Regione Lombardia
Legge Regionale 8 luglio 2020, n. 15
Sicurezza del personale sanitario e sociosanitario
B.U.R. 10 luglio 2020, n. 28 suppl.
 

 

Giurisprudenza Collegata: Corte Cost. 161/2021;


 

Art. 1
(Finalità e ambito di applicazione)

1. La presente legge reca disposizioni volte a prevenire e contrastare ogni forma di violenza ai danni di operatori dei settori sanitario e sociosanitario, nel rispetto della normativa statale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. L'ambito di applicazione comprende le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private accreditate, le Agenzie di tutela della salute (ATS) e l'Agenzia regionale emergenza urgenza (AREU).
3. Le strutture sanitarie e sociosanitarie private adottano, su base volontaria, proprie determinazioni che tengono conto delle linee guida di cui all'articolo 3.
 

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) violenza: ogni forma di aggressione all'integrità psico-fisica della persona;
b) operatori dei settori sanitario e sociosanitario: i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) che svolgono attività lavorativa in ambito sanitario e sociosanitario.
 

Art. 3
(Linee guida)

1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva linee guida rivolte ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, per la prevenzione e il contrasto degli atti di violenza.
2. Le linee guida sono predisposte dalla direzione regionale competente in materia di sanità al fine di assicurare l'integrazione tra prevenzione e gestione del rischio in ambito lavorativo, prevedendo indirizzi tecnici, organizzativi e procedurali comuni.
3. Presso la direzione regionale di cui al comma 2 è istituito un Tavolo tecnico con funzioni di supporto nella predisposizione delle linee guida, nonché con funzioni propositive rispetto all'aggiornamento delle stesse linee guida.
4. Il Tavolo tecnico di cui al comma 3 è costituito con decreto dirigenziale ed è composto da:
a) due rappresentanti della direzione regionale competente in materia di sanità, di cui uno con funzioni di coordinatore;
b) un direttore generale delle Aziende sociosanitarie territoriali (ASST) o suo delegato, designato dalle stesse ASST;
c) un direttore generale delle ATS o suo delegato, designato dalle stesse ATS;
d) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale medico e veterinario;
e) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del restante personale sanitario e sociosanitario;
f) un rappresentante dell'Agenzia di controllo del servizio sociosanitario lombardo.
 

Art. 4
(Protocolli d'intesa)

1. La Regione promuove protocolli d'intesa con gli Uffici territoriali del Governo finalizzati a potenziare la presenza e la collaborazione con le Forze di polizia nei pronto soccorso e nelle strutture ritenute a più elevato rischio di violenza e assicurare un rapido intervento in loco.
 

Art. 5
(Compiti dell'Agenzia di controllo del servizio sociosanitario lombardo)

1. Il controllo sull'applicazione delle linee guida di cui all'articolo 3, comma 2, secondo le regole di sistema, è svolto dall'Agenzia di controllo del servizio sociosanitario lombardo a cui spetta:
a) monitorare gli episodi di violenza commessi ai danni del personale che opera nelle strutture sanitarie e sociosanitarie;
b) svolgere attività consultiva, in particolare per l'applicazione delle linee guida;
c) monitorare l'attuazione delle linee guida.
2. L'Agenzia predispone una relazione annuale sugli esiti dell'applicazione delle linee guida e delle attività di monitoraggio. La relazione è trasmessa alla Giunta regionale e al Consiglio regionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia