Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio Terzo del Personale dirigenziale, amministrativo e non di ruolo

 

Ai Signori Direttori Generali
SEDE
Ai Signori Provveditori Regionali
LORO SEDI
Ai Signori Direttori degli Istituti
LORO SEDI
per il tramite dei Provveditorati
All’Ufficio del Capo del Dipartimento Ufficio I - Segreteria Generale
SEDE
Alle OO.SS. per il tramite dell’ufficio IV - Relazioni Sindacali
SEDE
Alle R.L.S. per il tramite dell’ufficio IV - Relazioni Sindacali
SEDE

 

Oggetto: decreto legge 30 aprile 2021, n. 56 - proroga delle disposizioni relative al lavoro agile emergenziale.

§ 1. Di seguito alla nota 4 marzo 2021, n. 83784, si comunica che il decreto legge 30 aprile 2021, n. 56, al comma 1, ha esteso la possibilità del lavoro agile in fase emergenziale fino alla definizione della disciplina del medesimo da parte dei contratti collettivi e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. Pertanto, con riferimento all’Accordo stipulato con le OOSS il 4 novembre 2020 e trasmesso con nota 6 novembre 2020, n. 396529, deve intendersi prorogata l’efficacia delle disposizioni in esso contenute sino al 31 dicembre 2021.
Ciascun ufficio potrà provvedere alla proroga dei progetti di lavoro agile con modalità semplificata, già in precedenza avviata e disciplinata, sino alla data suddetta.
§ 2. Il successivo comma 2 del citato decreto legge 56/2021, prevede altresì che nei confronti del personale del Comparto sicurezza, il lavoro agile emergenziale è prorogato sino al termine dello stato di emergenza - allo stato fissato al 31 luglio 2021, dal DPCM [ Delibera del Consiglio dei Ministri] 21 aprile 2021. Ai fini dell’applicazione della disposizione, per il suddetto personale, si richiamano le disposizioni già emanate con la nota 20 marzo 2020, n. 94745, che ha disciplinato il lavoro agile emergenziale limitatamente al personale addetto ai servizi amministrativi e che non sia impiegato in compiti che richiedano la presenza fisica sul posto di lavoro.
§ 3. Il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, inoltre, ha disposto l’applicazione di misure per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, ripristinando la disciplina delle “zone gialle”.
Si chiede di valutare, per gli uffici collocati nelle relative aree, una maggiore presenza del personale negli uffici, raccomandando, in tal caso, di osservare le misure dettate dalle autorità governative affinché la prestazione lavorativa dei dipendenti avvenga nel massimo della sicurezza possibile e nel rispetto di efficienza, regolarità e continuità dei servizi.
Si invitano, pertanto, tutti gli uffici ad assicurare la più ampia flessibilità dell’orario di lavoro dei dipendenti avuto riguardo, in particolare, all’orario di entrata e di uscita.
§ 4. Si ricorda, infine, che l’art. 2, comma 1 del decreto legge 56/2021, ha prorogato la validità dei documenti di identità, incluse le tessere cartacee modelli AT e BT, con scadenza al 31 gennaio 2021 al 30 settembre 2021.
Confidando nella massima e consapevole collaborazione, si invitano le SS.LL. a dare puntuale applicazione e completa diffusione tra il personale dipendente alla presente nota.
 

Il Direttore Generale
Massimo Parisi