Tipologia: Accordo rinnovo CPL
Data firma: 10 agosto 2017
Validità: 01.01.2016 - 31.12.2019
Parti: Confagricoltura, Coldiretti, Cia e Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Operai agricoli e florovivaisti, Bari - BAT
Fonte: faicisl.it

Sommario:

 

Verbale di accordo per il rinnovo del contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Bari e B.A.T.
Art. 1 - Oggetto del contratto
Art. 1-Bis Diritti sindacali
Art. 2 - Definizione degli operai agricoli
Art. 3 - Assunzione
Art. 4 - Manodopera migrante
Art. 5 - Riassunzione
Art. 6 - Osservatorio provinciale
Regolamento per il funzionamento dell’Osservatorio
Art. 7 - Commissione paritetica
Art. 8 - Classificazione
Art. 9 - Attività formativa
Art. 9/bis della Piattaforma del CCPL - Permessi per formazione continua e recupero scolastico
Art. 10 - Lavori nocivi e pesanti
Art. 10/bis - Sicurezza sul lavoro
Art. 11 - Orario di lavoro - Organizzazione del lavoro
Art. 12 - Carico bestiame
Art. 13 - Riposo settimanale
Art. 14 - Interruzioni - Recuperi
Art. 15 - Permessi straordinari
Art. 16 - Permessi per corsi di recupero scolastico
Art. 17 - Retribuzione
Art. 18 - Premio per obiettivo
Art. 19 - Alloggio e annessi

 

Art. 20 - Obblighi particolari tra le parti
Art. 21 - Rimborso spese
Art. 22 - Indennità di percorso
Art. 23 - Spese di viaggio
Art. 24 - Pernottamento
Art. 25 - Integrazione indennità di malattia ed assistenza contrattuale.
Art. 26 - Condizioni di lavoro
Art. 27 - Organizzazione del lavoro
Art. 28 - Norme disciplinari
Art. 29 - Disciplina dei licenziamenti individuali per gli operai a tempo Indeterminato
Art. 30 - Piani colturali
Art. 31 - Sviluppo dell‘agricoltura - Piani di sviluppo aziendali
Art. 32 - Occupazione finanziamenti pubblici
Art. 33 - Miglioramento rapporti di lavoro a tempo determinato
Art. 34 - Uso delle risorse
Art. 35 - Riunioni in azienda
Art. 36 - Delegato aziendale
Art. 37 - Quota sindacale per delega
Art. 38 - Mercato del lavoro
Art. 39 - Bilateralità Welfare Aziendale
Art. 40 - Condizioni di miglior favore
Art. 41 - Decorrenza e durata del contratto
Art. 42 - Esclusività di stampa
Allegato A - Diritto di precedenza


Contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli della provincia di Bari e B.A.T. (Barletta-Andria-Trani)

Verbale di accordo per il rinnovo del contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Bari - B.A.T.
Il giorno 10 agosto 2017, in Bari, tra la Confagricoltura di Bari […], la Coldiretti Bari […], la Confederazione Italiana Agricoltori Bari […], la Confederazione Italiana Agricoltori B.A.T. […] e la Fai - Cisl Provinciale di Bari […], la Uila - Uil Provinciale di Bari […], la Uila - Uil Provinciale B.A.T. […], in applicazione dell’art.2 del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 22 ottobre 2014 è stato siglato l’Accordo per il rinnovo del Contratto Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Bari - B.A.T.

Art. 1 Oggetto del contratto

Il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro (CCPL), nell'ambito delle materie indicate dalle norme di rinvio contenute nella normativa nazionale, integra il CCNL del 22 ottobre 2014 nella disciplina dei rapporti di lavoro tra le aziende singole o associate e gli operai agricoli della Provincia di Bari e B.A.T..
Il presente CCPL si applica, in particolare, alle imprese considerate agricole ai sensi dell'art.2135 del Codice Civile e delle altre disposizioni di legge vigenti, già identificate nell'art. 1 del CCNL del 22 ottobre 2014.
Il presente CCPL si applica, inoltre, alle aziende che esercitano attività di itticoltura, acquacoltura, mitilicoltura sia a terra che in mare o negli specchi d’acqua ed attività di allevamento di pesci ed altri organismi d’acqua.

Art. 1-Bis Diritti sindacali
Fermo restando quanto previsto dall’Art. 82 del CCNL, le riunioni sindacali in azienda possono essere indette dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto, per le aziende che occupano complessivamente i 5 dipendenti.

Art. 3 Assunzione
L’assunzione dell'operaio a tempo determinato avviene con atto scritto, così come previsto dalla legge 608/96 e dal decreto legislativo 279/02 art. 6 e successive modifiche, riportando i dati previsti già dal foglio d'assunzione, rilasciando copia al lavoratore all'atto della assunzione (Modello UNILAV).
[…]
Per le principali colture agrarie della Provincia di Bari e B.A.T. e cioè: vite - olivo - frumento - mandorlo - colture ortensi - ciliegio, possono individuarsi, rispettivamente, le seguenti fasi lavorative:
Vite
• ciascuna aratura
• potatura secca
• acinellatura, defogliatura e diradamento
• legatura e sistemazione tralci
• potatura verde
• ciascun trattamento antiparassitario
• raccolta
• raccolta - selezione uva da tavola
• pigiatura dell'uva limitatamente a quelle aziende agricole che dispongono di adeguati stabilimenti vinicoli
Olivo
• ciascuna aratura
• trasporto e distribuzione concimi
• potatura secca
• potatura verde
• ciascun trattamento antiparassitario
• raccolta, scuotitura e trasporto olive
• raccolta olive con mezzi meccanizzati
• frangitura olive
Colture ortensi
• ciascun lavoro colturale del terreno
• semina e trapianto
• ciascuna irrigazione
• ciascun trattamento antiparassitario
• raccolta e selezione
Frumento
• aratura preparatoria (costituente singola fase lavorativa)
• aratura di ripasso (costituente singola fase lavorativa)
• concimazione alla semina (costituente singola fase lavorativa)
• semina (costituente singola fase lavorativa)
• spargimento diserbanti (costituente singola fase lavorativa)
• raccolta e trasporto frumento (costituente singola fase lavorativa)
Mandorlo
• ciascuna aratura (costituente singola fase lavorativa)
• potatura (costituente singola fase lavorativa)
• ciascun trattamento antiparassitario (costituente singola fase lavorativa)
• raccolta e trasporto mandorle (costituente singola fase lavorativa)
Ciliegio e/o altre colture fruttifere
• ogni altra irrigazione
• ciascuna aratura (costituente singola fase lavorativa)
• ciascun trattamento antiparassitario (costituente singola fase lavorativa)
• raccolta e trasporto ciliegio (costituente singola fase lavorativa)
[…]

Art. 4 Manodopera migrante
L’assunzione della manodopera migrante deve essere effettuata tramite gli Organi di Collocamento ai sensi della legge n.83 del 1970, e nuove normative intervenute in materia, e successive modifiche legislative in materia di collocamento, avuta presente l’esigenza di dare precedenza, nell'assunzione, alla manodopera locale. Si considerano "migranti" i gruppi di lavoratori provenienti da altra provincia o regione per lavori stagionali, ai quali deve essere assicurato il rispetto dei Contratti del luogo ove si effettua la prestazione.
In considerazione dei flussi di manodopera, che si verificano in provincia, quei lavoratori che, nel l’ambito della stessa provincia siano costretti a spostarsi per una distanza non inferiore a Km. 40 (quaranta) dal Comune di residenza a quello di lavoro, nonché a pernottare fuori del proprio luogo di provenienza, saranno sottoposti alla regolamentazione che appresso sarà individuata per la manodopera migrante.
Le Organizzazioni dei datori di lavoro ribadiscono che le aziende che provvedono al trasporto della manodopera con propri mezzi, sono tenute al rispetto delle leggi che regolano la materia.
Le parti si impegnano ad adoperarsi nei confronti delle istituzioni locali di riferimento affinché ricerchino le migliori soluzioni in merito alla sistemazione ed alle condizioni di permanenza dei lavoratori immigrati, in particolare per il miglioramento delle condizioni di soggiomo/pernottamento ed igienico-sanitarie degli stessi.

Art. 6 Osservatorio Provinciale
Le parti firmatarie del presente CCPL convengono di costituire, per le provincie Bari e B.A.T., l'Osservatorio che svolge le seguenti funzioni:
• fornire alle OO.SS., da parte delle Organizzazioni datoriali, le informazioni utili ad individuare il flusso ed il tipo di finanziamenti pubblici diretti allo sviluppo agricolo;
• fornire alle OO.SS., da parte delle Organizzazioni datoriali, le informazioni sui programmi di sostanziale modifica delle tecnologie di produzioni in atto, che possono presentare rilevanti conseguenze sulla organizzazione e sulla condizione del lavoro, nonché sull’occupazione e sull’ambiente di lavoro;
• individuare gli eventuali ostacoli alla piena utilizzazione delle risorse naturali e tecniche, al fine di sollecitare interventi pubblici, anche attraverso la promozione di Patti Territoriali e Contratti di Area;
• esaminare, in presenza di rilevanti riduzioni dell’occupazione agricola, che si verifichino a causa di processi di ristrutturazione o di riconversione produttiva, od a seguito della diffusa estensione del lavoro per "conto terzi”, ogni possibile soluzione per il reimpiego della manodopera agricola, sollecitando, a tale riguardo, alle competenti Istituzioni Pubbliche, opportuni interventi di formazione e di riqualificazione professionale;
• esaminare la qualità e la quantità dei flussi occupazionali, con particolare riguardo alla condizione dei giovani e delle donne, anche allo scopo di fare proposte all’Osservatorio regionale e di impegnare le Regioni e, per quanto di competenza le Province, ad inserire nel proprio bilancio finanziamenti relativi a programmi e formazione specifici per l’agricoltura;
• analizzare l’andamento dell’occupazione di lavoratori stranieri in ambito provinciale, anche al fine di fornire indicazioni alle Parti costituenti circa il relativo fabbisogno a livello occupazionale annuo;
• concordare, per l’occupazione femminile, azioni positive idonee a superare le eventuali disparità di fatto esistenti, ad offrire pari opportunità nel lavoro e nella professionalità, a garantire l’effettiva applicazione delle leggi nazionali e delle direttive comunitarie in materia di parità;
• esaminare eventuali ricorsi concernenti le qualifiche professionali, in forza ed in applicazione dei criteri fissati dalle relative norme del Contratto Provinciale di lavoro, nonché le eventuali vertenze demandate dalle Organizzazioni Sindacali, in base all’ultimo comma dell’art.87 del CCNL;
• esercitare il controllo nei confronti dei datori di lavoro e dei loro dipendenti per l’esatta applicazione dei Contratti Collettivi di lavoro e delle Leggi sociali;
• accertare tempestivamente, prima dell’inizio di ogni annata agraria, le condizioni del mercato del lavoro e preventivare la possibilità di impiego della manodopera agricola;
• procedere a studi sistematici sulla situazione agricola esistente nella provincia, allo scopo di avanzare concrete proposte per l’aumento dei livelli di occupazione, per l’addestramento professionale, per il miglioramento in genere delle condizioni sociali dei lavoratori agricoli (corsi, cantieri, opere pubbliche, case, scuole, luce, viabilità, ecc.);
• l’Osservatorio è autorizzato ad esprimere un parere sull’attuazione degli orientamenti statali e comunitari, tenendo conto della opportunità di incrementare congiuntamente la produzione, la convenienza economica e l’occupazione;
• l’Osservatorio è sede di interpretazione autentica del CCPL;
• l’Osservatorio provvederà, inoltre, a valutare gli effetti di rilevante riduzione nelle assunzioni degli operai a tempo indeterminato e non, verificatesi nell’ambito territoriale anche a seguito di processi di ristrutturazione, per studiarne le cause ed individuare soluzioni, sollecitando, ove necessario, gli opportuni interventi di formazione e di riqualificazione professionale.
• è demandata all'Osservatorio la verifica circa il rispetto dei parametri previsti dalla fase sperimentale di cui alla "nota a verbale" riportata in coda all'art.8 del presente CCPL.
L’Osservatorio Provinciale è costituito da un Consiglio composto da un componente effettivo ed uno supplente, designati dalle parti datoriali e sindacali firmatarie del presente CCPL.
I nominativi dei componenti dell'Osservatorio dovranno essere comunicati da ogni singola organizzazione entro trenta giorni dalla stipula del presente CCPL.

Art. 7 Commissione Paritetica
Le parti confermano il comune convincimento che, ad un positivo andamento delle relazioni sindacali, concorre anche la piena utilizzazione di idonei strumenti che privilegino ed antepongano appropriati momenti di confronto atti a prevenire fasi di conflittualità e di contenzioso, anche in sede giudiziaria e convengono di attenersi alle procedure indicate negli articoli seguenti
Al fine di valorizzare le richiamate procedure, quale supporto per le parti stipulanti, viene costituita, a livello provinciale, una Commissione paritetica con il compito di verificare, attraverso un costante monitoraggio, la corretta applicazione del Contratto Provinciale dei lavoratori agricoli e contribuendo alla corretta interpretazione delle norme contrattuali e oggetto di eventuali controversie o intervenendo su problematiche e/o situazioni di rilievo.
La Commissione può compiere le attività degli organismi paritetici previsti dall’art 52 del T.U. sulla sicurezza di cui al d.lgs. 9.4.2008 e successive modificazioni.
La Commissione di cui sopra potrà essere attivata su istanza di ciascuna delle parti stipulanti, ai sensi dei punti seguenti.
1) Qualora nella interpretazione e nella applicazione del presente Contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro, sorgono controversie individuali o plurime, va effettuato il tentativo di conciliazione attraverso il rapporto della Commissione di cui al precedente articolo.
2) La predetta Commissione procederà a verifiche periodiche e sulla base di un campione di aziende, per esaminare la corretta applicazione delle norme contrattuali.
Il campione sarà definito in sede di Commissione e sulla base di una percentuale di aziende non inferiore al 10% e rappresentative dell'intero territorio provinciale.
Qualora la Commissione accerti specifiche violazioni delle norme contrattuali, la stessa si attiverà verso le aziende individuate, per sollecitare il rispetto delle specifiche violazioni.
In caso di inerzia aziendale, le parti, nel rispetto e nella distinzione degli specifici ruoli della propria autonomia, si attiveranno verso gli Organi preposti al controllo e alla vigilanza, con la richiesta della perdita dei benefìci di legge.
Composizione della Commissione
La Commissione, ai sensi dell'Art.7 del presente CCPL è uno supplente in rappresentanza di ogni singola Associai del presente CCPL.
Due componenti potranno avvalersi di collaboratori che presenzieranno alla Commissione senza diritto di voto.
La Commissione si riunirà almeno 2 volte all’anno o su richiesta di una delle parti stipulanti il CCPL.
La Commissione si riunirà presso la sede legale del CIMALA-EBAT Bari.

Art. 10 Lavori nocivi e pesanti
Sono considerati lavori nocivi quelli svolti da coloro che lavorano nelle serre chiuse con vetro o plastica, dotate di impianto di irrigazione e/o riscaldamento interno, e i lavoratori adibiti ai trattamenti antiparassitari, erbicidi con sostanze chimiche utilizzando presidi sanitari di 1A, 2A e 3A classe.
Per i lavori nocivi, l'orario di lavoro giornaliero non può superare le quattro ore e dieci minuti.
I lavoratori adibiti ai lavori nocivi, una volta all'anno saranno sottoposti a visita medica specialistica presso strutture mediche idonee.
Vanno escluse dai lavori nocivi e pesanti le donne in stato di gravidanza ed in maternità, garantendo alle stesse una diversa mansione adeguata al loro stato.
Le spese relative a tali visite saranno a totale carico dell’azienda. A livello aziendale e a livello comunale e/o intercomunale per quelle aziende che hanno più siti produttivi, sarà eletto il delegato alla sicurezza e, allo stesso, saranno garantite le agibilità previste dalla legislazione per l'esercizio del proprio ruolo, ivi comprese misure adeguate di formazione professionale con i relativi permessi retribuiti che vengono stabiliti nella misura di 40 ore annuali. Tali permessi e le relative agibilità sono estese anche agli RLST le cui modalità di fruizione saranno definite tra le parti. Inoltre saranno fornite notizie agli RLS di quanto previsto dal testo unico sulla sicurezza in materia di formazione e informazione sulla sicurezza.
Nelle aziende che provvedono al trasporto degli operai dal Comune di residenza e viceversa, gli operai addetti ai lavori nocivi, per il rientro al Comune di residenza, l’azienda provvederà a trovare soluzioni idonee per il rientro anticipato dei lavoratori nei loro Comuni di residenza.
Lavori pesanti. Consistono nel trasporto a spalla dei prodotti agricoli con peso unitario non inferiore a 50 Kg. Sono altresì, considerati lavori pesanti quelli eseguiti col piccone.
Per i lavori pesanti, forano giornaliero, di lavoro non può superare le cinque ore. Nelle aziende che provvedono al trasporto degli operai dal Comune di residenza a tutti i luoghi in cui si esercita l'attività e viceversa, gli operai addetti ai lavori pesanti, per il rientro al comune di residenza, l’azienda provvederà a trovare soluzioni idonee per il rientro anticipato dei lavoratori nei loro Comuni di residenza.

Art. 10/bis Sicurezza sul lavoro
Fermo restando quanto di competenza delle Aziende Agricole in merito alla normativa sulla sicurezza, D.lgs 81/2008 e successive modificazioni, proponiamo di elaborare un avviso comune tra Sindacati dei Lavoratori firmatari del CCNL di categoria, Associazioni Imprenditoriali a livello provinciale ai fini del rafforzamento della prevenzione e della tutela dei lavoratori nell’ambito della sicurezza e della prevenzione nei luoghi di lavoro sollecitando le istituzioni ad attivare gli strumenti previsti dalla legge in materia. Pertanto va anche rafforzata l’informazione e la formazione nei luoghi di lavoro istituendo concretamente la RLS/RLST. Al fine di assicurare le agibilità delle funzioni di garanzia della sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro si chiede di portare le ore di permessi retribuiti a 40 ore annue.
Le parti si impegnano ad attuare quanto previsto dall’Avviso Comune sottoscritto in data 16 dicembre 2011 recepito con Decreto Interministeriale del 27 marzo 2013 pubblicato sulla G.U. n°86 del 12 aprile 2013 in ordine all’attuazione dell’art.3 comma 3 del T.U. 81/2008

Art. 11 Orario di lavoro - Organizzazione del lavoro
L'orario normale di lavoro settimanale non può superare le 39 ore […]
L'orario normale di lavoro di attesa e custodia è di 8 ore giornaliere.
L'azienda potrà, per un periodo massimo di 90 giorni annui effettuare un orario di lavoro flessibile di 44 ore settimanali, le cui modalità vanno verificate e concordate preventivamente con la RSA. In assenza della RSA tali modalità vanno preventivamente concordate con le OO.SS. Provinciali firmatarie del CCPL.
[…]
Tali maggiori orarie vanno scomputate o attraverso permessi individuali retribuiti o in minor orario in altri periodi dell'anno da concordarsi o, se non goduti, retribuiti a fine rapporto di lavoro per gli O.T.D. ed entro l'anno per gli O.T.I.
Al fine di salvaguardare la tutela del lavoro delle donne e del rispetto delle pari opportunità, nonché il diritto di cura e assistenza all'infanzia, su richiesta della lavoratrice, tra l’azienda e la RSA, si potranno concordare orari di lavoro flessibili e differenziati per garantire l’esercizio di tale diritto.

Art. 12 Carico bestiame
Nelle stalle ove vengono praticati con attrezzatura meccanica tecnicamente moderna la mungitura, l'allevamento del bestiame e la stabulazione libera o con stalla sia al chiuso sia all'aperto, sarà applicato l'orario ordinario di lavoro di trentanove ore settimanali e di sei ore e trenta minuti giornaliere. Negli altri tipi di stalla la determinazione dell’orario di lavoro sarà fatta sulla base del numero dei capi di bestiame e delle mansioni affidate agli operai agricoli. Il carico massimo da attribuirsi ad ogni operaio addetto al bestiame viene fissato come segue:
Vaccaro
- esclusivamente a stalla (capi grossi) 7
- semibradi (capi grossi) 11
- bradi (capi grossi) 22
- Ualano, bovini da lavoro 12
- Giumentaro cavallaro - bradi (compresi grandi e piccoli) 20
- Assistitori di bovini 15
- Pastore mungitore 145
- Pastore 200
- Porcaro-scrofe (oltre ai lattonzoli e ai relativi piccoli) 10
Qualora l'operaio abbia una dotazione di bestiame inferiore a quello sopra previsto, sarà adibito ad altre mansioni per un numero di ore proporzionate alla dotazione mancata nell'ambito dell'orario vigente per gli operai addetti al lavoro dei campi.
Quando, invece, per particolari esigenze aziendali, la dotazione di bestiame sia superiore a quella di cui sopra, l'operaio per il periodo in cui si verifica tale fatto, ha diritto, per ogni capo di soprannumero, o ad una adeguata riduzione di mansioni, oppure alla retribuzione corrispondente al maggior lavoro che la eccedente dotazione comporta.

Art. 13 Riposo settimanale
Gli operai agricoli debbono usufruire del riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente in coincidenza con la domenica. Anche gli operai addetti alla cura e governo del bestiame hanno diritto, settimanalmente, ad una giornata di riposo, possibilmente in coincidenza con la domenica. Qualora, per esigenza dell’azienda, ciò non fosse possibile, agli operai di cui sopra sarà pagata la giornata di riposo con la percentuale di maggiorazione stabilita per i giorni festivi, a meno che i lavoratori non siano impediti. Qualora l'orario di lavoro è articolato su 5 giorni settimanali, il lavoratore avrà diritto a 48 ore di riposo da usufruire 24 ore in coincidenza della Domenica e 24 ore da godersi in un altro giorno della settimana.
Agli operai di età inferiore ai 18 anni compiuti deve, in ogni caso, essere assicurato un riposo continuativo di 24 ore decorrente dalla mezzanotte del sabato.

Art. 14 Interruzioni - Recuperi
[…]. Per l'operaio a tempo indeterminato, il datore di lavoro potrà recuperare le ore perdute a causa di intemperie o di forza maggiore entro i 5 giorni successivi all'interruzione, nel limite massimo di 2 ore giornaliere e 12 settimanali. Ove si faccia luogo al recupero, non trova applicazione la norma dell'art.8 della legge 8/8/1972 n.457.
Il recupero non potrà effettuarsi nel caso in cui non abbia avuto inizio la prestazione giornaliera lavorativa. In tal caso, si farà ricorso alla Cassa Integrazione di cui alla suddetta legge.
[…]

Art. 19 Alloggio e annessi
Gli operai a tempo indeterminato, ex salariati fissi, hanno diritto all'abitazione gratuita in campagna. Gli ambienti, rispondenti alle norme igieniche, devono essere salubri ed imbiancati ogni anno. […]

Art. 24 Pernottamento
Ai lavoratori che per ragioni di lavoro o per la distanza della azienda dal posto di residenza sono costretti a pernottare in campagna, deve essere somministrato gratuitamente un pasto idoneo. In caso di impossibilità, sarà corrisposta una indennità sostitutiva di pasto […] Il datore di lavoro è tenuto a disporre di locali idonei di pernottamento dei lavoratori, conformemente alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 26 Condizioni di lavoro
Nelle aziende che occupano oltre 10 lavoratori, anche non stabilmente, ove esistono locali disponibili, il datore di lavoro dovrà mettere a disposizione dei lavoratori per consentire a questi di consumare i pasti. Le aziende, in cui si effettuano abitualmente lavori nocivi, nell'ambito della legislazione vigente, devono adottare le misure igienico - sanitarie necessarie alla tutela della salute e della integrità fisica del lavoratore (attrezzature, indumenti protettivi, visite mediche periodiche, ecc..).
Per tali lavoratori, in base a quanto stabilito dal protocollo d’intesa di cui all'art.64 del CCNL 1998 - punto b, si stabilisce che gli stessi non potranno essere adibiti a lavori nocivi per oltre quattro giorni la settimana. Gli operai occupati abitualmente in condizioni di lavoro nocivo saranno sottoposti, almeno ogni sei mesi, a visite mediche specialistiche, con regolare corresponsione di salario. Per la rigorosità di tale individuazione e delle misure di tutela da adottare, oltre a quanto previsto dal CCPL e della legge 20/5/1970 n°. 300, potrà essere richiesto l'intervento del Centri dì medicina preventiva e degli Enti tecnici e sanitari pubblici esistenti. In attesa della stipula delle apposite convenzioni con le Aziende Sanitarie locali, dette visite mediche saranno effettuate presso l’istituto di Medicina del lavoro dell'università di Bari. I delegati hanno il compito di informare la Commissione Provinciale paritetica del mancato rispetto delle leggi vigenti. Le parti contraenti il presente CCPL, onde rendere possibile la valutazione della idoneità delle condizioni ambientali di lavoro esistenti nella provincia, dato il diffondersi dell'uso dei prodotti chimici, onde salvaguardare la salute degli addetti, concordano sulla utilità di sottoporre ad esami chimici quei prodotti usati in maggioranza in provincia per l'esercizio dell'agricoltura. A tale fine le parti concorderanno gli Istituti idonei cui rivolgersi. A seguito delle risultanze avute, si avrà cura di porre in essere, congiuntamente, quelle azioni che possano eliminare gli eventuali inconvenienti prevedibili. In relazione alle conclusioni della Commissione Nazionale di cui all'impegno a verbale, le parti valuteranno la specifica materia dei lavori nocivi e adotteranno le opportune decisioni, anche in ordine al tempo massimo di esposizione ai vari tipi di rischio nell’arco dell'orario di lavoro.
Pertanto, le parti, Azienda, RSA ed RLS, si incontreranno ogni sei mesi per procedere ad una discussione di merito atta a verificare le condizioni di lavoro e le misure aziendali tese al superamento dei fattori di rischio e nocività.

Art. 27 Organizzazione del lavoro
Al fine di assicurare agli OTI l'effettivo godimento delle ferie, riposi e festività, nonché di consentire la continuità dell'attività produttiva e considerando la realtà del mercato del lavoro, Direzione Aziendale, entro il mese di Aprile di ogni anno fornirà alla RSA il prospetto riepilogativo dei permessi individuali e delle ferie maturate dai lavoratori a tempo indeterminato, al fine di garantire, previo confronto e accordo tra le parti, l'effettivo godimento degli istituti di cui sopra e ove possibile, tenendo conto dei bisogni e delle esigenze del lavoratore, compatibilmente con la necessità della dinamica produttiva, in tempo utile adotterà le misure atte allo scopo (organizzazione di turni di lavoro, sostituti, ecc..). In tal caso, il rapporto di lavoro con gli operai eventualmente assunti a tale scopo, cesserà al termine di quanto adottato. Le Organizzazioni Provinciali firmatarie del presente Accordo, si impegneranno ad individuare soluzioni formalmente più snelle che, incidendo sulle norme del collocamento, potranno assicurare tempestivamente alle aziende il reperimento della manodopera con adeguate capacita sostitutive.
Inoltre, l’Azienda fornirà alla RSA notizie in merito alla struttura produttivo/organizzativa, l’utilizzo di lavoratori somministrati da agenzie, decentramento produttivo, distacco, appalti e numero di part-time attivati.
Le Commissioni Intersindacali dedicheranno specifici studi ai sensi degli artt. 9 e 10 del CCNL/94. Per i lavoratori OTI addetti a lavori che presentano fattori di nocività, verrà garantito un periodo di ferie continuativo, a richiesta del lavoratore, non inferiore ai 2/3 del periodo di ferie spettanti, compatibilmente con le esigenze aziendali. Per gli altri lavoratori OTI, il periodo continuativo di ferie, a richiesta, non potrà essere inferiore alla metà del periodo delle ferie spettanti, compatibilmente con le esigenze aziendali. Il lavoratore è tenuto ad indicare il periodo di ferie prescelto entro il 20 maggio di ciascun anno.

Art. 28 Norme disciplinari
I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell'azienda o da chi per esso, e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro ordinato. I rapporti tra i lavoratori nell'azienda e tra questi e il loro datore di lavoro, o chi per esso, debbono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale. Qualsiasi infrazione alla disciplina, da parte del lavoratore, potrà essere punita a seconda della gravità della mancanza, nel modo seguente:
1) con multa di un'ora di salario nei seguenti casi:
a) che senza giustificato motivo si assenti o abbandoni il lavoro, ne ritardi l'inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) che per negligenza arrechi danni all'azienda, al bestiame, alle macchine, agli attrezzi;
2) con multa fino ad un massimo di quattro ore di salario nei casi di recidiva di maggiore gravità nelle mancanze di cui al paragrafo 1.

Art. 29 Disciplina dei licenziamenti individuali per gli operai a tempo indeterminato
Nel rapporto individuale di lavoro a tempo indeterminato il licenziamento degli operai non può avvenire che per giusta causa o per giustificato motivo, secondo la disciplina delle leggi 604 del 66 e n. 300 del 70 e successive modificazioni.
A) Giusta causa
Il licenziamento per giusta causa, con risoluzione immediata del rapporto senza obbligo di I preavviso, è determinato dal verificarsi di fatti che non consentono la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, quali:
[…]
• la recidiva nelle mancanze che abbiano già dato luogo alla applicazione di sanzioni disciplinari previste dal presente CCNL o dai CCPL;
• la grave insubordinazione verso il datore di lavoro od un suo diretto rappresentante nell’azienda;
• i danneggiamenti dolosi ai macchinari, alle coltivazioni e/o agli stabili;
[…]
B) Giustificato motivo […]

Art. 35 Riunioni in azienda
Alle riunioni in azienda previste e regolate dall'art.82 del CCNL, possono partecipare tutti i lavoratori dell’azienda, anche se trattasi di azienda articolata in più fondi rustici, purché nell’ambito dello stesso Comune ed appartenente ad un unico titolare e con unica sede direzionale.
I lavoratori hanno diritto di riunirsi nell’ambito dell’azienda in cui prestano la loro opera, durante l’orario di lavoro, nei limiti di tredici ore annue regolarmente retribuite.

Art. 37 Quota sindacale per delega
[…]
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno reciprocamente atto sulla necessità di dare piena attuazione di quanto previsto dalla L. 626/94, dal Verbale di Accordo tra le parti del 18.12.96 (Allegato 5 del CCNL), di favorire la elezione del Delegato alla Sicurezza la sua formazione a tutela della salute dei lavoratori agricoli in azienda.

Art. 39 Bilateralità / Welfare contrattuale
Le parti ritengono utile rafforzare lo strumento della Bilateralità valorizzando gli interventi di Welfare contrattuale così come previsto dallo Statuto del CIMALA-EBAT Bari.
Particolare attenzione sarà data ad incentivare il rispetto delle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro previste dalla Legge e dai Contratti, garantendo dal lato le imprese e salvaguardando i diritti dei lavoratori.
Inoltre effettua il monitoraggio del mercato del lavoro finalizzato a promuovere l’incontro domanda-offerta e la formazione professionale e continua; realizzerà le attività utili all’inclusione ed all’inserimento nella società italiana dei lavoratori immigrati; promuove lo sviluppo delle relazioni sindacali e l’applicazione della contrattazione collettiva e ad altri eventuali strumenti bilaterali costituiti a livello provinciale; esercita tutte le altre funzioni che le Parti dovessero ritenere opportune per il miglioramento delle relazioni sindacali e l’applicazione della contrattazione collettiva; riscuote la contribuzione appositamente istituita dal CPL per le attività della Cassa/Ente.
[…]