Tipologia: Accordo rinnovo CPL
Data firma: 3 febbraio 2021
Validità: 01.01.2020 - 31.12.2023
Parti: Confagricoltura, Coldiretti, Cia e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Operai agricoli e florovivaisti, Brescia
Fonte: faicisl.it


Sommario:

 

Art. 2 - EBAT
Art. 3 - Appalti
Art. 11 - Inquadramento e mansionario
Art. (nuovo) - Reperibilità
Art. 25 - Salari
Art. 26 - Indennità di aprile

 

Art. 31 - Diarie
Art. 36 - Tutela della salute dei lavoratori
Art. 49 - Decorrenza e durata del contratto
Allegati
Art. … EBAT
Art. (nuovo) - Reperibilità


Verbale di accordo

L'anno 2021 il giorno 03 Febbraio, in Brescia presso la sede di Confagricoltura Brescia, tra Confagricoltura - Brescia, Federazione Provinciale Coldiretti - Brescia, Confederazione Italiana Agricoltori - Est Lombardia e Flai - Cgil - BS, Fai - Cisl - BS, Uila - Uil Territoriale BS-CR si è convenuto, ai sensi del CCNL del 19.08.2018, di rinnovare il CPL per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Brescia.
Le modifiche apportate al CPL del 28.12.2016 sono le seguenti:

Art. 2 - EBAT:

(vedi allegato)


Art. 3 - Appalti

(vedi art.30 del CCNL)
Modifiche ed integrazioni:
- il punto 2 del comma 2 è sostituito dal seguente: “dare, entro l’inizio dei lavori, comunicazione scritta all’Ebat, mediante posta elettronica, lettera raccomandata A/R o con altro mezzo idoneo ad accertare l’avvenuta ricezione”.
- aggiungere nuovo comma:” L’impresa appaltatrice dovrà fornire al committente, prima dell’inizio dell’esecuzione dell’attività e nel momento del pagamento della prestazione svolta oggetto del contratto, il DURC (documento di regolarità contributiva in corso di validità)”;
- aggiungere: “L’impresa agricola committente è tenuta a verificare che l’impresa appaltatrice, anche se condotta in forma cooperativa, applichi ai lavoratori impegnati nell’attività del settore oggetto del contratto di appalto la contrattazione collettiva stipulata dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.”
- aggiungere il penultimo comma dell’art.30 del CCNL.: “Nel caso in cui l’azienda abbia la propria sede in un diverso stato membro dell’UE”

Art. (nuovo) - Reperibilità

(vedi allegato)

Art. 36 - Tutela della salute dei lavoratori
- aggiungere impegno a verbale: Le Parti ritengono impegno comune e prioritario favorire e sviluppare, nell’ambito delle funzioni della bilateralità, politiche di prevenzione e sostegno ai lavoratori e ai datori di lavoro in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro di cui al D.lgs. n.81/2008 e con riferimento agli allegati n.6 e n.17 del CCNL 19/06/2018.

Allegati
Art. … EBAT

Le parti firmatarie del presente contratto si impegnano a costituire entro il 30/06/2021 un Ente contrattuale prov.le che abbia attribuite le funzioni della bilateralità, eccetto quelle svolte dalla CIMMI di cui agli artt. 34 e 35, del presente CPL.
L’Ente avrà i seguenti scopi:
[…]
- osservare e monitorare le dinamiche e le tendenze del mercato del lavoro agricolo della provincia di Brescia, anche con riferimento alle pari opportunità;
- promuovere e sostenere lo sviluppo della formazione dei lavoratori della provincia di Brescia;
- promuovere ed incentivare misure per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro nella provincia di Brescia;
- effettuare studi, ricerche, attività formative ed editoriali attinenti ai compiti istituzionali;
- esercitare altre funzioni che le Parti costituenti riterranno opportune per il miglioramento delle relazioni sindacali.
Le parti, altresì, convengono, che:
- verrà mantenuto l’attuale assetto e attività della CIMMI, così come stabilito dagli artt. 34, 35 del CPL;
[…]

Art. (nuovo) - Reperibilità
I lavoratori disponibili a rendersi reperibili, fuori l’orario ordinario di lavoro, nel caso l’azienda ne faccia richiesta in relazione alle esigenze di assicurare il ripristino e la continuità dei servizi, la funzionalità o sicurezza degli impianti, nonché per interventi per la salvaguardia dell’attività produttiva, saranno incaricati con comunicazione scritta, previo accordo tra le parti.
La reperibilità potrà essere richiesta secondo le seguenti articolazioni: oraria, giornaliera e settimanale.
Le parti individuali, direttamente interessate, stabiliranno con apposito accordo della durata di 12 mesi, il periodo e l’ammontare dell’indennità di reperibilità, modalità e tempi per l’intervento, il trattamento economico straordinario per le prestazioni di lavoro effettuate e i rimborsi spese.
È facoltà del lavoratore farsi assistere, per la stesura del contratto, dal proprio rappresentante sindacale.
Le ore di reperibilità non devono considerarsi ai fini del computo dell'orario di lavoro legale e contrattuale.
In attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2120 Codice civile, le parti convengono che i trattamenti economici di cui al presente articolo siano esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto