Ministero della cultura
SEGRETARIATO GENERALE
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Oggetto: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche - Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105.
Si trasmette il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 175 del 23 luglio 2021 ed entrato in vigore in pari data, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.
Il predetto decreto dispone la proroga al 31 dicembre 2021 dello stato di emergenza e dei correlati termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato A, stabilendo l’applicazione dal 1° agosto al 31 dicembre 2021, per quanto non diversamente disposto, delle misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, fermo restando quanto previsto dal decreto-legge n. 19 del 2020, dal decreto-legge n. 33 del 2020 e dal decreto-legge n. 52 del 2021 e successive modificazioni.
Si segnala, in particolare, che il D.L. n. 105/2021, rispetto alle predette misure diffuse, da ultimo, con circolare di questo Segretariato generale n. 65/2021, dispone:
- l’introduzione dell’art. 9-bis al D.L. 52/2021 (Impiego certificazioni verdi COVID-19), ai sensi del quale, a far data dal 6 agosto 2021, in zona bianca, salvo le eccezioni previste al comma 3 del medesimo articolo, l’accesso ai seguenti servizi e attività è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 ex art. 9, comma 2, del D.L. 52/2021: spettacoli aperti al pubblico, di cui all'art. 5 del D.L. 52/2021; musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all'art. 5-bis del D.L. 52/2021; parchi tematici e di divertimento; centri culturali, sociali e ricreativi, di cui all'art. 8-bis, comma 1 del D.L. 52/2021, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi; i concorsi pubblici. La medesima misura si applica nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i predetti servizi e attività siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone;
- modifiche all’art. 5-bis del D.L. 52/2021 (Musei e altri istituti e luoghi della cultura), in virtù delle quali anche in zona bianca, oltre che in zona gialla, il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori, garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Per gli istituti e i luoghi della cultura che nell'anno 2019 hanno registrato un numero di visitatori superiore a un milione, il sabato e i giorni festivi il servizio è assicurato a condizione che l'ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo. Resta sospesa l'efficacia delle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, che prevede il libero accesso a tutti gli istituti e ai luoghi della cultura statali la prima domenica del mese. Alle medesime condizioni sono altresì aperte al pubblico le mostre
- modifiche all’art. 5 del D.L. 52/2021 (Spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi), in virtù delle quali in zona bianca e in zona gialla gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, del D.L. 52/2021. In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 25 per cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all'aperto e 2.500 al chiuso. In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all'aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate ai sensi dell'art. 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati. In zona bianca e gialla, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi all'aperto, può essere stabilito un diverso numero massimo di spettatori, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
Si invitano le Direzioni generali centrali, nell’esercizio dei poteri di direzione, indirizzo, coordinamento e controllo nei confronti degli Istituti da esse dipendenti a verificare e monitorare, unitamente alla Direzione generale Organizzazione per quanto di specifica competenza, la corretta e concreta applicazione delle disposizioni sopra indicate e di quelle in materia di lavoro agile già diffuse con circolare di questo Segretariato generale n. 25/2021.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Salvatore Nastasi