Categoria: 2021
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Tipologia: CPL
Data firma: 3 giugno 2021
Validità: 01.01.2020 - 31.12.2023
Parti: Confagricoltura, Coldiretti, Cia e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Operai agricoli e florovivaisti, Crotone
Fonte: faicisl.it


Sommario:

 

Parte introduttiva
Art. 1 Oggetto del contratto
Art. 2 Decorrenza e durata del contratto
Relazioni sindacali
Art. 3 Comitati Bilaterali
Art. 4 Osservatorio Provinciale
Art. 4 bis Commissione Paritetica
Costituzione del rapporto di lavoro - Collocamento e mercato del lavoro
Art. 5 Assunzione e fase lavorativa
Art. 5 bis Assunzioni congiunte
Art. 6 Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 6 bis Apprendistato Professionalizzante
Art. 7 Riassunzione
Art. 7 bis Appalti
Art. 8 Lavoratori migranti
Art. 9 Orario di lavoro
Art. 10 Riposo settimanale
Art. 11 Ferie e permessi
Art. 12 Lavoro straordinario, festivo e notturno
Art. 13 Interruzione e recuperi
Classificazione del personale
Art. 14 Classificazione

Trattamento economico
Art. 15 Retribuzione
Art. 16 Retribuzione Enti ed Istituti di Ricerca
Art. 17 Valori sostitutivi ed annessi
Art. 18 Indennità chilometrica
Art. 19 Obblighi particolari tra le parti
Art. 20 Rimborso spese
Art. 21 Premio produttività
Art. 22 Vendita sulle piante
Art. 23 Lavori pesanti e nocivi
Art. 24 Tutela della salute dei lavoratori
Art. 25 Norme disciplinari
Art. 26 Ente Bilaterale Agricolo Territoriale (EBAT)
Art. 27 Previdenza - Assistenza - Tutela della salute
Art. 27 bis Contributo Assistenza Contrattuale Provinciale
Disposizioni finali
Art. 28 Condizioni di miglior favore
Dichiarazione a verbale
Allegato n. 3 Lavoratori ARSAC Ente di ricerca sperimentazione e divulgazione agricola
Impegno a verbale


Contratto provinciale per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Crotone

L’anno 2021 il giorno 3 del mese di giugno in Crotone, tra la Confagricoltura […], la Federazione Interprovinciale Coldiretti KR […], la Confederazione Italiana Agricoltori […], la Fai - Cisl Catanzaro Crotone Vibo Valentia […], la Flai - Cgil rappresentata dal Segretario Area Vasta Catanzaro Crotone e Vibo […], la Uila -Uil […], si è stipulato il Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti da valere per tutto il territorio della provincia di Crotone.

Parte introduttiva
Art. 1 Oggetto del contratto

Il presente CPL di lavoro regola i rapporti di lavoro fra i datori di lavoro in agricoltura, singoli ed associati, così come individuati dall’art. 2135 del codice civile, compresi i conduttori di aziende florovivaistiche e gli operai, secondo le specifiche norme indicate nel CCNL 19/06/2018.
Il CPL si applica, altresì, alle imprese che svolgono attività agrituristiche, faunistiche, venatorie e di funghicoltura.
Il presente CPL, regola altresì sotto l'aspetto normativo ed economico, i rapporti di lavoro tra le aziende agricole “pubbliche” che svolgono attività di ricerca, sperimentazione e divulgazione e gli operai agricoli da essa dipendenti.

Relazioni sindacali
In attuazione di quanto previsto dal protocollo d’intesa sugli assetti contrattuali del 22 Settembre 2009, le parti al fine di riordinare e razionalizzare gli Enti e gli Organismi Bilaterali esistenti concordano di articolare delle relazioni sindacali capaci di rendere trasparenti, agibili ed esigibili tutte le varie sedi di confronto che sono previste, sia a livello aziendale che a livello Provinciale.
Le parti convengono quindi rafforzare le azioni sindacali con rapporti sistematici su temi di comune interesse prevedendo l’adesione alla rete del lavoro agricolo di qualità, dandone attuazione nelle opportune sedi istituzionali.

Art. 3 Comitati Bilaterali
Le organizzazioni firmatarie del contratto stabiliscono di incontrarsi entro tre mesi dalla firma del contratto stesso per sostenere che l'Ente Bilaterale (EBAT) stipuli eventuali convenzioni con gli enti locali e la Regione Calabria in materia di avviamento al lavoro e di nuovi servizi rivolti agli operai extracomunitari, nonché per l’avviamento di corsi di formazione previsti dal Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e dalle disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro. Promuove soluzioni a sostegno del trasporto degli operai provenienti da altre provincie.

Art. 4 Osservatorio Provinciale
Le parti, firmatarie del presente contratto, allo scopo di rafforzare momenti di conoscenza del settore dell’osservatorio nazionale e per garantire una costante valutazione sull’intero comparto, convengono di costituire in forme paritetica un osservatorio provinciale sull’agricoltura.
L'Osservatorio provinciale avrà il compito di
• Fornire alle OO.SS da parte delle Organizzazioni datoriali le informazioni utili ad individuare il flusso ed il tipo di finanziamenti pubblici diretti allo sviluppo agricolo;
• Fornire alle OO.SS da parte delle Organizzazioni datoriali le informazioni utili sui programmi di sostanziale modifica delle tecnologie di produzione in atto che possono presentare rilevanti conseguenze sulla organizzazione e sulla condizione del lavoro nonché sull’occupazione e sull’ambiente di lavoro;
• Individuare gli eventi ostacoli alla piena utilizzazione delle risorse naturali e tecniche, al fine di sollecitare interventi pubblici, anche attraverso la promozione dei Patti Territoriali e contratti di area, (CIS Comitati Istituzionali di Sviluppo);
• Esaminare, in presenza di rilevanti riduzioni dell’occupazione agricola, che si verificano a causa di processi di ristrutturazione o riconversione produttiva, od a seguito della diffusa estensione del lavoro per “conto terzi", ogni possibile soluzione per il reimpiego della manodopera agricola, sollecitando a tale riguardo, alle competenti istituzioni pubbliche, opportuni interventi di formazione e di riqualificazione professionale;
• Esaminare la qualità e la quantità dei flussi occupazionali, con particolare riguardo alla condizione dei giovani e delle donne, anche allo scopo di fare proposte all’Osservatorio Regionale e di impegnare la Regione e per quanto di competenza la Provincia, ad inserire nel proprio bilancio finanziamenti relativi a programmi di formazione specifici per l’agricoltura;
• Concordare per l’occupazione femminile azioni positive idonee a superare le eventuali disparità di fatto esistenti, ad offrire pari opportunità nel lavoro e nella professionalità, a garantire l’effettiva applicazione delle leggi nazionali e delle direttive comunitarie in materia di parità;
• Accertare la conformità dei Progetti e dei contratti individuali di formazione - lavoro alla disciplina dell’accordo quadro nazionale e trasmettere agli uffici regionali del lavoro ed alle sezioni circoscrizionali competenti l’elenco dei progetti ritenuti conformi;
• Esaminare eventuali ricorsi concernenti le qualifiche professionali, in forza ed in applicazione dei criteri fissati dalle relative norme del contratto provinciale di lavoro, nonché le eventuali vertenze demandate dalle Organizzazioni Sindacali, in base all’ultimo comma dell’art. 83 del CCNL;
• Esercitare il controllo nei confronti dei datori di lavoro e dei loro dipendenti per l’esatta applicazione dei contratti collettivi di lavoro e delle leggi sociali;
• Verifica ed implementazioni di fasi sperimentali.
In relazione ai processi di trasformazione colturale, gli imprenditori segnaleranno ai propri rappresentanti l’eventuale fabbisogno di qualificazione e/o riqualificazione professionale della manodopera, affinché l’Osservatorio prospetti agli Organi pubblici competenti l’attuazione dei corsi necessari.
L’Osservatorio Provinciale è costituito dal consiglio dell’Ebat - Fimi.
Le sedute ufficiali dell'Osservatorio, nelle more della costituzione dell’Ente Bilaterale, sarà quella dell’EBAT- FIMI, e si riunirà ogni qualvolta una delle parti ne farà formale richiesta.

Art. 4 bis Commissione Paritetica
Le parti confermano il comune convincimento che, ad un positivo andamento delle relazioni Sindacali, occorre anche la piena utilizzazione di idonei strumenti che privilegino ed antepongono appropriati momenti di confronto atti a prevenire fasi di conflittualità e di contenzioso, anche in sede giudiziaria e convengono di costituire a livello Provinciale una Commissione Paritetica con il compito di verificare, attraverso un costante monitoraggio, la corretta applicazione del Contratto Provinciale dei lavoratori Agricoli e Florovivaisti, contribuendo alla corretta interpretazione delle norme Contrattuali e oggetto di eventuali controversie intervenendo su problematiche e/o situazioni di rilievo. La commissione di cui sopra potrà essere attivata su istanza di ciascuna delle parti stipulanti, ai sensi del regolamento che in seguito sarà presentato e approvato dalle parti.

Costituzione del rapporto di lavoro - Collocamento e mercato del lavoro
Art. 6 Rapporto di lavoro a tempo parziale

Ai sensi dell’art. 13 coma 7° della legge 24 giugno 1997, n. 196 le parti, allo scopo di favorire l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro e le particolari esigenze di flessibilità nel settore agricolo convengono di estendere, agli operai agricoli ed apprendisti le disposizioni in materia di lavoro a tempo parziale.
Presupposti e modalità per l’attivazione del rapporto, a tempo parziale sono:
[…]
c. applicazione di tutti gli istituti diretti ed indiretti previsti dal CPL per la prestazione ad orario ordinario, in proporzione all'orario ridotto. La prestazione a tempo parziale deve risultare da atto scritto nel quale siano indicati:
[…]
• la durata della prestazione lavorativa e le relative modalità;
• l’inquadramento professionale, il trattamento economico e normativo;
• ogni altra modalità d’impiego;
• compatibilmente con le esigenze aziendali, la facoltà di trasformare il rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale per le lavoratrici madri o, in alternativa, per i lavoratori padri con figli conviventi di età inferiore ai 13 anni o portatori di handicap ai sensi dell’art. 3 della legge n 104/1992, con facoltà di ripristinare al termine del periodo il rapporto a tempo pieno.
Ad ogni azienda spettano comunque due unità da utilizzare a tempo parziale con le modalità nel presente articolo.
In aggiunta a tali unità ed in applicazione del comma 3 dell’art. 5 della legge 863/84 il numero dei lavoratori che possono essere assunti a tempo parziale da ciascun azienda nell’anno, per una o più prestazioni, è pari al 50% del rapporto tra le giornate di lavoro ad orario ordinario rilevante in aziende nell’anno precedente e l’unità equivalente (l’unità equivalente è pari a 270 giornate).
Le frazioni di unità vanno arrotondate all’unità superiore.
La durata della prestazione individuale non può essere inferiore ai seguenti minimi:
1. per prestazioni settimanali: 24 ore;
2. per prestazioni mensili; 72 ore;
3. per prestazioni annuali: 500 ore.

Art. 6 bis Apprendistato Professionalizzante
Le norme relative a questo articolo si rimandano al CCNL (art 18)

Art. 7 bis Appalti
Per quanto concerne la possibilità per le aziende agricole di affidare appalti di lavoro a società cooperative, il presente CPL richiama espressamente quanto previsto dall’art.30 del vigente CCNL.
In tal caso le cooperative devono retribuire i lavoratori da impiegare nelle aziende agricole sulla base del presente contratto provinciale.
L’informativa del contratto di appalto dovrà essere comunicato obbligatoriamente all’Ente Bilaterale entro sette giorni dalla stipula dello stesso, al fine di creare una banca dati che ha come obiettivo quello di effettuare analisi, valutazioni congiunte e monitoraggio.

Art. 8 Lavoratori migranti
L'assunzione della manodopera migrante deve essere effettuata ai sensi delle leggi vigenti.
Si considerano “migranti” i gruppi di lavoratori provenienti da altra provincia o regione per lavori stagionali ai quali deve essere assicurato il rispetto dei contratti del luogo ove si effettua la prestazione.  
Si intendono “migranti” anche i gruppi di lavoratori, pur non provenienti da altra provincia o regione, la cui distanza tra il comune di residenza e quello della prestazione lavorativa sia superiore a 40 km.
Per detta manodopera il pagamento delle spese di trasporto dal luogo di provenienza a quello di lavoro e relativo ritorno, a carico dell'Azienda è stabilito dal presente contratto, prevedere l’opportunità di offrire alloggi ed eventuali contributo integrativo, per i mezzi di trasporto.
[…]

Art. 9 Orario di lavoro
L’orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali ed in 6.30 giornalieri.
Agli operai addetti alle stalle deve essere assicurato un riposo continuativo di 8 ore in coincidenza delle ore notturne.
Tale orario, ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs 8.4.2003, n. 66, può essere computato anche come durata media in un periodo non superiore ai dodici mesi, con la possibilità di distribuire l’orario di lavoro per una o più settimane in misura superiore a quella prevista dal precedente comma e per le altre, a compensazione, in misura inferiore.
In base all’art. 18 della legge 17.10.1967, n. 977, l’orario di lavoro per i fanciulli, liberi da obblighi scolastici non può superare le 7 ore giornaliere e le 35 ore settimanali; per adolescenti non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 ore settimanali 
Fermo rimanendo il limite di orario di cui al primo comma del presente articolo, facendo salve le attività zootecniche, si conviene che le aziende per le esigenze organizzative e/o produttive, potranno distribuirlo in 5 giornate settimanali lavorative di 8 ore, o con una riduzione dell’orario giornaliero di lavoro nella giornata di sabato.
Le ore non lavorate, in detta ipotesi, verranno aggiunte all’orario ordinario da effettuarsi nei rimanenti giorni della settimana.
L’orario normale di lavoro settimanale può essere superato, oltre che per le inderogabili necessità previste dalle leggi vigenti, anche per particolari esigenze di lavoratori stagionali per un periodo di lavoro non superiore a 90 giorni, per un massimo di 48 ore settimanali e comunque non oltre i limiti di legge, dando luogo allo strumento della flessibilità con il recupero compensativo retribuito dell'orario maggiore effettuato.

Art. 10 Riposo settimanale
I lavoratori debbono usufruire del riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente coincidente con la domenica.
Nel caso di prestazione di lavoro di domenica deve essere concesso il riposo in un altro giorno della settimana.
Nei casi in cui il lavoratore costretto, per esigenze aziendali, a prestare lavoro senza fruire del riposo dovrà essergli corrisposta la maggiorazione per il lavoro festivo.

Art. 13 Interruzione e recuperi
[…]
Per l’operaio a tempo indeterminato, il datore di lavoro potrà recuperare le ore perdute a causa di intemperie o di forza maggiore.
Tale recupero dovrà effettuarsi entro 15 giorni, nel limite massimo di 2 ore giornaliere a 12 settimanali.
Il recupero delle ore perdute a causa di intemperie, oltre il normale orario giornaliero, riguarda le ore non lavorate ma accreditate o pagate al lavoratore, con la normale retribuzione.
[…]
Nelle aziende ove si faccia luogo al recupero, non trova applicazione la norma dell’art. 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457

Trattamento economico
Art. 22 Vendita sulle piante

Nella Provincia di Crotone è altamente diffusa la vendita dei prodotti sulla pianta.
Le aziende agricole che effettuano la vendita dei prodotti sulla pianta sono obbligati a dare comunicazione alla sede INPS.
L’Acquirente deve esibire così come previsto, in caso di controllo, i documenti attestanti la regolarità degli operai e il contratto depositato presso l’Inps.

Art. 23 Lavori pesanti e nocivi
Sono da considerare lavori pesanti:
• Lavori manuali eseguiti comunque in acqua; escavazione pozzi, scavi profondi oltre m. 150;
• Scavi di galleria per acqua;
• Tagli ed abbatti tura di alberi ad alto fusto.
La maggiorazione concordata è del 10%.
Sono da considerare lavori nocivi:
• Irrigazione con prodotti dei presidi sanitari della prima classe;
• Vuotatura a mano con pompe di pozzi neri, vasche di urine.
Per tali lavori nocivi, a parità di retribuzione e qualifica, ci sarà una riduzione di orario di lavoro di 2 ore e 20 minuti giornalieri.

Art. 24 Tutela della salute dei lavoratori
Oltre a quanto già previsto dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, D.L. 139/06, Regolamento Cee 1907/06 e Legge 123/07, nonché l’art. 67 del CCNL in materia di salute e sicurezza, le parti stabiliscono che i lavoratori addetti ai lavori nocivi avranno diritto ad essere sottoposti a visita medica, con corresponsione della retribuzione durante il periodo di assenza. Saranno utilizzati idonei sistemi di sicurezza per proteggere il lavoratore da possibili intossicazioni dermali o per inalazione: tali sistemi individuali di protezione saranno forniti dall’azienda.

Art. 25 Norme disciplinari
I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell’Azienda o da chi per esso, e, debbono eseguire con diligenza il lavoro affidato.
I rapporti tra lavoratori nell’azienda e tra questi ed il datore di lavoro, o chi per esso, debbono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
Le mancanze del lavoratore potranno essere punite, a secondo della loro gravità e della loro recidività con :
a) ammonizione verbale;
b) ammonizione scritta;
c) multa non superiore di tre ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a tre giorni di effettivo lavoro;
e) licenziamento senza preavviso ma con trattamento di fine rapporto.
L’adozione dei provvedimenti disciplinari di cui alle lettere a), b), c), d), e), sarà effettuata nel rispetto delle norme contenute nell’art.7 della legge 20 maggio 1970 n. 300.

Art. 26 Ente Bilaterale Agricolo Territoriale (EBAT)
A seguito di quanto concordato a livello nazionale tra le Organizzazioni Sindacali e Datoriale dell'Agricoltura, di quanto previsto dal CCNL del 22 ottobre 2014, di quanto previsto, inoltre, nel verbale di accordo 30 luglio 2012 concertato sempre a livello nazionale, ritenuto necessario ed inderogabile concretizzare l'obiettivo del riordino e della valorizzazione della Bilateralità anche su base territoriale, le parti, firmatarie del presente CPL, hanno istituito l’Ente Bilaterale Agricolo Territoriale (EBAT), che ha assorbito le funzioni del FIMI (Fondo Integrazione Malattia ed Infortunio).
L’EBAT, costituito dalle parti firmatarie del CPL […]
L’EBAT Può svolgere:
• Le funzioni demandate dall’Osservatorio Provinciale dall'art. 9 del vigente CCNL, ai centri di formazione agricola di cui all’art. 10 del vigente CCNL, al Comitato paritetico provinciale per la salute e la sicurezza sul lavoro di cui all’allegato n. 3 del CCNL;
• Organizzare e gestire attività e/o servizi di bilateralità in tema di welfare e di integrazione al reddito individuati dal CPL da appositi accordi tra le parti ed, eventualmente, con altri soggetti e istituzioni;
• Esercitare tutte le funzioni che le parti riterranno opportuno affidare anche al fine di migliorare le relazioni sindacali ed il sostegno alla contrattazione;
• Le attività previste dall’Avviso comune 16-09-2011 in materia di semplificazione degli adempimenti relativi alla formazione, informazione e sorveglianza sanitaria per i produttori agricoli e le imprese che impiegano lavoratori stagionali, in particolare fino a 51 giornate, attivando apposite convenzioni con i servizi sanitari, medici competenti e altri soggetti operanti nei campi della sicurezza etc.
[…]
Impegno a Verbale
Le parti, per il tramite dell’ente bilaterale territoriale, valuteranno entro 90 giorni dalla sottoscrizione del CPL la sostenibilità finanziaria per la stipula di apposite convenzioni per la sorveglianza sanitaria delle maestranze.
Nota a Verbale […]

Art. 27 Previdenza - Assistenza - Tutela della salute
Per tutte le assicurazioni sociali si applicano le norme di legge. Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi relativi secondo le norme vigenti e rispettando gli importi riportati nei modelli F24 inviati trimestralmente, o ad altra scadenza prevista dalle norme dall'INPS.
Oltre a quanto già previsto dal D.L. 626/94 e successive modificazioni, previste dal nuovo D.L.vo 81/2008 Testo Unico sulla salute e sicurezza, le parti stabiliscono che al fine di assicurare ai lavoratori e alle lavoratrici, nel rispetto della normativa vigente, adeguata formazione e informazione sulla tutela sanitaria, come previsto dalla legge;
per i lavoratori nocivi avranno diritto ad essere sottoposti a visita medica periodica così come stabilito dal documento di valutazione dei rischi predisposto dall’azienda, con corresponsione della retribuzione durante il periodo di assenza.
Il datore di lavoro di garantire alle lavoratrici e ai lavoratori migliori condizioni igienico- sanitario, è necessario assicurare sui posti di lavoro idonee strutture.
Inoltre i Datori di lavoro dovranno garantire due forniture di vestiario all’anno, secondo le seguenti modalità:
• Vestiario estivo ed invernale.