste restino in vigore sino alla cessazione totale dello stato dì emergenza dichiarato a livello nazionale, potendo tuttavia essere modificate dalla Giunta provinciale in ragione dell'andamento epidemiologico.
L'allegato A è stato aggiornato dalla Giunta provinciale e la versione del testo attualmente in vigore è stata approvata con delibera n. 621 del 13 luglio 2021.
Vista l'esigenza di aggiornare le regole vigenti, si ritiene necessario approvare le modifiche all'allegato A indicate nell’allegato alla presente delibera.
Ciò premesso,
 

LA GIUNTA PROVINCIALE
delibera

a voti unanimi legalmente espressi l'approvazione delle accluse modifiche all’Allegato A “Regole e misure” della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione.
La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 19 giugno 2009, n. 2, e successive modifiche, in quanto trattasi di un atto destinato alla generalità dei cittadini.


IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.

 

Allegato

Modifiche all’allegato A della legge provinciale 08.05.2020, n. 4, da ultimo aggiornato con deliberazione della Giunta provinciale n. 621 del 13.07.2021.


II.A. Misure specifiche nel commercio

Il punto 1 viene così sostituito:
1. Nei locali delle attività consentite è ammesso un numero di persone pari a 1 cliente ogni 5 mq, salvo nei negozi di superficie inferiore a 20 mq, nei quali sono ammessi al massimo 2 clienti contemporaneamente. Si deve inoltre garantire, oltre alla distanza interpersonale di almeno 1 metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.
II.B. Misure specifiche per gli esercizi ricettivi
Il punto 1 viene così sostituito:
1. Negli spazi comuni degli esercizi ricettivi a carattere alberghiero di cui all'articolo 5, degli esercizi ricettivi a carattere extralberghiero di cui all’articolo 6 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, delle attività di cui alla legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7 (agriturismo), alla legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12 (disciplina dell'affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per le ferie) e alla legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22 (rifugi alpini), si applica la regola di 1/5, tenendo conto solo del numero di ospiti/clienti. Fanno eccezione le aree per la somministrazione di alimenti e bevande, per le quali si applica la regola di cui al capo II.D, punto 2.


II.C. Certificazioni verdi
Il primo periodo del punto 3 è cosi sostituito:
3. Ove le disposizioni provinciali emergenziali richiedano la presentazione di una certificazione verde per la partecipazione ad un’attività o evento, e qualora l'iniziativa si svolga con l’organizzazione e la vigilanza di un ente o associazione operante nel relativo ambito di attività, l'ingresso alle attività o agli eventi di seguito elencati può essere consentito, limitatamente alle persone fino ai 18 anni, anche previa effettuazione sul posto di un test per la rilevazione del SARS-CoV-2 con esito negativo, salvo nei casi di cui alle lettere a), b) (limitatamente ai Vigili del fuoco volontari e ai soci attivi delle organizzazioni di volontariato), c), e) (limitatamente ai rifugi alpini), g) (limitatamente ai collaboratori e ai partecipanti attivi) e i), nei quali fino al 31 agosto 2021 i test sul posto sono ammessi senza limiti di età.
La lettera a) dell'elenco di cui al punto 3 è cosi sostituita:
a) prove e spettacoli di cori e bande e di altre associazioni culturali, per i membri degli stessi;
Viene inserito il seguente punto 5:
5. È fortemente raccomandato che gli utenti e il personale dei servizi semiresidenziali e residenziali per persone con disabilità e gli utenti e il personale dei servizi diurni e residenziali per bambini e ragazzi si sottopongano regolarmente a un test per la rilevazione del SARS-CoV-2.


II.E. Misure specifiche per i servizi di cura della persona
Il punto 1 viene così sostituito:
1. La regola di 1/5 si applica in tutti i locali e saloni, ad eccezione di quelli con una superficie inferiore a 50 m2, e tiene conto solo del numero di clienti.


II.G. Misure specifiche per attività culturali, addestrative e prove nonché per attività di formazione e per il settore giovanile
Viene inserito il seguente punto 6:
6. Laddove le prove e gli spettacoli di associazioni culturali si svolgano all'interno, l’accesso alle strutture da parte dei membri delle stesse è condizionato alla presentazione della certificazione verde di cui al capo II.C.


II.I. Misure specifiche per l’attività sportiva in luoghi chiusi
Il primo punto dell'elenco di cui al punto 3 è così sostituito:
- il numero massimo delle persone presenti contemporaneamente deve rispettare la regola di 1/5;
Il primo punto dell'elenco di cui al punto 4 è cosi sostituito:
- negli spogliatoi, escluse le docce, vi è l'obbligo di indossare una protezione delle vie respiratorie e deve essere mantenuta la distanza interpersonale di 1 metro. Negli spogliatoi può essere presente contemporaneamente al massimo un numero di persone pari al doppio del numero delle docce utilizzabili. Se c'è una sola doccia, ovvero negli spogliatoi fino a 20 m², possono essere presenti fino a 3 persone. Negli spogliatoi delle piscine pubbliche e degli impianti termali si applica la regola di 1/5;


II.J. Misure specifiche per piscine all’aperto, piscine coperte e laghi balneabili
Il punto 2 viene così sostituito:
2. Il numero massimo di persone presenti contemporaneamente deve rispettare la regola di 1/5 riferita alla superficie utilizzabile, inclusa la superficie dell'acqua.
Il punto 11 viene così sostituito:
11. L'accesso alle acque degli stagni naturali balneabili gestiti da operatori è limitato in base alla regola di 1/5. L'operatore deve garantire controlli regolari dell'acqua. Si applicano le distanze di cui al punto 3 sia in acqua che nelle zone di riposo.


II.L. Misure specifiche per eventi e manifestazioni, nonché per assemblee e riunioni
Il punto 2 viene così sostituito:
2. Ad assemblee e riunioni che si svolgono in presenza si applicano le misure di sicurezza di cui al capo I. Non trova applicazione la regola di 1/5 di cui al capo II, punto 1.
Il punto 6 viene così sostituito:
6. Gli eventi organizzati aperti al pubblico- tra cui anche sagre e feste di paese - possono svolgersi all’aperto in aree delimitate e previa presentazione della certificazione verde di cui al capo II.C, sia da parte del pubblico, che da parte dei collaboratori e partecipanti attivi.
L'entrata e l'uscita delle persone sono regolate con l'ausilio di sistemi di guida, personale di sicurezza ed eventuali sistemi di prenotazione, in modo da garantire in ogni momento il rispetto delle distanze di sicurezza tra le persone.


II.M. Misure specifiche per le attività fieristiche ed espositive
Il punto 1 viene così sostituito:
1. In luoghi chiusi o in aree delimitate l’accesso è limitato osservando la regola di 1/5 così da evitare una densità di persone troppo elevata.


II.N. Misure specifiche per saune pubbliche e private e centri benessere
Il punto 2 viene così sostituito:
2. In tutta l’area dei centri benessere, comprese le sale relax e le aree esterne integrate, per determinare il numero massimo complessivo di persone che vi si possono trovare contemporaneamente si applica la regola di 1/5.


II.O. Misure specifiche per sale giochi e discoteche
Il punto 2 viene così sostituito:
2. Per determinare il numero complessivo massimo di persone che possono trovarsi contemporaneamente nelle sale giochi e nei locali assimilati si applica la regola di 1/5 in tutto il locale.
Il punto 7 viene così sostituito:
7. Sono sospese le attività al chiuso del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all’intrattenimento, o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico.
Le attività del ballo che abbiano luogo all'aperto nei suddetti locali si svolgono nel rispetto delle misure di questo capo e comunque in aree delimitate e con obbligo dell'uso delle protezioni delle vie respiratorie.