Tipologia: Accordo rinnovo CPL
Data firma: 7 marzo 2017
Validità: 01.01.2016 - 31.12.2019
Parti: Confagricoltura, Coldiretti, Cia e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Operai agricoli e florovivaisti, Pistoia
Fonte: faicisl.it

Sommario:

 

1) art. 4 - Manodopera addetta alle operazioni di
2) Classificazione operai agricoli
3) art. 8 - Orario di Lavoro
4) art. 9 - Lavoro straordinario, festivo, notturno
5) Retribuzione
6) art. 25 - Miglioramento dell'occupazione e settori produttivi

 

7) art. 33 - Durata e disdetta
8) art. 35 - Deposito
9) nuovo Articolo - Art. xx - Part time
10) art. 27 - Bilateralità
11) art. 16 - Malattia ed infortuni operai agricoli
12) art. 30 - Produttività
13) Altre disposizioni


Verbale d'accordo


L'anno 2017, il giorno 7 del mese di marzo, in Pistoia presso la sede dell'unione Provinciale Agricoltori, in via N. Copernico, 96/a - Sant'Agostino- Pistoia tra le sottoscritte Organizzazioni si è convenuto di rinnovare il Contratto Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti del 24 settembre 2012 con le seguenti modifiche ed integrazioni:

3) L’art. 8 - Orario di Lavoro - viene così modificato:
L'orario contrattuale massimo di lavoro, stabilito nella misura di 39 ore settimanali viene di norma suddiviso in 4 giorni lavorativi di 8 ore giornaliere ed uno di 7 ore, col sabato di norma libero.
Resta comunque stabilito che gli operai, in caso di particolari esigenze aziendali, sono tenuti a prestare la loro opera anche nella giornata di sabato.
In tal caso le ore lavorate in eccedenza alle ore 39 settimanali, saranno retribuite con la maggiorazione della percentuale prevista per il lavoro straordinario.
Tenuto conto delle esigenze aziendali nelle diverse fasi produttive, in applicazione dell’art. 34 del CCNL, 2° comma (tale orario, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs. 8.4.2003, n. 66, può essere computato anche come durata media in un periodo non superiore a 12 mesi, con la possibilità di distribuire l'orario ordinario di lavoro per una o più settimane in misura superiore a quella prevista dal precedente comma e per le altri, a compensazione, in misura inferiore) e 3° comma ( la variabilità dell'orario di ordinario settimanale di cui la precedente comma è consentita nel limite di 85 ore annue, con il massimo di orario settimanale di 44 ore. Modalità e criteri sono demandati alla contrattazione provinciale), l'impresa ha facoltà per comprovate esigenze aziendali e per un periodo massimo di 85 ore annue, di stabilire un orario di 44 o e settimanali, recuperando tale maggiore orario in altro corrispondente periodo dell'anno. Pertanto l'orario contrattuale di lavoro può essere elevato nei periodi da marzo a maggio e da settembre a novembre e comunque nei periodi delle semine, dei trapianti e delle raccolte - consegne - carico - scarico, con il massimo di 5 ore la settimana distribuite in 1 ora massimo al giorno dal lunedì al venerdì o 4 ore al sabato ed 1 negli altri giorni. I recuperi saranno effettuati nel periodo da giungo a settembre e da novembre a dicembre, tramite riduzione di orario di lavoro giornaliero e, o recuperando l'intera giornata. Le ore di lavoro eccedenti all'orario flessibile (44 ore settimanali) saranno considerate straordinarie a tutti gli effetti e regolate nei limiti di 2 ore giornaliere e 13 settimanali e negli altri emolumenti dall'art. n. 9 del CPL.
La distribuzione delle ore lavorative nelle giornate sarà effettuata con intervalli di ore tre per i mesi di giugno, luglio e agosto ed ore una nei restanti mesi, salvo diversi accordi intervenuti fra il datore di lavoro e la maggioranza dei lavoratori.
Ove l'orario ordinario di lavoro settimanale venga suddiviso in 5 giorni, col sabato di norma libero, detta giornata concorre alla formazione del periodo delle ferie previsto dall'art. 36 del CCNL.
Per gli operai addetti alle stalle ed agli agriturismi, tenuto conto delle particolari esigenze produttive ed organizzative e fermo restando l'orario ordinario di 39 ore settimanali, la distribuzione dell'orario giornaliero di lavoro sarà concordato direttamente tra il datore di lavoro o chi per lui e gli operai.
Gli operai addetti al bestiame dovranno prestare l'assistenza notturna in caso di necessità, come dovranno effettuare il lavoro strettamente limitato al governo ed alla cura del bestiame anche nei giorni festivi e domenicali. Agli operai predetti, dovrà comunque essere assicurato un riposo continuativo di almeno 8 ore in coincidenza con le ore notturne fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. n. 66/2003.
Dichiarazione a verbale
[…]
Le parti si impegnano ad incontrarsi per rielaborare il periodo di utilizzo degli orari plurisettimanali (85 ore) sulla base di eventuali nuove esigenze determinate anche dal mercato.

4) L'art. 9 - Lavoro straordinario, festivo, notturno - viene così sostituito:
Si considera:
a) lavoro straordinario, quello eseguito oltre l'orario ordinario di lavoro;
b) lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti dallo Stato e di cui all' art. 40 del CCNL per gli operai agricoli e all'art. 41 del citato CCNL per gli operai florovivaisti;
c) lavoro notturno, quello eseguito dalle ore 20 alle ore 06, nei periodi in cui è in rigore l'ora solare e dalle ore 22 alle ore 5 nei periodi in cui è in vigore l'ora legale.
Il lavoro straordinario, salvo quanto previsto per i periodi di flessibilità in eccedenza alle 44 ore settimanali, non potrà superare le tre ore giornaliere e le diciotto settimanali e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in caso di evidente necessità, per cui la mancata esecuzione pregiudichi le colture e la produzione.
Fermo restando quanto sopra ed i limiti di legge, il limite massimo individuale di lavoro straordinario dell'anno non potrà superare le trecento ore.
[…]

6) All'art. 25 Miglioramento dell'occupazione e settori produttivi viene sostituita la dichiarazione a verbale in calce all'articolo nel seguente modo:
Dichiarazione a verbale:
Si conviene tra le parti che il ricorso all'appalto è funzionale al raggiungimento di obbiettivi di efficientamento ed incremento di produttività aziendale sempre più necessari nel settore agricolo e florovivaistico, pertanto, pur riconoscendo la libertà sindacale d'impresa, si conviene che venga applicato il contratto di settore.
Le imprese agricole e florovivaistiche che intendono esternalizzare mediante appalti alcune fasi del processo produttivo, sono tenute a verificare che i soggetti ai quali
affidano l'incarico di svolgere le opere o i servizi nella propria azienda siano in possesso dei requisiti previsti dalla vigente legislazione di appalto tra privati.
In particolare è necessario appurare che l'appaltatore sia in possesso di una struttura imprenditoriale adeguata rispetto all'oggetto del contratto, eserciti il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto e si assuma il rischio d'impresa.
I lavoratori dell'azienda hanno diritto di informazioni sulla denominazione dell'impresa appaltatrice.

9) Viene introdotto un nuovo Articolo - Art. xx - Part time - con il seguente contenuto
Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 17 del CCNL: in relazione ai limiti minimi della prestazione - “i contratti provinciali possono individuare particolari tipologie dei lavori per le quali è possibile assumere a tempo parziale con prestazioni settimanali, mensili ed annuali di durata inferiore a quelle sopra indicate” - le parti stabiliscono che è possibile assumere a tempo parziale con prestazioni di durata inferiore a quelle previste nel CCNL per il settore agrituristico. Le parti firmatarie del presente contratto provinciale si incontreranno per definire specifici accordi.

10) L' art. 27 Comitato paritetico provinciale viene sostituito, compreso il titolo, nel seguente modo:
Art. 27 Bilateralità
Le parti, tenuto conto che il comparto produttivo principale è costituito dal florovivasimo, si impegnano a costituire la Cassa extra legem / Ente bilaterale territoriale sulla base delle indicazioni che potranno scaturire dalla trattativa a livello nazionale in sede di rinnovo del CCNL per detto comparto.
Le parti comunque, in riferimento a quanto stabilito all'art. 8 del CCNL e a quanto evidenziato al riguardo nel presente CPL, si impegnano ad incontrarsi al fine di valutare condizioni, necessità ed opportunità utili per costituire la Cassa extra legem / Ente bilaterale territoriale entro la vigenza del presente contratto.
Resta comunque inteso che, una volta costituita la Cassa Extralegem / Ente Bilaterale territoriale, i criteri economici a carico del lavoratore e dell'azienda e la relativa contribuzione saranno determinati in sede di rinnovo del CPL.
A tal proposito viene costituita una commissione composta da un rappresentate per ciascuna Organizzazione firmataria del presente contratto. 
Avrà sede presso l'Unione Agricoltori di Pistoia in via N. Copernico, 96/a Sant'Agostino Pistoia. È regolata da un Presidente di espressione delle Organizzazioni datoriali ed un Vicepresidente di espressione delle Organizzazioni rappresentati i lavoratori ed avrà anche il compito di analizzare le tematiche sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e sulla formazione dei lavoratori.

13) Altre disposizioni:
Restano confermate tutte le altre norme del precedente contratto provinciale di lavoro degli operai agricoli e florovivaistici (stipulato il 24 settembre 2012) non modificate dal presente accordo, salvo gli adeguamenti a riferimenti normativi e del CCNL.
Le parti si impegnano a riunirsi entro la fine del mese di giugno 2017 per la stesura aggiornata del nuovo contratto provinciale di lavoro.