FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA LOMBARDIA
Prot. n. 22 Como, 10 agosto 2021
Gentilissima Dott.ssa Letizia Moratti
Vicepresidente e Assessore al Welfare - Regione Lombardia
Egregio Dottor Giovanni Pavesi
Direttore Generale Welfare - Regione Lombardia
Gent.ma Dott.ssa Paola Palmieri
UO Personale, Professioni del SSR e Sistema Universitario
paola
e p.c. ATS DELLA CITTA1 METROPOLITANA DI MILANO
ATS BERGAMO
ATS BRESCIA
ATS DELLA BRIANZA
ATS DELLA MONTAGNA
ATS DELLA VAL PADANA
ATS DELLÌNSUBRIA
ATS PAVIA
Oggetto: D.L. 44/2021 - Osservazioni a Vs. indicazioni operative
La Direzione regionale Welfare, con comunicazione in data 6 agosto 2021, ha inviato alle ATS una nota contenete le istruzioni operative consigliate relative ad alcuni quesiti concernenti l'applicazione del DL 44/2021.
Le linee guida consigliate dalla DG del Welfare forniscono lo spunto per chiarire ulteriormente alcuni aspetti operativi e per suggerire prassi operative condivise che possano snellire le attività degli enti.
Preliminarmente è opportuno richiamare i punti salienti del DL 44/2021.
L'art. 4 comma 1 del DL stabilisce che l'obbligo di vaccinazione per il personale sanitario è finalizzato a "tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza" e che "la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati".
La norma individua questi ultimi negli "esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2.". Il Ministero della salute, con nota 0032479-P-17/06/2021 (che si allega) ha chiarito che l'art.4 "introduce l'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 per tutti gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario." È ammessa una deroga "solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale"
Chiarita la ratio della norma ed il perimetro dei destinatari è agevole delineare i compiti che il legislatore ha attribuito agli enti.
Gli Ordini professionali hanno inoltrato alle ATS gli elenchi degli iscritti e le strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, le farmacie, le parafarmacie e gli studi professionali hanno inoltrato gli elenchi del personale in servizio.
Alle Regioni è stato attribuito il compito di incrociare i dati ricevuti con quelli risultanti dai servizi vaccinali e di trasmettere alle ATS di residenza i nominativi di coloro che non risultavano vaccinati. Queste ultime hanno il compito di procedere agli accertamenti invitando i sanitari a fornire dimostrazione della ricorrenza di una causa di esclusione dal novero dei soggetti obbligati o della sussistenza dei presupposti per la deroga o della avvenuta vaccinazione o dell'iscrizione nelle liste di prenotazione. In quest'ultimo caso la norma impone al sanitario l'onere di comunicare alla ATS, entro tre giorni dalla somministrazione, l'attestazione dell'assolvimento del l'obbligo vaccinale.
Nel caso in cui i sanitari non provvedano a quanto sopra l'ATS adotta l'atto di accertamento di mancato rispetto dell'obbligo vaccinale che trasmette immediatamente al diretto interessato, al datore di lavoro ed all'ordine di appartenenza; "L'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.". È bene precisare che la norma non sospende i sanitari dall'esercizio della professione ma solo dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che prevedano un contatto interpersonale. I sanitari, anche in caso di sospensione, rimangono iscritti all'Ordine e possono svolgere prestazioni o mansioni che non prevedano contatti interpersonali. Anzi, la stessa norma impone al datore di lavoro di destinare il medico ad altre mansioni, ancorché inferiori, che non prevedano contatti interpersonali. Sul punto si ritiene, tuttavia, opportuno segnalare l'interpretazione estensiva adottata dal Ministero della Salute che con nota 0032479-P-17/06/2021 ha affermato: "...occorre evidenziare che nella Relazione illustrativa che accompagna il decreto legge di cui trattasi, è espressamente chiarito che dall'atto di accertamento della mancata osservanza dell'obbligo vaccinale adottato dall'azienda sanitaria, discende ex lege la sospensione dall'esercizio della professione sanitaria ".
Gli Ordini, ricevuto l'atto di accertamento da parte della ATS hanno l'onere di comunicare al proprio iscritto la sospensione. Il Ministero della Salute con la nota più volte richiamata, in riscontro alla richiesta di parere da parte della FNOMCeO in ordine agli adempimenti previsti dall'art. 4 co. 7 del D.L. 44/2021, ha precisato che "l'attività posta in capo all'Ordine dal citato comma 7 consiste in un mero onere informativo, ovverosia la comunicazione all'interessato, previa presa d'atto da parte dell'ordine medesimo, della sospensione derivante ex lege dall'atto di accertamento dell'ASL".
Chiarite le finalità della norma, i soggetti destinatari ed i compiti attribuiti agli enti è ora possibile esaminare i quesiti posti alla Direzione Generale del Welfare e le istruzioni operative trasmesse alla ATS, mettendo in luce quegli aspetti che possono essere utilmente implementati attraverso un confronto costruttivo.
Per comodità espositiva si seguirà lo schema adottato dalla DG.
Quesito A.
"Un professionista o operatore sanitario può aver dichiarato o autocertificato di non esercitare la professione e di non lavorare in strutture sanitarie, sociosanitarie e socio- assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali.
In tale caso, deve valutarsi se l'iter procedimentale possa considerarsi esaurito.
Nel caso in cui un professionista dichiari di non esercitare la professione avendo fatto diverse scelte di vita (es. gestisce negozio di abbigliamento), si dovrà valutare se procedere all'invito formale a vaccinarsi (art. 4, comma 5) e, qualora il soggetto individuato non ritenesse di sottoporsi alla vaccinazione, se:
- sia necessario adottare il relativo atto di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo e provvedere quindi alla comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza;
- ovvero se l'iter procedimentale possa considerarsi esaurito in quanto l'obbligo vaccinale va ricondotto a soggetti iscritti all'albo che esercitano la professione nelle strutture sanitarie e nelle altre strutture previste dal comma 1 dell'art. 4; in tal caso si chiede di chiarire se sia necessario acquisire un impegno formale al non esercizio della professione quanto meno fino al termine di cui al comma 9 del citato art. 4 del DL 44 del 2021.
Parere quesito A.
...Per tale motivo, ed in mancanza di altra previsione normativa volta a delineare un differente scenario, qualora un soggetto dichiari o autocertifichi di non esercitare la professione e, quindi, di non lavorare in strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali, non rientrando all'interno della fattispecie contemplata dall'art. 4, c.l del D.L 44/2021, non sarà gravato dall'obbligo di sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2".
Sul punto si deve osservare che l'adempimento dell'obbligo vaccinale ha quale finalità la tutela della salute pubblica ed è posto quale condizione per l'esercizio della professione sanitaria. La semplice dichiarazione del medico che affermi di non trovarsi nella condizione di cui all'art. 4 comma 1 del DL n. 44/21 non è idonea a perseguire la ratio della norma e non costituisce neppure autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in quanto non riguarda uno stato che altra PA possa verificare.
La certificazione da rilasciare dal medico, quindi, deve avere contenuto positivo indicando quale attività lo stesso svolga affinché sia reso possibile un controllo da parte della PA, tale dichiarazione, inoltre, deve avere quantomeno le forme della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
In ogni caso, si deve considerare che la semplice iscrizione all'Ordine dà diritto all'iscritto di esercitare la libera professione, attività che è comunque soggetta all'obbligo vaccinale ai sensi del comma 1: "esercenti le professioni sanitarie ... che svolgono la loro attività ...negli studi professionali." Per tale ragione, qualora il medico, ai fini dell'esenzione dall'obbligo vaccinale, autocertifichi di non esercitare la professione ma mantenga l'iscrizione all'albo, dovrà, in coerenza con le finalità di tutela della salute pubblica, essere sospeso ex art. 4 DL 44/21.
L'Ordine, infatti, non ha alcuna possibilità di procedere alla cancellazione d'ufficio di un iscritto qualora questi non eserciti la professione. Un esempio ricorrente sono i tanti medici che, pur andando in pensione e cessando l'attività, mantengono l'iscrizione.
Quesito B.
Nessuna osservazione.
Quesito C.
"Circa il personale iscritto ad un Ordine professionale che risiede all'Estero o che attualmente si trova all'estero, si chiede se per questi soggetti è necessario sottoporsi a vaccinazione obbligatoria pur non trovandosi nel territorio italiano.
Parere quesito C.
Anche in questo caso, è necessario ribadire che i due requisiti sulla base dei quali sorge l'obbligo di vaccinazione sono in primo luogo, essere un esercente le professioni sanitarie o un operatore di interesse sanitario; in secondo luogo, svolgere la propria attività all'interno di strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, di farmacie, parafarmacie e di studi professionali. Si vuole evidenziare, inoltre, che dalla lettura della norma in oggetto emerge che la conditio sine qua non dalla quale sorge l'obbligo di vaccinazione è lo svolgimento della propria attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali e non, invece, la semplice appartenenza ad una delle categorie di cui al medesimo decreto.
Sulla base di tali considerazioni, è parere di questa Direzione che:
il professionista o operatore sanitario, il quale non esercita la sua attività in Italia, non è gravato dall'obbligo vaccinale di cui all'art. 4, c. 1, poiché, difettando di una delle due condizioni necessarie, non integra la fattispecie contemplata all'interno della norma."
Sul punto si deve richiamare quanto scritto in precedenza in merito al diritto di svolgere attività libero professionale da parte degli iscritti all'Ordine.
Mantenendo l'iscrizione all'Ordine in Italia l'iscritto può comunque esercitare la professione sul territorio nazionale. Per tale ragione, qualora il medico, ai fini dell'esenzione dall'obbligo vaccinale, autocertifichi di non esercitare la professione in Italia ma mantenga l'iscrizione all'albo, dovrà, in coerenza con le finalità di tutela della salute pubblica, essere sospeso ex art. 4 per l'attività sul territorio italiano.
Quesito D.
Nessuna osservazione
Quesito E.
Nessuna osservazione
Quesito F.
"Gestione dei dipendenti - gestione dei dipendenti soggetti aH'obbligo vaccinale che adempiono alla vaccinazione dopo l'emissione dell'atto di accertamento da parte di ATS.
Parere quesito F.
Ai sensi dell'art. 4, comma 9, la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni, prevista dal comma 6 per l'interessato "mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale” e ne cessano quindi gli effetti, per disposizione normativa e di diritto, in caso di adempimento dell'obbligo.
Risulta pertanto, dall'interpretazione letterale della norma, una previsione di inefficacia di diritto dell'atto di accertamento a fronte dell'assolvimento dell'obbligo vaccinale.
Dall'altro lato, premesso che è onere dell'interessato comunicare al proprio datore di lavoro, ad ATS e all'Ordine professionale l'assolvimento dell'obbligo vaccinale, vi è la necessità di un provvedimento di riammissione da parte dell'ordine che sia conseguente
e contrario al precedente provvedimento di sospensione. Quanto sopra a garanzia dell'Azienda e dell'operatore, sia ai fini assicurativi che di eventuali responsabilità personali, anche di natura penale, conseguenti all'esercizio di attività da parte di un soggetto non iscritto all'ordine"
Sui punti che precedono si deve osservare che se è pur vero che ('Ordine dovrà emettere un provvedimento per procedere all'annotazione della cancellazione del provvedimento di sospensione è altrettanto pacifico che tale atto deve essere preceduto dalla revoca del provvedimento dell'ATS che ha dato luogo alla sospensione stessa.
L'Ordine non ha alcun potere di accertamento dell'intervenuto adempimento dell'obbligo vaccinale né può procedere alla dichiarazione di intervenuta illegittimità dell'atto di accertamento dell'ATS; quest'ultima, inoltre, è l'ente a cui il legislatore ha attribuito esplicitamente il compito di svolgere le verifiche necessarie per il rispetto dell'obbligo vaccinale. Si deve osservare, inoltre, che il richiamo ad attività di un soggetto non iscritto all'Ordine con riferimento al medico sospeso ex art.4 non è corretto posto che lo stesso rimane iscritto all'Ordine a tutti gli effetti. L'affermazione è, quindi, errata e fornisce al lettore una informazione non vera e fuorviante.
Appare, invece, condivisibile ed opportuno un confronto tra ATS e Ordini per mettere a punto procedure rapide e condivise "con particolare riferimento alla data di cessazione degli effetti della sospensione". L'attività di coordinamento sarebbe ancora più proficua qualora la Regione mettesse a punto una procedura unitaria per tutte le ATS e ASST per l'adozione dei provvedimenti di accertamento e di quelli di revoca con l'adozione di testi condivisi.
Quesito G
Assolvimento dell'obbligo vaccinale.
Le istruzioni rese dalla DG Welfare appaiono condivisibili, tuttavia, si ritiene opportuno segnalare che, anche nei casi di assolvimento dell'obbligo vaccinale, sarebbe auspicabile mettere a punto testi comuni per le comunicazioni di ATS da inoltrare ai sanitari in modo tale da accelerare l'iter amministrativo e fornire informazioni ed istruzioni uniformi.
La Federazione Regionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri è sin d'ora disponibile ad avviare un confronto costruttivo sugli aspetti operativi dell'applicazione del DL 44/21 al fine di pervenire alla condivisione di procedure che consentano di semplificare il più possibile le attività amministrative e nel contempo assicurino una applicazione puntuale ed equilibrata ed uniforme delle norme sull'obbligo vaccinale.
Distinti saluti.
I Presidenti degli Ordini Provinciali della Regione Lombardia (FROMCeO)
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fonte: ordinemedici.brescia.it