Tipologia: Ipotesi Accordo rinnovo CPL
Data firma: 6 luglio 2021
Validità: 01.01.2020 - 31.12.2023
Parti: Confagricoltura, Coldiretti, Cia e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Operai agricoli e florovivaisti, Pistoia
Fonte: faicisl.it
Sommario:
Art. 6 Classificazione degli operai agricoli e dei lavori |
Art. 17 Fondo Indennizzi Malattie e Infortuni (FIMI) e per il miglioramento della sicurezza nei luoghi |
Ipotesi di accordo
L'anno 2021, il giorno 06 del mese di luglio, in Pistoia presso la sede dell'unione Provinciale Agricoltori, in via N. Copernico 96/a - Sant'Agostino - Pistoia, tra Confagricoltura Pistoia o Unione Provinciale degli Agricoltori […], la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti […], la Confederazione Italiana Agricoltori […] e la Flai - Cgil […], la Fai - Cisl […], la Uila - Uil […], con la presenza di una delegazione dei rappresentati dei lavoratori.
Visto il CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 19 giugno 2018 ed il CPL stipulato in Pistoia il 07 marzo 2017 premesso che con l'entrata in vigore del citato CCNL la trattativa a livello provinciale può svilupparsi solo nella parte ad essa demandata dalla contrattazione nazionale;
si è presentato il presente Contratto Provinciale di Lavoro per operai agricoli e florovivaisti della Provincia di Pistoia.
Art. 16 Malattia ed infortunio operai agricoli, forestali e florovivaisti
[…]
11. In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero l'azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto.
[…]
Art. 17 Fondo Indennizzi Malattie e Infortuni (FIMI) e per il miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro
1. Ai fini di indennizzare gli operai agricoli, forestali privati e florovivaisti, in caso di malattia ed infortunio e realizzare e potenziare i servizi di assistenza e per il miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro, viene istituito, per il periodo di durata del presente contratto, il Fondo Indennizzi Malattie e Infortuni e per il miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro (FIMI), con decorrenza 1° gennaio 2022.
[…]
6. Il Fondo è costituito da versamenti a carico del datore di lavoro e degli operai, rapportati alle giornate di lavoro denunciate dall'Azienda e accertate dall'INPS ai fini previdenziali. Per le iniziative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, il versamento è a pieno carico del datore di lavoro.
7. Al versamento globale, compreso quello dovuto dagli operai, sono tenuti i datori di lavoro che avranno diritto alla rivalsa, all'atto del pagamento della retribuzione, della quota di spettanza dell'operaio.
[…]
Art. 18 Rappresentante della sicurezza dei lavoratori territoriale (RSLT)
1. Le parti prendono atto che non in tutte le aziende indicate dal Verbale di Accordo Nazionale del 19 giugno 2018 (Allegato n.6, CCNL 19 giugno 2018), i lavoratori interessati hanno provveduto ad eleggere il rappresentante della sicurezza e che, comunque, in diverse altre non si raggiungono i limiti di cui al punto 1), lettera a), del citato accordo. Pertanto stabiliscono di individuare un rappresentante per la sicurezza dei lavoratori territoriale, per l'intero territorio concernente la provincia di Pistoia, ad uso delle aziende di cui sopra, dal 1° gennaio 2022.
2. Tale rappresentante, che dovrà essere persona già dotata di formazione in materia ed avere la necessaria esperienza e conoscenza delle realtà agricole dell'area territoriale di pertinenza del presente contratto, verrà individuato dal Comitato di gestione del FIMI (Fondo Indennizzi Malattie e Infortuni e per il miglioramento delle condizioni nei luoghi di lavoro), che stabilirà anche le regole di base per lo svolgimento della funzione.
In ogni caso è escluso che possa svolgere attività sindacale.
3. I costi, come previsto per legge, saranno a diretto carico delle aziende e riscossi a mezzo convenzione con INPS, attraverso il Fondo Indennizzi Malattie e Infortuni e per il miglioramento della sicurezza sul lavoro (FIMI) degli operai agricoli, forestali privati, florovivaisti, per la validità del contratto sarà di € 0,07 a giornata effettivamente lavorata.
4. Il presente articolo sostituisce ad ogni effetto l'accordo sindacale nazionale per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, del 19 giugno 2018.
Nota a Verbale
Le disposizioni del presente articolo, sopra elencate, entreranno in vigore Esclusivamente, qualora si concretizzi ad ogni effetto, la costituzione e l'operatività del Fondo Indennizzi Malattia ed Infortuni (FIMI), per la Provincia di Pistoia, dal 1° gennaio 2022 anche in convenzione con altre casse extra-legem o fondi o enti bilaterali di altri territori.
Art. 23 Provvedimenti disciplinari. Multe e sospensioni operai agricoli e florovivaisti
Gli operai, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell'azienda o da chi per esso e debbono seguire con diligenza il lavoro loro ordinato.
I rapporti fra i lavoratori dell'azienda e tra questi e il loro datore di lavoro o chi per esso, debbono essere ispirati al reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
Qualsiasi infrazione alla disciplina di lavoro da parte del lavoratore dà luogo, a seconda della gravità della mancanza, all'applicazione dei seguenti provvedimenti disciplinari:
a) rimprovero a verbale;
b) multa fino all'importo di 2 ore di retribuzione;
c) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di giorni 3.
Il datore di lavoro nell'applicare i provvedimenti disciplinari deve attenersi alle disposizioni stabilite dall'art.7 della legge 20 maggio 1970, n.300.
Multa:
Il datore di lavoro ha facoltà di applicare la multa nei seguenti casi:
a) quando, senza un giustificato motivo l'operaio si assenti od abbandoni il lavoro, ne ritardi l'inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) quando, per negligenza l'operaio arrechi lievi danni all'azienda, al bestiame, agli attrezzi, alle macchine;
c) quando non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute;
d) quando durante l'attività lavorativa viene utilizzato il telefono cellulare;
e) quando si presenti al lavoro in stato di ubriachezza o abbia fatto uso di sostanze stupefacenti.
Sospensione:
La sospensione viene applicata nei casi di recidiva o di maggiore gravità quando viene messa a repentaglio l'incolumità propria e di terzi (per esempio, mancato/non corretto utilizzo dei DPI, l'uso del telefono cellulare anche durante l'utilizzo di mezzi meccanici e/o nelle aree di carico e scarico merci, etc...).
[…]
Il presente articolo sostituisce anche l’art. 77 CCNL, 19 giugno 2018.
Art. 33 Appalti
Le parti si danno reciproco atto che il ricorso agli appalti debba avvenire nel pieno rispetto delle disposizioni di legge. Le aziende dovranno accertarsi che il soggetto appaltatore:
1. Sia impresa regolarmente abilitata ad effettuare determinate specifiche lavorazioni e sia regolarmente iscritta al registro imprese della Camera di Commercio (Visura camerale);
2. Dia pieno rispetto al contratto di categoria applicato per gli eventuali lavoratori dipendenti e alle previste norme di sicurezza individuale;
3. Sia in regola con i versamenti previdenziali di legge e contrattuali, a tal proposito l'appaltatore dovrà consegnare all'appaltante regolare copia del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), degli UNILAV (Modello Unificato LAV) inerenti l'avviamento al lavoro dei dipendenti, ricevuta trimestrale invio flusso DMAG, quietanza pagamento f24 attestanti l'avvenuto versamento degli oneri sociali Busta paga (LUL) sottoscritta dal lavoratore e relativa contabile di bonifico;
4. Ogni lavoratore utilizzato sia dotato di apposito tesserino individuale di riconoscimento corredato da fotografia e contenente le generalità del lavoratore;
5. Sia in possesso degli attestati comprovanti l'adempimento della formazione e addestramento professionale dei lavoratori anche nella materia della sicurezza sul lavoro e di un documento che attesti la consegna dei vari DPI;
6. Ogni contratto d'appalto stipulato deve risultare da atto scritto, contenente anche gli elementi sopra evidenziati.