Tipologia: Accordo
Data firma: 8 luglio 2021
Parti: Intesa Sanpaolo e Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin
Settori: Credito Assicurazioni, Intesa Sanpaolo
Fonte: falcri-is.com


Sommario:

 

Premessa
Regolamento per l’elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza del Gruppo Intesa Sanpaolo
Articolo 1 - Corpo elettorale
Articolo 2 - Modalità di indizione delle elezioni
Articolo 3 - Sistema elettorale

Articolo 4 - Presentazione delle liste dei candidati
Articolo 5 - Comitato Elettorale
Articolo 6 - Compiti del Comitato Elettorale
Articolo 7 - Modalità di voto
Articolo 8 - Proclamazione degli eletti
Articolo 9 - Subentri


Verbale di accordo

In Milano, in data 8 luglio 2021, tra Intesa Sanpaolo spa, anche nella qualità di Capogruppo e le Delegazioni di Gruppo delle OO.SS. Fabi, First/Cisl, Fisac/Cgil, Uilca e Unisin

Premesso che:
• con il Protocollo delle Relazioni Industriali del Gruppo Intesa Sanpaolo del 14 aprile 2021 (di seguito Protocollo Relazioni Industriali) le Parti, in applicazione delle disposizione di legge e degli accordi nazionali di riferimento, hanno confermato le previsioni dell’accordo 6 aprile 2016 in materia di Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di Gruppo (di seguito RLS di Gruppo), le modalità di espletamento del loro mandato ed i criteri di concorso alle maggiori spese e definito, oltre ai numeri complessivi degli RLS di Gruppo e della Delegazione RLS, gli ambiti territoriali di competenza;
• in coerenza con gli impegni assunti nel Protocollo Relazioni Industriali è stato predisposto il Regolamento Elettorale per disciplinare le modalità di voto affinché gli eletti possano entrare in carica a partire dal 1° gennaio 2022;
si conviene quanto segue:
1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2. le Parti convengono sul Regolamento per l’elezione degli RLS di Gruppo, allegato al presente Accordo, che costituisce parte integrante e sostanziale del Protocollo delle Relazioni Industriali del Gruppo Intesa Sanpaolo del 14 aprile 2021.

Regolamento per l’elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza del Gruppo Intesa Sanpaolo
Articolo 1 - Corpo elettorale

1. Le votazioni per l’elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza del Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito RLS di Gruppo) avvengono ogni quattro anni.
2. Hanno diritto di voto tutti i lavoratori/lavoratrici, in servizio nel periodo di svolgimento della consultazione elettorale,
a. dipendenti delle società che applicano il CCNL del Credito appartenenti al Gruppo alla data di indizione delle elezioni, che alla data di sottoscrizione del presente Accordo sono quelle indicate nell’allegato 1 o di enti di cui all’allegato 3 del Protocollo delle Relazioni Industriali del 14 aprile 2021;
b. distaccati presso una delle predette società/enti alla medesima data.
Sono invece esclusi eventuali dipendenti distaccati alla medesima data su società/enti diversi dalle predette società/enti.
3. Il collegio elettorale per l’elezione degli RLS di Gruppo è suddiviso in ambiti elettorali coincidenti con gli ambiti territoriali definiti nell’allegato 4 del Protocollo delle Relazioni Industriali del 14 aprile 2021 e composto da tutti i lavoratrici/lavoratori assegnati o in distacco presso le unità organizzative ivi ubicate.

Articolo 2 - Modalità di indizione delle elezioni
1. Le prime elezioni degli RLS di Gruppo sono indette unitariamente a cura delle Delegazioni Sindacali di Gruppo (di seguito Delegazioni) firmatarie del presente Accordo, entro 60 giorni dalla data del medesimo, con comunicazione tramite la intranet aziendale.
2. Le elezioni successive devono essere indette, ogni quattro anni, sempre a cura delle Delegazioni firmatarie il presente Regolamento e con le medesime modalità, almeno centoventi giorni prima della scadenza del mandato degli RLS di Gruppo.
3. Contestualmente le predette Delegazioni costituiscono il Comitato Elettorale composto da un rappresentante e da un supplente per ciascuna Sigla firmataria. Qualora la facoltà riconosciuta ai suindicati soggetti non venga esercitata entro il termine di quindici giorni dalla citata costituzione, le OO.SS. che hanno provveduto alla designazione, indicano congiuntamente i componenti in sostituzione di quelli mancanti. Il Comitato Elettorale eleggerà al suo interno un Presidente.
4. Il seggio elettorale, unico per tutti gli ambiti elettorali, è costituito presso gli uffici di Intesa Sanpaolo di Milano, dove parimenti si svolgono le riunioni del Comitato Elettorale.

Articolo 3 - Sistema elettorale
1. Le elezioni sono effettuate mediante votazione con scrutinio segreto; risultano eletti i candidati che per ciascun ambito territoriale hanno avuto il maggior numero di voti.

Articolo 4 - Presentazione delle liste dei candidati
1. Hanno diritto a candidarsi per l’elezione degli RLS di Gruppo tutti i lavoratori/lavoratrici, con diritto di voto ai sensi dell’art.1 del presente Regolamento, dipendenti delle società/enti del Gruppo Intesa Sanpaolo di cui agli allegati 1 e 3 (questi ultimi ove aderenti) del Protocollo delle Relazioni Industriali del 14 aprile 2021 che, di norma, rivestono la carica sindacale ai sensi dell’accordo in materia di libertà sindacali del 25 novembre 2015 come rinnovato dall’Accordo 25 febbraio 2019 presso le predette società alla data di presentazione delle liste dei candidati per la consultazione elettorale, ciascuno con riferimento all’ambito territoriale ove è ubicata l’unità organizzativa aziendale cui è assegnato/distaccato.
2. I nominativi dei candidati, che devono rispettare i requisiti di cui al comma che precede, sono presentati mediante liste dalle Delegazioni firmatarie del presente Accordo per ciascun ambito territoriale, separatamente o congiuntamente con accorpamento dei relativi candidati in un’unica lista; ciascuna Organizzazione Sindacale non può presentare più di una lista elettorale per ciascun ambito territoriale.
3. Le liste ed i documenti allegati, di seguito specificati, devono essere consegnati in duplice copia, di cui una sottoscritta da un componente delle Delegazioni; al presentatore di lista deve essere restituita, controfirmata dal Presidente del Comitato Elettorale (o suo sostituto), la fotocopia della lista e dei documenti allegati con l’indicazione del giorno e dell’ora del deposito.
4. Le liste devono essere presentate al Comitato Elettorale almeno sessanta giorni prima della data di inizio delle elezioni ed essere rese pubbliche agli aventi diritto almeno venti giorni prima della stessa.
5. Le liste devono avere una denominazione e contenere, pena l’esclusione da parte del Comitato Elettorale, un numero di candidati in ciascun ambito territoriale non superiore al numero degli RLS da eleggere ed i correlati supplenti.
6. L’indicazione delle liste sulla scheda elettorale avviene sulla base di sorteggio, indipendentemente dall’ordine temporale di consegna.
7. Non è ammessa presentazione di lista con modalità diverse da quelle sopra indicate.
8. I candidati, che devono aver espressamente accettato gli incarichi, non possono figurare in più di una lista e devono essere indicati precisando nome, cognome, data di nascita e codice fiscale.
9. La dichiarazione di accettazione della candidatura, corredata da un’autodichiarazione di conformità ai requisiti di eleggibilità, deve essere validata dalla firma, dall’indicazione degli estremi di un valido documento di riconoscimento e dalla fotocopia dello stesso.
10. La candidatura in più liste determina la decadenza del candidato da tutte le liste.
11. I nominativi dei candidati sono indicati sulla scheda di votazione, secondo l’ordine progressivo evidenziato nella lista consegnata al Presidente del Comitato Elettorale.

Articolo 5 - Comitato Elettorale
1. Il Comitato Elettorale si riunisce su iniziativa del suo Presidente presso la sede indicata.
2. Non possono far parte del Comitato Elettorale i candidati e i presentatori delle liste.
3. Le riunioni del Comitato Elettorale sono valide se è presente la maggioranza dei componenti; le decisioni vengono assunte con il voto della maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale la posizione per la quale si è espresso il Presidente.

Articolo 6 - Compiti del Comitato Elettorale
1. Il Comitato:
- accerta i requisiti di ammissibilità e di validità delle liste, escludendo quelle irregolari;
- riceve dai candidati l’autodichiarazione di conformità ai requisiti di eleggibilità, escludendo gli inadempienti;
- analizza la denominazione delle liste: nel caso di possibile confusione con altre del medesimo ambito territoriale, il Comitato Elettorale assegna al presentatore della lista un termine perentorio entro cui provvedere alla sostituzione/modifica della denominazione stessa. A tal fine si chiarisce che l’uso della denominazione spetta innanzitutto a chi ne fa normalmente uso al di fuori delle elezioni degli RLS di Gruppo, in secondo luogo, alla lista che è stata presentata prima.
2. Nel caso in cui vi siano liste dichiarate inammissibili e, pertanto, escluse dalle elezioni, il Presidente del Comitato Elettorale ne dà comunicazione formale, entro ventiquattro ore, ai presentatori. Il presentatore può fare ricorso scritto al Comitato entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione di cui sopra; il ricorso deve essere definito dallo stesso entro tre giorni dalla sua presentazione.
3. Oltre a quanto già previsto, il Comitato, avvalendosi anche dei mezzi tecnici messi a disposizione dalla Capogruppo, svolge anche i seguenti compiti:
- verifica il possesso dei requisiti per l’ammissibilità delle candidature;
- fissa il periodo delle votazioni;
- riceve dalla Capogruppo l’elenco dei lavoratori/lavoratrici aventi diritto al voto con indicazione dell’ambito territoriale di appartenenza;
- porta a conoscenza del personale avente diritto al voto la data di svolgimento delle elezioni nonché termini e modalità di esercizio del diritto di voto;
- inoltra alle Delegazioni le liste dei candidati ammesse per la relativa affissione nelle bacheche sindacali;
- dirama ai lavoratori/lavoratrici aventi diritto al voto le liste dei candidati, mettendole a disposizione degli stessi sul sito Intranet aziendale almeno venti giorni prima della data di inizio delle votazioni;
- predispone le schede elettorali cartacee per consentire la votazione agli aventi diritto non raggiunti per via informatica riproducenti l’elenco dei candidati e provvede al loro invio almeno venti giorni prima della data di inizio delle votazioni;
- riceve dagli aventi diritto al voto le buste chiuse con le schede elettorali votate;
- procede allo scrutinio delle schede, alle operazioni di riepilogo dei voti ed alla redazione di apposito verbale dal quale risultino il riepilogo dei voti e l’elezione di ciascun RLS di Gruppo per ambito territoriale di riferimento;
- proclama gli eletti, dandone formale comunicazione ai presentatori di lista e alla Capogruppo e rende pubblici i risultati delle elezioni entro dieci giorni dal termine per l’utile pervenimento delle schede elettorali cartacee.

Articolo 7 - Modalità di voto
1. Le votazioni si svolgono di regola in modalità elettronica - mediante sistema messo a disposizione dalla Capogruppo/Azienda - o, laddove non sia possibile, per posta, con garanzia di espressione libera e anonima del voto.
2. Agli aventi diritto al voto viene indirizzato un messaggio di posta elettronica contenente un link che consente l’accesso diretto alla votazione entro il termine di cinque giorni.
3. Gli aventi diritto al voto possono votare i candidati appartenenti anche a liste diverse, ma presentate per l’ambito territoriale ove è ubicata l’unità organizzativa aziendale di assegnazione/distacco, ed esprimono il voto per un numero massimo di preferenze pari al numero dei rappresentanti da eleggere, ovvero non superiore a 2/3 degli stessi nel caso in cui detta elezione riguardi almeno tre rappresentanti, arrotondando il numero di preferenze all’unità superiore nel caso il risultato del calcolo non fosse un’unità intera.
Una volta effettuata la scelta e completata la procedura di voto secondo le istruzioni specifiche non sarà possibile effettuare alcuna variazione sulla scheda, né accedere nuovamente alla stessa.
4. Gli aventi diritto al voto che non hanno la possibilità di accedere alla procedura di voto per posta elettronica votano in forma cartacea a mezzo di scheda firmata da almeno due componenti del Comitato Elettorale, comprendente le liste presentate e i relativi candidati.
Una volta espresso il voto l’avente diritto chiude la scheda nell’apposita busta sigillata anonima precedentemente firmata dal Comitato Elettorale, da collocarsi all’interno di un’altra recante le generalità dell’elettore e infine la spedisce al seggio elettorale.
Il voto viene espresso mediante l’apposizione di una crocetta sulla scheda contenente i nominativi dei candidati - appartenenti anche a liste diverse, ma presentate per l’ambito territoriale ove è ubicata l’unità organizzativa aziendale di assegnazione/distacco - per un numero massimo di preferenze pari al numero dei rappresentanti da eleggere, ovvero non superiore a 2/3 degli stessi nel caso in cui detta elezione riguardi almeno tre rappresentanti, arrotondando il numero di preferenze all’unità superiore nel caso il risultato del calcolo non fosse un’unità intera.
Il voto non è attribuibile se la scheda:
- non è prodotta e firmata dal Comitato Elettorale;
- presenta cancellazioni, segni di riconoscimento e/o indicazioni non attinenti all’esercizio del voto;
- non reca alcun segno.
Il voto non è parimenti attribuibile se trasmesso con busta differente da quella fornita dal Comitato Elettorale.
5. Qualunque altro modo di espressione del voto diverso da quelli sopra indicati rende nulla la scheda.
6. Non è ammesso in alcuna ipotesi il voto per delega.
7. La durata delle operazioni di voto con modalità elettronica è fissata in cinque giorni. Per i voti in forma cartacea sono considerate valide le buste pervenute al Comitato Elettorale entro il decimo giorno successivo all’ultimo giorno di votazione.

Articolo 8 - Proclamazione degli eletti
1. A votazione conclusa il Comitato Elettorale procede allo spoglio delle schede ed al conteggio dei voti, proclamando i candidati che risultano eletti.
2. A tal fine il Comitato Elettorale:
- verifica il numero di voti validi espressi in ognuno degli ambiti territoriali;
- individua i candidati eletti per ciascun ambito territoriale sulla base del maggior numero di preferenze espresse;
- nell’ipotesi di un pari numero di preferenze espresse tra due o più candidanti con un numero di incarichi ancora da assegnare inferiore a tale numero si procede come segue:
- risulterà eletto il candidato appartenente alla lista nell’ambito della quale sono state espresse maggiori preferenze su candidati non eletti;
o se appartenenti alla medesima lista, l’individuazione avverrà in base all’ordine progressivo dei candidati evidenziato nella lista stessa.
3. Il Presidente del Comitato Elettorale redige verbale delle operazioni elettorali, dal quale risultino i voti riportati da ciascun candidato eletto, lo trasmette, entro dieci giorni dal termine per l’utile pervenimento delle schede elettorali cartacee ai presentatori di lista e alla Capogruppo per gli adempimenti di competenza.
Eventuali ricorsi avverso i risultati dell’elezione dovranno essere inviati al Comitato Elettorale entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di pubblicazione dei risultati.
4. Le elezioni sono valide qualunque sia la percentuale dei votanti.
5. L’eletto decade in caso di cessazione del rapporto di lavoro ovvero in caso di trasferimento su richiesta del RLS ad ambito territoriale differente da quello di elezione.

Articolo 9 - Subentri
1. Nel caso in cui, durante il quadriennio, un RLS di Gruppo dovesse cessare dall’incarico per qualunque motivo, subentra il correlato supplente. Nel caso si verifichi anche per il supplente, si procederà ad una nuova elezione nell’ambito territoriale di competenza e ferma la durata in carica per il periodo residuo.