Tipologia: CPL
Data firma: 1° luglio 2021
Validità: 01.01.2020 - 31.12.2023
Parti: Confagricoltura, Coldiretti, Cia e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Operai agricoli e florovivaisti, Ferrara
Fonte: faicisl.it


Sommario:

 

Titolo I Parte introduttiva
Art. 1 - Oggetto del Contratto
Art. 2 - Decorrenza e durata
Art. 3 - Efficacia dei Contratto
Titolo II Relazioni sindacali
Art. 4 - Relazioni sindacali in agricoltura
Art. 5 - Cassa extra legem/ente bilaterale agricolo territoriale
Art. 6 - Osservatorio unico di settore
Art. 7 - Regolamento per il funzionamento dell'Osservatorio Unico di Settore
Titolo III Mercato del lavoro e procedure inerenti al rapporto di lavoro
Art. 8 - Mercato del lavoro
Art. 9 - Appalti
Art. 10 - Lavoratori stranieri
Art. 11 - Assunzione per fase lavorativa
Art. 12 - Assunzioni congiunte
Art. 13 - Apprendistato professionalizzante o di mestiere
Art. 14 - Riassunzione
Art. 15 - Convenzioni
Art. 16 - Ricambio generazionale e formazione professionale
Art. 17 - Pari Opportunità
Art. 18 - Formazione permanente
Titolo IV Classificazione del personale
Art. 19 - Definizione degli operai agricoli
Art. 20 - Aree di classificazione del personale
Art. 21 - Classificazione, profili e mansioni degli operai agricoli a tempo indeterminato
Art. 22 - Classificazione, profili e mansioni degli operai agricoli a tempo determinato
Art. 23 Inserimento professionalizzante
Titolo V Norme di organizzazione del lavoro
Art. 24 - Orario di Lavoro
Art. 25 - Deroga al riposo settimanale
Art. 26 - Part-time
Art. 27 - Ferie e riposi compensativi
Art. 28 - Lavoro straordinario, festivo e notturno
Art. 29 - Banca ore
Art. 30 - Turni di lavoro e ricorso al lavoro notturno

 

Art. 31 - Chiamata al lavoro
Art. 32 - Permessi straordinari
Art. 33 - Permessi per corsi di addestramento professionale
Art. 34 - Permessi per corsi di recupero scolastico
Art. 35 - Congedi parentali
Titolo VI Norme di trattamento economico
Art. 36 - Aumenti retributivi
Art. 37 - Salario per obiettivi
Art. 38 - Detassazione delle erogazioni legate all’andamento economico dell’impresa
Art. 39 - Pagamento del TFR
Art. 40 - Maggiorazione per il "Capo"
Art. 41 - Criteri per la maturazione degli Istituti contrattuali
Art. 42 - Modalità di pagamento della retribuzione e degli "Istituti"
Titolo VII Previdenza-Assistenza Tutela della salute-Ambiente
Art. 43 - Infortunio sul lavoro ed integrazioni per mensilità aggiuntive
Art. 44 - Ente Bilaterale /Cassa Extra Legem
Art. 45 - Cassa Integrazione Salari
Art. 46 - Tutela della salute e sicurezza sul Lavoro
Art. 47 - Ambiente e tutela della salute dei lavoratori
Art. 48 - Lavori pesanti nocivi
Titolo VIII Sospensione - Provvedimenti disciplinari - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 49 - Norme disciplinari
Art. 50 - Preavviso
Art. 51 - Risoluzione del rapporto individuale di lavoro e sostituzioni
Art. 52 - Dimissioni
Art. 53 - Indennità di anzianità
Titolo IX Diritti sindacali
Art. 54 - Delegato di Azienda, RSU - Operai agricoli
Art. 55 - Permessi Sindacali
Art. 56 - Riunioni in azienda
Art. 57 - Quote sindacali per delega
Art. 58 - Controversie individuali
Art. 59 - Compartecipazione
Art. 60 - Condizioni di miglior favore


CPL - Operai Agricoli di Ferrara

Il giorno 1 luglio 2021, presso la Sede di Confagricoltura Ferrara, tra la Confagricoltura di Ferrara […], la Federazione Provinciale Coldiretti di Ferrara […], la Confederazione Italiana Agricoltori di Ferrara […], e la Federazione Lavoratori Agro-Industria (Flai - Cgil) di Ferrara […], la Federazione Agricola Alimentare Ambientale Industriale (Fai- Cisl) di Ferrara […], l’Unione Italiana Lavoratori Agroalimentari (Uila-Uil) di Ferrara […], si conviene il rinnovo del contratto di lavoro della provincia di Ferrara, visto il contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti del 19 giugno 2018.

Titolo I Parte introduttiva
Art. 1 - Oggetto del Contratto

Il presente CPL, unitamente al CCNL 19/06/2018, regola i rapporti tra i datori di lavoro dell'agricoltura, singoli ed associati in qualsivoglia forma, consortili, societarie, ecc. ivi compresi i conduttori di imprese florovivaistiche, le imprese che svolgono lavori di manutenzione e sistemazione di verde pubblico e privato, le imprese che svolgono attività agrituristiche e faunistico-venatorie, le imprese che svolgono attività di allevamento in genere di animali, le imprese che svolgono coltivazioni idroponiche, le aziende tabacchicole, le imprese che svolgono attività di agricoltura sociale, le imprese agricole produttrici di energia da fonti rinnovabili, nonché le imprese che svolgono attività di acquacoltura in acque dolci, salmastre e marine e le attività svolte ai sensi dell'art. 2135 c.c. e gli operai agricoli.

Titolo II Relazioni sindacali
Art. 4 - Relazioni sindacali in agricoltura

Le Parti convengono di consolidare le relazioni sindacali con rapporti sistematici su temi di comune interesse.
In particolare, le relazioni tra le Parti dovranno svolgersi, relativamente a temi o questioni di specifico interesse inerenti la stabilizzazione e qualificazione del mercato del lavoro, anche per quanto attiene alle dinamiche evolutive, il contesto sociale ed economico, l'ambiente di lavoro,
la formazione e/o qualificazione professionale e ciò al fine di favorire il consolidamento e l'aumento degli standard qualitativi e quantitativi delle produzioni agricole ferraresi nonché, in raccordo con il Comitato Paritetico per la Salute e la Sicurezza, favorire politiche per l'aumento degli standard relativi alla sicurezza sul lavoro.

Art. 5 - Cassa extra legem/ente bilaterale agricolo territoriale
Tenuto conto che la Cassa extra legem provinciale è stata costituita dalla Parti al fine di corrispondere le integrazioni ai trattamenti di malattia ed infortunio sul lavoro previste dall'art. 62 del vigente CCNL;
che in data 30 luglio 2012 sono state emanate le Linee Guida nazionali per la riorganizzazione e la valorizzazione delle Casse extra legem (allegato n. 7 al vigente CCNL);
che le Organizzazioni datoriali e sindacali nazionali si sono prefissate l'obiettivo di dare vita ad un unico organismo bilaterale in cui unificare le funzioni attualmente distribuite nei diversi organismi e a cui attribuire eventualmente anche nuovi compiti (vedasi art. 8 vigente CCNL);
le Parti firmatarie del presente contratto convengono di procedere all'ampliamento dei compiti attualmente affidati alla Cassa Extra Legem Provinciale (FAVLAF), ivi accentrando le funzioni svolte dall'Osservatorio di settore e dal Comitato Bilaterale Agricolo sulla sicurezza sul lavoro. A fronte dell'integrazione di cui sopra, la Cassa Extra Legem sarà denominata, previa opportuna modifica statutaria e regolamentare, come Favlaf-Ebat. Entro sei mesi dalla data di sottoscrizione del presente CPL, dovranno essere adeguati lo statuto ed il regolamento dell'attuale Cassa Extra Legem.
Tale assetto negoziale dovrà essere sottoposto all'attenzione delle altre Organizzazioni costituenti la Cassa Extra Legem.

Art. 6 - Osservatorio unico di settore
Sulla base di quanto stabilito dagli artt. 6, 8, 9, 12 del vigente CCNL (sistema della bilateralità) in raccordo con le iniziative assunte sulla base dell'art. 10 del CCNL le Parti, al fine di raccogliere elementi di conoscenza utili ad un confronto sui temi di seguito specificati, convengono di rafforzare l'operatività dell'Osservatorio Unico di settore (d'ora in poi Osservatorio) proseguendo ed ampliando le attività di ricerca, monitoraggio, conoscenza, analisi e confronto sui temi agricoli. L'Osservatorio è costituito da rappresentanti delle Organizzazioni firmatarie del presente CPL e del CIPL per i lavoratori dipendenti delle Cooperative e dei Consorzi Agricoli della Provincia di Ferrara.
L'Osservatorio attuerà i propri obiettivi attraverso progetti annuali su temi specifici, gruppi tematici di studio, analisi ed approfondimento che potranno avvalersi, eventualmente, di esperti designati dalle rispettive Organizzazioni Sindacali e Datoriali, portando i risultati dei lavori svolti in sede di Osservatorio.
L'Osservatorio potrà essere integrato all'occorrenza, con presenza meramente consultiva, attraverso la partecipazione di rappresentanti di enti economici provinciali, enti locali, uffici pubblici competenti in materia di lavoro e problematiche previdenziali economiche e sociali (Amministrazione Provinciale, Camera di Commercio, Ispettorato Territoriale del Lavoro, INPS, ecc.).
I compiti dell'Osservatorio in particolare saranno quelli di attivare, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con Enti pubblici (Amministrazione Provinciale, Direzione Territoriale del Lavoro, Camera di Commercio, INPS, ASL, Prefettura, INAIL, Questura, ecc.) iniziative di ricerca e di monitoraggio con particolare riguardo a:
• le problematiche connesse al Mercato del Lavoro;
• la formazione professionale;
• la tutela della salute e dell'ambiente, anche in relazione alle nuove normative di legge;
• il monitoraggio del fabbisogno occupazionale e formativo provinciale;
• il monitoraggio e studio delle diverse tipologie dei rapporti di lavoro;
• lo studio delle varie forme di flessibilizzazione del mercato del lavoro e dei rapporti di lavoro;
• lo studio del fenomeno del "mobbing" alla luce della legislazione vigente, al fine di pervenire alla elaborazione di proposte condivise rispetto ad eventuali modifiche della legislazione medesima e conseguenti adeguamenti delle norme contrattuali in materia;
• Il monitoraggio della vertenzialità agricola provinciale;
• le dinamiche della politica agricola ed i riflessi sull'economia provinciale, alla luce delle politiche di riforma della PAC.
• L'Osservatorio sarà la sede per la valutazione delle necessità formative in ordine all'attivazione di assunzione di apprendisti, anche implementando, in raccordo con gli Enti Regionali e/o Provinciali, le opportune iniziative per il raccordo "lavoro-formazione".
• I progetti formativi trasmessi al For.Agri, verranno altresì inviati in copia all'Osservatorio per l'opportuno monitoraggio e per le valutazioni conseguenti.
L'Osservatorio dovrà esaminare, previo monitoraggio delle varie ipotesi di misurazione del salario variabile, la possibilità di individuare orientamenti tecnici utili ai fini della concreta predisposizione degli strumenti normativi previsti dal presente CPL. (Salario per obiettivi/Premio di risultato).
In particolare, nell'ambito delle attività sopra indicate, l'Osservatorio dovrà:
• monitorare i processi di modificazione aziendali (concentrazioni, fusioni, ristrutturazioni);
• acquisire informazioni utili sui programmi di sostanziale modifica delle tecnologie di produzione in atto, che possono presentare rilevanti conseguenze sull'organizzazione e sulla condizione del lavoro nonché sull'occupazione e sull'ambiente di lavoro;
• esaminare in presenza di rilevanti riduzioni dell'occupazione agricola che si verifichino a causa di processi di ristrutturazione o di riconversione produttiva, od a seguito della diffusa estensione del lavoro per "conto terzi", di ogni possibile soluzione per il reimpiego della manodopera agricola, sollecitando a tale riguardo, alle competenti istituzioni pubbliche, opportuni interventi di formazione e di riqualificazione professionale; per quanto riguarda il lavoro in appalto si rimanda a quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e alla legislazione connessa;
• fornire alle OOSS le informazioni utili ad individuare il flusso ed il tipo di finanziamenti pubblici diretti allo sviluppo agricolo;
• individuare gli eventuali ostacoli alla piena utilizzazione delle risorse naturali e tecniche, al fine di sollecitare interventi pubblici, anche attraverso la promozione di Patti Territoriali e Accordi di programma;
• esaminare la qualità e la quantità dei flussi occupazionali, con particolare riguardo alla condizione dei giovani e delle donne, anche allo scopo di formulare proposte o istanze all'Osservatorio Regionale e di impegnare le Regioni e per quanto di competenza le Provincie, ad inserire nel proprio bilancio finanziamenti relativi a programmi di formazione specifici per l'agricoltura;
• concordare per l'occupazione femminile azioni positive idonee a superare le eventuali disparità di fatto esistenti, ad offrire pari opportunità nel lavoro e nella professionalità, a garantire l'effettiva applicazione delle leggi nazionali e delle direttive comunitarie in materia di parità;
• le Parti individuano l'Osservatorio quale sede per la valutazione ed il monitoraggio di possibili casistiche inerenti eventi calamitosi che abbiano colpito il territorio Provinciale. Sarà costituita all'interno dell'Osservatorio un'apposita commissione tecnica che si riunirà per il monitoraggio di ogni singolo evento calamitoso o comunque avente rilevanza ai fini della dichiarazione prevista per legge, allo scopo di individuare nell'ambito territoriale colpito, i nominativi dei lavoratori interessati, onde promuovere le più opportune iniziative; per regolare i lavori della commissione tecnica dovrà essere redatto un apposito regolamento.
• monitorare l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro e delle leggi sociali.
• Analizzare le problematiche relative ad eventuali situazioni di crisi Aziendali e/o di settore.
• L'Osservatorio altresì in connessione con i processi di trasformazione colturale e tecnologica verificherà l'eventuale fabbisogno di qualificazione e/o riqualificazione professionale della manodopera, affinché prospetti agli organi pubblici competenti l'attuazione dei corsi necessari.
• L'Osservatorio ha inoltre il compito di monitorare i flussi migratori interprovinciali nonché i flussi immigratori di personale extracomunitario e comunitario.
• Compito dell'Osservatorio è inoltre quello di definire le priorità sulle quali elaborare proposte e progetti da rendere in seguito applicativi.
In relazione alle opportunità riguardanti i finanziamenti pubblici in materia di formazione, ed in raccordo con il coordinamento Centri Impiego e politiche attive del lavoro, gli Enti Pubblici competenti saranno proposte soluzioni, programmi e progetti anche sperimentali, inerenti:
• la formazione per implementare il ricambio generazionale in collegamento con il sistema scolastico;
• il consolidamento della qualificazione e riqualificazione del lavoro attraverso la formazione permanente;
• la valorizzazione delle pari opportunità;
• l'integrazione del lavoro fornito dai lavoratori stranieri nell'agroalimentare ferrarese.
Per il funzionamento dell'Osservatorio Unico di settore si rinvia al regolamento di cui all'art. 7 del presente CPL.
Nota a verbale
Entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente CPL le Parti provinciali s'impegnano a definire, con apposito accordo, la devoluzione dei compiti di cui all'Osservatorio ed al Comitato Paritetico per la Salute e la Sicurezza, definendone gli ambiti gestionali ed applicativi, nonché i sistemi di governo, nell'ambito del costituendo Favlaf-Ebat.
Tale assetto negoziale dovrà essere sottoposto all'attenzione delle Organizzazione firmatarie il Contratto Provinciale delle Cooperative e dei Consorzi Agricoli della Provincia di Ferrara per le opportune determinazioni.

Titolo III Mercato del lavoro e procedure inerenti al rapporto di lavoro
Art. 9 - Appalti

Le aziende che intendono esternalizzare mediante appalti una o più fasi del processo produttivo, sono tenute a verificare che i soggetti ai quali intendono affidare l'incarico di opere o servizi siano in possesso dei requisiti previsti dalla vigente legislazione in materia di appalto, con specifico riferimento al possesso di una struttura imprenditoriale adeguata rispetto all'oggetto del contratto, sia in possesso di mezzi adeguati rispetto all'oggetto del contratto, eserciti il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati e si assuma il rischio d' impresa e la responsabilità sociale.
L'impresa committente è inoltre tenuta a verificare la regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice, acquisendo il DURC.
Le aziende agricole che attiveranno contratti di somministrazione e/o di appalto nel territorio Provinciale ne daranno tempestiva comunicazione in forma scritta all'Osservatorio anche attraverso le Organizzazioni Datoriali, e comunque entro i 5 giorni successivi alla stipula del contratto; qualora la durata del contratto di appalto sia inferiore a 5 giorni, la comunicazione andrà effettuata prima della scadenza del contratto, fornendo i seguenti dati:
• ragione sociale delle parti contraenti;
• luogo della lavorazione;
• periodo della lavorazione;
• tipologia di lavorazione;
• numero dei lavoratori;
• inquadramento dei lavoratori;
• CCNL applicato ed eventuale CPL applicato.
Le Parti si riportano in materia di appalti a quanto stabilito dall'art. 30 del vigente CCNL, nonché agli avvisi comuni del 8 giugno 2011 e del 25 luglio del 2013 ed all'accordo sindacale del 21 luglio 2011.
Sono escluse dal presente articolato le attività riconducibili alle lavorazioni con mezzi meccanici, contoterzismo in agricoltura.

Art. 10 - Lavoratori stranieri
L'esigenza da parte delle imprese agricole al ricorso di manodopera stagionale straniera, ha assunto un peso importante nel mercato del lavoro agricolo ferrarese. Una risorsa senza la quale appare difficile affrontare le frequenti fasi di stagionalità che si susseguono durante l'intero anno.
Le Parti, nella comune convinzione che occorra porre attenzione all'esigenza di strutturare maggiormente detti lavoratori nelle imprese agricole ferraresi, anche al fine di assicurare adeguati livelli di professionalità alle imprese stesse, ritengono utile adoperarsi nei confronti degli organi istituzionali preposti in materia di immigrazione, ancorché nei confronti degli Enti locali, per favorire una maggiore integrazione e la messa a disposizione di adeguati servizi pubblici.
Le Parti ritengono necessaria l'iscrizione dei lavoratori di cui al presente articolo agli Uffici per l'impiego anche al fine di assicurare, nel caso di interruzione per qualunque causa del rapporto di lavoro, la possibilità di accedere tempestivamente ad altre occasioni di lavoro.
In modo particolare si conviene sull'opportunità di demandare all'Osservatorio Unico la predisposizione di azioni mirate alla formazione-informazione, incaricando al riguardo strutture competenti ed abilitate in materia di sicurezza (DLgs. 81/2008) e formazione professionale.
Ulteriori azioni di informazione (anche attraverso eventuali assemblee non retribuite, da svolgersi al di fuori dell'orario di lavoro) potranno essere attivate e riguarderanno anche le materie contrattuali che regolano i rapporti di lavoro.
In considerazione delle esigenze dei lavoratori stranieri e/o extraprovinciali, il TFR verrà corrisposto al termine del rapporto di lavoro con le competenze dell'ultima retribuzione.
Ai lavoratori di cui al presente articolo si applica la normativa classificatoria prevista dal presente CPL; il salario contrattuale compendia il valore dell'alloggio. Il trattamento afferente l'ospitalità è definito ex art. 38, D.P.R. 394/99 e successive modificazioni ed integrazioni, anche per quanto riguarda i lavoratori interessati alla mobilità extraprovinciale su base convenzionale.
La stampa dei CPL, già prevista a carico del FAVLAF, dovrà prevedere una quota di contratti tradotta nelle lingue cui fanno maggiormente riferimento i lavoratori stranieri presenti sul territorio provinciale.

Art. 11 - Assunzione per fase lavorativa
L'assunzione della manodopera agricola è regolata dalle vigenti disposizioni di legge ed in linea di principio è effettuata per fase lavorativa.
Agli assunti per fase lavorativa o per più fasi lavorative, il datore di lavoro garantirà l'occupazione per tutta la durata della fase per l'orario contrattualmente previsto, ad eccezione delle giornate nelle quali l'attività produttiva non è consentita da cause dipendenti da avversità atmosferiche, da altre ragioni non imputabili al datore di lavoro e, nel caso di aziende diretto-coltivatrici, dal rientro di unità attive e dagli scambi di manodopera di cui all'art. 2139 del Codice Civile, e comunque in tutti i casi nei quali sussistano esigenze di mercato e tecnico-agronomiche tali da non consentire l'esaurimento della fase come programmata od usuale.
Al fine di consolidare l'occupazione e per il soddisfacimento dei fabbisogni delle aziende agricole contermini, le Parti si impegnano alla promozione di convenzioni interaziendali, anche prevedendo opportuni piani di mobilità del personale.
Per "fase lavorativa" si intende il periodo di tempo limitato all'esecuzione delle singole operazioni fondamentali in cui si articola il ciclo produttivo annuale delle principali colture agrarie della provincia (es. aratura, potatura, raccolta dei prodotti, ecc.).
La fase lavorativa può essere considerata anticipatamente conclusa, quando l'attività alla quale il lavoratore è adibito risulti sospesa per più di tre giornate lavorative consecutive per cause non dipendenti da avversità atmosferiche e comunque non imputabili al datore di lavoro e/o al lavoratore.

Art. 13 - Apprendistato professionalizzante o di mestiere
Le Parti valutano il contratto di apprendistato essere lo strumento principale ai fini della formazione professionale dei giovani, del loro inserimento nel mondo del lavoro, del ricambio generazionale. 
A tal proposito si rimanda all'accordo nazionale del 23 febbraio 2017 per la disciplina dell'apprendistato professionalizzante o di mestiere.
Apprendistato a tempo determinato
I datori di lavoro agricolo che svolgono la loro attività in cicli stagionali, possono instaurare contratti di apprendistato anche a tempo determinato, limitatamente alle mansioni previste nelle aree 1 e 2.
Fermo restando il limite massimo di durata previsto dall'accordo del 23 febbraio 2017, è consentito articolare lo svolgimento dell'apprendistato in più stagioni attraverso più rapporti a tempo determinato, l'ultimo dei quali dovrà comunque avere inizio entro 48 mesi dalla data di prima assunzione.
La prestazione di ciascuno dei rapporti a tempo determinato deve essere svolta nell'ambito di un unico rapporto continuativo, la cui durata non deve essere inferiore a 4 mesi consecutivi. L'inquadramento ed il trattamento economico non potrà essere inferiore a quello previsto per il livello professionale minimo dell'area di destinazione.
Allo scopo di offrire garanzie reciproche circa lo svolgimento del periodo di apprendistato in base al piano formativo programmato, nel corso della fase stagionale in essere sarà comunicata al lavoratore la modalità del percorso formativo per il ciclo stagionale successivo. Le aziende trasmetteranno all'Osservatorio Unico copia dei contratti di apprendistato stipulato.

Art. 17 - Pari Opportunità
Il CPL recepisce il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al D.lgs 198/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
Le Parti convengono di promuovere congiuntamente progetti di "azioni positive" in sede aziendale e per attivare interventi formativi mirati per l’accesso delle lavoratrici alle qualifiche medio-alte e ciò per rimuovere gli ostacoli che eventualmente non consentono l’effettiva parità di opportunità.
Al riguardo le competenze sono attribuite all’Osservatorio Unico.
In particolare i compiti assegnati all'Osservatorio sono i seguenti:
• esaminare l'andamento dell'occupazione femminile nel settore;
• seguire la legislazione Comunitaria e Nazionale in materia;
• esaminare eventuali problematiche connesse all'inserimento di personale femminile;
• studiare iniziative atte a prevenire forme discriminatorie e di molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
Le Parti, nell'ambito degli strumenti di conciliazione quali i congedi parentali, di cura e formativi, nonché per favorire un graduale reinserimento in azienda della lavoratrice madre, convengono che:
• su richiesta della stessa, vi sia l'esenzione dal lavoro notturno per un periodo di 6 mesi continuativi, sino al compimento dell'ottavo anno di età del bambino;
• per favorire e meglio conciliare la vita lavorativa e familiare, ai padri e/o madri sono concessi 10 giorni (complessivamente nell'arco degli 8 anni) di aspettativa non retribuita per assistere i figli di età inferiore agli 8 anni;
• al fine di facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità, ed allo scopo di salvaguardarne la professionalità, il diritto alla riassunzione rimane confermato;
• al padre lavoratore dipendente, in occasione del parto, sono concesse due giornate di permesso non retribuito, che può essere usufruito anche in caso di adozione o di affido.
Misure di contrasto alle molestie e violenze nei luoghi di lavoro
Al fine di prevenire il fenomeno delle molestie e delle violenze nei luoghi di lavoro, le Parti firmatarie il presente contratto si impegnano a recepire integralmente e a diffondere quanto previsto dal vigente CCNL all'allegato n. 12 "Accordo Quadro per il contrasto alle molestie e alla violenza nei luoghi di lavoro nel settore agricolo". Vengono assunte ad orientamento generale la risoluzione del Consiglio della CEE del 20/07/1999 e la Direttiva Comunitaria n. 73/2002.
Le Parti si impegnano a promuovere presso le aziende l'inserimento lavorativo di coloro che seguono un percorso di uscita da una situazione di violenza, al fine di sostenerne l'autonomia economica. Le lavoratrici assunte a tempo indeterminato inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui alla legge 15 ottobre 2012, n. 119, hanno il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al suddetto percorso di protezione, per un periodo massimo di cinque mesi, usufruito su base giornaliera e/o oraria nell'arco temporale di tre anni. Il predetto congedo può essere fruito anche dalle lavoratrici assunte a tempo determinato entro il termine finale apposto al contratto di lavoro. Il diritto di riassunzione di cui all'art. 14 del vigente CPL è garantito, alle lavoratrici con rapporto di lavoro a tempo determinato, per i successivi tre anni dall'inserimento nel percorso di protezione. Durante il periodo di congedo le lavoratrici hanno diritto a percepire una indennità corrispondente all'ultima retribuzione, ed il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. L'indennità è corrisposta secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità nel settore agricolo.

Titolo V Norme di organizzazione del lavoro
Art. 24 - Orario di Lavoro

1) Orario di Lavoro
L'orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali.
Fatto salvo quanto previsto dall'art. 34 del CCNL del 19/06/2018 e fatto salvo diversa organizzazione aziendale di cui al comma 5) del presente articolo, l'orario di lavoro del presente CPL è così distribuito: 7 ore dal lunedì al venerdì e 4 ore il sabato.
2) Maggiorazione di orario
Sulla base di quanto stabilito dal 3° comma dell’art. 34 del CCNL del 19 giugno 2018, dal 1 giugno al 31 ottobre e per un massimo di 85 ore, l'orario di lavoro ordinario sarà, a richiesta dell'azienda e per oggettive esigenze produttive, di 44 ore settimanali così distribuite: 8 ore dal lunedì al venerdì e 4 ore il sabato, con possibilità di recupero di tale maggior orario in altro periodo.
Le aziende comunicheranno alle RSA/RSU l'effettuazione dell'orario di cui al presente punto.
3) Maggiorazione di orario in altro periodo dell'anno
A livello aziendale potrà essere stabilito un utilizzo temporale diverso, rispetto a quanto previsto al precedente punto 2) e nei limiti dallo stesso previsti, a fronte di necessità produttive specifiche. In tale ipotesi, preventivamente, le aziende comunicheranno alle RSA/RSU e all'Osservatorio di cui all'art. 5 del presente CPL, l'effettuazione dell'orario di cui al presente punto, precisando altresì i motivi della necessità produttiva e la sussistenza della piena occupazione in azienda. L'azienda dovrà preventivamente ed indicativamente comunicare al lavoratore, verbalmente o con altri strumenti informativi, le modalità di effettuazione della maggiorazione di orario di cui al presente punto 3).
4) Recupero
Nel caso di applicazione della maggiorazione di orario prevista al precedente punto 2), nel periodo intercorrente tra l'inizio del mese di novembre e la fine di marzo l'orario ordinario potrà essere stabilito in 34 ore settimanali, così distribuite: 6 ore dal lunedì al venerdì e ore 4 il sabato. Resta inteso che in tal caso gli operai a tempo indeterminato ed a tempo determinato che svolgono 44 ore settimanali di lavoro ordinario, continueranno ad essere retribuiti per 39 ore. Per gli operai a tempo indeterminato, in alternativa al recupero di orario come stabilito dal comma precedente, la maggiorazione di orario potrà essere recuperata con 13 giorni di permessi retribuiti in altri periodi dell'anno, sulla base di quanto stabilito dall'azienda, tenuto conto delle proprie esigenze e degli interessi e dei desideri dei lavoratori.
Gli operai a tempo indeterminato (OTI) ed a tempo determinato (OTD) possono optare per l'accantonamento delle ore effettuate in regime di maggiorazione di orario presso la banca ore di cui al seguente art. 26 con le modalità da esso definite. Per gli operai a tempo determinato la maggiorazione di orario potrà essere recuperata con permessi orari retribuiti stabiliti dall'azienda sulla base delle proprie esigenze, tenuto conto degli interessi e dei desideri dei lavoratori sempre in costanza di rapporto. Anche in tal caso gli operai a tempo determinato che svolgono 44 ore settimanali di lavoro ordinario continueranno ad essere retribuiti per 39 ore.
5) Settimana corta
L'orario di 39 ore settimanali potrà essere distribuito su 5 giornate dal lunedì al venerdì, con attribuzione, ai fini contributivi previdenziali, della sesta giornata una volta effettuato l'intero orario ordinario settimanale, così come previsto dalle vigenti norme di legge. La distribuzione dell'orario settimanale su 5 giornate potrà essere prevista anche limitatamente ad alcuni periodi dell'anno.
Entro il mese di gennaio di ogni anno le aziende dovranno dare comunicazione al personale circa i periodi dell'anno in cui verrà adottata la settimana corta.
6) Attività zootecniche/agrituristiche/vendita diretta/acquacoltura
Ai sensi del 4° comma dell'art. 34 del vigente CCNL, per le attività zootecniche, le attività di acquacoltura, le attività di vendita diretta svolta anche presso fiere, mercati ed altre manifestazioni e le attività agrituristiche, quali attività di cucina/sala/piano/maneggio/attività culturali e sportive, l'orario ordinario come sopra determinato di 39 ore, potrà essere distribuito su 6 giorni.
Ciò vale sia per gli operai a tempo indeterminato che per gli operai a tempo determinato. Se per esigenza aziendale, fosse richiesta prestazione di lavoro nella giornata di domenica, il riposo di 24 ore consecutive dovrà essere concesso in altro giorno della settimana stabilito preventivamente.
Per quanto attiene alle aziende agrituristiche ed alle aziende che effettuano vendita diretta anche presso fiere, mercati ed altre manifestazioni e relativamente all'instaurazione dei soli rapporti di lavoro che prevedano che la prestazione lavorativa venga svolta abitualmente nei giorni festivi e/o orario notturno, verrà erogata la tariffa propria del livello d'inquadramento, con l'applicazione della maggiorazione, per il lavoro notturno e festivo, pari al 15% del salario tabellare e ciò in deroga a quanto previsto all'art. 28 del presente CPL.
Tale clausola dovrà essere esplicitata nel contratto individuale di lavoro sottoscritto tra le Parti.
7) Lavoro straordinario
Il lavoro straordinario è quello eseguito oltre l'orario ordinario di lavoro giornaliero e settimanale, come previsto ai punti precedenti, fermi restando il limite di 12 ore settimanali, ed il limite giornaliero pari a 2 ore, fatta eccezione della giornata del sabato in cui è possibile l'effettuazione di n. 3 ore di lavoro straordinario. Il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell'anno non potrà superare le 300 ore.
Le percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario, festivo, notturno, straordinario festivo e notturno, sono fissate all'art. 28 del presente CPL.

Art. 25 - Deroga al riposo settimanale
Ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera d) D.Lgs. 66/2003, qualora si verifichino situazioni eccezionali connesse ad oggettive ed imprescindibili esigenze aziendali è data la possibilità alle aziende, previo consenso dei lavoratori, di applicare un regime di prolungamento delle giornate di lavoro consecutive oltre i sei giorni previsti per legge (fino ad un massimo di 12 giorni di lavoro consecutivi), purché venga assicurata una media di 6 giorni di lavoro ed uno di riposo, nell'arco temporale preso a riferimento.
Al lavoratore che fruisce del riposo dopo sette o più giorni di lavoro continuo, potrà essere corrisposto un compenso aggiuntivo alle ordinarie retribuzioni da stabilirsi tra le parti, oltre alle maggiorazioni previste contrattualmente per lavoro straordinario, notturno, festivo etc.
La deroga di cui al presente articolato, dovrà essere convenuta tra le Parti a livello aziendale e comunque comunicata alla RSA/RSU, ovvero in assenza alle OO.SS Provinciali rappresentative aziendalmente.
Copia di tali intese dovranno essere trasmesse all'Osservatorio di cui all'art. 6 del presente CPL.

Art. 26 - Part-time
Visto l'art. 17 del vigente CCNL, le Parti convengono che per particolari esigenze dell'azienda o del lavoratore, relativamente all'alimentazione degli animali negli allevamenti zootecnici, per lavori di pulizia in genere nei fabbricati rurali, per lavori nelle aziende agrituristiche, per attività didattiche/dimostrative svolte all'interno delle "fattorie didattiche", per le attività di vendita diretta, per quanto attiene alla occupazione di studenti e di lavoratori extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno per studio, potranno essere stipulati contratti individuali con prestazione di durata inferiore a quelle indicate dal CCNL. I limiti di orario previsti dall'art. 17 del vigente CCNL non si applicano ai rapporti di lavoro a tempo parziale instaurati con lavoratori che all'atto dell'assunzione siano occupati presso altro datore di lavoro.
In ogni caso l'orario settimanale di lavoro per le mansioni di cui sopra non potrà essere inferiore a 9 ore.
La prestazione a tempo parziale deve risultare da atto scritto ai sensi dell'art. 17 del vigente CCNL.
Le pattuizioni inerenti il presente articolato dovranno essere trasmessi all'Osservatorio di cui all'art. 6 del presente CPL. 
Per quanto riguarda l'applicazione delle cosiddette "clausole elastiche" e "clausole flessibili", le Parti recepiscono integralmente quanto previsto dall'art. 17 del vigente CCNL.
In caso di patologie gravi, (previste dalle vigenti normative di legge e loro successive modifiche ed integrazioni) debitamente accertate e certificate, anche al fine di conciliare i tempi di cura con i trattamenti terapeutici, i lavoratori possono optare per la trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale fino a quando il miglioramento delle condizioni di salute non consenta di riprendere il normale orario di lavoro.

Art. 27 - Ferie e riposi compensativi
[…] Le ferie devono essere usufruite entro i termini previsti dalla Legge.
[…]

Art. 28 - Lavoro straordinario, festivo e notturno
A parziale modifica di quanto stabilito all'art. 42 del vigente CCNL, si considera:
A) Lavoro straordinario: quello eseguito oltre il normale orario giornaliero di lavoro previsto dall'art. 21 del presente CPL;
B) Lavoro festivo: quello eseguito nelle domeniche e nei giorni festivi, di cui all'art. 40 del vigente CCNL;
C) Lavoro notturno: quello eseguito dalle ore 20 alle ore 6 nei periodi in cui è in vigore l'ora solare e dalle 22 alle ore 5 nei periodi in cui è in vigore l'ora legale; per quanto attiene alle aziende del settore agrituristico e della vendita diretta, è considerato lavoro notturno quello eseguito dalle ore 24 alle ore 6 in ogni periodo dell'anno.
Il lavoro straordinario può essere svolto nei limiti indicati all'art. 24 comma 7 del presente CPL. Le prestazioni di cui sopra dovranno essere eseguite, a richiesta del datore di lavoro, per i casi di evidente necessità e non dovranno perciò avere carattere sistematico, dandone normalmente comunicazione, in via preventiva, alle rappresentanze sindacali aziendali o RSU qualora esistenti. […]

Art. 29 - Banca ore
Nei casi di richiesta di prestazione straordinaria a carattere individuale od a carattere collettivo, in alternativa alla remunerazione come straordinario delle ore prestate, nonché in regime di maggiorazione di orario, il lavoratore con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, può optare, mediante richiesta scritta e nell'ambito del calendario annuo, per l'accantonamento delle ore medesime nella "Banca ore" individuale, dalla quale attingere per fruire di riposi supplementari, anche cumulativi, da collocare temporalmente a sua scelta.
Le ore che, alla data del 31 dicembre, non fossero state usufruite, verranno monetizzate applicando, per le sole ore di lavoro accantonate in relazione a prestazioni straordinarie, la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario.
Il totale delle ore accantonate e di quelle usufruite dovrà essere specificato mensilmente nel "prospetto paga".
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore.

Art. 30 - Turni di lavoro e ricorso al lavoro notturno
Si considera turno di lavoro, il lavoro prestato da più lavoratori i quali si avvicendano (singolarmente od in squadra) sullo stesso posto di lavoro per la medesima tipologia professionale effettuando l'orario contrattuale.
Le aziende comunicheranno alle RSA/RSU, ovvero in loro assenza ai lavoratori, con preavviso di almeno 48 ore, le modalità di effettuazione del lavoro sui turni (n. lavoratori interessati, composizione delle eventuali squadre, giorni e ore di avvicendamento turno, periodo del turno).
[…]
Nei turni diurni per lavori di irrigazione e negli essiccatoi aziendali, si procede alla riduzione dell'orario di mezz'ora alla fine del turno.
Nei turni diurni per lavori colturali con mezzi meccanici superiori ai 60 c.v., si prevede un riposo retribuito di mezz'ora, che sarà effettuato durante il turno stesso, ferma restando la maggiorazione salariale del 20% per i turni notturni e/o festivi.
Negli altri turni si darà luogo ad una riduzione di orario pari a 15 minuti retribuiti.

Titolo VII Previdenza-Assistenza Tutela della salute-Ambiente
Art. 44 - Ente Bilaterale /Cassa Extra Legem

[…]
Le Parti convengono di definire, per favorire la diffusione della cultura della sicurezza del lavoro, mediante opportuni protocolli a latere da convenirsi, norme in materia di Sorveglianza Sanitaria, Formazione ed Informazione ai sensi del D.M. 27/03/2013, nonché valutare l'opportunità di produrre materiale informativo ad uso della manodopera agricola ai fini della sensibilizzazione delle Parti in ordine al D.Lgs. 81/2008, anche alla luce di quanto previsto al successivo art. 47.
[…]
Contributo a favore delle donne vittime di violenza di genere
• Con decorrenza dall’1/01/2022 alle operaie agricole sia a tempo indeterminato che determinato verrà assicurato, a richiesta dell’interessata, un sostegno economico aggiuntivo al congedo previsto dall’art. 24 del DLgs 80/2015 nella misura di € 500,00 mensili frazionabili ad ora, fino ad un massimo di tre mesi.

Art. 46 - Tutela della salute e sicurezza sul Lavoro
Le Parti confermano la disciplina collettiva di cui all'art. 67 del vigente CCNL, nonché del Protocollo 18 dicembre 1996, applicativo del D.Lvo 626/94 e del D.Lvo 242/96, come modificati dal D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e si rimanda integralmente agli accordi provinciali del 19 luglio 1999 e 27 luglio 2001.
Contestualmente alla costituzione del Favlaf-Ebat (come previsto dall’art 5 del presente CPL) le Parti ritengono impegno comune e prioritario favorire e regolamentare, nell’ambito delle funzioni della bilateralità, politiche di prevenzione e sostegno ai lavoratori e alle aziende in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro di cui al Dlgs 81/2008, compresa la costituzione della figura dell’RLST.

Art. 47 - Ambiente e tutela della salute dei lavoratori
Ad integrazione di quanto previsto dall'art 67 del CCNL, le Parti convengono quanto segue:
Strumenti informativi
Premessa la necessità di una ulteriore diffusione della cultura sulla sicurezza nel settore agricolo, attraverso la progettazione e la predisposizione di iniziale formative ed- informative, in tutte le aziende e per tutti i lavoratori, le Parti, convengono sull’opportunità che a tutti i lavoratori ed alle aziende siano distribuite apposite documentazioni concernenti le norme di legge vigenti in materia di tutela della salute, l'uso dei fitofarmaci, dei mezzi meccanici, le norme in materia di allevamento, silos e simili, frigoriferi, serre, le lavorazioni a cielo aperto, nonché i mezzi di protezione individuali, l'elenco delle lavorazioni nelle quali siano presenti “fattori di nocività” secondo le peculiarità del mondo agricolo.
Relativamente agli strumenti informativi, le Parti convengono di dare la massima diffusione tra le aziende agricole e gli operai agricoli della Provincia di Ferrara al manuale “Lavorare in Sicurezza”, predisposto dall’EBARER e dall’INAIL regionale, in collaborazione con le casse extra-legem provinciali dell’Emilia Romagna, in corso di aggiornamento.
Il datore di lavoro è tenuto ad informare il lavoratore interessato sia sul tipo di prodotti impiegati per i trattamenti, sia sulle modalità per il loro utilizzo, come pure, per quanto riguarda i mezzi meccanici, sulle norme di manutenzione indicate dalle case costruttrici, nonché sullo stato di manutenzione dei mezzi di prevenzione, intendendosi per tali i filtri, le cabine pressurizzate, ecc..
Interventi formativi
Nei limiti e con le modalità previste dalla norma sui permessi per i corsi di addestramento professionale, le Parti si impegnano ad intervenire nei confronti degli Enti di istruzione professionale, pubblici e privati, affinché nei corsi stessi sia previsto adeguato spazio per l'informazione e la prevenzione degli infortuni sul lavoro e la tutela della salute.
Le Parti convengono sulla necessità (nell'arco di vigenza contrattuale) di consentire l'uso e l'impiego di prodotti e presidi sanitari (ex 1a e 2a classe) ai lavoratori muniti di idonea formazione professionale e del patentino di cui al D.P.R. 1255/68.
In ogni caso tale prescrizione è obbligatoria per coloro i quali siano adibiti a mansioni comportanti l'uso dei prodotti fitosanitari per la prima volta.
I permessi di cui sopra sono concessi anche ai lavoratori a tempo determinato i quali abbiano superato, nell'arco dei dodici mesi, le 150 giornate lavorative nella stessa azienda e che ivi continuano a prestare la propria opera e addetti a lavorazioni nocive.
Medicina preventiva
Le Parti si riportano integralmente alle norme di Legge vigenti in materia, al protocollo d'intesa allegato 16 al vigente CCNL, e a quanto previsto all’art. 68 del CCNL vigente, al protocollo allegato 17 al CCNL.
Restano ferme le competenze dell’Osservatorio di cui all’art 6 del vigente CPL e dei Comitati Paritetici di cui agli allegati 6 e 17 al CCNL.
Commissione tecnica di studio sull'ambiente
Le Parti convengono - al fine di acquisire informazioni utili all'uso delle tecnologie e delle nuove tecniche colturali e per controllare le problematiche relative all'impatto ambientale delle scelte produttive - di costituire, all'interno dell'Ente Bilaterale Agricolo Territoriale, una apposita Commissione Tecnica di Studio. Tale Commissione può essere allargata ad esperti designati dalle Parti. La Commissione si riunirà almeno due volte all'anno.
Gli operai, anche mediante i Delegati aziendali, hanno diritto di controllare l'applicazione di quanto previsto nel presente articolo e delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attivazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute ed integrità fisica, avvalendosi, a tale fine, delle strutture sanitarie istituzionalmente preposte.
Le Parti, con opportune norme a latere del presente CPL, definiranno entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, anche con l'apporto delle competenti Autorità pubbliche in materia, un Protocollo provinciale per l'effettuazione di corsi di formazione, rivolti ad aziende e lavoratori, in materia di tutela della salute.

Art. 48 - Lavori pesanti nocivi
L'orario di lavoro per gli addetti alla preparazione e/o alla irrorazione con i presidi sanitari, ex 1a e 2a classe tossicologica, non dovrà superare le 4 ore effettive, con diritto del lavoratore alla retribuzione dell'intera giornata. Tale riduzione di orario non si applicherà per le irrorazioni effettuate con mezzi meccanici provvisti di cabine pressurizzate omologate.
Per i lavori da svolgersi continuativamente in cella frigorifera, si effettueranno turni non superiori alle 4 ore, salvo restando l'obbligo da parte dell'operaio, della prestazione lavorativa per l'intera giornata.

Titolo VIII Sospensione - Provvedimenti disciplinari - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 49 - Norme disciplinari

Le Parti richiamano espressamente quanto previsto all'art. 7 della Legge 300/70.

Art. 51 - Risoluzione del rapporto individuale di lavoro e sostituzioni
[…]
Giusta causa
Ai sensi dell'art. 2119 Codice Civile, la risoluzione del rapporto per "giusta causa" può avvenire qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
A titolo esemplificativo, sono motivi di giusta causa:
a) insubordinazione grave verso il datore di lavoro e ad un suo rappresentante che, come tale, sia conosciuto dai lavoratori;
[…]
c) qualora il lavoratore ingiuri gravemente il datore di lavoro o chi lo rappresenta, minacci o passi a vie di fatto, si renda colpevole di furto in azienda, di danneggiamenti lesivi agli animali e cose a lui affidate, di assenze ingiustificate per 3 giorni consecutivi oppure, sistematicità nella frequenza di tali assenze anche dopo il richiamo scritto da parte del datore di lavoro.
[…]
Quando ricorre un motivo di giusta causa la risoluzione del rapporto ha effetto immediato, senza obbligo di preavviso.
Giustificato motivo […]

Titolo IX Diritti sindacali
Art. 54 - Delegato di Azienda, RSU - Operai agricoli

A modifica dell'art. 80 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro si stabilisce quanto segue:
- nelle aziende che occupino più di cinque lavoratori dipendenti (operai a tempo indeterminato ed avventizi) sarà eletto un delegato d'azienda nell'ambito di ciascuna delle Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente Contratto.
- Nelle aziende che occupino più di 75 operai agricoli, nelle quali non siano state costituite le RSU di cui allegato n. 19 del vigente CCNL, sarà eletto un secondo delegato di azienda nell'ambito di ciascuna delle Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del CCNL 19/06/2018 e del presente CPL
- Nelle aziende che occupino più di 30 operai agricoli, di cui almeno 20 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nelle quali non siano state costituite le RSU di cui allegato n. 19 del vigente CCNL, sarà eletto un secondo delegato di azienda nell'ambito di ciascuna delle Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente Contratto Collettivo di Lavoro.
I delegati dovranno essere eletti da e tra i lavoratori occupati in azienda. Dalla data della loro elezione decorre la tutela sindacale di cui al presente articolo.
All'elezione dei delegati si addiverrà mediante riunione unica dei lavoratori dell'azienda o mediante riunioni separate per singoli raggruppamenti sindacali.
I nominativi dei Delegati eletti saranno comunicati con lettera, dalle Organizzazioni provinciali o territoriali sindacali dei lavoratori interessati, alle Organizzazioni provinciali dei datori di lavoro, ai Delegati stessi e, per conoscenza, alle Direzioni aziendali.
Qualora il delegato aziendale sia un lavoratore a tempo determinato, ai fini di agevolare l'esercizio delle funzioni sindacali ai sensi dell'art. 80 del CCNL, la tutela ed il diritto di esplicare i compiti di cui al presente articolo nonché il diritto al godimento dei permessi sindacali di cui all'art. 51 del presente Contratto, decorrono, in costanza del rapporto di lavoro, dal momento della comunicazione della nomina al datore di lavoro che potrà essere effettuato "brevi manu" dall'organizzazione sindacale territoriale di appartenenza del delegato stesso.
I delegati sindacali godranno della tutela e dei diritti previsti dal vigente CCNL e dagli artt. 54 e 55 del presente CPL sin dal momento in cui perviene comunicazione all'Azienda.
Le Organizzazioni provinciali datoriali, a loro volta, dovranno comunicare alle rispettive aziende i nominativi dei delegati eletti.
Le Rappresentanze Sindacali Unitarie sono disciplinate dal protocollo d'Intesa per la costituzione delle RSU operai, impiegati e quadri agricoli e florovivaisti, da considerarsi parte integrante del presente CPL.
Il delegato o la RSU hanno i seguenti compiti:
a) vigilare ed intervenire presso la Direzione aziendale per l'esatta applicazione dei contratti collettivi di lavoro e della legislazione sociale;
b) esaminare con la Direzione aziendale le misure atte a prevenire infortuni e malattie professionali e ad adottare condizioni igienico-sanitarie e sociali di competenza del conduttore; c) esaminare in prima istanza le vertenze sindacali per un eventuale tentativo di conciliazione. Le Parti potranno chiedere l'intervento dei rispettivi Sindacati;
d) con riferimento agli artt. 34 e 36 del vigente CCNL il datore di lavoro, nello stabilire il periodo di godimento delle ferie dei dipendenti deve tener conto, compatibilmente con le esigenze dell'azienda, degli interessi e dei desideri dei medesimi, espressi anche tramite i loro delegati aziendali o le RSU;
e) per quanto riguarda le prestazioni di lavoro straordinario si fa riferimento all'art. 28 del presente Contratto.

Art. 56 - Riunioni in azienda
Fatto salvo quanto previsto dall'art. 84 del CCNL, le riunioni aziendali possono essere indette congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali provinciali di categoria.