Provincia Autonoma di Trento
Ordinanza 2 agosto 2021, n. 80
Ulteriore ordinanza, in tema di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, a seguito dell’adozione del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali e economiche”.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

VISTO l’articolo 32 della Costituzione;
VISTO l’articolo 8, comma 1, punto 13) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige) che prevede la competenza legislativa primaria in materia di opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche e l’articolo 52, comma 2, che prevede l’adozione da parte del Presidente della Provincia di provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o più comuni;
VISTO l’articolo 35, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 che dispone, per le Province autonome di Trento e Bolzano, che gli interventi dello Stato hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e provinciali e, in presenza di tali interventi, sono fatte salve le competenze provinciali e l’operatività dell’ordinamento provinciale;
VISTO l’articolo 9, comma 1, numero 10), dello Statuto di autonomia che attribuisce alla Provincia autonoma di Trento competenza in materia di igiene e sanità;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, recante Norme di attuazione dello Statuto per la regione Trentino - Alto Adige in materia di igiene e sanità e, in particolare, quanto previsto dall’articolo 3, che individua le competenze degli organi statali;
VISTA la legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, “Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento”;
PRESO ATTO delle delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 , del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021, del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, il cui termine è ad oggi ulteriormente prorogato al giorno 31 dicembre 2021, ai sensi dell’art. 1 del decreto legge 23 luglio 2021 n. 105;
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che nell'articolo 5, comma 2, prevede espressamente che “Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione”, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74;
VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020 n. 125 recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n. 159;
VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”, convertito con legge 12 marzo 2021, n. 29;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»”;
VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19”, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;
VISTA l’ordinanza del Ministero della Salute del 11 giugno 2021, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia e nella Provincia autonoma di Trento” (G.U. n. del n. 139 del 12-6-2021), secondo cui nella Provincia autonoma di Trento, a partire dal 14 giugno 2021, cessa l'applicazione delle misure di cui alla «zona gialla» e si applicano le misure di cui alla c.d. «zona bianca», nei termini e secondo le decorrenze di cui al decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 e 18 maggio 2021, n. 65;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021, recante “Disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19» (G.U. n. 143 del 17 giugno 2021);
VISTO il decreto legge 23 luglio 2021, n. 105 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali e economiche”;
CONSIDERATO l’ultimo report settimanale disponibile (n. 63), effettuato dal Ministero della Salute, Istituto Superiore della Sanità, che per la Provincia di Trento per il periodo di riferimento 19 luglio 2021 - 25 luglio 2021 individua “Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 19/7/2021- 25/7/2021: 255 | Incidenza: 46,81 per 100.000 - Rt: 1,83 (CI: 0.57-2.9) [medio 14gg];
VISTE le precedenti ordinanze del Presidente della Provincia in tema di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;


Impiego delle certificazioni verdi Covid-19 in ambito provinciale a partire dal 6 agosto 2021
Impiego certificazioni verdi Covid-19 per la partecipazione del pubblico ad eventi/competizioni sportivi e per gli spettacoli in zona bianca a partire dal 6 agosto 2021

Preso atto dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105 che inserisce l’art. 9 bis nel decreto legge 22 aprile 2021 n. 52, come convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021 n. 87, il quale, a far data dal 6 agosto 2021, disciplina l’accesso a determinati servizi e attività (compresi gli eventi sportivi/competizioni e gli spettacoli) esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 di cui all’art. 9, comma 2, del medesimo decreto legge n. 52.
Considerato come sul territorio provinciale, con le ordinanze emergenziali del Presidente della Provincia n. 77 del 2 luglio 2021 e n. 78 del 6 luglio 2021, è già stato previsto l’utilizzo della certificazione verde Covid-19, anche se in forma opzionale, per la partecipazione del pubblico ad eventi/competizioni sportivi e spettacoli.
Alla luce di quanto sopra, ritenute ancora valide le indicazioni di carattere sanitario espresse dall’Apss nella nota di data 1 luglio 2021 prot. n. 124172, allegata quale parte integrante e sostanziale all’ordinanza del Presidente n. 77 del 2 luglio 2021, si conferma a partire dal 6 agosto 2021, in zona bianca, la disciplina dettata dai punti 1), 2 e 3) della citata ordinanza n. 77 per quanto riguarda il possesso necessario (e non più opzionale) delle certificazioni verdi Covid-19 per assistere agli eventi/competizioni sportivi e per gli spettacoli, con le seguenti modifiche:
a) al punto 1. (“Impianti e strutture al chiuso") e al punto 2 (“Impianti e strutture all’aperto") della predetta ordinanza n. 77, la frase “la previsione di questo periodo non si applica a coloro che hanno meno di 16 anni" viene sostituita dalla seguente “la previsione di questo periodo non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute"',
b) al punto 3. (“Luoghi all’aperto non all’interno di impianti e strutture dedicate"), il periodo “Ai fini della partecipazione agli eventi/competizioni sportivi e spettacoli di cui ai periodi precedenti, non è richiesto il possesso di una delle certificazioni verdi covid-19 di cui all’art. 9 del decreto legge n. 52/2021, compresa l’effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo eseguito nelle 48 ore precedenti e rilasciato in formato cartaceo o digitale." viene sostituito dal seguente “Ai fini della partecipazione agli eventi/competizioni sportivi e spettacoli di cui ai periodi precedenti, è richiesto il possesso di una delle certificazioni verdi covid-19 di cui all’art. 9 del decreto legge n. 52/2021, compresa l’effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo eseguito nelle 48 ore precedenti e rilasciato in formato cartaceo o digitale. La previsione di questo periodo non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
Altresì, a chiarimento di quanto disposto dal D.lgs. n. 52/2021 (così come modificato dal D.lgs. n. 105/2021), per coloro che fanno attività sportiva il possesso di una delle certificazioni verdi Covid- 19 è prevista solo nella fattispecie normata all’art. 9 bis, comma 1), lett. d), del citato D.lgs. n. 52/2021, ossia per l’accesso a piscine, centri natatori palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso.
Restano salve, in quanto compatibili, le misure previste dai vari protocolli/linee guida previste dalle varie Federazioni sportive e/o dal Dipartimento nazionale per lo sport.


Impiego certificazioni verdi Covid-19 perla partecipazione del pubblico ad eventi/competizioni sportivi e per gli spettacoli in zona gialla, arancione e rossa a partire dal 6 agosto 2021

Per gli eventi/competizioni sportivi e per gli spettacoli in zona gialla, arancione e rossa, si applica la normativa prevista a livello statale per tali zone.


Impiego certificazioni verdi Covid-19 per le attività e i servizi ulteriori rispetto agli eventi/competizioni sportivi e agli spettacoli a partire dal 6 agosto 2021

Per tutte le altre attività e i servizi ulteriori rispetto agli eventi/competizioni sportivi e agli spettacoli, si applica quanto previsto dalla normativa statale in materia di certificazioni verdi Covid-19.
 

Misure operative per un’applicazione ragionevole della normativa in materia di certificazioni verdi Covid-19
Eventi o attività che si svolgono in luoghi ampi e non confinati

Appare altresì opportuno disporre delle misure operative in grado di semplificare e di consentire l’organizzazione di eventi o attività che si svolgono in luoghi ampi e non confinati (si pensi ad eventi/attività organizzati in parchi o in ambienti montani o in altri ambienti naturali ovvero a sagre/fiere che si articolano in forma diffusa su ampie aree anche urbane ecc. ecc.), ove è oggettivamente impossibile presidiare e controllare l’accesso da parte di tutti i possibili fruitori.
In tali ipotesi, il proprietario o il legittimo detentore (nel caso in cui i due soggetti non coincidano, sarà tenuto il soggetto che organizza l’evento o l’attività) del luogo presso il quale si svolgerà l’evento o l’attività deve predisporre un apposito '"Piano per la verifica della certificazione verde Covid-19” (adeguatamente segnalato ai possibili fruitori), da esibire eventualmente a richiesta delle Forze di polizia o degli altri soggetti tenuti ad assicurare il rispetto delle misure anti-Covid, con l’indicazione dei varchi principali di accesso all’evento o all’attività, ove sarà garantito il controllo del possesso della certificazione verde Covid-19.
All’interno del Piano andrà altresì individuata e segnalata (con indicazioni fisiche o con la presenza di personale addetto o con altre modalità adeguate) un’area di prossimità all’evento a o all’attività entro la quale è necessario possedere la certificazione verde Covid-19 per poter accedere da parte dei fruitori (tale area andrà individuata in base alla conformazione dei luoghi, alla natura dell’evento/attività e al numero ipotizzato di possibili fruitori, in maniera tale che al suo interno sia garantito il rispetto della misura del distanziamento personale tra le persone di almeno un metro).
La responsabilità personale è esclusiva in capo a quei soggetti che fruiscono dell’evento o dell’attività senza essere in possesso della certificazione verde Covid-19 e che, deliberatamente, si sottraggono al controllo dai varchi principali individuati come sopra e si introducano nella predetta “area di prossimità”.
 

Processo di verifica della certificazione verde Covid-19 integrativo all’utilizzo dell’applicazione mobile VerificaC19

Ritenuto altresì ragionevole consentire il processo di verifica della certificazione verde Covid-19 anche tramite strumenti integrativi all’utilizzo dell’applicazione mobile APP VerificaC19 previsto a livello statale, purché tali strumenti (ad es. totem o minitotem o strumenti simili in grado di semplificare e rendere più fluidi e veloci i controlli) siano in grado di garantire il rispetto delle regole di validazione delle certificazioni verdi Covid-19 di cui punto 3. dell’Allegato B) al Dpcm 17 giugno 2021, recante le disposizioni attuative dell’art. 9, comma 10, del decreto legge n. 52 del 2021.
L’utilizzo di tali strumenti integrativi all’applicazione mobile deve essere in ogni caso presidiato dal verificatore o da personale delegato, il quale a campione può decidere di effettuare la verifica anche con l’applicazione mobile APP VerificaC19.
Il Dipartimento provinciale di protezione civile e l’Azienda provinciale per i Servizi sanitari sono autorizzati fin da subito ad acquistare un numero congruo di esemplari degli strumenti di cui sopra, al fine di testarli in strutture pubbliche e/o sanitarie e/o socio/sanitarie al cui ingresso è richiesto il possesso della certificazione verde Covid-19, al fine di verificare se gli stessi siano più funzionali all’ingresso in dette strutture rispetto all’utilizzo di una app mobile.
Resta inteso altresì che, laddove la normativa statale, prevede che l’intestatario della certificazione verde Covid-19 all’atto della verifica dimostri, a richiesta del verificatore, la propria identità personale mediante l’esibizione di un documento di identità, tale richiesta non è obbligatoria per il verificatore stesso, ma è rimessa alla sua discrezionalità caso per caso.
 

Concorsi pubblici

Premesso che, a partire dal 6 agosto 2021, l’art. 9 bis del decreto legge n. 52 del 2021, così come introdotto dall'alt 3 del decreto legge n. 105 del 2021, consente esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 l’accesso ai concorsi pubblici.
Ritenuto dalla ratio della norma, la quale sembra rivolgersi ai fruitori dei servizi o delle attività elencati nel citato art. 9 bis e non anche a coloro che in qualche modo svolgano un’attività lavorativa legata a tali servizi o attività, che tale misura valga esclusivamente per i candidati ai concorsi pubblici, mentre non riguarda sia il personale addetto alle varie attività concorsuali sia i membri delle commissioni esaminatrici, per i quali continuano a valere le misure specifiche prescritte nel “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici" allegato all’ordinanza n. 71 di data 26 aprile 2021 del Presidente della Provincia, così come integrato dalla misura di cui al punto 17) dell’ordinanza n. 74 di data 21 maggio 2021 del Presidente della Provincia.
Appare altresì opportuno chiarire che, avendo il citato art. 9 bis testualmente statuito in termini di “concorsi pubblici”, si ritiene che tale espressione generica includa anche le procedure concorsuali interamente riservate al personale interno dell’amministrazione organizzatrice.
 

Certificazione verde Covid-19 per chi svolge un lavoro o esercita una professione o svolge volontariato o attività simili

A chiarimento della normativa attualmente in essere, si specifica che se la stessa normativa non prevede espressamente il possesso della certificazione verde Covid-19 per lo svolgimento di una determinata professione/lavoro/attività di volontariato o simili, coloro che esercitano una professione/un lavoro/un’attività di volontariato o simili nell’ambito di un servizio/attività/evento per usufruire del quale gli utenti devono essere in possesso di certificazione verde Covid-19, tali lavoratori/professionisti/volontari non sono tenuti ad avere essi stessi tale certificazione.
Tutto ciò premesso,

IL PRESIDENTE
ORDINA QUANTO SEGUE


Impiego delle certificazioni verdi Covid-19 in ambito provinciale a partire dal 6 agosto 2021
Impiego certificazioni verdi Covid-19 per la partecipazione del pubblico ad eventi/competizioni sportivi e per gli spettacoli in zona bianca a partire dal 6 agosto 2021

1) a partire dal 6 agosto 2021, in zona bianca sono prorogate le misure dettate dall’ordinanza del Presidente della Provincia n. 77 di data 2 luglio 2021 ai punti 1), 2, e 3) per quanto riguarda il possesso necessario (e non più opzionale) delle certificazioni verdi Covid-19 per assistere agli eventi sportivi/competizioni e agli spettacoli, con le seguenti modifiche:
a) al punto 1. (“Impianti e strutture al chiuso") e al punto 2 (“Impianti e strutture all’aperto") della predetta ordinanza n. 77, la frase “la previsione di questo periodo non si applica a coloro che hanno meno di 16 anni' viene sostituita dalla seguente “la previsione di questo periodo non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute”;
b) al punto 3. (“Luoghi all’aperto non all’interno di impianti e strutture dedicate”), il periodo “Ai fini della partecipazione agli eventi/competizioni sportivi e spettacoli di cui ai periodi precedenti, non è richiesto il possesso di una delle certificazioni verdi covid-19 di cui all’art. 9 del decreto legge n. 52/2021, compresa l’effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo eseguito nelle 48 ore precedenti e rilasciato in formato cartaceo o digitale." viene sostituito dal seguente “Ai fini della partecipazione agli eventi/competizioni sportivi e spettacoli di cui ai periodi precedenti, è richiesto il possesso di una delle certificazioni verdi covid-19 di cui all’art. 9 del decreto legge n. 52/2021, compresa l’effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo eseguito nelle 48 ore precedenti e rilasciato in formato cartaceo o digitale. La previsione di questo periodo non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. ’’;
2) resta inteso, a chiarimento di quanto disposto dal D.lgs. n. 52/2021 (così come modificato dal D.lgs. n. 105/2021), che per coloro che fanno attività sportiva il possesso di una delle certificazioni verdi Covid-19 è prevista solo nell’ipotesi normata all’art. 9 bis, comma 1), lett. d), del citato D.lgs. n. 52/2021, ossia per l’accesso a piscine, centri natatori palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso. Restano salve, in quanto compatibili, le misure previste dai vari protocolli/linee guida previste dalle varie Federazioni sportive e/o dal Dipartimento nazionale per lo sport.
 

Impiego certificazioni verdi Covid-19 perla partecipazione del pubblico ad eventi/competizioni sportivi e per gli spettacoli in zona gialla, arancione e rossa a partire dal 6 agosto 2021

3) in materia di certificazioni verdi Covid-19 per la partecipazione del pubblico ad eventi/competizioni sportivi e per gli spettacoli in zona gialla, arancione e rossa, a partire dal 6 agosto 2021 si applica quanto previsto per tali zone dalla normativa statale;
 

Impiego certificazioni verdi Covid-19 per le attività e i servizi ulteriori rispetto agli eventi/competizioni sportivi e agli spettacoli

4) in materia di certificazioni verdi Covid-19, per tutte le altre attività e i servizi ulteriori rispetto agli eventi/competizioni sportivi e agli spettacoli, si applica quanto previsto dalla normativa statale in materia;
 

Misure operative per un’applicazione ragionevole della normativa in materia di certificazioni verdi Covid-19
Eventi o attività che si svolgono in luoghi ampi e non confinati

5) qualora l’evento o l’attività, per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde Covid-19, si svolge in luoghi ampi e non confinati (si pensi ad eventi/attività organizzati in parchi o in ambienti montani o in altri ambienti naturali o a sagre/fiere che si articolano in forma diffusa su ampie aree anche urbane ecc. eco.), ove è oggettivamente impossibile presidiare e controllare l’accesso di tutti i possibili fruitori, il proprietario o il legittimo detentore del luogo (nel caso in cui i due soggetti non coincidano, sarà tenuto il soggetto che organizza l’evento o l’attività) presso il quale si svolgerà l’evento o l’attività deve predisporre un apposito '"Piano per la verifica della certificazione verde Covid-19" (adeguatamente segnalato ai possibili fruitori), da esibire eventualmente a richiesta delle Forze di polizia o degli altri soggetti tenuti ad assicurare il rispetto delle misure anti-Covid, con l’indicazione dei varchi principali di accesso all’evento o all’attività, ove sarà garantita la verifica del possesso della certificazione verde Covid-19.
All’interno del Piano andrà altresì individuata e segnalata (con indicazioni fisiche o con la presenza di personale addetto o con altre modalità adeguate) un’area di prossimità all’evento o all’attività entro la quale è necessario possedere la certificazione verde Covid-19 per poter accedere da parte dei fruitori (tale area andrà individuata in base alla conformazione dei luoghi, alla natura dell’evento/attività e al numero ipotizzato di possibili fruitori, in maniera tale che al suo interno sia garantito il rispetto della misura del distanziamento personale tra le persone di almeno un metro).
La responsabilità personale è esclusiva in capo a quei soggetti che fruiscono dell’evento o dell’attività senza essere in possesso della certificazione verde Covid-19 e che, deliberatamente, si sottraggono al controllo dai varchi principali individuati come sopra e si introducano nella predetta “area di prossimità”.;
 

Processo di verifica della certificazione verde Covid-19 integrativo all’utilizzo dell’applicazione mobile (APP) denominata VerificaC19

6) i soggetti chiamati a verificare il possesso della certificazione verde Covid-19 possono, laddove siano presenti sistemi telematici in grado di garantire tecnicamente quanto segue, assicurare il processo di verifica anche attraverso strumenti (come per es. totem, minitotem o strumenti similari) posizionati nei punti di accesso agli eventi e/o attività e/o luoghi in grado di semplificare e rendere più fluidi e veloci i controlli, integrativi all’utilizzo dell’applicazione mobile (APP) denominata VerificaC19; tali strumenti devono in ogni caso essere presidiati da personale addetto che verifica l’esito del controllo. Resta sempre in facoltà del verificatore effettuare a campione una seconda verifica utilizzando l’applicazione mobile APP VerificaC19;
In ogni caso, tali predetti strumenti devono essere in grado di garantire il rispetto delle regole di validazione delle certificazioni verdi Covid-19 di cui punto 3. dell’Allegato B) al Dpcm 17 giugno 2021, recante le disposizioni attuative dell’art. 9, comma 10, del decreto legge n. 52 del 2021.
Il Dipartimento provinciale di protezione civile e l’Azienda provinciale per i Servizi sanitari sono autorizzati fin da subito ad acquistare un numero congruo di esemplari degli strumenti di cui sopra, al fine di testarli in strutture pubbliche e/o sanitarie e/o socio/sanitarie al cui ingresso è richiesto il possesso della certificazione verde Covid-19, al fine di verificare se gli stessi siano più funzionali all’ingresso in dette strutture rispetto all’utilizzo di una app mobile.
7) in ogni caso, laddove la normativa statale prevede che l’intestatario della certificazione verde Covid-19 all’atto della verifica dimostri, a richiesta del verificatore, la propria identità personale mediante l’esibizione di un documento di identità, tale richiesta non è obbligatoria per il verificatore stesso, ma è rimessa alla sua discrezionalità caso per caso;
 

Concorsi pubblici

8) a partire dal 6 agosto 2021, i candidati ai concorsi pubblici, compresi quelli delle procedure concorsuali interamente riservate al personale interno dell’amministrazione organizzatrice, devono essere muniti, all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale e per ogni singola prova, di una delle certificazioni verdi Covid-19 di cui all’art. 9, comma 2, del decreto legge n. 52/2021;
9) la misura di cui al punto precedente non si applica sia al personale addetto alle varie attività concorsuali che ai membri delle commissioni esaminatrici;
10)per il resto, in materia di concorsi pubblici, continua ad applicarsi quanto previsto nel "Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici" allegato all’ordinanza n. 71 di data 26 aprile 2021 del Presidente della Provincia, così come integrato dalla misura di cui al punto 17) dell’ordinanza n. 74 di data 21 maggio 2021 del medesimo Presidente;
 

Certificazione verde Covid-19 per chi svolge un lavoro o esercita una professione o svolge volontariato o attività simili

11) si chiarisce che se la normativa attualmente in essere non prevede espressamente il possesso della certificazione verde per lo svolgimento di una determinata professione/lavoro/attività di volontariato o simili, coloro che esercitano una professione/un lavoro/un’attività di volontariato o simili nell’ambito di un servizio/attività/evento per usufruire del quale gli utenti devono essere in possesso di certificazione verde Covid-19, tali lavoratori/professionisti/volontari o simili non sono tenuti ad avere essi stessi tale certificazione.


Disposizioni finali

12) le disposizioni della presente ordinanza sono efficaci dal giorno 2 agosto 2021 e fino al giorno 31 dicembre 2021, salvo ove indicati termini diversi e salvo eventuali modifiche/integrazioni successive, restando altresì impregiudicate le ulteriori disposizioni recate dalle pregresse ordinanze del Presidente della Provincia adottate in tema di emergenza epidemiologica da COVID-19 qualora non in contrasto con la presente ovvero se non modificate o superate dal Dpcm 2 marzo 2021;
Il mancato rispetto degli obblighi nascenti dalla presente ordinanza comporta l’applicazione sanzionatoria di quanto previsto dall’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35, cosi come specificato dal decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti gli interessati.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e al Commissario del Governo della Provincia di Trento.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento e trasmessa tempestivamente in copia a cura del dirigente del Dipartimento competente in materia di protezione civile, alla Questura di Trento, ai Comandi provinciali dei carabinieri e della Guardia di Finanza e a tutti i Comuni.