Tipologia: Ipotesi accordo rinnovo CCNL
Data firma: 28 luglio 2021
Validità: 01.01.2022 - 31.12.2024
Parti: Assocart, Assografici e Slc, Fistel, Uilcom, Ugl Carta e stampa
Settori: Poligrafici e Spettacolo, Carta, Cartone, cartotecnica ecc.
Fonte: slcmilano.it

Sommario:

 

Art. ...Giorni Festivi
Art. …Sostenibilità ed Economia Circolare
Art…. Gruppo di lavoro Paritetico sulla Struttura Contrattuale
Art. …Conto Individuale del Tempo
Art. …Abrogazioni
18b) Tempo Determinato
Art. 18 g) Lavoro Agile (Smart working)
Art. ...Gruppo di lavoro paritetico per la nuova classificazione del personale
Art. 19 - Classificazione Unica
20.2) Orario a Turno non a ciclo continuo
20.4) Orario a Tre Turni a ciclo continuo sette giorni su sette
20.6) Banca Ore
Art. 25 - Fondo nazionale di previdenza complementare
Art. 28 - Cambio turno
Art. … - Innovazione, Digitalizzazione e Automazione
Art. 36 - Formazione e aggiornamento professionale

Art. … - ENIPG
Art. 50 - Conteggi perequativi
Art. 56 - Decorrenza e durata
Art. … Cambio delle squadre per lavoro a turni
Art. 61 - Interruzioni e sospensioni di lavoro
Art. … Recuperi
Art. ...Permessi
Art. ...Permessi l. 104/1992
Art. ...Congedo matrimoniale
Art. ...Aumenti periodici di anzianità
Art. ...Ferie e ROL solidali
Art. 70 - Malattia e infortunio
Art. ...Corresponsione della retribuzione
Art. 49 - Nomenclatura
Art. 100 bis Elemento di modernizzazione contrattuale
Art. … Una Tantum
Tabella minimi di stipendio


Il giorno 28 luglio 2021 tra l’Associazione italiana fra gli industriali della carta, cartoni e paste per carta, l’Associazione nazionale italiana industrie grafiche, cartotecniche e trasformatrici, e il Sindacato Lavoratori Comunicazione e la Federazione informazione spettacolo e telecomunicazioni e la Unione italiana lavoratori della comunicazione e il Sindacato Nazionale Ugl Carta e stampa, si è convenuta la seguente ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende esercenti l’industria della carta, della cellulosa, pasta legno, fibra vulcanizzata e presfibra e per le aziende cartotecniche e della trasformazione della carta e del cartone del 30 novembre 2016. Detta ipotesi, non modificabile, sarà sottoposta al giudizio dei lavoratori entro il 30 ottobre 2021 e diventerà applicabile all’atto della firma definitiva.

Art…. Gruppo di lavoro Paritetico sulla Struttura Contrattuale
Le Parti ritengono che sia fondamentale avviare un confronto che, traendo anche lo spunto dallo sforzo comunemente messo in atto nell’innovare il presente contratto aggiornando contenuti e strumenti normativi, ponga come obiettivo convergente la definizione di una possibile struttura contrattuale più moderna ed in grado di essere anche portatrice delle soluzioni alle possibili sfide future che l’intero comparto dovrà affrontare nei prossimi anni.
A tal fine ed anche nello spirito di convogliare verso il perimetro di applicazione contrattuale anche componenti attualmente non ricomprese secondo logiche di più complessiva filiera, le Parti condividono sulla creazione di uno specifico Gruppo di Lavoro Paritetico che contribuisca a suggerire come migliorare la struttura stessa del contratto tramite la piena valorizzazione delle regole comuni e delle specificità inerenti ciascuna componente merceologica ricompresa nel perimetro stesso.
In questa logica, entro il prossimo mese di Marzo 2022 verranno definite dalle Parti le modalità di confronto, il numero dei componenti del Gruppo di Lavoro Paritetico ed entro il Giugno dello stesso anno si provvederà alla nomina dei componenti stessi.

Art. …Conto Individuale del Tempo
Le Parti, nella logica di costruire un sistema di supporto e di protezione nei confronti dei lavoratori che potrebbero trovarsi coinvolti in processi di riorganizzazione e ristrutturazione e/o meccanismi di anticipazione dell’uscita rispetto al raggiungimento dei requisiti minimi per il conseguimento della pensione ed infine di quanti possano necessitare di un supporto economico durante il decorso di malattie lunghe e croniche, ritengono opportuno costituire l’istituto del “Conto individuale del Tempo” che permetta ai lavoratori stessi di accantonare su un conto individuale ore da utilizzare in caso di necessità.
In particolare potranno essere indirizzati verso questo strumento:
1. Le ore di ROL ed Ex-Festività non utilizzate nel corso dell’anno
2. Le ore di credito relative alla Banca Ore, laddove non riprogrammate da parte Aziendale e non liquidate
3. Le eventuali ore di riposo compensativo
4. Le ore eventualmente indirizzate come ferie solidali in favore del lavoratore coinvolto
5. Eventuali altre ore prestate dal lavoratore in eccedenza rispetto al normale orario di lavoro e per le quali non è stata retribuita la quota oraria e non è stato schedulato un recupero compensativo
6. Eventuali premi derivanti dalla contrattazione di secondo livello e/o dall’elemento di garanzia contrattuale di cui all’art.
Il regolamento applicativo dell’istituto verrà realizzato a livello aziendale e potrà essere inserito nell’ambito della contrattazione di secondo livello favorendo anche meccanismi che, attraverso l’eventuale trasformazione in strumenti welfare finalizzati al supporto delle tematiche sopradescritte rendano possibile, nel massimo rispetto delle normative in materia, il miglior utilizzo della strumentazione fornita dalla legge.
Le Parti istituiranno un Gruppo di lavoro tecnico per creare un modello di riferimento cui gli attori aziendali possano ispirarsi nella costituzione della Banca del Tempo a livello locale e per approfondire gli aspetti applicativi e normativi ad essa collegati.

Art. …Abrogazioni
In considerazione dell’introduzione del meccanismo della mensilizzazione di cui all’art ... e della conseguente possibile armonizzazione di molti istituti tra operai ed impiegati, le Parti, anche al fine di rendere più snella e leggibile la struttura del presente contratto hanno ritenuto di poter procedere alla abrogazione degli articoli del CCNL del 30.11.2016 ormai non più attuali e di unificare in articoli unici nella parte Sezione Seconda- Disciplina del rapporto di lavoro quelli che sono ancora attuali, ma possono costituire appunto oggetto di armonizzazione.
Si considerano quindi abrogati gli artt:
• 73
• 74
• 78
• 83
• 88
Sono invece sostituiti da nuovi articoli armonizzati per la generalità dei lavoratori, gli artt.
• 49
• 60
• 61
• 62
• 63 e 77
• 64 e 79
• 65 e 80
• 66 e 81
• 68 e 85
• 71 e 90
• 72 e 82
• 92
• 32 e 93
• 99
In ragione di quanto sopra e della introduzione di nuovi istituti nella sottoscrizione della presente intesa, le parti condividono che in fase di stesura si procederà alla definizione della nuova numerazione dell’articolato contrattuale e che, quindi, i numeri posti in calce agli articoli contenuti nella presente intesa servono solo ai fini comparativi con il contenuto del precedente CCNL.

18b) Tempo Determinato
Il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato è disciplinato dal capo terzo articoli da 19 a 29 - del Decreto Legislativo n. 81 del 15 giugno 2015 e dalle seguenti disposizioni.
[…]
Stante l’esigenza di mantenere alto il livello di competitività del settore anche attraverso l’utilizzo di tali contratti, le Parti concordano, viste anche le sospensioni introdotte dalla legislazione di emergenza nella fase di gestione della pandemia da Covid 19, di favorire e sostenere il confronto, anche a livello territoriale/aziendale, per introdurre, nelle forme e nelle modalità ammesse dal combinato disposto della normativa in essere, le modifiche più idonee per allineare l’intera materia a tale esigenza, superando i meccanismi di cui alla L. 96/18 e, di converso, valorizzando anche la possibilità di individuazione di specifiche fattispecie da parte della contrattazione collettiva, di cui alla novella del D.Lgs. 81/2015 introdotta, da ultima, dal Decreto Sostegni bis.
[…]
A tal fine le Parti si incontreranno a livello aziendale per valutare l’impatto e le conseguenze delle misure adottate e rendere concreti gli elementi di cui ai precedenti commi.
[…]
L’Azienda informa annualmente le RSU sulle assunzioni effettuate per prestazioni stagionali.
Ai fini dell’attuazione della previsione di Legge per fase di avvio di nuove attività si intende un periodo di tempo fino a 12 mesi per l’avvio di una nuova linea di produzione e fino a 24 mesi per l’avvio di una unità produttiva.
Tale periodo può essere incrementato previo accordo aziendale per specifiche necessità.
Le aziende forniranno annualmente alla RSU informazioni sulle dimensioni quantitative, sulle tipologie di attività e sui profili professionali dei contratti a tempo determinato stipulati.
[…]
La durata del contratto a tempo determinato per motivi sostitutivi può essere comprensiva dei periodi di affiancamento ritenuti necessari sia per consentire al sostituto di inserirsi efficacemente nelle attività che è chiamato a svolgere sia per consentire al lavoratore sostituito di reinserirsi in modo efficace nella propria attività. I periodi di affiancamento devono essere previsti e motivati nel contratto individuale.
[…]
Ai sensi di quanto previsto al comma 1 Art. 23, D.Lgs. 81/2015 non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato con un arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5.
La percentuale di cui sopra deve intendersi calcolata sulla base del numero medio annuo dei lavoratori a tempo indeterminato (esclusi gli apprendisti ed i dirigenti) e deve al contempo intendersi come media annua dei tempi determinati stessi.
Nel caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione.
Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.
Sono esenti da limiti quantitativi le assunzioni a tempo determinato effettuate:
- per la sostituzione dei lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto;
- nella fase di avvio di nuove attività e limitatamente ai primi 24 mesi dalla fase di avvio;
- per l’assunzione di lavoratori di età superiore a 50 anni;
- per le attività stagionali come sopra indicate.
[…]

Art. 18 g) Lavoro Agile (Smart working)
In riferimento agli artt. 18 e seguenti L. 22.05.2017 n. 81 e succ. mod., le parti, sottolineando l’importanza di introdurre forme di lavoro che coniughino l’incremento di competitivà con la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, ritengono opportuno avviare un confronto complessivo che, partendo dall’esperienza che si è anche consolidata durante la pandemia da Covid 19, identifichino con precisione le forme, la regolamentazione e le tutele connesse a questo modello di prestazione dell’attività lavorativa.
Stante quindi l’importanza di tale materia e ferma rimanendo la possibilità di procedere a livello aziendale ad accordi collettivi e/o individuali che, nel rispetto delle norme di legge, diano esecuzione al dettato di cui alla L. 81/2017, le parti avvieranno uno specifico studio di settore al fine di definire un modello di regolamentazione a livello nazionale che possa rappresentare per gli attori aziendali idoneo elemento di riferimento.
A tal fine le parti si incontreranno entro il primo semestre del 2022 con l’obiettivo di definire, tra le altre materie, quelle attinenti al potere di controllo e disciplinare del datore di lavoro, ai temi della sicurezza sul lavoro e della formazione, alle agibilità sindacali ed al cd diritto alla disconnessione.
In attesa di tale specifica definizione, sarà comunque possibile fare riferimento alla normativa di legge e/o agli accordi individuali e agli articoli del presente CCNL ove applicabili.

20.2) Orario a Turno non a ciclo continuo
La durata dell’orario normale di lavoro per il lavoratore è fissata in 40 ore medie settimanali.
I lavoratori che prestano la loro attività su tre turni avvicendati di 8 ore consecutive usufruiscono di riposi retribuiti da distribuire, sui tre turni, nella misura di: 9 giorni nel corso dell’anno a tutto il 31 dicembre 1984; 11 giorni nel corso dell’anno dal 1° gennaio 1985; 12 giorni nel corso dell’anno dal 1° gennaio 1991.
A tali giorni, si aggiungono ulteriori 4 giorni di riposo retribuito (con le modalità individuate al punto 1) del presente articolo) espressamente riconosciuti in sostituzione delle festività infrasettimanali abolite dalla Legge 5 marzo 1977 n. 54, così come modificata dal D.P.R. n. 792 del 28 dicembre 1985.
Le ulteriori giornate di riposo retribuite decorrenti dal 1° gennaio 1985 e quella decorrente dal 1° gennaio 1991, vengono assorbite sino a concorrenza dagli orari inferiori eventualmente esistenti a livello aziendale.
Laddove le esigenze tecnico-produttive dell’Azienda lo consentano, la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale potrà essere organizzata in sede aziendale su 5 giorni, fermo restando che il sesto giorno della settimana sarà da considerarsi lavorativo a tutti gli effetti degli istituti contrattuali.
È pertanto comunque possibile realizzare l’organizzazione dei turni di lavoro sui sei giorni settimanali anche prevedendo meccanismi di prestazione individuale su cinque giorni tramite il c.d. riposo a scorrimento e/o adottare in sede aziendale, tramite confronto con le RSU, forme di plurisettimanalità dell’orario di lavoro tramite alternanza di periodi con prestazioni di 6 ore su 6 giorni lavorativi (c.d. 6x6) e prestazioni di 8 ore su tre turni avvicendanti su 5 giorni.
Il minore orario medio che dovesse così realizzarsi formerà specifico oggetto di esame tra l’Azienda e le RSU per definire le modalità di assorbimento di quote orarie di cui ai riposi retribuiti indicati dal 2 capoverso del presente articolo.
[…]

20.4) Orario a Tre Turni a ciclo continuo sette giorni su sette
L’orario medio settimanale del lavoratore turnista che presta la sua attività in cicli continui di 7 giorni su 7 in tre turni avvicendati di 8 ore consecutive è di 37 ore e 20 minuti retribuite 40.
Nella riduzione d’orario restano non maturati i 16 giorni di riposo retribuito (comprensivi anche di quelli concessi in sostituzione delle festività infrasettimanali abolite dalla Legge n. 54/1977), previsti per tali lavoratori dalla precedente regolamentazione contrattuale.
In caso di coinvolgimento in tale regime orario solo per una porzione dell’anno, il presente comma verrà applicato in proporzione alla durata stessa del ciclo continuo.
L’orario medio settimanale di 37 ore e 20 minuti potrà essere realizzato raggruppando il personale in 9 mezze squadre e seguendo l’alternanza dei giorni di lavoro e di riposo secondo il sistema 4/2 - o 2/1 - oppure 6/3.
L’orario di lavoro di 37 ore e 20 minuti medie settimanali, che si realizza con le modalità anzidette, non comporta il riproporzionamento della retribuzione e quindi non determina alcun effetto sugli istituti contrattuali riconducibili alla durata dell’orario settimanale ordinario di 40 ore i quali, pertanto, continueranno ad essere erogati con gli stessi criteri e le stesse misure valevoli per il restante personale.
Peraltro, per una migliore calendarizzazione delle ferie individuali, potranno essere adottati diversi schemi organizzativi che realizzino l’orario medio settimanale di 37 ore e 20 minuti su ciclo annuale.
La succitata fattispecie si realizza mediante la modalità compensativa delle ore di lavoro prestate in giorni/turni inizialmente previsti di riposo che vengono successivamente recuperate nei giorni/turni nei quali è prevista una prestazione lavorativa (recupero mancato riposo).
Le modalità di applicazione e di realizzazione di questi schemi saranno esaminate a livello aziendale.
In relazione alla maggiore funzionalità conseguente a quanto sopra previsto, sono riconosciuti, ai lavoratori a ciclo continuo su tre turni, due giorni di riposo retribuito a godimento individuale su base annua.
Inoltre, ai lavoratori a ciclo continuo su tre turni avvicendati in funzione della realizzazione del massimo utilizzo annuo degli impianti risultante dalla facoltà delle aziende di prevedere sette giorni complessivi annui di fermata in occasione delle festività, sono riconosciuti due giorni retribuiti su base annua a godimento individuale.
L’individuazione delle giornate festive nelle quali fermare l’attività lavorativa viene concordata a livello aziendale.
Resta inteso che, quanto previsto al comma precedente, dovrà essere raccordato con le norme eventualmente concordate aziendalmente sulla stessa materia, al fine di evitare sovrapposizioni di trattamento.
[…]
Chiarimento a verbale
Le Parti si danno atto che i 2 giorni di riposo retribuito di cui al 9° comma vengono riconosciuti anche nelle aziende che non ritengono di avvalersi di quanto previsto dallo stesso 9° comma del punto 20.4).

20.6) Banca Ore
La Banca Ore è un istituto di flessibilità oraria che rispetto allo straordinario (obbligatorio e non) è in grado di fornire efficaci risposte alla necessità di mitigare i costi derivanti dal riallineamento delle strutture organizzative alle fluttuazioni del mercato nonché alle dinamiche produttive e di gestione delle assenze individuali.
Tale istituto può essere attivato per l’intero stabilimento, per reparti, o per singole unità lavorative, per far fronte ad improvvise esigenze organizzative, ad improvvisi ed imprevedibili mutamenti dei flussi di lavoro che determinano la necessità di tempestivo adeguamento della attività produttiva e/o dei calendari annui di funzionamento degli impianti a ciclo continuo e/o per ridurre il ricorso agli ammortizzatori sociali (sia fruendo le ore precedentemente maturate, sia anticipando la fruizione di ore maturabili successivamente).
La realizzazione dei regimi di orario superiori od inferiori all’orario contrattuale dovrà comportare (fatto salvo quanto di seguito riportato per le prestazioni di fine anno) il rispetto dell’orario contrattuale che comunque dovrà essere rispettato come media, in un arco temporale di 12 mesi.
L’Azienda, previa comunicazione alla RSU e con un preavviso minimo di 2 giorni, può disporre direttamente dell’attivazione dell’istituto della Banca Ore in modo obbligatorio entro il plafond di 64 ore annue.
In caso di esaurimento del plafond di ore e prosecuzione delle difficoltà di cui sopra, le Parti si incontreranno a livello aziendale per un esame complessivo della situazione e per verificare se esistono possibili, efficaci alternative a parità di costo per la gestione del problema.
I regimi di orario superiori all’orario contrattuale non possono superare le 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali, i regimi inferiori possono essere realizzati anche con giornate di riposo retribuito.
L’anticipo di banca ore operato dall’Azienda non potrà, di norma, superare il saldo annuo di 64 ore.
Qualora a fine anno il saldo orario anticipato dall’Azienda dovesse eccedere le 64 ore, la differenza rispetto al saldo non verrà riportata nell’anno successivo e resterà pertanto a carico dell’Azienda.
Sono fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità di pianificazione dei recuperi da parte della stessa a causa dell’insorgere, in capo al singolo lavoratore, di impedimenti che abbiano comportato significativi periodi di assenza e, pertanto, fatto venir meno le condizioni per poter effettuare i corrispondenti recuperi lavorativi.
Ai lavoratori sarà corrisposta la retribuzione relativa al normale orario contrattuale, anche agli effetti degli istituti contrattuali, sia nelle settimane nelle quali hanno effettuato prestazioni superiori all’orario medio, sia nelle settimane nelle quali hanno effettuato prestazioni inferiori.
Per le ore prestate oltre l’orario contrattuale in orari a turni diurni viene corrisposta una maggiorazione del 30% sulla retribuzione oraria.
La maggiorazione è elevata al 40% per le ore prestate oltre l’orario contrattuale in orari a turni notturni.
In caso di mancato recupero, le ore effettuate oltre l’orario contrattuale saranno retribuite con la maggiorazione di straordinario spettante incrementata del 5% e con assorbimento della maggiorazione di cui al comma precedente.
Le ore non recuperate e retribuite ai sensi del capoverso precedente, concorreranno al raggiungimento del limite dello straordinario obbligatorio con riferimento all’anno di maturazione delle predette ore.
Chiarimento a verbale
Per quanto riguarda il monte in banca ore connesso alle prestazioni lavorate nel mese di dicembre queste potranno essere fruite entro il 28 febbraio dell’anno successivo.
Nel periodo delle festività natalizie e l’8 dicembre le eventuali prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro medio settimanale verranno considerate lavoro straordinario.

Art. 28 - Cambio turno
Nel rispetto dell’orario di lavoro contrattuale e nel rispetto del numero previsto dall’organico tecnico, l’Azienda può modificare con un preavviso minimo di 18 ore lo schema di turnazione originariamente programmato di singoli lavoratori al fine di poter sopperire a temporanee necessità di carattere organizzativo e/o di carattere produttivo.
Lo spostamento di turno, che è impegnativo per il lavoratore interessato, può essere effettuato entro i seguenti limiti:
a) un limite massimo di 24 volte l’anno, da intendersi nel senso che si considera modificabile, con un preavviso di 18 ore, l’orario afferente la singola prestazione lavorativa;
b) un limite massimo di 6 volte l’anno riferito alle modifiche che impattano sull’intera struttura dei turni settimanali e/o sull’intero ciclo settimanale di turni (per intero ciclo settimanale deve intendersi una variazione di almeno tre giorni consecutivi).
Le modifiche di cui alla lettera b), potranno essere disposte dall’Azienda con un preavviso minimo di 48 ore dall’inizio del turno settimanale oggetto dello spostamento.
Le stesse non potranno interessare più di due cicli settimanali consecutivi e/o non potranno ripetersi senza aver rispettato un intervallo di invarianza della turnazione originaria di almeno due settimane.
Si precisa che le variazioni di cui al punto a) e b) potranno essere disposte per un numero massimo complessivo di 24 volte l’anno.
A fronte della provvisoria modifica del turno giornaliero di lavoro il lavoratore manterrà la maggiorazione originariamente applicabile, se più favorevole.
Sono fatte salve comprovate situazioni di obiettivo impedimento da parte del lavoratore.
Rimangono comunque fuori dall’applicazione dei limiti del presente articolo le situazioni di cambio squadra.

Art. … Cambio delle squadre per lavoro a turni
Nessun lavoratore addetto a lavorazioni a turni avvicendati o in collegamento indispensabile con tali attività (comprese quelle a ciclo continuo) può allontanarsi dal suo posto se non è sostituito dal lavoratore che deve dargli il cambio e ciò fino a un massimo di due ore oltre il proprio orario di lavoro, salvo casi di impossibilità di sostituzione.
Al dipendente che prolunga il suo turno di lavoro deve essere corrisposta la retribuzione relativa al maggior lavoro prestato con la maggiorazione del 30% per il prolungamento del primo e del terzo turno e del 55% per il prolungamento del secondo turno da computare sulla normale retribuzione.

Art. … Recuperi
È in facoltà dell’Azienda far recuperare le ore perdute a causa di forza maggiore e le soste di lavoro concordate, corrispondendo al lavoratore la sola normale retribuzione.
Per i turnisti il recupero potrà avvenire anche nei giorni festivi con il riconoscimento della relativa maggiorazione.
I recuperi avverranno di norma entro i 45 giorni successivi dalla ripresa delle attività

Art. ...Ferie e ROL solidali
Ai sensi dell’art. 24 D.lgs 151/2015 è consentito ai lavoratori cedere volontariamente a titolo gratuito una quota di ferie (residue dell’anno precedente se eccedenti le quattro settimane e/o parte eccedente le quattro settimane dell’anno corrente) e una quota di rol/ex festività/permessi retribuiti in favore di propri colleghi per motivi di solidarietà.
In aggiunta ai casi contemplati dall’art. 24 D.lgs 151/2015 a livello locale/aziendale sarà possibile attivare quanto sopra anche a favore di dipendenti che abbiano la necessità di assistere famigliari sofferenti di patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice.
Le modalità di attuazione di tale istituto saranno definite a livello aziendale mediante confronto con le RSU.