PROTOCOLLO D’INTESA PER ATTIVITA’ DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL LAVORO IRREGOLARE E DEL CAPORALATO IN AGRICOLTURA.


TRA

REGIONE UMBRIA - ASSESSORATO POLITICHE AGRICOLE E AGROALIMENTARI, TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE DELL’UMBRIA, rappresentata dall’Assessore Roberto Morroni

E

PREFETTURE - UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO - DI PERUGIA E DI TERNI
ISPETTORATO INTERREGIONALE DEL LAVORO DI ROMA
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE - DIREZIONE REGIONALE DELL’UMBRIA
I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO - DIREZIONE REGIONALE UMBRIA
ARPAL - AGENZIA REGIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
FAI CISL - FEDERAZIONE AGRICOLA ALIMENTARE AMBIENTALE INDUSTRIALE ITALIANA - REGIONE UMBRIA
FLAI CGIL - FEDERAZIONE LAVORATORI AGROINDUSTRIA
UILA - UNIONE ITALIANA DEI LAVORI AGROALIMENTARI - SEDE REGIONALE UMBRIA
C.I.A. - CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI - DIREZIONE REGIONE UMBRIA
FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI UMBRIA
CONFAGRICOLTURA - CONFEDERAZIONE GENERALE DELL’AGRICOLTURA ITALIANA - REGIONE UMBRIA
LEGACOOP AGROALIMENTARE UMBRIA
CONFCOOPERATIVE - CONFEDERAZIONE COOPERATIVE ITALIANE - UMBRIA
COPAGRI UMBRIA - CONFEDERAZIONE PRODUTTORI AGRICOLI - UMBRIA
 

Visti

- le convenzioni dell'O.I.L. - Organizzazione Internazionale del Lavoro - n. 29 del 1930 in materia di lavoro forzato, ratificata e resa esecutiva in Italia con L. 29.01.1934, n. 274, e n. 105 del 1957 sull'abolizione del lavoro forzato, ratificata e resa esecutiva in Italia con L. 24.04.1967, n. 104;
- la Convenzione di Ginevra del 07.09.1956 sulla schiavitù, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 20.12.1957, n. 1304;
- il Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini del 15.12.2000, ratificato e reso esecutivo in Italia con Legge 16.03.2006, n. 146;
- La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani del 16.05.2005, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 02.07.2010, n. 108;
- L’Agenda ONU 2030 ed in particolare le politiche di prevenzione e contrasto allo sfruttamento lavorativo, che si inseriscono nella promozione del lavoro dignitoso e negli obblighi internazionali dell'Italia, derivanti dall'adesione all'Agenda stessa, per lo sviluppo sostenibile, l'occupazione piena ed il lavoro dignitoso per tutti;
- la Dir. 2009/52/CE del 18.06.2009 che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, recepita in Italia con D.Lgs. 16.07.2012, n. 109;
- la Dir.2011/36/UE del 05.04.2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, recepita in Italia con D.Lgs. 04.03.2014, n. 24;
- il D.Lgs. 286/1998, recante “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;
- la legge 11.08.2003, n. 228, recante “Misure contro la tratta delle persone”;
- la L. 198/2006 recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”;
- il D.L. 24.06.2014, n. 91 recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea, convertito in Legge 116/2014 e succ. mod. dalla L. 29.10.2016, n. 199;
- il D.Lgs. 14.09.2015, n. 149, recante “Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” ;
- il D.Lgs. 150/2015 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- la Legge 29.10.2016, n. 199, recante “Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo.”;
- le Linee guida in materia di attività di vigilanza in ambito di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, emanate dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro con circolare 5/2019;
- il Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020-2022 approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- il Protocollo Quadro di collaborazione sottoscritto tra l'Ispettorato Nazionale del Lavoro e l'O.I.L. - Organizzazione internazionale per le migrazioni sottoscritto in data 11.03.2021 in ambito di sfruttamento lavorativo;
- la L. 21.04.2021, n. 53, contenente “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea. Legge di delegazione europea 2019-2020, Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti”;
- il “Protocollo d’intesa per la prevenzione e il contrasto dello sfruttamento lavorativo in agricoltura e del caporalato, promosso dal Ministero dell’Interno, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il Ministero delle Politiche agricole alimentari e Forestali, l’A.N.C.I.”, sottoscritto in Roma, il 14.07.2021;
 

Visti altresì

- la Legge regionale dell’Umbria 16.04.2005, n. 21, recante il Nuovo Statuto della Regione Umbria;
- la Legge regionale dell’Umbria 14.02.2018, n. 1, succ. mod. con L.R. 11/2021, recante “Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro”;
 

Premesso che

- La Regione Umbria riconosce e promuove i principi di legalità, lealtà, correttezza, etica, trasparenza, riconosce e promuove condizioni di lavoro dignitose e la parità tra uomo e donna;
- la Regione riconosce e tutela il diritto al lavoro stabile e dignitoso come diritto della persona e promuove le condizioni per renderlo effettivo attraverso un efficace sistema di servizi per il lavoro, di politiche attive e di risorse a sostegno dell'occupazione;
- le politiche regionali in materia di lavoro e di apprendimento permanente sono rivolte ad assicurare, tra gli altri, la promozione dell'eguaglianza degli individui che devono avere identiche opportunità, che tengano conto delle proprie potenzialità ed aspirazioni, nonché lo sviluppo delle capacità individuali e della possibilità di effettuare ed esercitare le proprie scelte lungo il corso della vita, agendo sulla qualità informativa, l'orientamento e la partecipazione;
- la Regione Umbria intende promuovere la valorizzazione e la costruzione di un tessuto imprenditoriale di aziende agricole sostenibili dal punto di vista economico, sociale e ambientale, al fine di assicurare condizioni di lavoro dignitose, valorizzare il potenziale economico delle imprese, promuovere la crescita ed il benessere dei territori, la parità di condizioni tra uomo e donna, promuovere l’occupazione e il ricambio generazionale, garantire la qualità dei prodotti ai consumatori;
- la Regione Umbria intende promuovere il miglioramento del funzionamento della filiera agroalimentare, intende prevenire pratiche sleali di mercato, contrastare la dispersione di valore lungo la filiera, incentivare la trasparenza del mercato del lavoro agricolo, semplificare le procedure amministrative, promuovere la tracciabilità e certificazione di prodotti, incentivare forme di aggregazione tra produttori;
- la Regione Umbria, pertanto, condanna ogni forma di infiltrazione criminale nel proprio tessuto economico in quanto ostacolo ad un sano sviluppo del territorio e delle imprese; condanna, altresì, ogni forma di sfruttamento lavorativo, di abuso e diseguaglianza in quanto gravissime violazioni dei diritti umani;
- la Regione, nel rilevare che il caporalato non ha attualmente in Umbria una diffusione di proporzioni allarmanti, intende coltivare un’azione di monitoraggio del territorio, ponendo in essere iniziative volte a prevenire condotte illecite di sfruttamento ed a contrastare la diffusione della criminalità organizzata nel proprio territorio, anche alla luce delle difficoltà economico-finanziarie causate dall’attuale emergenza sanitaria, favorendo la costruzione di una rete tra tutti i soggetti istituzionalmente competenti;
 

Considerato che

- con D.L. 24.06.2014, n. 91, convertito in L. 116/2014 (come successivamente modificata dalla L. 29.10.2016, n. 199) è stata istituita presso l’I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, la Rete del Lavoro agricolo di qualità;
- alla Rete possono accedere le imprese agricole di cui all'articolo 2135 c.c., in possesso dei seguenti requisiti: a) non avere riportato condanne penali per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, per delitti contro la pubblica amministrazione, delitti contro l’incolumità pubblica, delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, delitti contro il sentimento per gli animali e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis c.c.; b) non essere state destinatarie, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative, ancorché non definitive, per violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse; c) essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi; c-bis) applicare i contratti collettivi di cui all'art. 51 D.Lgs. 81/2015; c-ter) non essere controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 c.c., a soggetti che non siano in possesso dei sopra esposti requisiti;
- la Rete del Lavoro Agricolo di qualità si articola in sezioni territoriali che, fra gli altri, promuovono modalità sperimentali di intermediazione fra domanda e offerta di lavoro nel settore agricolo, in stretta collaborazione con l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e con la Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro di cui all'art. 1, D.Lgs. 150/2015, al fine di garantire una modulazione a livello territoriale dei servizi all'impiego;
- che la L. 29.10.2016, n. 199 ha modificato l’art. 603-bis c.p., disciplinando la fattispecie incriminatrice di Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, secondo cui “ Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.”;
- il Legislatore ha previsto una serie di indici di sfruttamento, stabilendo che è sintomo di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:
1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.
5) la L. 199/2016 ha altresì inserito la nuova fattispecie penale di cui all’art. 603-bis c.p. tra i reati c.d. presupposto di cui al D.Lgs. 08.06.2001, n. 231, in tema di “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società' e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.”;
6) il Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e caporalato 2020-2022, adottato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha previsto quali assi strategici l’attività di prevenzione, l’attività di vigilanza e contrasto, la protezione, l’assistenza e la reintegrazione socio-lavorativa delle vittime di sfruttamento;
7) il “Protocollo d’intesa per la prevenzione e il contrasto dello sfruttamento lavorativo in agricoltura e del caporalato, promosso dal Ministero dell’Interno, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il Ministero delle Politiche agricole alimentari e Forestali, l’A.N.C.I.”, sottoscritto in Roma, il 14.07.2021, è finalizzato a favorire l’attivazione di più efficaci sinergie interistituzionali dalle quali possa derivare un dinamico avanzamento dell’attuazione delle misure previste dal Piano Triennale prima citato, nonché a promuovere la realizzazione e diffusione di progetti provenienti da associazioni di categoria operanti nel settore dell’agricoltura, ritenuti di particolare rilevanza;
8) l’art. 10 della L.R. 1/2018 (succ. mod. dalla L. R. 11/2021) ha stabilito che la Regione, mediante l’Arpal - Agenzia regionale per le politiche attive - svolge funzioni di Osservatorio regionale sul mercato del lavoro;
9) l’art. 42 della medesima L.R. cit. stabilisce che la Regione promuove la regolarità delle condizioni di lavoro quale principale obiettivo delle proprie politiche in materia di sicurezza, tutela e qualità del lavoro, promuove altresì la responsabilità sociale delle imprese ed il rispetto della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
10) l’ispettorato Interregionale del Lavoro coordina a livello regionale le attività di vigilanza degli ispettorati territoriali, presiede la Commissione regionale di programmazione della vigilanza previdenziale ed assicurativa a cui partecipano i dirigenti di INPS, INAIL, ed è componente effettivo del Comitato regionale salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
 

Riconosciuto che

11) la Regione Umbria ha promosso un confronto tra tutti i sottoscrittori, in esito al quale, previa condivisione di scopi e finalità, è stata recepita l’intenzione di avviare un’azione congiunta di promozione della sostenibilità economica e sociale e per il contrasto a tutte le forme di lavoro irregolare ed allo sfruttamento lavorativo in agricoltura
 

Preso atto

della comune volontà di intenti tra le parti indicate in epigrafe,
 

Si conviene quanto segue

Art. 1

Tutte le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente protocollo.
 

Art. 2 (finalità)

Il presente protocollo disciplina la collaborazione tra tutti i sottoscrittori volta a garantire la promozione della cultura dell’etica e della legalità nel modo di fare impresa in agricoltura, dell’applicazione della legislazione vigente, della sostenibilità economica e sociale, della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, della promozione di condizioni di lavoro dignitose, impegnandosi ad elaborare azioni congiunte per l’emersione del lavoro irregolare, prevenire e contrastare ogni forma di sfruttamento lavorativo in agricoltura, di cui alla L. 199/2016.
La presente intesa non fa sorgere in capo alle parti obblighi giuridici perseguibili nelle competenti sedi legali.
 

Art. 3 (oggetto)

Le parti si impegnano ad istituire una cabina di regia regionale per la predisposizione di un coordinamento e di un piano strategico comune per il perseguimento delle finalità di cui all’art. 2, tenuto conto dei fini istituzionali e associativi di ciascun sottoscrittore.
In particolare, le iniziative dovranno essere indirizzate a:
1) condividere, tra tutti i firmatari, dati ed informazioni rilevanti per le finalità conseguite col presente protocollo, fermo restando l’esercizio delle rispettive funzioni e competenze attribuite per legge o atto equipollente di fonte statale e/o regionale e/o da disposizioni regolamentari proprie di ciascuna parte, nel rispetto dell’autonomia di ciascun ente sottoscrittore;
2) pianificare ed attuare un’attività di comunicazione istituzionale ed iniziative di informazione/formazione, volte a diffondere la cultura dell'etica e della legalità nell'esercizio dell'attività d'impresa in agricoltura, sui seguenti temi:
1. rete del lavoro agricolo di qualità, al fine di favorire l’adesione delle imprese alla rete
2. ambito di applicazione del D.Lgs. 199/2016, sulle fattispecie di intermediazione e sfruttamento del lavoro, volte ad incentivare la denunzia di fatti ascrivili a tali ipotesi criminose
3. T.U. 81/08- salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
4. digitalizzazione e sostenibilità ambientale, economica e sociale delle imprese agricole come strumenti di incentivi alla trasparenza, ad una leale concorrenza, alla sicurezza alimentare e tracciabilità, alla prevenzione di reati
5. responsabilità sociale di impresa
3) stimolare l'adozione di best practice e linee guida regionali per promuovere condizioni di lavoro dignitose, la parità tra lavoratori e lavoratrici
4) eseguire analisi e studi specifici sulle dinamiche e sui processi che favoriscono l’infiltrazione criminale ed i fenomeni del caporalato nel sistema agricolo
5) realizzare azioni volte a contrastare pratiche sleali, favorendo l’ampliamento dei contratti di filiera
6) promuovere azioni volte a favorire il reinserimento lavorativo
7) proporre meccanismi ed incentivi premianti per le imprese “virtuose”
8) verificare e monitorare servizi di trasporti ed accoglienza, mediante coordinamento con gli enti competenti;
La cabina di regia attuerà la propria attività anche mediante il coinvolgimento di ulteriori attori istituzionalmente deputati sul territorio nazionale o regionale a perseguire ed attuare tutte le finalità del presente protocollo, tra cui i competenti Servizio Sanitario Regionale Azienda Usl - Umbria - Dipartimento Prevenzione e Sicurezza ambienti di lavoro, l’A.N.C.I., l’ente bilaterale agricolo in Umbria.
La cabina di regia favorirà il dialogo con le imprese del comparto, recependone le istanze, promuovendo iniziative e proponendo modifiche normative utili al raggiungimento degli scopi della presente intesa.
La cabina di regia potrà favorire la redazione e pubblicazione di report, indagini, studi tecnico-scientifici.
 

Art. 4 (Funzionamento cabina di regia regionale)

La cabina di regia regionale di cui all’art. 3 dovrà essere composta da un membro per ciascuna parte firmataria della presente, il cui nominativo dovrà essere comunicato da ciascuna delle parti al competente Assessorato per le politiche agricole e agroalimentari della Regione Umbria, entro il termine di un mese dalla sottoscrizione della presente.
Entro la data del 20 settembre 2021, il membro di nomina regionale procederà ad una prima convocazione della cabina di regia, che dovrà radunarsi periodicamente e programmare un piano di attività, in attuazione dell’art. 2, da porre in essere nel periodo di vigenza della presente intesa.
L’attività della cabina di regia dovrà intendersi propedeutica e finalizzata ad istituire una apposita sezione tecnica per l’ambito agricolo ed agroalimentare all’interno del
già costituito Osservatorio regionale sul mercato del lavoro ex art. 10 L.R. 1/2018 cit., in esito alla cui istituzione la cabina di regia si intenderà sciolta.
La partecipazione alla cabina di regia si intende a titolo gratuito e non dà diritto ad alcuna indennità.
 

Art. 5 (attività delle parti)

La Regione Umbria, anche in ottemperanza alla L.R. 1/2018 come succ. mod., si impegna a promuovere condizioni di lavoro dignitose, la parità tra lavoratori e lavoratrici, ad adottare azioni volte a contrastare pratiche sleali, a promuovere azioni volte a favorire il reinserimento lavorativo.
La Regione Umbria si impegna altresì ad adottare tramite avvisi/bandi/ogni altra modalità di attribuzione di propria emanazione, elementi premianti per le imprese “virtuose”, per tutte le finalità di cui alla presente intesa, anche in conformità all’art. 41 L.R. 1/2018, come modificata dalla L. 11/2021, e compatibilmente con le norme di riferimento.
In coerenza con il modello di governance delineato nel “Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020-2022”, le Prefetture di Perugia e di Terni parteciperanno con propri rappresentanti ai lavori della cabina di regia regionale e concorreranno, negli ambiti di loro competenza, alla realizzazione degli obiettivi perseguiti dal presente Protocollo attraverso l’attivazione delle forme di collaborazione e raccordo tra i diversi organi ed attori coinvolti previste nel “Protocollo d’intesa per la prevenzione e il contrasto dello sfruttamento lavorativo in agricoltura e del caporalato” sottoscritto il 14 luglio 2021 tra il Ministro dell’Interno, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
Tutti i sottoscrittori si impegneranno a promuovere, ciascuno negli ambiti di propria competenza, concrete azioni volte a conseguire le finalità della presente intesa, a collegare in maniera sinergica il protocollo ai progetti già attivati o da attivare attinenti le medesime tematiche, a divulgare la cultura della legalità, della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, anche attraverso azioni di informazione che vadano a rafforzare il lavoro di qualità in agricoltura nonché il pieno rispetto del CCNL di settore attraverso azioni.
Le parti si impegnano a porre in essere attività di divulgazione e comunicazione della presente intesa e delle sue finalità.
 

Art. 6 (clausola finanziaria)

L’attività svolta in attuazione del presente protocollo non comporta impegno di spesa ed è da intendersi svolta in forma libera e gratuita e non dà diritto ad alcuna indennità in favore di alcuna delle parti, né dei rispettivi soci e/o collaboratori e/o dipendenti, né ad alcuna ulteriore reciproca pretesa, nemmeno successiva alla cessazione del presente accordo.
 

Art. 7 (ambito di applicazione territoriale e temporale)

Il presente protocollo trova applicazione nel territorio della Regione Umbria.
L’efficacia del presente protocollo decorre dalla data di sottoscrizione della medesima ed ha validità di anni tre decorrenti dalla sua sottoscrizione.
Il presente protocollo potrà essere riproposto o prorogato previa verifica dei risultati prodotti.
 

Art. 8 (trattamento dei dati)

Nell’attuazione della presente intesa e nella realizzazione delle iniziative congiunte le parti si impegnano a rispettare ogni norma vigente, incluse quelle in materia di trattamento dei dati personali, in conformità al Regolamento europeo 16/679, specificando che l’eventuale trattamento dei dati personali che deriverà dall'attuazione della presente intesa, verrà disciplinata con separato accordo.

Perugia, 19 luglio 2021

Letto, firmato e sottoscritto
PREFETTURE - UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO - DI PERUGIA E DI TERNI -
Prefetto di Perugia - Armando Gradone
ISPETTORATO INTERREGIONALE DEL LAVORO DI ROMA -
Giovanni De Paulis
I.N.P.S.-DIREZIONE REGIONALE DELL’UMBRIA
Luigina Gagliardi
I.N.A.I.L. - DIREZIONE REGIONALE UMBRIA -
Alessandra Ligi
ARPAL - AGENZIA REGIONALE POLITICHE ATTIVE LAVORO - UMBRIA
Luigi Rossetti
FAI CISL - FEDERAZIONE AGRICOLA ALIMENTARE AMBIENTALE INDUSTRIALE ITALIANA - REGIONE UMBRIA
Simone Dezi
FLAI CGIL - FEDERAZIONE LAVORATORI AGROINDUSTRIA
Michele Greco
UILA - UNIONE ITALIANA DEI LAVORI AGROALIMENTARI – SEDE REGIONALE UMBRIA
Daniele Marcaccioli
C.I.A. - CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI – DIREZIONE REGIONE UMBRIA
Matteo Bartolini
FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI UMBRIA
Albano Agabiti
CONFAGRICOLTURA - CONFEDERAZIONE GENERALE DELL’AGRICOLTURA ITALIANA - REGIONE UMBRIA
Fabio Rossi
LEGACOOP AGROALIMENTARE UMBRIA
Gianfranco Domini
CONFCOOPERATIVE - CONFEDERAZIONE COOPERATIVE ITALIANE - UMBRIA
Carlo Di Somma
COPAGRI UMBRIA - CONFEDERAZIONE PRODUTTORI AGRICOLI -
Lorenzo Patriarchi
REGIONE UMBRIA
Presidente Giunta Regionale Umbria - Donatella Tesei


fonte: inail.it