Tipologia: Accordo rinnovo CPL
Data firma: 24 maggio 2021
Validità: 01.01.2020 - 31.12.2023
Parti: Confagricoltura, Coldiretti, Cia e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Operai agricoli e florovivaisti, Viterbo
Fonte: faicisl.it

Sommario:

 

Oggetto del contratto
Decorrenza e durata
Contrasto al caporalato
Appalti
Bilateralità e welfare
1. Sostegno alla genitorialità
2. Integrazione indennità di malattia

 

3. Indennità “una tantum” agli operai a tempo indeterminato licenziati in corso d’anno
Azioni a tutela delle vittime di molestie sui luoghi di lavoro
Permessi per festività religiose
Incrementi salariali
Salario di risultato e produttività
Classificazione degli operai agricoli e florovivaisti
Impegno a verbale / Stampa


Verbale di accordo per il rinnovo del CPL della provincia di Viterbo per gli operai agricoli e florovivaisti

L’anno 2021, il giorno 24 del mese di maggio, in Viterbo, Via Mantova 4, presso la sede della Confagricoltura Viterbo - Rieti, tra la Confagricoltura Viterbo - Rieti […], la Coldiretti Viterbo […], la Cia di Viterbo […] e la Flai-Cgil di Viterbo […], la Fai-Cisl di Viterbo […], la Uila-Uil di Viterbo […], si conviene di rinnovare il Contratto Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Viterbo, scaduto il 31/12/2019.

Oggetto del contratto
Il Contratto Provinciale di Lavoro (CPL) regola i rapporti di lavoro fra le imprese condotte in forma singola, societaria o, comunque, associata che svolgono attività agricole, nonché attività affini e connesse - comprese le aziende florovivaistiche e le imprese che svolgono lavori di creazione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato - e gli operai agricoli da esse dipendenti.
Il CPL si applica, in particolare, alle imprese considerate agricole ai sensi dell’art. 2135 del C.C. e delle altre disposizioni di legge vigenti, quali a titolo puramente esemplificativo:
- le aziende cerealicole;
- le aziende ortofrutticole;
- le aziende olivicole;
- le aziende zootecniche e di allevamento di animali di qualsiasi specie;
- le aziende di allevamento pesci ed altri organismi acquatici (acquacoltura);
- le aziende vitivinicole;
- le aziende funghicole;
- le aziende casearie;
- le aziende tabacchicole;
- le aziende faunistico - venatorie;
- le aziende agrituristiche e agrituristiche - venatorie;
- le cooperative di servizi alle imprese agricole, di raccolta, trasformazione, confezionamento e commercializzazione dei prodotti conferiti dai soci;
- le aziende di servizi e di ricerca in agricoltura;
- le aziende florovivaistiche;
- le imprese di manutenzione, sistemazione e creazione del verde pubblico e privato
Per quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle norme del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Contrasto al caporalato
Le parti si danno reciprocamente atto di recepire, all’interno del Contratto provinciale di lavoro, l'intervenuta legislazione in materia di azioni di contrasto contro il lavoro nero, lo sfruttamento e il caporalato, che qui si intendono integralmente recepite. Le parti danno mandato all’Ente Bilaterale Fimavla - Ebat di elaborare un progetto da realizzare con il coinvolgimento delle Imprese e dei lavoratori che preveda iniziative, percorsi di formazione e di integrazione dei lavoratori migranti nel rispetto delle leggi e protocolli sopra richiamate, al fine di realizzare rincontro tra domanda e offerta di manodopera, di concerto con il Centro per l’impiego e gli altri Enti pubblici a ciò preposti.

Appalti
Le imprese agricole che intendano esternalizzare una o più fasi del processo produttivo, ricorrendo allo strumento dell’appalto, saranno tenute verificare la sussistenza, in capo al soggetto al quale intendano demandare l’esternalizzazione stessa, dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di appalti. In particolare, sarà necessario che l’impresa appaltante verifichi la corretta applicazione dei contratti collettivi e provinciali vigenti, nonché la regolarità contributiva, mediante la richiesta di consegna del durc. In capo all’impresa appaltante viene posto l’obbligo di comunicare all’Ente Bilaterale, Fimavla-Ebat, entro 48 ore dall’inizio dei lavori, la seguente documentazione: contratto di appalto, documenti di identità del legale rappresentante, sia dell’impresa committente che di quella appaltante, dure in corso di validità di entrambi i soggetti stipulanti il contratto di appalto.

Bilateralità e welfare
Le parti riconoscono fondamentale importanza alla bilateralità. Attraverso la Cassa Extra Legem “FIMAVLA - EBAT”, confermano la necessità di effettuare formazione ed informazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, sia ai lavoratori che ai datori di lavoro, anche con contributi per la partecipazione a corsi di formazione, l’istituzione di un albo degli enti di formazione dei quali avvalersi per la formazione erogata direttamente dal FIMAVLA - EBAT. La stessa Cassa extra-legem potrà, inoltre, contribuire alla fornitura dei dispositivi individuali di protezione mediante un contributo sulle spese sostenute dall’azienda o anche mediante fornitura diretta.

Azioni a tutela delle vittime di molestie sui luoghi di lavoro
Le parti concordemente decidono di istituire una commissione paritetica per contrastare le molestie nel settore agricolo, attraverso uno sportello anti-molestie gestito dall’Ente Bilaterale Ebat/Fimavla.

Impegno a verbale / Stampa
Le parti firmatarie del presente CPL concordano di affidare l’incarico al FIMAVLA - EBAT Viterbo di provvedere alla stampa del Contratto Provinciale di Lavoro.
Il presente accordo è subordinato all’approvazione degli organi direttivi delle OO.SS. che lo sottoscrivono.