Tipologia: CPL
Data firma: 14 aprile 2021
Validità: 01.01.2020 - 31.12. 2022
Parti: Coldiretti, Confagricoltura, Cia e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Operai agricoli e florovivaisti, Potenza
Fonte: faicisl.it

Sommario:

 

Art. 1 - Costituzione delle parti
Art. 2 - Oggetto del contratto
Art. 3 - Osservatorio Provinciale
Art. 4 - Organismo Bilaterale
Art. 5 - Assistenza contrattuale
Art. 6 - Igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro
Art. 7 - Manodopera extra-comunitaria
Art. 8 - Tutela della maternità e paternità per gli operai a tempo determinato
Art. 9 - Lavori nocivi e pesanti
Art. 10 - Assunzioni
Art. 11 - Orario di lavoro
Art. 12 - Interruzioni e recuperi per operai agricoli O.T.D.

Art. 13 - Part-time
Art. 14 - Aumento salariale provinciale
Art. 15 - Indennità rimborso spese
Art. 16 - TFR
Art. 17 - Assemblea sindacale in azienda
Art. 18 - Classificazione del personale operai agricoli e florovivaisti
Art. 19 - Retribuzioni
Art. 20 - Contrattazione aziendale e premio obiettivi
Art. 21 - Retribuzione commisurata alla quantità' di lavoro
Art. 22 - Decorrenza e durata
Nota a verbale
Tabelle


Verbale d'incontro per il rinnovo del contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Potenza

L'anno 2021, il giorno 14 del mese di aprile in Potenza, presso la sede EBAT Potenza, tra la Coldiretti Potenza […], la Confagricoltura Basilicata […], la Cia Agricoltori italiani […] e la Flai-Cgil […], la Fai-Cisl […], la Uila-Uil […], si è convenuto e stipulato quanto segue:

Art. 1 - Costituzione delle parti
Il CPL, come d'altronde il CCNL, è per definizione un accordo pattizio ed è, pertanto, patrimonio esclusivo di tutte le parti firmatarie.
Le norme stabilite dal presente contratto provinciale devono intendersi applicative e vincolanti e dispiegano la loro efficacia direttamente nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori, e sono inderogabili per le organizzazioni stipulanti.
Qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle parti, di cui al presente CPL, o qualsiasi estensione pattuita ad altre parti diverse da quelle stipulanti non può avvenire se non con il consenso espresso di ognuna delle parti medesime.
Ciascuna delle parti si impegna altresì a non negoziare altro CPL per le stesse attività.

Art. 2 - Oggetto del contratto
Il presente contratto regola, su tutto il territorio provinciale, i rapporti di lavoro fra le imprese condotte in forma singola, societaria o comunque associata che svolgono attività agricole, nonché attività affini e connesse - comprese le aziende florovivaistiche e le imprese che svolgono lavori di creazione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato - e gli operai agricoli da esse dipendenti.
Il presente contratto si applica, in particolare, alle imprese considerate agricole ai sensi dell'art. 2135 e delle altre disposizioni di legge vigenti, quali a titolo esemplificativo:
1. aziende ortofrutticole, compreso frutta in guscio, piccoli frutti e prodotti del sottobosco;
2. aziende olivicole-olearie;
3. aziende zootecniche e di allevamento di animali domestici di qualsiasi specie;
4. aziende di allevamento di pesci ed altri organismi acquatici (acquacoltura);
5. aziende vitivinicole e brassicole;
6. aziende funghicole e tartuficole;
7. aziende casearie;
8. aziende tabacchicole;
9. aziende faunistico-venatorie;
10. aziende agrituristiche;
11. florovivaistiche;
12. aziende di servizi e ricerca in agricoltura;
13. apicoltura;
14. azienda multifunzionale (manutenzione del verde, sociale, didattica, etc.);
15. aziende coltivazioni idroponiche;
16. azienda con prestazioni agromeccaniche.

Art. 3 - Osservatorio Provinciale
Le funzioni dell'Osservatorio Provinciale confluiscono tra quelle del costituito EBAT della Provincia di Potenza.

Art. 4 - Organismo Bilaterale
Conformemente all’art. 7 del CCNL per operai agricoli e florovivaisti stipulato il 16/06/2018 e dell'art. 1 del Contratto Provinciale stipulato il 30/01/2013 è stato costituito, in data 22 ottobre 2019, su iniziativa delle organizzazioni datoriali e sindacali agricole l'Ente Bilaterale denominato "Ente Bilaterale Agricolo Territoriale" in sigla EBAT Potenza.
L'EBAT, senza finalità di lucro, si propone i seguenti scopi:
A) integrare i trattamenti assistenziali obbligatori in caso di malattia o di infortunio ed in genere di integrare l'assistenza pubblica per tutti i lavoratori nell'ambito del settore agricolo e florovivaistico della Provincia di Potenza;
B) riconoscere, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, ulteriori trattamenti in favore dei lavoratori agricoli e florovivaistici e delle imprese agricole della Provincia di Potenza;
C) osservare e monitorare le dinamiche e le tendenze del mercato del lavoro agricolo e florovivaistico della Provincia di Potenza, anche in riferimento alle pari opportunità
D) promuovere e sostenere lo sviluppo della formazione dei lavoratori della provincia di Potenza 
E) promuovere ed incentivare misure per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro garantendo le imprese e salvaguardando i diritti dei lavoratori anche attraverso la promozione e designazione delle figure dei RLST nella provincia di Potenza
F) effettuare studi, ricerche, attività formative ed editoriali attinenti ai compiti istituzionali;
G) riscuotere per conto delle associazioni datoriali e sindacali la contribuzione per assistenza contrattuale prevista dall'art. del contratto provinciale di lavoro;
H) incentivare l'inclusione e l'inserimento dei lavoratori immigrati;
I) esercitare altre funzioni che le Parti costituenti riterranno opportune per il miglioramento delle relazioni sindacali e il sostegno alla contrattazione.
Per il funzionamento del EBAT Potenza si fa riferimento al regolamento approvato dall'Assemblea dell'EBAT Potenza.

Art. 6 - Igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro
Le aziende devono garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro favorendo la formazione e l'informazione.
Le parti possono istituire la figura del RLST (rappresentante lavoratori sicurezza territoriale) con il compito di monitorare l'applicazione del D.Lgs 81/08 su tutto il territorio provinciale.

Art. 7 - Manodopera extra-comunitaria
In considerazione dell'aumento costante della presenza dei lavoratori migranti nella provincia di Potenza e della loro occupazione anche in altre fase lavorative, diversa dalla sola fase della raccolta, al fine di favorire la loro presenza e la loro integrazione le parti concordano di avviare un percorso di sensibilizzazione nei confronti delle Autorità locali rispetto ai temi dell’accoglienza (problema abitativo, problemi scolastici dei figli), dell'alfabetizzazione e dell'inserimento lavorativo.
Le Parti si impegnano ad incontrarsi per elaborare una proposta politico/operativa rispetto ai temi dell'immigrazione.
Si conviene di stampare il CPL e le leggi in materia di sicurezza del lavoro in varie lingue per consegnarle ai lavoratori immigrati. La stampa del CPL sarà curata dall'Ente Bilaterale.

Art. 9 - Lavori nocivi e pesanti
Con riferimento a quanto previsto nel CPL e nei CCNL vigenti e alle disposizioni contenute nel D.lvo n. 81/2008, le parti concordano di riconoscere per i lavoratori adibiti a lavori nocivi una riduzione dell'orario giornaliero pari a 1,50 ore e per i lavoratori adibiti a lavori pesanti una maggiorazione del salario pari al 10%.

Art. 11 - Orario di lavoro
L'orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali, pari a 6,30 ore giornaliere.
L'orario settimanale può essere distribuito per particolari esigenze aziendali anche su cinque giorni. 
Le ore non lavorate, in dette ipotesi, verranno aggiunte all'orario ordinario da effettuarsi nei rimanenti giorni della settimana nel rispetto dell'art.34 e ss. del Contratto Collettivo Nazionale.

Art. 13 - Part-time
Le parti stabiliscono che per le attività lavorative svolte nell'ambito di aziende di:
- Allevamento,
- Agriturismo, fattorie didattiche, agrinido, agriasilo, imprese agricole sociali ed altre espressioni della multifunzionalità,
- Florovivaismo
è ammessa l'assunzione di lavoratori con contratto Part-Time con i seguenti minimi orari:
per contratti di durata inferiore al mese prestazioni settimanali non inferiori a 14 ore;
per contratti di durata inferiore all'anno prestazioni mensili non inferiori a 72 ore;
per OTI prestazioni annuali non inferiori a 500 ore.

Art. 17 - Assemblea sindacale in azienda
I lavoratori hanno diritto di riunirsi nell’ambito dell'azienda in cui prestano la loro opera fuori dell'orario di lavoro nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 13 ore annue regolarmente retribuite.
Le riunioni sono indette singolarmente o congiuntamente dalle rappresentanze sindacali aziendali su materia di interesse sindacale e del lavoro.
Alle riunioni possono partecipare, previo avviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale.

Nota a verbale
Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto Provinciale, rimangono in vigore le norme contenute dal vigente CCNL di categoria.