Tipologia: CPL
Data firma: 11 giugno 2021
Validità: 01.01.2020 - 31.12.2023
Parti: Confagricoltura, Coldiretti, Cia e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Operai agricoli e florovivaisti, Vibo Valentia
Fonte: faicisl.it


Sommario:

 

Premessa
Art. 1 Oggetto del Contratto
Art. 2 Decorrenza e durata del Contratto
Art. 3 Mercato del lavoro e azioni bilaterali
Art. 4 Osservatorio Provinciale
Art. 5 Assunzione e fasi lavorative
Art. 6 Riassunzione
Art. 7 Lavoratori comunitari, extra-comunitari e migranti
Art. 8 Classificazione del personale
Trattamento economico
Art. 9 Retribuzione operai agricoli
Art. 10 Lavoratori dipendenti enti ed istituti di ricerca
Art. 11 Valori sostitutivi ed annessi
Art. 12 Indennità Chilometrica
Art. 13 Obblighi particolari fra le parti
Art. 14 Rimborsi spese
Art. 15 Classificazione e retribuzione per età
Art. 16 Orario di lavoro

 

Art. 17 Banca ore
Art. 18 Riposo settimanale
Art. 19 Interruzioni e recuperi
Art. 20 Lavori pesanti e nocivi
Art. 21 Discriminazioni, molestie, molestie sessuali e mobbing
Art. 22 Tutela della salute del lavoratore
Art. 23 Norme disciplinari
Art. 24 Delegato d'azienda
Art. 25 Apprendistato
Art. 26 Ente Bilaterale Agricolo Territoriale (EBAT)
Art. 27 Contributo assistenza contrattuale provinciale
Art. 28 Quote sindacali per delega
Art. 29 Premio di produttività
Art. 30 Appalto di servizi
Disposizioni finali
Art. 31 Decorrenza e durata
Allegato 1


Contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Vibo Valentia

L'anno 2021, il giorno 11 del mese di Giugno, presso la sede della Confagricoltura di Vibo Valentia, la Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana di Vibo Valentia […], la Federazione interprovinciale Coltivatori Diretti […], la Confederazione Italiana Agricoltori Calabria Sud […], la Flai-Cgil Area Vasta […], la Fai-Cisl CZ/KR/VV […], la Uila-Uil […], si è stipulato il presente Contratto Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti, valido su tutto il territorio della provincia di Vibo Valentia.

Premessa
Il rinnovo del contratto di lavoro avviene per la duplice esigenza di mantenere un costo del lavoro che non diventi per le aziende un ostacolo allo sviluppo produttivo ed economico e, allo stesso tempo, garantire ai lavoratori la difesa del potere d'acquisto dei loro salari, condizioni entrambe rese critiche dal perdurare della crisi economica. Restano naturalmente immutate le attenzioni e le promozioni delle organizzazioni Sindacali e Professionali agricole verso la qualità dei prodotti, la sicurezza alimentare, la tutela del territorio, la salvaguardia delle professionalità e soprattutto la sicurezza dei lavoratori all'interno delle aziende e l'emersione del lavoro nero e la lotta al caporalato, anche alla luce della normativa prevista dalla legge n.199 del 29.10.2016.

Art. 1 Oggetto del Contratto
Il presente CPL, assieme al vigente CCNL, regolerà i rapporti di lavoro tra le aziende agricole e florovivaiste singole o associate della provincia di Vibo Valentia ed i lavoratori.
Il CPL si applica altresì alle imprese che svolgono lavori di sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato, attività agrituristica, faunistica-venatoria, funghicoltura, acquacoltura, serricoltura, agromeccanica, agrienergia, servizi e ricerca in agricoltura, silvicoltura e attività connesse, ai sensi dell'art. 2135 del c.c. e delle altre disposizioni di legge vigenti.

Art. 3 Mercato del lavoro e azioni bilaterali
Le parti visto il d.lgs. n. 469/97 che trasferisce alle regioni e a agli enti locali le funzioni in materia di collocamento e che prevede anche la possibilità di gestione da parte di soggetti privati, ritenendo opportuno svolgere un ruolo attivo nella riorganizzazione del collocamento, anche al fine di valorizzare adeguatamente le peculiarità del settore agricolo, convengono:
- di attribuire al sistema degli osservatori il compito di seguire, indirizzare e coordinare la riorganizzazione del collocamento e di tenere gli opportuni contatti con le istituzioni competenti;
- demandare anche ad organismi bilaterali il compito di svolgere iniziative inerenti la formazione professionale dei lavoratori, promuovere lo sviluppo delle convenzioni previste dall'art. 28 del CCNL, dalla legge n. 146/97, favorire la soluzione dei problemi derivanti dalla mobilità territoriale della manodopera. A tal fine i suddetti organismi realizzeranno gli opportuni raccordi con il servizio pubblico per l'impiego e con gli enti locali competenti.

Art. 4 Osservatorio Provinciale
Le parti contraenti si impegnano a costituire un Osservatorio Provinciale composto dai componenti il tavolo delle trattative del Contratto Provinciale di Lavoro, con il compito di:
- valutare la situazione agricola della provincia allo scopo di avanzare proposte per l'aumento dei livelli occupazionali e per salvaguardare le condizioni di sicurezza dei lavoratori agricoli nei luoghi di lavoro;
- programmare iniziative di formazione professionale che puntano alla qualificazione e alla specializzazione dei lavoratori anche attraverso l'intervento di enti locali; 
- promuovere iniziative per la salvaguardia dell'ambiente, la tutela della salute dei lavoratori comunitari ed extracomunitari;
- concordare per l'occupazione femminile azioni idonee a superare le eventuali disparità eventualmente esistenti;
- offrire pari opportunità nel lavoro e nella professionalità e garantire l'effettiva applicazione delle leggi nazionali e delle direttive comunitarie in materia di pari opportunità;
- favorire la stipula di convenzioni con gli enti locali e regionali di accordi in materia di trasporti;
- controllare l'esatta applicazione dei contratti di lavoro e delle leggi sociali nelle aziende;
- ospitare possibili confronti in materia di contenziosi o vertenze prima di approdare nelle sedi pubbliche preposte;
- riunirsi almeno una volta all'anno.

Art. 5 Assunzione e fasi lavorative
L'assunzione della manodopera agricola a tempo determinato e a tempo indeterminato è regolata dalle vigenti disposizioni di legge. L'assunzione degli operai a tempo determinato deve essere effettuata per tutta la fase lavorativa o in base alle disposizioni dell'art. 11 della legge 83/1970 e della legge 608/96 e successive integrazioni e modificazioni. Per "fase lavorativa" si intende il periodo di tempo limitato alla esecuzione delle singole operazioni fondamentali in cui si articola il ciclo produttivo annuale delle principali coltura agrarie della Provincia e le varie attività connesse. A tale riguardo, per le principali attività e colture agrarie della Provincia di Vibo Valentia, vale a dire olivicoltura, cerealicoltura, viticoltura, agrumicoltura, frutticoltura, orticoltura, zootecnia, funghicoltura, agriturismo ed - altre attività connesse, possono individuarsi le seguenti fasi lavorative:
Olivicoltura
Potatura, lavorazione del terreno, concimazione, irrigazione, confezionamento dei prodotti, trattamenti antiparassitari, raccolta, trasporto e confezionamento dei prodotti, lavorazione per la molitura delle olive.
Cerealicoltura
Lavorazione del terreno, irrigazione, concimazione e semina, trattamenti fitosanitari, mietitrebbiatura, imballatura.
Viticoltura
Lavorazione del terreno, trattamenti fitosanitari, raccolta uva, trasformazione del prodotto, potatura, irrigazione e manipolazione.
Agrumicoltura e frutticoltura
Lavorazione del terreno, trattamenti fitosanitari, irrigazione, raccolta, selezione e calibratura, imballaggio, concimazione, potatura, manipolazione.
Orticoltura
Lavorazione del terreno, semina o trapianto, erpicatura, raccolta e trasformazione del prodotto, trattamenti fitosanitari e irrigazione, manipolazione e imballaggio.
Zootecnia
Allevamento, pascolamento animali, lavori di stalla, lavorazione e trasformazione prodotti.
Funghicoltura
Coltivazione, raccolta, manipolazione e trasformazione.
Acquacoltura
Gestione e pulizia degli impianti di allevamento, allevamento avannotti, trattamenti sanitari, fasi di alimentazione, manipolazione del prodotto.
Serricoltura
Manutenzione ordinaria, lavorazione, semina e trapianto, invasamento, raccolta e confezionamento, trattamenti fitosanitari e irrigazione/fertirrigazione.
Silvicoltura
Preparazione del terreno, concimazione, semina o trapianto delle piante, estirpazione e/o potatura delle piante, trattamenti fitosanitari, gestione delle fasce i tagliafuoco, attività connesse.
Attività connesse
Attività di ricezione ed ospitalità esercitata degli imprenditori agricoli, somministrazione di paste e bevande, fattorie didattiche, fattorie sociali e similari indicate dalla legge regionale e successive modificazioni.
Lavorazioni conto terzi con macchine utilizzate prevalentemente in azienda, trasformazione e manipolazione prodotti stabiliti con decreto ministeriale, mansioni di pulizia dei terreni sui quali insistono impianti agro energetici non necessitanti di interventi a carattere tecnico.

Art. 7 Lavoratori comunitari, extra-comunitari e migranti
Sono considerati migranti i gruppi di lavoratori provenienti da altra Provincia o Regione per lavori stagionali ai quali deve essere assicurato il rispetto del presente contratto. Le aziende agricole della Provincia di Vibo Valentia possono inoltre stipulare convenzioni ai sensi della legge 608/96 (sovvenzioni trasporto lavoratori agricoli). Per quanto attiene il solo personale a tempo indeterminato, ai lavoratori immigrati vengono garantiti permessi retribuiti per frequentare corsi di lingua italiana.

Trattamento economico
Art. 10 Lavoratori dipendenti enti ed istituti di ricerca

Indennità mensa
Ai lavoratori dipendenti degli enti e istituti di ricerca che svolgono attività di ricerca sperimentazione e divulgazione, è riconosciuta, per i giorni di effettivo lavoro, una indennità sostitutiva di mensa pari a sei (6) euro giornalieri.
Rimborso spese chilometrico […]
Indennità di disagio
Ai lavoratori dipendenti degli enti e istituti di ricerca che svolgono attività di ricerca, sperimentazione e divulgazione, che lavorano al di sopra dei 1.000 metri s.l.m. per i giorni di effettiva presenza, è riconosciuta una indennità di disagio pari all'8% in più del salario contrattuale. 
Tabelle salariali contrattuali provinciali in vigore dal 01.06.2021 Enti ed istituti che svolgono attività di ricerca sperimentazione e divulgazione agricola […]

Art. 13 Obblighi particolari fra le parti
[…]
Gli operai sono tenuti ad espletare il lavoro loro affidato con diligenza. Per la busta paga si /\ applicano le norme di legge vigenti.

Art. 16 Orario di lavoro
L'orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali pari a 6,30 giornaliere. Agli operai addetti alle stalle deve essere assicurato un riposo continuativo di 8 ore in coincidenza delle ore notturne. Fermo rimanendo il limite orario di cui al primo comma del presente articolo, è data facoltà - facendo salve le attività zootecniche ed agrituristiche anche per periodi limitati dell'anno - la possibilità di distribuzione dell'orario settimanale medesimo su cinque giorni o una riduzione dell'orario giornaliero di lavoro nella giornata del sabato. È consentita inoltre la flessibilità dell'orario di lavoro in base all'art. 34 del CCNL, fermo restando che le ore non utilizzate in riposi compensativi a favore del lavoratore saranno liquidate dal datore di lavoro entro il rilascio dell'ultima busta paga annuale, con retribuzione ordinaria. Gli accordi sulla flessibilità - sia per gli OTI che per gli OTD con più di 101 giornate - dovranno essere preventivamente sottoscritti dalle parti.

Art. 17 Banca ore
In applicazione del art.42 del vigente CCNL, è costituita - dalla firma del presente contratto - la "Banca delle ore individuali" nelle singole aziende della provincia di Vibo Valentia. Per esigenze tecnico organizzative dovute alla necessità di portare a termine una fase lavorativa in tempi stretti, ovvero improvvise richieste di commesse di talune produzioni, è data facoltà alle imprese di poter effettuare un numero di ore giornaliere che superi il numero ordinario previsto dal contratto, comunque sempre nei seguenti limiti orari così previsti:
1) 85 ore annuali;
2) non oltre cinque (5) ore settimanali.
Potranno aderire volontariamente gli OTI e gli OTD con almeno 101 giornate lavorative, svolte nell'anno presso lo stesso datore di lavoro.
Modalità:
• Adesione scritta da parte del lavoratore;
• La maggiorazione economica, pari alla percentuale dello straordinario, verrà erogata nella mensilità di maturazione.
• Per gli OTI le ore accantonate in banca ore potranno essere fruite entro il 31 Marzo dell'anno successivo alla maturazione, o comunque liquidate entro lo stesso termine;
• Per gli OTD le ore accantonate in banca ore potranno essere fruite entro il temine del rapporto di lavoro, o comunque liquidate entro lo stesso termine.
L'utilizzo della banca ore non è obbligatorio e deve essere preceduto da un accordo sottoscritto da entrambi le parti.

Art. 18 Riposo settimanale
I lavoratori debbono usufruire del riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente coincidente con la domenica. Nel caso di prestazione di lavoro domenicale deve essere concesso il riposo in un altro giorno della settimana.

Art. 19 Interruzioni e recuperi
Per l'operaio a tempo indeterminato il datore di lavoro potrà recuperare le ore perdute a causa di intemperie o di forza maggiore. Tale recupero dovrà effettuarsi entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento, nel limite massimo di 2 ore giornaliere e 12 ore settimanali. Nelle aziende ove si faccia luogo al recupero, non trova applicazione la norma dell'art. 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457.

Art. 20 Lavori pesanti e nocivi
Sono da considerarsi lavori pesanti:
- lavori manuali eseguiti comunque in acqua; escavazioni di pozzi, scavi profondi oltre m. 1,50;
- scavi di gallerie per ricerca acqua,
- trasporto a spalle di pietrame;
- scarico e carico merci da automezzo senza l'ausilio di alcun mezzo meccanico.
La maggiorazione concordata è del 20% limitatamente alla durata della prestazione di lavoro.
Sono da considerarsi lavori nocivi:
- irrorazione con prodotti dei presidi sanitari della prima classe;
- svuotamento a mano o con pompe di pozzi neri e/o di vasche di liquami.
Per tali lavori nocivi, a parità di retribuzione e di qualifica, ci sarà una riduzione dell'orario di lavoro di 2 ore e 20 minuti giornalieri ed una maggiorazione salariale pari al 22%.

Art. 21 Discriminazioni, molestie, molestie sessuali e mobbing
(vedi allegato 1)
Le parti, nell'intento di prevenire, isolare e condannare le casistiche riconducibili a discriminazioni, molestie, molestie sessuali e mobbing, assumono le definizioni indicate nel Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 5 - Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego. (Definizioni generali in allegato 1)
Le parti convengono circa l'inammissibilità di ogni atto o comportamento che si configuri come molesto, discriminatorio, oppure identificabile quale mobbing, nonché sul diritto dei dipendenti ad essere trattati con dignità, ad essere tutelati nella propria libertà personale e a denunciare atti e comportamenti ritenuti in violazione con quanto sopra espresso. Inoltre, le parti s'impegnano reciprocamente a promuovere presso le aziende associate e presso i dipendenti iniziative di informazione atte a diffondere una cultura improntata al pieno rispetto della dignità della persona. 

Art. 22 Tutela della salute del lavoratore
Oltre a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza in materia di salute e sicurezza, le parti stabiliscono che i lavoratori avranno diritto ad essere sottoposti a visita medica, con corresponsione della retribuzione durante il periodo di assenza. Relativamente agli OTI, in caso di assenza per screening oncologico, al lavoratore verrà corrisposta la retribuzione spettante per la giornata di lavoro e - nel caso sia genitore di figli disabili di età inferiore ai tredici (13) anni - è concesso, in periodi di accertata necessità, di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto part-time, ripristinando la precedente collocazione full-time allo scadere del periodo indicato.
Per tutte le assicurazioni sociali si applicano le norme di legge. Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi relativi secondo le norme vigenti e rispettando gli importi riportati nei modelli F 24 inviati trimestralmente (o ad altra scadenza prevista dalle norme) dall'INPS.

Art. 23 Norme disciplinari
I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell'azienda o da chi per esso e debbono seguire con diligenza il lavoro affidato. I rapporti tra i lavoratori nell'azienda e tra questi ed il datore di lavoro - o chi per esso - debbono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale. Le mancanze del lavoratore potranno essere sanzionate, a seconda della loro gravità e della loro recidività con:
a) ammonimento verbale;
b) ammonizione scritta;
c) multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a tre giorni di effettivo lavoro;
e) licenziamento senza preavviso ma con trattamento di fine rapporto.
L'adozione dei provvedimenti disciplinari di cui alle lettere a) b) c) d) sarà effettuata nel rispetto delle norme contenute nell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n.° 300.

Art. 24 Delegato d'azienda
Come da art. 80 e 81 CCNL del 01/01/2018

Art. 25 Apprendistato
In materia di apprendistato professionalizzante si fa riferimento all'art. 18 del CCNL.

Art. 26 Ente Bilaterale Agricolo Territoriale (EBAT)
L'EBAT, costituito dalle parti firmatarie del CPL […]
L'EBAT può svolgere inoltre:
- le funzioni demandate all'Osservatorio provinciale dall'art. 9 del vigente CCNL, ai Centri di formazione agricola di cui all'art. 10 del vigente CCNL, al Comitato paritetico provinciale per la salute e la sicurezza sul lavoro di cui all'allegato n. 6 del CCNL;
[…]
- tutte le funzioni che le parti riterranno opportuno affidare anche al fine di migliorare le relazioni sindacali ed il sostegno alla contrattazione;
- stipulare convenzioni con professionisti a sostegno e tutela dei lavoratori ed eventualmente delle imprese.
[…]

Art. 30 Appalto di servizi
Le imprese agricole che intendono esternalizzare, mediante contratti di appalti, alcune fasi del processo produttivo, sono tenute a verificare che i soggetti ai quali affidano l'incarico di svolgere le opere o i servizi nella propria azienda, siano in possesso dei requisiti previsti dalla vigente legislazione in materia di appalto. In particolare è necessario appurare che l'appaltatore sia in possesso di una struttura imprenditoriale adeguata rispetto all'oggetto del contratto, eserciti il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati e si assuma il rischio di impresa. Ai fini statistici e di consulenza le aziende possono comunicare il contratto stipulato alla sede EBAT provinciale.

Allegato 1
Discriminazione diretta: situazione nella quale una persona è trattata meno favorevolmente in base al sesso di quanto sia, sia stata o sarebbe stata trattata un'altra persona in una situazione analoga;
Discriminazione indiretta: situazione nella quale una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una situazione di particolare svantaggio le persone di un determinato sesso, rispetto a persone dell'altro sesso, a meno che detta disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari;
Molestie: situazione nella quale si verifica un comportamento indesiderato connesso al sesso di una persona avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di tale persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante e offensivo;
Mobbing: si identificano come mobbing atti, atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico e abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie, aventi come fine la destabilizzazione psicologica di chi li subisce e che comportano degrado delle condizioni di lavoro che possono compromettere la salute, la professionalità, la dignità del dipendente nell'ambito dell'area di lavoro di appartenenza o, addirittura, tali da escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento.