Tipologia: CPL
Data firma: 3 marzo 2017
Validità: 01.01.2016 - 31.12.2019
Parti: Unione Provinciale Agricoltori, Cia e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Operai agricoli e florovivaisti, Siena
Fonte: faicisl.it

Sommario:

 

Art. 1 Oggetto del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro
Art 1 bis. Struttura ed assetto
Art. 2 Sistema delle informazioni e delle relazioni sindacali
Art. 3 Assunzioni
Art. 4 Riassunzione
Art. 5 Rapporto di lavoro a tempo parziale, apprendistato professionalizzante e somministrazione di lavoro
Art. 6 Classificazione degli operai agricoli e florovivaisti
Art. 7 Orario di lavoro
Art. 8 Interruzioni, recuperi, sospensioni
Art. 9 Lavoro straordinario, festivo, notturno e indennità varie
Art. 10 Riposo settimanale
Art. 11 Giorni festivi
Art. 12 Congedo matrimoniale
Art. 13 Permessi straordinari non retribuiti
Art. 14 Permessi retribuiti
Art. 15 Retribuzione
Art. 16 Scatti di anzianità
Art. 17 Previdenza complementare
Art. 18 Modalità di pagamento della retribuzione
Art. 19 Integrazione salariale
Art. 20 Cottimo
Art. 20 bis Lavoro in appalto
Art. 21 Ferie
Art. 22 Abitazione
Art. 23 Attrezzi, utensili, vestiario
Art. 24 Trasporti
Art. 25 Mensa
Art. 26 Lavori pesanti e disagiati

 

Art. 27 Tutela della salute dei lavoratori
Art. 28 Malattia ed infortunio
Art. 29 FIMIAV - Fondo Integrazione Malattia, Infortunio e Assistenza Varia
Art. 30 Integrazione malattia, infortunio, maternità e assistenza varia
Art. 31 Anticipazione integrazione trattamento di malattia, infortunio e maternità
Art. 32 Norme disciplinari
Art. 33 Risoluzione del rapporto individuale di lavoro
Art. 34 Trattamento di fine rapporto
Art. 35 Anticipazioni sul trattamento di fine rapporto
Art. 36 Delegato d’azienda
Art. 37 Permessi sindacali
Art. 38 Aspettativa per incarichi sindacali
Art. 39 Assemblee retribuite
Art. 40 Diritto di affissione
Art. 41 Istituti di patronato
Art. 42 Quote sindacali per delega
Art. 43 Controversie individuali e collettive
Art. 44 Efficacia del contratto
Art. 45 Aumenti salariali
Art. 46 Incrementi di produttività, redditività, qualità ed efficienza.
Art. 46 bis Erogazione presenza.
Art. 47 Condizioni di miglior favore
Art. 48 Decorrenza e durata
Art. 49 Esclusività di stampa - archivi contratti
Art. 50 Deposito contratto
Allegati


Contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Siena

Il giorno 3 marzo 2017 si è stipulato il presente Contratto Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Siena, tra l’Unione Provinciale Agricoltori di Siena […], la Confederazione Italiana Agricoltori di Siena […] e la Flai - Cgil […], la Fai - Cisl […], la Uila-Uil, […], vista l’ipotesi di accordo del 25 gennaio 2017, si rinnova il Contratto Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti del 11 febbraio 2013, di cui all’articolo 2 del Contratto Collettivo Nazionale di categoria del 22 ottobre 2014

Articolo 1 Oggetto del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro
Il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro si applica a tutte le prestazioni lavorative svolte nella Provincia di Siena e disciplina il rapporto di lavoro degli operai di imprese, singole ed associate, agricole, florovivaistiche, agrituristiche, faunistico venatorie, delle imprese che svolgono lavori di sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato, unitamente a quelle citate nell’art. 1 del CCNL, della Provincia di Siena. Non trova invece applicazione per le prestazioni diversamente disciplinate dalle vigenti norme di legge.

Articolo 2 Sistema delle informazioni e delle relazioni sindacali
Le parti convengono di rafforzare e consolidare l’attività dell'Osservatorio Provinciale, e pertanto ne confermano la costituzione, di cui all’art 9, del CCNL.
L’Osservatorio Provinciale è costituito da un Consiglio di sei membri designati pariteticamente dalle Parti contraenti datoriali e dei lavoratori.
Queste le funzioni ad esso attribuite:
1. raccogliere le informazioni utili ad individuare il flusso ed il tipo di finanziamenti pubblici diretti allo sviluppo agricolo fomite alle OO.SS.LL. dalle Organizzazioni Datoriali;
2. raccogliere le informazioni utili fomite alle OO.SS.LL. dalle Organizzazioni Datoriali sui programmi di sostanziale modifica delle tecnologie di produzione in atto che possono presentare rilevanti conseguenze sull’organizzazione e sulla condizione del lavoro nonché sull’occupazione e sull’ambiente di lavoro anche attraverso l’analisi e la valutazione dell'andamento di mercato delle produzioni agricole con particolare riferimento agli andamenti climatici calamitosi;
3. individuare gli eventuali ostacoli alla piena utilizzazione delle risorse naturali e tecniche, al fine di sollecitare interventi pubblici, anche attraverso la promozione di Patti Territoriali e contratti di area;
4. promuovere politiche per lo sviluppo agricolo quale contributo da offrire alle istituzioni per esaminare, in presenza di evidenti stati di crisi e/o di rilevanti riduzioni dell’occupazione agricola, che si verifichino a causa di processi di ristrutturazione o di riconversione produttiva, o a seguito della diffusa estensione del lavoro per “conto terzi”, ogni possibile soluzione per il reimpiego della manodopera agricola sollecitando, a tale riguardo, alle competenti istituzioni pubbliche, opportuni interventi di formazione e riqualificazione professionale;
5. effettuare un monitoraggio della domanda e dell'offerta di lavoro ed esaminare la quantità e la qualità dei flussi occupazionali, con particolare riguardo alla condizione dei giovani e delle donne, anche allo scopo di fare proposte all’Osservatorio Regionale e di impegnare la Regione e per quanto di competenza, la Provincia, ad inserire nel proprio bilancio finanziamenti relativi a programmi di formazione specifici per l’agricoltura;
6. concordare per l’occupazione femminile azioni positive idonee a raggiungere quanto previsto dalla legge 125/91 e dalle direttive comunitarie in riferimento alla effettiva parità uomo/donna nell'accesso al lavoro per superare le eventuali disparità di fatto esistenti e offrire pari opportunità nel lavoro e nella professionalità;
7. esaminare eventuali ricorsi concernenti le qualifiche professionali, in forza ed in applicazione dei criteri fissati dalle relative norme del CPL, nonché le eventuali vertenze individuali e collettive di lavoro demandate dalle Parti provinciali, secondo le procedure previste dall’art. 43 del CPL;
8. esercitare il controllo nei confronti dei datori di lavoro e dei loro dipendenti per l’esatta applicazione dei contratti collettivi di lavoro e delle leggi sociali;
9. ottenere, entro la fine del mese di novembre di ogni anno, tutte le informazioni inerenti il fabbisogno di manodopera in relazione ai piani colturali provinciali, con l’indicazione dell’eventuale ricorso a prestazioni di terzi. Le necessità aziendali e le richieste dei lavoratori dovranno essere coordinate affinché, come detto, possano trovare confacente incontro. Tale fine dovrà essere perseguito programmando corsi formativi all’uopo organizzati, sia da Enti pubblici che privati;
10. attivare le procedure per l’ottenimento dei finanziamenti previsti dalle amministrazioni locali e nazionali e dagli organismi comunitari, per la realizzazione delle attività formative necessarie a sopperire alle esigenze emerse dai dati e informazioni pervenutegli;
11. provvedere a fornire consulenza ed assistenza in materia di sicurezza sul lavoro su espressa richiesta delle aziende e/o dei lavoratori, analizzando specifiche problematiche per individuare le soluzioni sulla scorta della vigente normativa ed utilizzando, se del caso, anche professionalità esterne. L’Osservatorio, pertanto, interviene ad esclusivo supporto di singole necessità, sollevate dall’azienda e/o dai dipendenti interessati, con successiva verifica relativa alle soluzioni adottate. Al fine di poter dare immediato riscontro alle manifestate necessità, è costituita in seno all’Osservatorio, una Commissione Paritetica per la sicurezza, composta da due membri. Questa dovrà rispondere alle richieste che di volta in volta saranno inoltrate all’Osservatorio Provinciale. I membri rimarranno operativi per un anno, in paritetica alternanza. La Commissione dovrà adoperarsi per avere la massima operatività. Qualora, i richiedenti, o le parti interessate, non risultino iscritti od associati alle Organizzazioni dei componenti di turno, questi saranno avvicendati, dai relativi e rispettivi dalla presa in carico della richiesta quale si evidenzieranno le prescritte professionalità qualora ne ravvisi la necessità. In caso di disaccordo, entro 10 giorni, la Commissione trasmetterà tutti gli incartamenti all’Osservatorio. Quest’ultimo, secondo le consuete modalità operative, provvedere ad esperire la controversia. Nel caso di intervento in fattispecie ritenute di interesse generale, le parti, potranno concordare l’utilizzo di professionalità esterne con copertura economica posta a carico dell’Osservatorio stesso, equamente ripartita tra le organizzazioni datoriali e dei lavoratori, anche per tramite di enti o istituti di loro emanazione. Tale intervento economico, che deve essere giustificato da una eccezionale situazione di interesse territoriale, dovrà essere deliberato all’unanimità e non potrà essere sostitutivo di oneri ed adempimenti, previsti dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti, né creare, con esse, situazioni di “concorrenza”. Tenuto conto dell’importanza delle problematiche riferite alla sicurezza sui luoghi di lavoro, l’Osservatorio dovrà assumere iniziative tali da assicurare, entro 30 giorni dalla segnalazione definitiva soluzione;
12. promuovere tutte quelle azioni di prevenzione sugli infortuni presso tutti gli enti ed istituti afferenti il settore sviluppando anche specifiche iniziative volte alla massima sensibilizzazione delle richiamate problematiche (giornata della sicurezza).
Per il funzionamento dell’Osservatorio Provinciale si farà espresso riferimento al Regolamento dell’Osservatorio Provinciale, allegato 1 del presente CPL.
L’Osservatorio Provinciale dovrà riunirsi almeno 4 volte nell’anno con riunioni che, comunque, avranno periodicità trimestrale.
Nota a verbale: Le parti si impegnano nel portare a conoscenza delle competenti autorità ed organi di controllo, il contenuto del presente accordo.

Articolo 3 Assunzioni
Gli operai sono di norma assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. L’assunzione della manodopera agricola è comunque regolata dalle vigenti disposizioni di legge.
L’assunzione degli operai a tempo determinato deve essere effettuata per fase lavorativa o per attività di carattere stagionale o di breve durata, utilizzando quanto previsto dagli artt. 13, 21 e 22 del CCNL (Allegato 2 del presente CPL, lett. B e C), o ricorrendo all’istituto delle convenzioni annuali o poliennali previste dalle vigenti norme di legge. Il contratto in convenzione non comporta, in quanto tale, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Per “fase lavorativa” si intende il periodo di tempo limitato alla esecuzione delle singole operazioni fondamentali nelle quali si articola il ciclo produttivo annuale delle principali colture agrarie o attività agrarie della Provincia.
A titolo esplicativo, ma non esaustivo, tra le attività agrarie della Provincia di Siena, si elencano le seguenti:
Cerealicoltura
Aratura
Semina
Mietitura e trebbiatura
Viticoltura
Potatura secca e ricaccio sarmenti
Lavori colturali del terreno
Legatura
Potatura verde
Trattamenti fitosanitari
Raccolta
Ortofrutticoltura
Lavorazione e preparazione del terreno
Messa a dimora di piante e talee
Potatura secca
Trattamenti fitosanitari
Irrigazione
Raccolta, selezione e sistemazione in cassette
Olivicoltura
Potatura secca
Raccolta
Trattamenti fitosanitari
Lavorazione del terreno
Concimazione
Tabacco
Lavorazione e preparazione del terreno
Trapianto
Cure colturali ed accrescimento
Cernita e raccolta
Prima lavorazione e conservazione del tabacco verde
Agriturismo
Pulizie
Accoglienza, ricevimento
Attività sportive, ricreative, turistiche, escursioni
Somministrazioni pasti e bevande
Eventi promozionali
Degustazioni, tour
Allevamento ovini - bovini
Mungitura
Pascolo greggi
Tosatura
Lavorazione formaggio
Bieticoltura
Aratura
Semina
Diradamento
Trattamenti fitosanitari
Raccolta (estirpatura)
Lavori boschivi
Taglio del bosco e smacchio
Accatastamento
Spedizione
Aree verdi
Taglio erba, raccolta e smaltimento
Concimazioni, trattamenti fitosanitari, semina e irrigazione
Piantagione piante
Potatura
[…]
Può inoltre costituirsi rapporto di lavoro a tempo determinato per lavorazioni di breve durata, saltuarie ed in sostituzione di operai assenti per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto di lavoro. In quest’ultimo caso il rapporto rimane a tempo determinato per tutta la durata dell’assenza dell’operaio che si sostituisce.
[…]

Articolo 5 Rapporto di lavoro a tempo parziale, apprendistato professionalizzante e somministrazione di lavoro
Alla materia dell’articolo vengono applicate le previsioni degli artt. 17, 18 e 19 del vigente CCNL.
L’accesso al lavoro a tempo parziale orizzontale e reversibile viene agevolato per le lavoratrici madri ed i lavoratori padri fino ai tre anni di età del figlio, successivamente al rientro dall’astensione obbligatoria per maternità o dal congedo parentale.

Articolo 7 Orario di lavoro
L’orario ordinario di lavoro è stabilito nella misura di 39 ore settimanali distribuite, di norma, in cinque giorni, considerando la giornata del sabato non lavorativa: otto ore dal lunedì al giovedì e sette ore il venerdì, salvo diversi accordi fra le parti.
L’orario medio mensile è di 169 ore. Per l’orario di lavoro dei fanciulli e degli adolescenti si fa riferimento alle norme di legge in vigore.
Se l’azienda distribuisce l’orario di lavoro su sei giorni lavorativi, l’orario giornaliero è di sei ore e mezza.
È considerato lavoro straordinario, come disposto dal successivo art. 9, la prestazione eccedente i limiti di orario di lavoro sopra indicati, ad eccezione delle maggiori ore lavorate giornalmente e/o settimanalmente per l’applicazione delle flessibilità previste dal presente CPL.
Per gli operai addetti agli allevamenti zootecnici (bovini, suini, avicunicoli, ecc.) l’orario settimanale di lavoro è distribuito in sei giornate pari a sei ore e mezza giornaliere. A tali operai deve essere assicurato un riposo continuativo di undici ore, delle quali otto in coincidenza con le ore notturne.
L’orario di lavoro inizia e termina nel centro aziendale o nel luogo di lavoro precedentemente assegnato dall’azienda. Nel centro aziendale è esposto l’orario di lavoro con l’indicazione dell’ora di inizio e di termine del lavoro, nonché dell’intervallo di riposo.
In applicazione dell’art. 34 del CCNL, le aziende possono stabilire un orario settimanale di 44 ore, nel limite di 85 ore annue.
Le aziende che intendono usufruire di tale flessibilità devono comunicarlo per iscritto ai delegati sindacali aziendali o, in mancanza di questi, ai lavoratori con almeno sette giorni di anticipo.
Il recupero delle ore lavorate in eccedenza deve essere effettuato entro il 31 marzo dell’anno successivo. La programmazione del recupero tiene conto delle esigenze del lavoratore. Qualora il recupero non venga effettuato interamente entro il 31 marzo, le ore residue sono retribuite con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario.
Per gli operai a tempo determinato il termine di recupero per il maggior numero di ore lavorate in regime di flessibilità è la scadenza del contratto di lavoro. Le ore non recuperate sono retribuite con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario.
Da giugno a settembre, al verificarsi di condizioni climatiche tali da pregiudicare il normale svolgimento delle attività, la direzione aziendale, anche su richiesta dei delegati sindacali aziendali e/o dei lavoratori, può concordare con gli stessi orari di prestazione lavorativa diversi da quelli in uso e tali da migliorare le condizioni delle prestazioni stesse.
Ai lavoratori che prestano la loro attività in fasce orarie dì almeno sei ore lavorative consecutive è concessa una pausa retribuita di un quarto d’ora.
Per la particolare natura dell’attività agrituristica, fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, la disciplina dell’orario settimanale di lavoro può essere regolata come segue: l’azienda può distribuire l’orario giornaliero di lavoro entro una fascia oraria di tredici ore per il personale di sala, ricevimento e portineria e di dodici ore per il restante personale, con un massimo di due interruzioni giornaliere.
Nel corso della settimana, per comprovate esigenze aziendali, è possibile maggiorare per un massimo di sei ore l’orario ordinario di lavoro, recuperando tali maggiori ore nei sette giorni successivi. Tale flessibilità non è cumulabile con quella prevista al comma 7 del presente articolo ed è concordata con i delegati sindacali aziendali o, in assenza di questi, con i lavoratori interessati. Qualora le ore di cui sopra non siano recuperate nei termini stabiliti, o non vi sia possibilità di recupero per le ore maturate in flessibilità entro il 31 marzo, verranno retribuite con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario.
Impegno a verbale. Le Parti prendono atto della volontà di distribuire in cinque giornate lavorative l’orario settimanale, risolvendo i connessi problemi contributivi e previdenziali.

Articolo 8 Interruzioni, recuperi, sospensioni
[…]
Operai con contratto di lavoro a tempo indeterminato:
Nel caso in cui la sospensione del lavoro, dovuta alle avverse condizioni meteorologiche o comunque non imputabili al lavoratore, sia superiore a trenta minuti nella giornata, fermo restando il pagamento di tutte le ore, il recupero viene effettuato entro le due settimane successive, nel limite di due ore giornaliere e dieci settimanali. Potranno essere altresì utilizzate, come recupero, le ore “maturate” o da “maturare” in regime di flessibilità di cui all’art .7.
Operai con contratto di lavoro a tempo determinato:
[…]
L’eventuale recupero delle ore non lavorate, esclusi i trenta minuti di cui al primo comma, avviene con le stesse modalità previste per gli operai con contratto di lavoro a tempo indeterminato
[…]

Articolo 9 Lavoro straordinario, festivo, notturno e indennità varie
Si considera:
lavoro straordinario, quello eseguito oltre l’orario ordinario di lavoro previsto dall’art. 7;
lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e nelle altre festività di cui agli artt. 42 e 43 del CCNL;
lavoro notturno, quello eseguito dalle ore 20.00 alle ore 06.00 durante il periodo in cui è in vigore l’ora solare e dalle ore 22.00 alle 05.00 durante il periodo in cui è in vigore l’ora legale, per almeno tre ore continuative, in ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs n. 66 dell’8.04.2003.
Il lavoro straordinario non può superare le tre ore giornaliere e le quindici settimanali.
Il lavoro straordinario individuale nell’anno non può superare le 200 ore. Qualora il datore di lavoro ravvisi la necessita di aumentare le ore di straordinario, questo dovrà manifestare tale intendimento all’Osservatorio Provinciale, anche per tramite dell’Associazione di riferimento. L’Osservatorio Provinciale, dovrà dare riscontro, entro dieci giorni dalla ricezione dell’istanza. Decorso tale termine, la richiesta si dovrà considerare accolta.
Le prestazioni di cui sopra sono eseguite a richiesta del datore di lavoro nei casi di evidente necessità e non devono avere carattere sistematico, salvo i casi di cui agli ultimi commi del presente articolo.
[…]
Per turno di lavoro si intende il lavoro prestato da più lavoratori i quali si alternano sullo stesso posto di lavoro per la medesima tipologia professionale, effettuando l’orario contrattuale.
[…]

Articolo 10 Riposo settimanale
Ai lavoratori con orario settimanale di lavoro distribuito su cinque giorni lavorativi devono essere garantite 48 ore di riposo settimanale possibilmente consecutive e comprendenti la domenica, salvo diversa distribuzione dell’orario, secondo quanto previsto dall’art.7 e dall’art.8.
Agli operai, con orario di lavoro distribuito su sei giorni lavorativi è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente in coincidenza della domenica.
Ove l’orario settimanale di lavoro per gli addetti al bestiame fosse distribuito su sei giorni lavorativi, devono essere garantiti riposi settimanali di 24 ore, possibilmente coincidenti con la domenica. I lavoratori che non godono del riposo festivo e compensativo settimanale sono retribuiti con le maggiorazioni previste dall’art. 9 per le ore di effettivo lavoro prestato.

Articolo 20 Cottimo
Il lavoro a cottimo è ammesso se preceduto da un accordo scritto aziendale, con l’assistenza di tutte le Organizzazioni Provinciali di Rappresentanza dei Lavoratori, firmatarie del presente contratto e dell’organizzazione Datoriale cui aderisce il richiedente

Articolo 20 bis Lavoro in appalto
Il ricorso agli appalti deve avvenire nel pieno rispetto delle disposizioni di legge. Nello specifico, i datori di lavoro devono accertarsi che il soggetto appaltatore:
1) sia un’impresa regolarmente abilitata ad effettuare determinate specifiche lavorazioni e sia regolarmente iscritta al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A;
2) dia pieno rispetto al contratto di categoria nella sua applicazione ai lavoratori dipendenti ed alle norme di sicurezza del lavoro;
3) sia in regola con i versamenti previdenziali di legge e contrattuali: a tale proposito l’appaltatore dovrà consegnare all’appaltante regolare copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
4) doti ogni lavoratore impiegato di apposito tesserino di riconoscimento.
Ogni contratto d’appalto deve risultare stipulato con un atto scritto, contenente anche i punti sopra elencati.
Le parti auspicano che sia costituito a livello nazionale e regionale, uno specifico albo, delle imprese abilitate a svolgere lavori in appalto.
Impegno a verbale. Il presente articolato potrà essere soggetto a rivisitazione qualora la normativa di riferimento rendesse indispensabili degli aggiornamenti.

Articolo 23 Attrezzi, utensili, vestiario
Gli attrezzi e gli utensili da lavoro sono fomiti dall’azienda. Il lavoratore risponde delle perdite e dei danni a lui imputabili, il cui ammontare viene trattenuto sulla retribuzione.
L’azienda fornisce annualmente due divise estive e due invernali, idonee alle specifiche lavorazioni alle quali sono adibiti i lavoratori che hanno l’obbligo d’indossarle. All’atto della consegna delle divise nuove devono essere restituite quelle ricevute l’anno precedente.
L’azienda provvederà a fornire, secondo le vigenti disposizioni legislative inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro, adeguate calzature. Il lavoratore, in alternativa, potrà richiedere un buono, pari ad € 50,00, da utilizzare per l’acquisto di detto Dpi.
Quanto sopra dovrà poi ricevere debito e formale avvallo, del datore di lavoro o suo delegato.

Articolo 25 Mensa
Le Parti convengono che a livello aziendale possa essere concordata l’istituzione di un servizio di mensa o di un buono pasto.

Articolo 26 Lavori pesanti e disagiati
A) I seguenti lavori, aventi una durata di almeno un’ora di prestazione continuativa, sono considerati pesanti o disagiati e compensati con una maggiorazione del 15% del salario contrattuale e degli scatti di anzianità, che viene erogata per le ore effettivamente prestate:
prestazioni in terreni acquitrinosi, per le quali l’operaio sia costretto a lavorare con i piedi immersi nell’acqua;
raccolta manuale dei sassi;
utilizzo della motosega;
utilizzo del decespugliatere professionale (almeno 30 cc );
potatura delle piante con aste;
lavori su vasche di vinificazione o di stoccaggio, e gabbie per imbottigliamento, quando il lavoratore deve operare in posture particolarmente gravose e quando la prestazione lavorativa viene effettuata all’interno delle stesse, in condizioni ambientali impegnative (fine fermentazioni, lavaggi manuali, ecc).
B) I seguenti lavori, aventi la durata di almeno un’ora di prestazione continuativa, sono considerati pesanti o disagiati e possono essere eseguiti per un massimo di quattro ore giornaliere. Il rimanente periodo per completare l’orario ordinario giornaliero di lavoro è impiegato in altri lavori non compresi nel presente articolo.
In presenza di ostacoli tecnico-organizzativi al rispetto del limite delle quattro ore, può essere alternativo a tale limite il pagamento della maggiorazione del 15% a partire dalla prima ora di lavoro:
operazioni di potatura ed eventuale legatura sui nuovi impianti viticoli fino al secondo anno, salvo il venir meno delle condizioni di disagio nell’effettuazione delle citate lavorazioni;
raccolta delle uova a terra;
carico e scarico di pesi superiori a kg 25 per gli uomini e kg 17 per le donne
escavazione manuale dei fossi in sezione obbligata a profondità non inferiore a cm 100;
tutte le operazioni manuali sugli impianti ad alta e media intensità con altezza inferiore a cm 50, ad esclusione della vendemmia;
sostituzione delle viti morte;
zappatura;
taleaggio su bancale a terra;
invasatura su bancale a terra;
installazione manuale con martello di tutori di sostegno.
Gli operai adibiti a lavori pesanti e disagiati, nonché i minori, devono essere sottoposti a visita medica come previsto dalle norme vigenti e non meno di due volte l’anno.

Articolo 27 Tutela della salute dei lavoratori
Agli effetti del presente articolo presentano fattori di nocività i seguenti lavori: trattamenti con insetticidi tossici;
spargimento di concimi pulverulenti;
rientro in colture trattate;
trattamenti anticrittogamici ed antiparassitari con prodotti fitosanitari classificati come "molto tossici”, “tossici”, “nocivi” ed anche quelli irritanti per le lavorazioni in serra.
Non presentano fattori di nocività, i lavori effettuati con mezzi idonei a garantire la protezione dall’assorbimento dei prodotti utilizzati come, ad esempio, cabine o telai di protezione sui macchinari agricoli, maschere e caschi, scarpe adeguate alla tipologia di lavorazione, ecc. dotati delle caratteristiche stabilite nell’ Allagato 13 del CCNL e dalle vigenti disposizioni normative in materia.
Per i lavori che presentano fattori di nocività valgono le seguenti norme:
il datore di lavoro deve fornire adeguati mezzi protettivi ai lavoratori impiegati, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, unitamente a quanto prescritto nel presente CPL e dal vigente CCNL.
qualora l’orario di lavoro giornaliero sia di otto ore, il tempo di lavoro è ridotto a sei ore, ferma restando la corresponsione della retribuzione completa delle otto ore.
Qualora l’orario di lavoro giornaliero sia di sei ore e mezza, il tempo di lavoro è ridotto a cinque ore, ferma restando la corresponsione della retribuzione completa delle sei ore e mezza.
Qualora l’orario di lavoro giornaliero sia di sette ore, il tempo di lavoro è ridotto a cinque ore e quindici minuti, ferma restando la corresponsione della retribuzione completa delle sette ore.
In ogni caso devono essere effettuate almeno due pause retribuite di mezza ora ciascuna.
La riduzione complessiva giornaliera dell’orario di lavoro è rispettivamente:
di tre ore nelle giornate lavorative di otto ore;
di due ore e mezza nelle giornate lavorative di sei ore e mezza;
di due ore e tre quarti nelle giornate lavorative di sette ore.
Il rientro nelle culture trattate non può avvenire prima di 48 ore per tutti i prodotti che non contengono indicazioni superiori, salvo diversa prescrizione.
È vietato effettuare trattamenti con prodotti fitosanitari quando nell’appezzamento da trattare siano presenti altri lavoratori.
Le aziende mettono a disposizione dei lavoratori servizi igienico-sanitari comprensivi di docce e adeguati locali adibiti a refettorio.
Ai fini della salute fisica dei lavoratori le aziende devono assicurarsi della perfetta funzionalità e sicurezza dei mezzi fomiti ai lavoratori e provvedere alla difesa degli stessi dalle sostanze chimiche usate.
Il datore di lavoro, o chi per luì, deve essere immediatamente informato circa eventuali disturbi avvertiti dagli operai, qualora fossero causati dall’azione nociva delle sostanze chimiche usate, e adottare immediatamente gli opportuni provvedimenti.
Gli operai adibiti a lavori nocivi e disagiati, nonché i minori, devono essere sottoposti a visita medica come previsto dalle norme vigenti e non meno di due volte l’anno.
Le ore non lavorate a tale titolo sono retribuite normalmente.
Comitato paritetico
I contenuti dell’Accordo del 18 maggio 1996, Allegato n 5 del CCNL, per la costituzione ed il funzionamento del Comitato Paritetico Provinciale per la Sicurezza e la Salute nei luoghi di lavoro, fanno parte integrante del presente articolo.
RLS
A seguito dell’entrata in vigore del Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza vengono attribuite n. 32 ore per la formazione di base, delle quali nr. 12 sui rischi specifici dell’azienda presso la quale presta la sua opera.
Tale formazione di base viene integrata da successivi interventi periodici ritenuti necessari in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi art. 37 T.U.).
Per quanto concerne il numero dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza presso le aziende, fermo rimanendo il numero minimo previsto dal T.U., detto numero, le modalità di designazione o di elezione, il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva (art. 47 T.U.).
In assenza, al momento, di nuovi accordi specifici a livello nazionale, viene mantenuta la previsione dell’Allegato 5 al CCNL per quanto concerne i permessi retribuiti annui dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza per lo svolgimento delle loro funzioni:
sei ore e mezza per le aziende con occupazione annua da 151 a 1.350 giornate;
dodici ore e mezza per le aziende con occupazione annua da 1.351 a 2.700 giornate;
venti ore e mezza per le aziende con occupazione annua oltre 2.700 giornate.
Si conviene, infine, che per i lavori di breve durata (per i quali la informazione-formazione potrà essere effettuata attraverso la diffusione di adeguato materiale informativo) si intendono quelli non superiori a quindici giorni.
In applicazione dell’art 68 del CCNL, la Parti concordano di istituire il libretto sindacale e sanitario ivi allegato stampato a cura del FIMIAV.

Articolo 32 Norme disciplinari
Per quanto concerne il rapporto di lavoro gli operai dipendono dal conduttore dell’azienda presso la quale sono occupati o di chi per lui e devono eseguire con diligenza il lavoro loro assegnato. I rapporti fra i dipendenti e fra questi e il datore di lavoro o chi per lui devono essere ispirati al reciproco rispetto a tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
L’applicazione dei provvedimenti disciplinari deve conformarsi alle disposizioni dell’art.7 della legge 20 maggio 1970 n. 300.
a) richiamo o rimprovero verbale;
b) ammonizione scritta;
c) multa;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione;
e) licenziamento.
[…]
Incorre nei provvedimenti dell’ammonizione scritta, della multa o della sospensione il lavoratore che:
a) non si presenti al lavoro come previsto senza preventiva comunicazione o abbandoni il posto di lavoro senza autorizzazione;
b) ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il suo superiore diretto o senza giustificato motivo;
c) esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
d) per disattenzione procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell’azienda, non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti ai macchinari o di eventuali irregolarità nell’andamento del lavoro;
e) in qualunque modo trasgredisca le norme del presente contratto, dei regolamenti interni o commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene.
f) in qualunque modo trasgredisca le norme del presente contratto, dei regolamenti interni in tema di sicurezza e/o non usi i sistemi di sicurezza sul lavoro messi a sua disposizione dall’azienda.
La multa, di norma, è limitata a tre ore di retribuzione ma è elevata a quattro ore nei casi di recidiva e/o maggiore gravità.
[…]
La sospensione dal lavoro e dalla retribuzione non può superare i dieci giorni ed è applicata alle mancanze di maggior gravità

Articolo 33 Risoluzione del rapporto individuale di lavoro
La risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato può avvenire solo per giusta causa o giustificato motivo o per dimissioni del lavoratore.
A) Sono considerati giusta causa di licenziamento con effetto immediato e senza obbligo del preavviso:
1) insubordinazione grave verso il datore di lavoro o un suo diretto rappresentante;
[…]
3) danneggiamenti dolosi al patrimonio aziendale;
[…]
5) recidiva nelle mancanze che hanno comportato l’applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al comma 2 del precedente articolo;
[…]
B) […]

Articolo 36 Delegato d’azienda
Nelle aziende che occupano più di cinque dipendenti viene eletto un delegato d’azienda per ciascuna delle OO.SS.LL. firmatarie del presente CPL.
Nelle aziende che occupano più di trenta dipendenti vengono eletti due delegati per ciascuna delle suddette OO.SS.LL.
Nelle aziende che occupano più di quaranta dipendenti può essere eletto, oltre ai delegati d’azienda, anche un delegato di reparto.
I delegati sono eletti da e fra i lavoratori occupati nell’azienda e dalla data della loro elezione decorre la tutela sindacale di cui all’art. 78 e 79 del vigente CCNL:
La elezione dei delegati avviene mediante riunione unica in azienda dei lavoratori o mediante riunioni separate per singoli raggruppamenti sindacali.
I nominativi dei delegati eletti sono comunicati per iscritto dalle OO.SS.LL. Provinciali interessate alle Organizzazioni Provinciali dei Datori di Lavoro firmatarie del presente CPL. ai delegati stessi, e per conoscenza alle Direzioni aziendali.
I delegati entrano in funzione dalla data in cui perviene la comunicazione.
Le Organizzazioni Provinciali dei Datori di Lavoro comunicano, a loro volta, i nominativi dei delegati eletti alle aziende loro aderenti.
Il delegato d’azienda ha i seguenti compiti:
a) vigilare ed intervenire per la Direzione aziendale per la esatta applicazione dei contratti collettivi e della legislazione sociale;
b) esaminare con la Direzione aziendale le misure atte a prevenire gli infortuni e le malattie professionali e ad adottare opportune condizioni igieniche, sanitarie e sociali di competenza dell’imprenditore;
[…]
Inoltre, su richiesta del/dei delegato/delegati, si possono effettuare a livello aziendale incontri sulla distribuzione dell’orario di lavoro e la programmazione delle ferie.

Articolo 39 Assemblee retribuite
Con riferimento all’art. 82 del vigente CCNL, che sancisce il diritto dei lavoratori a riunirsi all’interno dell’azienda per un massimo di tredici ore l’anno, tali riunioni possono tenersi anche fuori dell’azienda per un massimo di dieci ore annue. In tal caso, i lavoratori comunicano al datore di lavoro luogo, data e orario dell’assemblea e, successivamente, anche il numero ed i nominativi di coloro che vi hanno partecipato.

Articolo 40 Diritto di affissione
Nelle adiacenze del centro aziendale le rappresentanze sindacali elette, in spazi concordati con il datore di lavoro, possono predisporre un albo per l’affissione di comunicati e notizie sindacali.