Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio Terzo del personale dirigenziale, amministrativo e non di ruolo
Ai Signori Direttori Generali SEDE
All'Ufficio del Capo del Dipartimento Ufficio 1 - Affari Generali
SEDE
Ai Signori Provveditori Regionali LORO SEDI
Alle OO.SS. per il tramite dell’Ufficio IV - Relazioni Sindacali
SEDE
Alle R.L.S. per il tramite dell’Uffìcio IV - Relazioni Sindacali
SEDE
OGGETTO: Decreto legge 23 luglio 2021, 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID - 19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.
§ 1. Per opportuna conoscenza e di seguito a precedenti comunicazioni sulla materia, si rappresenta che con il decreto legge 21 luglio 2021, n. 105, all'art. 9, sono state disposte ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
§ 2. Proroga delle misure emergenziali in materia di disabilità
In particolare, l'art. 9 del citato d.l. 105/21 ha disposto la proroga sino al 31 ottobre 2021 delle misure emergenziali in materia di disabilità (in precedenza stabilite al 30 giugno 2021), di cui all'art. 26, comma 2 bis, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27¹.
Si evidenzia, al riguardo, che la proroga ha efficacia retroattiva dal 30 giugno 2021 e che risultano immutate le condizioni di accesso alla misura, valida per i dipendenti in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
§ 3. Lavoro agile del personale del comparto sicurezza.
Si rappresenta, inoltre, che per effetto della proroga dello stato di emergenza al 31 dicembre 2021, di cui all'art. 1 del decreto legge 105/2021, deve intendersi adeguato in tal senso anche il termine per lo svolgimento del lavoro agile nei confronti del personale del Comparto Sicurezza. Ai fini della applicazione della disposizione, per il suddetto personale, di richiama quanto già indicata nella nota 20 marzo 2020, n. 94745, che ha disciplinato il lavoro agile emergenziale limitatamente al personale addetto ai servizi amministrativi e che non sia impiegato in compiti che richiedano la presenza fisica sul posto di lavoro.
Le misure di contenimento possono, altresì, prevedere la presenza del personale nei luoghi di lavoro organizzata disponendo una differenziazione dell'orario di ingresso e di uscita del personale, adottando la più ampia flessibilità dell'orario di lavoro dei dipendenti, nonché promuovendo la fruizione di periodi di congedo ordinario e ferie pregresse, nel rispetto dei relativi termini contrattuali.
Le LL.SS.II. sono invitate a diramare la presente ministeriale agli istituti, servizi e uffici dipendenti, disponendo che tale comunicazione venga portata a conoscenza di tutto il personale interessato con i mezzi ritenuti più idonei al fine di consentire la massima e più celere pubblicità.
Si ringrazia per la collaborazione e si inviano cordiali saluti.
Il Direttore Generale
Massimo Parisi
___
¹ Art. 26, comma 2-bis DL 18/2020.
A decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 30 giugno 2021, i lavoratori fragili di cui al comma! svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.