Provincia Autonoma di Trento
Ordinanza 31 luglio 2021, n. 79
Ulteriore ordinanza, in tema di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

VISTO l’articolo 32 della Costituzione;
VISTO l'articolo 8, comma 1, punto 13) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige) che prevede la competenza legislativa primaria in materia di opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche e l’articolo 52, comma 2, che prevede l’adozione da parte del Presidente della Provincia di provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell’interesse delle popolazioni di due o più comuni;
VISTO l’articolo 35, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 che dispone, per le Province autonome di Trento e Bolzano, che gli interventi dello Stato hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e provinciali e, in presenza di tali interventi, sono fatte salve le competenze provinciali e l’operatività dell’ordinamento provinciale;
VISTO l’articolo 9, comma 1, numero 10), dello Statuto di autonomia che attribuisce alla Provincia autonoma di Trento competenza in materia di igiene e sanità;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, recante Norme di attuazione dello Statuto per la regione Trentino - Alto Adige in materia di igiene e sanità e, in particolare, quanto previsto dall’articolo 3, che individua le competenze degli organi statali;
VISTA la legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, “Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento”;
PRESO ATTO delle delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 , del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021, del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, il cui termine è ad oggi ulteriormente prorogato al giorno 31 dicembre 2021, ai sensi dell’art. 1 del decreto legge 23 luglio 2021 n. 105;
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che nell’articolo 5, comma 2, prevede espressamente che “Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione”, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74;
VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020 n. 125 recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n. 159;
VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”, convertito con legge 12 marzo 2021, n. 29;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»”;
VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19”, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;
VISTA l’ordinanza del Ministero della Salute del 11 giugno 2021, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia e nella Provincia autonoma di Trento” (G.U. n. del n. 139 del 12-6-2021), secondo cui nella Provincia autonoma di Trento, a partire dal 14 giugno 2021, cessa l'applicazione delle misure di cui alla «zona gialla» e si applicano le misure di cui alla c.d. «zona bianca», nei termini e secondo le decorrenze di cui al decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 e 18 maggio 2021, n. 65;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021, recante “Disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19» (G.U. n. 143 del 17 giugno 2021);
VISTO il decreto legge 23 luglio 2021, n. 105 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali e economiche”;
CONSIDERATO l’ultimo report settimanale disponibile (n. 63), effettuato dal Ministero della Salute, Istituto Superiore della Sanità, che per la Provincia di Trento per il periodo di riferimento 19 luglio 2021 - 25 luglio 2021 individua “Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 19/7/2021- 25/7/2021: 255 | Incidenza: 46,81 per 100.000 - Rt: 1,83 (CI: 0.57-2.9) [medio 14gg];
VISTE le precedenti ordinanze del Presidente della Provincia in tema di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;
 

Impiego certificazioni verdi Covid-19 per la partecipazione del pubblico ad eventi/competizioni sportivi e per gli spettacoli in zona bianca fino al 5 agosto 2021

Resta confermato che le misure così come dettate dalle ordinanze del Presidente della Provincia n. 77 di data 2 luglio 2021 ai punti 1), 2, e 3) e n. 78 di data 6 luglio 2021 sono prorogate fino al 5 agosto 2021;
 

Pernottamento nei rifugi alpini, escursionistici ed ostelli, nonché in materia di mini club nelle strutture ricettive

Restano confermate e dunque prorogate fino al 31 dicembre 2021, in quanto compatibili con l’attuale situazione epidemiologica, le misure dettate per il pernottamento nei rifugi alpini, escursionistici ed ostelli, nonché in materia di mini club nelle strutture ricettive, di cui ai punti 4), 5) e 6) dell’ordinanza emergenziale del Presidente della Provincia n. 77 del 2 luglio 2021.
 

Imprese agrituristiche

Visto il Decreto del Presidente della Provincia 13 marzo 2003, n. 5-126/Leg. (Regolamento di esecuzione del capo II della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (Disciplina delle strade del vino e delle strade dei sapori) relativo all’esercizio dell’attività agrituristica), in particolare il comma 2 dell’articolo 5 (Orari e periodi di apertura) a norma del quale “L'operatore agrituristico deve garantire l’apertura dell'esercizio agrituristico per almeno 90 giorni nel corso dell'anno solare.”.
Visto il Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg (Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015)), in particolare il comma 9 dell’articolo 81 a norma del quale “Le strutture agrituristiche che prevedono la somministrazione di pasti e bevande, ad esclusione di quelle localizzate nelle malghe, devono garantire un periodo di apertura minimo pari ad almeno 200 giorni all'anno.”.
Considerate le restrizioni imposte agli esercizi di somministrazione di pasti e bevande per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, in particolare la chiusura dei medesimi con obbligo di esercitare la somministrazione esclusivamente in modalità di consegna a domicilio o di asporto, che ha interessato importanti periodi nella prima metà dell’anno.
Considerato che, anche a seguito della riapertura degli esercizi di somministrazione di pasti e bevande, una parte degli operatori agrituristici potrebbe aver ritenuto di non esercitare la propria attività, tenuto conto delle limitazioni orarie e di servizio disposte nonché della difficoltà di rispondere alle esigenze organizzative legate alla necessità di garantire le prescritte misure di contenimento.
Considerato che, per quanto sopra, le suddette restrizioni hanno impattato significativamente sull’esercizio delle attività di somministrazione di pasti e bevande per buona parte dell’anno, nonché che, con ciò, le medesime potrebbero non consentire agli operatori agrituristici di rispettare il limite minimo e il periodo di apertura minimo annuali previsti dalle disposizioni provinciali sopra riportate.
Ritenuto pertanto ragionevole prevedere che per l’anno 2021 non si applichi alle imprese agrituristiche il limite minimo di 90 giorni di apertura nel corso dell’anno solare previsto dal comma 2 dell’articolo 5 del Decreto del Presidente della Provincia 13 marzo 2003, n. 5-126/Leg. (Regolamento di esecuzione del capo II della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (Disciplina delle strade del vino e delle strade dei sapori) relativo all’esercizio dell’attività agrituristica) nonché il periodo di apertura minimo pari ad almeno 200 giorni all’anno previsto dal comma 9 dell’articolo 81 del Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg (Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015);
 

Aree Commerciali e ristorazione in occasione di eventi e competizioni sportivi

Fermo restando quanto previsto in materia dall’attuale “Linee guida per l’organizzazione di eventi e competizioni sportive” di data 1 giugno 2021 e redatte del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell’ambito di eventi e competizioni sportivi non sono previste aree commerciali ed, inoltre, la ristorazione (ove prevista) va organizzata in una certa maniera (si veda pag. 9 delle Linee Guida);
Tuttavia ciò non osta a che aree commerciali, nonché attività di ristorazione in forma ordinaria, possano trovare collocazione in uno spazio dedicato fuori dal perimetro autorizzato dell’evento/competizione sportivo nel rispetto dei vari protocolli anti-Covid specifici di settore.
 

Applicazione per analogia delle misure previste dal Capo V del Dpcm 2 marzo 2021 in Zona rossa

Considerato che a livello nazionale sono mutati i parametri per collocare i territori nelle varie fasce di colorazione ai fini dell’applicazione delle varie misure di contenimento di Covid-19, sentito il Dipartimento Salute e politiche sociali, si ritiene non più congrue le misure previste ai punti 14), 15), 16), 17), 18) e 19) dell’ordinanza del Presidente della Provincia n. 71 di data 26 aprile 2021, le quali pertanto decadono il 31 luglio 2021 e non vengono prorogate.
Tutto ciò premesso,
 

IL PRESIDENTE
ORDINA QUANTO SEGUE


Impiego certificazioni verdi Covid-19 per la partecipazione del pubblico ad eventi/competizioni sportivi e per gli spettacoli in zona bianca fino al 5 agosto 2021

1) le misure così come dettate dalle ordinanze del Presidente della Provincia n. 77 di data 2 luglio 2021 ai punti 1), 2, e 3) e n. 78 di data 6 luglio 2021 sono prorogate fino al 5 agosto 2021 ;
Pernottamento nei rifugi alpini, escursionistici ed ostelli, nonché in materia di mini club nelle strutture ricettive
2) è prorogata, fino al 31 dicembre 2021, la disciplina dettata ai punti 4), 5) e 6) dell’ordinanza emergenziale del Presidente della Provincia n. 77 del 2 luglio 2021;
 

imprese agrituristiche

3) che per l’anno 2021, non si applichi alle imprese agrituristiche il limite minimo di 90 giorni di apertura nel corso dell’anno solare previsto dal comma 2 dell’articolo 5 del Decreto del Presidente della Provincia 13 marzo 2003, n. 5-126/Leg. - Regolamento di esecuzione del capo Il della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (Disciplina delle strade del vino e delle strade dei saporì) relativo all’esercizio dell’attività agrituristica -, nonché il periodo di apertura minimo pari ad almeno 200 giorni all’anno previsto dal comma 9 dell’articolo 81 del Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg - Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015);
 

Aree Commerciali e ristorazione in occasione di eventi e competizioni sportivi

4) fermo restando quanto previsto in materia dall’attuale “Linee guida per l’organizzazione di eventi e competizioni sportive” di data 1 giugno 2021 e redatte del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo cui nell’ambito di eventi e competizioni sportivi non sono previste aree commerciali ed, inoltre, la ristorazione (ove prevista) va organizzata in una certa maniera (si veda pag. 9 delle Linee Guida), tutto ciò non osta a che aree commerciali, nonché attività di ristorazione in forma ordinaria, possano trovare collocazione in uno spazio dedicato fuori dal perimetro autorizzato dell’evento/competizione sportivo nel rispetto dei vari protocolli anti-Covid specifici di settore.


Applicazione per analogia delle misure previste dal Capo V del Dpcm 2 marzo 2021 in Zona rossa

5) le misure previste ai punti 14), 15), 16), 17), 18) e 19) dell’ordinanza del Presidente della Provincia n. 71 di data 26 aprile 2021 sono in vigore fino al 31 luglio 2021 e non vengono prorogate;


Disposizioni finali

6) le disposizioni della presente ordinanza sono efficaci dal giorno 1 agosto 2021 e fino al giorno 31 dicembre 2021, salvo ove indicati termini diversi, restando altresì impregiudicate le ulteriori disposizioni recate dalle pregresse ordinanze del Presidente della Provincia adottate in tema di emergenza epidemiologica da COVID-19 qualora non in contrasto con la presente ovvero se non modificate o superate dal Dpcm 2 marzo 2021;
7) è prorogata fino al 31 dicembre 2021 l’efficacia di quelle misure o la portata di quei termini dettati con le precedenti ordinanze del Presidente della Provincia nell’ambito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, qualora per gli stessi sia stata prevista esplicitamente l’efficacia o la portata temporale fino alla cessazione dello stato di emergenza o la relativa data coincida con la cessazione dello stato di emergenza (quale inteso al momento di adozione della relativa ordinanza), salvo quanto diversamente disposto dalle precedenti ordinanze;
8) è prorogata fino al 31 dicembre 2021 l’efficacia di quelle misure dettate con le precedenti ordinanze del Presidente della Provincia nell’ambito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, qualora per le stesse non sia stata fissata alcuna data di efficacia temporale e le medesime non siano state esplicitamente modificate o superate;
9) restano salvi i diversi termini di efficacia temporale di quelle ulteriori misure dettate con le precedenti ordinanze del Presidente della Provincia nell’ambito dell'emergenza sanitaria da Covid-19 che, fin dall’ordinanza di adozione, trovano applicazione oltre il termine di cessazione dello stato di emergenza (quale inteso al momento di adozione della relativa ordinanza e ad oggi fissato al 31 dicembre 2021);
10) salvo che non abbiano già perso efficacia in virtù di precedenti ordinanze del Presidente della Provincia in materia di Covid-19, per il venir meno delle relative esigenze come segnalato dalla Federazione dei Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari del Trentino, a partire dal giorno di adozione della presente ordinanza cessano gli effetti delle misure di cui punti 3, 4 e 5 dell’ordinanza del Presidente della Provincia di data 27 marzo 2020 prot. n. 185834/1.
Il mancato rispetto degli obblighi nascenti dalla presente ordinanza comporta l’applicazione sanzionatoria di quanto previsto dall’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35, cosi come specificato dal decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti gli interessati.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e al Commissario del Governo della Provincia di Trento.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento e trasmessa tempestivamente in copia a cura del dirigente del Dipartimento competente in materia di protezione civile, alla Questura di Trento, ai Comandi provinciali dei carabinieri e della Guardia di Finanza e a tutti i Comuni.