Ministero dell’interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DI SANITÀ

 

Prot. n. 850/A.P. 1-2292

Roma, 24 marzo 2020


OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID-19. Indicazioni su procedure e comportamenti negli ambienti di lavoro. Aggiornamento.

A … omissis…

In rapporto all’evoluzione della pandemia da COVID-19 ed agli adempimenti che devono essere garantiti dagli uffici sanitari della Polizia di Stato, si forniscono elementi di chiarificazione in relazione alle procedure ed alle indicazioni emanate con le precedenti circolari.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
L’Amministrazione sta profondendo il massimo impegno nel reperire ulteriori dispositivi di protezione individuale per la distribuzione al personale impiegato nei servizi sul territorio, incontrando peraltro non poche difficoltà in questo frangente, comunque comuni ad ogni altro ente o amministrazione.
Ritenendo presumibile che nei prossimi giorni si possa acquisire la disponibilità dei suddetti dispositivi, si prega di continuare ad attenersi alle disposizioni fomite da questa Direzione con circolare n. 850/A.P.1-2056 del 16 marzo 2020.

PROCEDURE EPIDEMIOLOGICHE E DIAGNOSTICHE DI PROFILASSI
Si raccomanda, per ogni caso positivo di COVID-19 riscontrato in ambiente di lavoro:
I. che il medico della Polizia di Stato, in collaborazione con il datore di lavoro/dirigente dell’ufficio, effettui un’indagine epidemiologica dettagliata, finalizzata alla ricerca dei contatti a rischio sul luogo di lavoro, notiziando la ASL di residenza dell’interessato, anche al fine di predisporre, da parte di quest’ultima, analoga indagine e conseguenti provvedimenti per i contatti strettì di natura extra-lavorativa;
II. che lo stesso, dopo aver ottemperato alla ricerca dei contatti a rischio nell’ambiente di lavoro, adotti le misure di profilassi indicate nella circolare di questa Direzione 850/A.P.1-2097 del 17 marzo 2020;
III. che qualora il personale da porre in quarantena non disponga di alloggio idoneo, il sanitario verifichi la disponibilità presso le strutture della Polizia di Stato preventivamente individuate¹;
IV. che il datore di lavoro/dirigente dell’ufficio nel quale si è verificato il caso, in collaborazione con il medico della Polizia di Stato, provveda a dare informazioni ai colleghi di lavoro su quanto accaduto e sui provvedimenti adottati;
V. che il medico della Polizia di Stato operi la sorveglianza attiva, per via telefonica, sulle persone poste in quarantena ed individui eventuali accertamenti diagnostici ritenuti opportuni prima della riammissione in servizio.
Per quanto attiene a questi ultimi, nei giorni scorsi è stata invocata, da parte di alcune Regioni, una strategia di prevenzione incentrata sull’utilizzo diffuso del test mediante tampone naso-faringeo, da attuarsi sulla popolazione generale e/o su quei lavoratori ritenuti a rischio per la specifica attività svolta, come nel caso degli operatori sanitari
Analogamente, gran parte delle OO.SS. della Polizia di Stato ha rivolto appelli alle Regioni affinché consentano l’effettuazione del test su tutti gli operatori delle forze dell’ordine, a ragione dell’assunto che questi ultimi, dovendo garantire inderogabilmente i compiti istituzionali, sono esposti ad un rischio maggiore rispetto a quello della popolazione generale. Comprensibili aspetti di preoccupazione, primo tra tutti quello di esporre familiari c conviventi all’infezione, prima ancora che se stessi, giustificano senza dubbio richieste di un’attenzione particolare.
Tuttavia, al fine di addivenire a modelli concretamente percorribili, che possono trovare attuazione solo attraverso una collaborazione fattiva dell’Amministrazione con le Regioni, è necessario far chiarezza sia sul significato che sull’utilità del suddetto test, pur con i diversi orientamenti che tuttora si registrano, che vedono alcuni stessi addetti ai lavori in posizioni difformi rispetto alle linee guida degli enti nazionali ed internazionali deputati in tal senso.
Preliminarmente, è opportuno peraltro sottolineare il diverso approccio all’utilizzo del test che si registra, finora, nella gestione della pandemia: alcune regioni come il Veneto hanno adottato una politica di screening, rendendo disponibile il test per tutta la popolazione residente in alcune aree, a prescindere dall’evenienza di un contatto a rischio e di sintomatologia sospetta per infezione da COVID-19; altre, come la Lombardia e l’Emilia Romagna, hanno limitato rigorosamente l’esecuzione del test alle direttive di riferimento.
II numero dei test effettuati sinora indica, comunque, come in ogni contesto la pratica abbia riguardato solo una parte limitata della popolazione generale, in rapporto alle concrete possibilità organizzative, al rispetto delle corrette procedure di esecuzione, alla disponibilità di operatori formati ed ai tempi di lavoro richiesti.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità e l’istituto Superiore di Sanità prescrivono che il test per l’accertamento della positività alla presenza di coronavirus nelle prime vie aeree degli individui, mediante esecuzione di tampone naso-faringeo, venga eseguito solo sui soggetti sintomatici. L’effettuazione dell’esame su soggetti asintomatici potrebbe dare risultato negativo, anche in presenza del virus. L’affidabilità del test decade qualora questo sia eseguito quando il paziente non abbia una carica virale “importante”, cosa che potrebbe avvenire, qualora il soggetto fosse infetto, solo 48 ore dopo la comparsa dei sintomi. Il riscontro di un risultato negativo, pertanto, è relativo solo al momento del prelievo, mentre il test potrebbe positivizzarsi nei giorni seguenti.
In tal senso, si fa riferimento al “Documento relativo ai criteri per sottoporre soggetti clinicamente asintomatici alla ricerca d'infezione da SARS-CoV-2 attraverso tampone rino-faringeo e test diagnostico”, redatto dal Gruppo di lavoro permanente costituito, in data 5 febbraio u.s., nell’ambito del Consiglio Superiore di Sanità (sessione II) e compiutamente elaborato in data 26.2.2020 ed alla Circolare del Ministero della Salute del 9.3.2020, avente per oggetto “COVID-19. Aggiornamento della definizione di caso".
Per opportuna valutazione, si riporta la sintesi del primo documento: “In conclusione, consideralo che il contributo apportato da potenziali casi asintomatici nella dinamica della diffusione epidemica appare limitato, il gruppo di lavoro ritiene appropriate e condivisibili le indicazioni emanate dal Ministero della Salute e ribadite nella circolare prot. N. 0005443 - 22/2/2020 - DGPRE/DGPRE-P, raccomandando che l’esecuzione dei tamponi sia riservata ai soli casi sintomatici di lid (Influenza-Like Illness, Sindrome Simil-lnfluenzale) non attribuibili ad altra causa e con link epidemiologico ad aree a trasmissione secondaria, a casi di ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrome, Sindrome da Distress Respiratorio Acuto) e di SARI (Severe Acute Respiratory Infections, Infezione Respiratoria Acuta Grave), oltre che ai casi sospetti di COVID-19 secondo le definizioni di cui all’allegato I di questo documento. In assenza di sintomi, pertanto, il test non appare al momento sostenuto da un razionale scientifico, in quanto non fornisce un’informazione indicativa ai fini clinici e potrebbe essere addirittura fuorviante. Data la rapida evoluzione delle conoscenze in merito, qualora dovessero emergere nuovi dati, si procederà a una revisione del documento elaboralo".
Le indicazioni all’effettuazione del test, da parte degli organi competenti, non sono ad oggi cambiate.
Attenendosi a tali linee guida, ed in considerazione dell’evoluzione della pandemia, delle misure di contenimento intraprese, della necessità di tutelare gli ambienti lavorativi collettivi e delle comprensibili preoccupazioni del personale, questa Direzione ritiene che il test tramite tampone naso- faringeo sia indicato nei contatti stretti di soggetti affetti da COVID-19, in quelli che abbiano sintomatologia clinica in atto suggestiva per infezione da COVID-19, al termine del periodo di quarantena e prima della riammissione in servizio.
In caso di soggetti sintomatici con positività al SARS-CoV-2, dopo regressione della sintomatologia c della febbre per tre giorni, dovrebbero essere effettuati tamponi al 4° e 5° giorno prima della riammissione in servizio. Il condizionale trova giustificazione nelle diverse disponibilità all’effettuazione del test che si registrano nei diversi ambiti regionali.
Sono queste le indicazioni che sono state diffuse a tutti i medici della Polizia di Stato operanti sul territorio che, per la conseguente applicazione, hanno dovuto tuttavia confrontarsi con la concreta disponibilità delle strutture sanitarie deputate a garantire l’esecuzione del test.
Non si esprime alcuna controindicazione alla eventualità che il personale della Polizia di Stato venga sottoposto a test con tampone, anche in assenza di sintomatologia e di documentalo contatto a rischio, qualora direttive ed ordinanze regionali lo consentano.
Considerate le criticità nel garantire l’esecuzione del test a tutta la popolazione, qualora vi sia tale disponibilità, la somministrazione diffusa al personale della Polizia di Stato potrebbe essere pianificata in modo progressivo tramite valutazione del rischio in rapporto ai diversi profili dì servizio, con priorità per gli operatori sanitari e per coloro che svolgono servizi a contatto con il pubblico nonostante le limitazioni di movimento della popolazione, per poi interessare il restante personale.
Saranno indispensabili, in tal senso, accordi dei Coordinatori Sanitari con i responsabili della Sanità regionale, al fine di pervenire a modelli di intervento razionali e condivisi, notiziando tempestivamente questa Direzione.
Laddove non vi sia disponibilità della Regione a tale iniziativa, si raccomanda ai medici della Polizia di Stato di richiedere ai centri di riferimento regionali l’effettuazione del test nelle situazioni indicate, indispensabili per la tutela della salute della comunità lavorativa.

PROVVEDIMENTI DI DISPENSA TEMPORANEA AI FINI DI QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 87 COMMA 6 DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18
I provvedimenti di dispensa temporanea dal servizio dei dipendenti, ai fini di quanto previsto dall’articolo 87, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, sono affidati ai responsabili di livello dirigenziale degli Uffici c Reparti di appartenenza, che adottano il provvedimento dopo aver ottenuto il parere favorevole da parte del medico della Polizia di Stato.
In sostanza, tale procedura può essere avviala:
I. su iniziativa del medico della Polizia dì Stato;
II. su richiesta del dipendente;
III. su segnalazione da parte del dirigente dell’ufficio.
Nella prima eventualità, ci si deve riferire a situazioni lavorative di rischio aumentato concrete ed attuali, quali possono verificarsi in caso di patologie recenti o croniche, utilizzo di farmaci particolari, condizioni cliniche che hanno reso necessari provvedimenti di esenzione da servizi gravosi o di riforma parziale e che possono individuare situazioni di suscettibilità individuale. L’indicazione dovrà essere comunque posta caso per caso, in relazione a reali situazioni di rischio, evitando generalizzazioni ipotetiche e massive.
Nella seconda eventualità, sarà il dipendente stesso a segnalare, documentandola opportunamente, la condizione di rischio, anche per terzi, correlata a patologie da cui sia affetto, non note all’ufficio sanitario, o a patologie riguardanti familiari e/o conviventi che possano determinare una maggiore suscettibilità degli stessi all’infezione.
Nell’eventualità di cui al punto III., il dirigente dell’ufficio potrà segnalare situazioni lavorative, anche collettive, che possano beneficiare in modo significativo della concreta attuazione della specifica disciplina, garantendo al contempo l’efficienza dei servizi istituzionali.
Si allega la modulistica da utilizzare.
 

IL DIRETTORE CENTRALE
F. CIPRANI

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¹ Possibilità di idoneo alloggiamento è stata verificata presso le Scuole ed i Centri di addestramento della Polizia di Stato di Abbasanta, Alessandria, Brescia, Campobasso, Caserta, Cesena, La Spezia, Moena, Nettuno, Pescara, Piacenza, Peschiera del Garda, Spoleto, Trieste e Vibo Valent
ia.
 

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intestazione dell'Ufficio
 

Oggetto: qualifica cognome nome

PARERE SANITARIO PER ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 87 COMMA 6 DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18.

All’attenzione del SIGNOR DIRIGENTE ___________________________
In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio COVID-9 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali,
- a seguito di segnalazione del Dirigente dell’ufficio di appartenenza
- a seguito di accertamento effettuato dallo scrivente Ufficio su richiesta del dipendente, esperiti gli opportuni accertamenti
e nel rispetto delle preminenti esigenze di funzionalità dell’Amministrazione, SI ESPRIME PARERE SANITARIO FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE ALLA “TEMPORANEA DISPENSA DALLA PRESENZA IN SERVIZIO” del dipendente in oggetto indicato PER LA DURATA DI GIORNI ______________ DECORRENZA ___________________.
 

Il Medico della Polizia di Stato