Ministero dell’interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DI SANITÀ

 

Prot. n. 850/A.P.1-1873

Roma, 6 marzo 2020


OGGETTO: Emergenza COVID-19.
Linee guida sulle procedure da adottare a cura del personale sanitario della Polizia di Stato. Aggiornamento.


Si trasmettono, in aggiornamento alle disposizioni già emanate da questa Direzione con precedenti circolari in materia, le linee guida sulle misure precauzionali e le procedure da adottare da parte del personale sanitario in servizio presso gli Uffici Sanitari della Polizia di Stato, in riferimento all’emergenza da COVID-19.
Gli Uffici di Coordinamento Sanitario in indirizzo sono pregati di voler diramare il contenuto della presente circolare agli Uffici Sanitari ricadenti negli ambiti territoriali di rispettiva competenza.
 

IL DIRETTORE CENTRALE
F. CIPRANI

 

EMERGENZA COVID-19: LINEE GUIDA SULLE MISURE PRECAUZIONALI E LE PROCEDURE DA ADOTTARE A CURA DEL PERSONALE SANITARIO
 

1. PREMESSA
L’articolo 21 del Decreto legge del 2 marzo 2020, n. 9 recante “Misure di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, richiama la necessità di misure condivise di tipo precauzionale e di sorveglianza sanitaria, da adottare nei confronti del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di conciliare i compiti istituzionali con le più adeguate misure di protezione del personale ed adeguare le procedure su tutto il territorio nazionale.
Le presenti raccomandazioni sono state individuate di concerto da tutti i Servizi sanitari interessati e saranno adottate da tutto il personale delle rispettive Amministrazioni.

2. RICHIAMI DI CARATTERE GENERALE
Le misure di carattere generale rivestono primaria importanza per il contenimento della diffusione dell’infezione da SARS-Cov-2. A tal fine si ribadisce la necessità di:
a. Promuovere la diffusione, con ogni mezzo ritenuto utile, delle comuni norme igieniche e delle corrette prassi comportamentali, già declinate dal Ministero della Salute, mediante apposito materiale informativo.
b. Formare, in collaborazione con il medico competente, il personale dei Comandi/Enti/Reparti dipendenti sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI), anche mediante la diffusione, attraverso i canali di comunicazione disponibili, di materiale informativo all’uopo predisposto.
c. Informare il personale impiegato in servizio sul rischio connesso alle diverse situazioni di operatività e sulle misure di protezione previste per ogni contesto (Tabella 1 in appendice).
d. Ferma l’acquisizione centralizzata di DPI, ogni singolo Comando/Ente/Reparto, soprattutto nelle aree interessate da diffusione locale del virus, avrà cura di monitorare la disponibilità delle diverse tipologie degli stessi e, ove necessario, di avviare idonee procedure di approvvigionamento.

3. INDICAZIONI OPERATIVE
Le presenti indicazioni per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2, secondo linee comuni di azione per le Forze Armate e le Forze di polizia, si riferiscono alla gestione di soggetti asintomatici, sintomatici e contatti diretti con casi sospetti/probabili/confermati di COVID-19, operando una distinzione in relazione alle aree del territorio nazionale interessate o meno da focolai epidemici.

3.1. Definizione di “caso” e di “contatto stretto”
Le definizioni di “caso sospetto” e di “contatto stretto” sono contenute nella circolare del Ministero della Salute n. 6360 del 27 febbraio 2020 e possono essere riviste sulla base della situazione epidemiologica e delle conoscenze scientifiche via via disponibili.
Caso sospetto: una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno tra i seguenti segni e sintomi: febbre, tosse, difficoltà respiratoria) che richiede o meno il ricovero ospedaliero e che soddisfi almeno uno dei seguenti criteri epidemiologici ( riferiti al periodo di tempo dei 14 giorni precedenti la comparsa dei segni e dei sintomi):
• essere un contatto stretto di un caso confermato o probabile di COVID-19; oppure
• essere stato in zone con presunta trasmissione comunitaria (diffusa o locale).
Caso probabile: un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente utilizzando protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 o è positivo utilizzando un test pan-coronavirus.
Caso confermato: un caso con conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di riferimento dell’istituto Superiore di Sanità per SARS-CoV-2, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici.
Contatto stretto: il contatto stretto di un caso possibile o confermato è definito come:
• una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
• una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
• una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
• una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
• una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunione, sala d’attesa dell’ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
• un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
• una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone
addette all’assistenza, e i membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave o abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo).
Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima dell’insorgenza della malattia nel caso in esame.

3.2 Accertamenti sanitari
ZONA ROSSA
(Comuni della Lombardia e del Veneto individuati nell’allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020 e successive eventuali integrazioni)
Il personale di cui al richiamato articolo 21, impegnato in attività di servizio nella cosiddetta "zona rossa", sarà sottoposto dai rispettivi Presidi sanitari a valutazione delle condizioni di salute ad inizio e fine del complessivo periodo di impiego, mediante anamnesi con compilazione di apposita scheda (allegato 1) e visita medica.
Nel caso in cui si verifichino, durante il citato periodo, variazioni dello stato di salute, il predetto personale ne darà tempestiva comunicazione telefonica al Presidio sanitario di riferimento, che opererà, con lo stesso mezzo, un accurato triage.
Ai fini dell’adozione dei provvedimenti di competenza, sono state individuate le seguenti fattispecie, in relazione alle quali occorre tenere in debito conto che, per la valutazione del rischio, vanno considerati il luogo (chiuso o aperto), la durata e le modalità del contatto e, soprattutto, l’utilizzo degli idonei dispositivi di protezione individuale.
Assumendo che i soggetti asintomatici senza contatto a rischio (il contatto a rischio è il contatto stretto con casi sospetti/probabili/confermati), proseguiranno regolarmente l’attività di servizio, per gli altri casi si specifica quanto segue.
• Per i soggetti asintomatici con contatto a rischio disporre, in via precauzionale, la quarantena con sorveglianza attiva ex articolo 19 del DL citato in premessa, con uso di mascherina chirurgica, prevedendo il monitoraggio giornaliero dell’insorgenza dei sintomi simil-influenzali (febbre, tosse e difficoltà respiratoria) con misurazione della temperatura corporea mattina e sera, per 14 giorni dopo l’ultima esposizione.
• Per i soggetti sintomatici con anamnesi negativa per contatto a rischio sarà disposto un periodo di temporanea non idoneità al servizio pari ad almeno 14 giorni, e comunque fino alla scomparsa della sintomatologia, con sorveglianza per via telefonica, raccomandando l’utilizzo precauzionale di mascherina chirurgica. A guarigione avvenuta, gli stessi dovranno presentarsi presso i Presidi dei rispettivi Servizi sanitari per il giudizio di idoneità. 
• Per i soggetti sintomatici con anamnesi positiva per contatto a rischio sarà disposto l’isolamento immediato in locali preventivamente individuati e verrà attivata la procedura di accertamento dell’eventuale positività al SARS-CoV-2 attraverso chiamata ai numeri 112/1500/numeri regionali dell’emergenza.
Se il tampone risulta negativo, i dipendenti in questione fruiranno di un periodo di temporanea non idoneità al servizio fino alla scomparsa della sintomatologia, concesso dall’ufficiale/funzionario medico del Presidio di riferimento del rispettivo Servizio Sanitario o dal proprio medico curante.
Qualora, invece, il tampone risulti positivo, ci si atterrà alle successive prescrizioni fornite dall’Autorità Sanitaria competente per territorio (ASL/ASP).
In ogni caso, i dipendenti dovranno presentarsi, prima della ripresa dell’attività lavorativa, presso i Presidi dei rispettivi Servizi sanitari, per il giudizio di idoneità, esibendo, nel secondo caso, la documentazione attestante l’esito delle misure intraprese dalle strutture del Servizio Sanitario Nazionale.

ZONA GIALLA
(Regioni e Province individuati negli allegati 2 e 3 al DPCM del 1° marzo 2020 e successive eventuali integrazioni)
Le prassi da attuare per i dipendenti impegnati in attività di servizio nella cosiddetta “zona gialla" sono sostanzialmente sovrapponibili a quelle già individuate per la “zona rossa” per quanto attiene alle fattispecie dei soggetti asintomatici con contatto a rischio e sintomatici senza e con contatto a rischio, ad eccezione dei soggetti asintomatici senza contatto a rischio, per i quali non occorrerà mettere in atto alcuna misura precauzionale.

ALTRE ZONE DEL TERRITORIO NAZIONALE
Assumendo che i soggetti asintomatici senza contatto a rischio (il contatto a rischio è il contatto stretto con casi sospetti/probabili/confermati), proseguiranno regolarmente l’attività di servizio, per gli altri casi si specifica quanto segue.
• per i soggetti asintomatici con contatto a rischio disporre, in via precauzionale, la quarantena con sorveglianza attiva ex articolo 19 del DL citato in premessa, con uso di mascherina chirurgica, prevedendo il monitoraggio giornaliero dell’insorgenza dei sintomi simil-influenzali (febbre, tosse e difficoltà respiratoria) con misurazione della temperatura corporea mattina e sera, per 14 giorni dopo l’ultima esposizione.
• per i soggetti sintomatici con anamnesi negativa per contatto a rischio sarà disposto un periodo di temporanea non idoneità al servizio fino a guarigione avvenuta.
• per i soggetti sintomatici con anamnesi positiva per contatto a rischio sarà disposto l’isolamento immediato in locali preventivamente individuati e verrà
attivata la procedura di accertamento dell’eventuale positività al SARS-CoV-2 attraverso chiamata ai numeri 112/1500/numeri regionali dell’emergenza.
Se il tampone risulta negativo, i dipendenti in questione fruiranno di un periodo di temporanea non idoneità al servizio fino alla scomparsa della sintomatologia, concesso dall’ufficiale/funzionario medico del Presidio di riferimento del rispettivo Servizio Sanitario o dal proprio medico curante.
Qualora, invece, il tampone risulti positivo, ci si atterrà alle successive prescrizioni fornite dall’Autorità Sanitaria competente per territorio (ASL/ASP).
In ogni caso, i dipendenti dovranno presentarsi, prima della ripresa dell’attività lavorativa, presso i Presidi dei rispettivi Servizi sanitari, per il giudizio di idoneità, esibendo, nel secondo caso, la documentazione attestante l’esito delle misure intraprese dalle strutture del Servizio Sanitario Nazionale.
In tutti i casi, a prescindere dalle procedure individuate per ognuna delle tre zone, il test diagnostico con tampone verrà effettuato, da parte delle strutture territoriali del Servizio Sanitario Nazionale, esclusivamente nei casi previsti dal Ministero della Salute con circolare 5889 del 25 febbraio 2020.
Le prassi sopradescritte sono riassunte nella sottostante tabella (Tabella 2):

(Tabella 2)

ZONE

CONDIZIONI DI SALUTE

PROVVEDIMENTI SANITARI*

ZONA ROSSA


ZONA GIALLA

ASINTOMATICI SENZA CONTATTO A RISCHIO

NESSUN PROVVEDIMENTO IN ZONA GIALLA.
ANAMNESI E VISITA IN ZONA ROSSA.

ASINTOMATICI CON CONTATTO A RISCHIO

ANAMNESI E VISITA. QUARANTENA.

SINTOMATICI SENZA CONTATTO A RISCHIO

ANAMNESI TELEFONICA E/O VISITA.
QUARANTENA.
VISITA DI IDONEITÀ AL RIENTRO.

SINTOMATICI CON CONTATTO A RISCHIO

ANAMNESI TELEFONICA E/O VISITA.
ISOLAMENTO.
TAMPONE: se negativo riposo medico
se positivo seguire prescrizioni ASL/ASP.

ALTRE ZONE DEL TERRITORIO NAZIONALE

ASINTOMATICI SENZA CONTATTO A RISCHIO

NESSUN PROVVEDIMENTO.

ASINTOMATICI CON CONTATTO A RISCHIO

ANAMNESI E VISITA.
QUARANTENA.

SINTOMATICI SENZA CONTATTO A RISCHIO

ANAMNESI TELEFONICA E/O VISITA.
T.N.I. FINO A GUARIGIONE.

SINTOMATICI CON CONTATTO A RISCHIO

ANAMNESI TELEFONICA E/O VISITA.
ISOLAMENTO.
TAMPONE: se negativo riposo medico.
se positivo seguire prescrizioni ASL/ASP.

* per la valutazione del rischio, vanno considerati il luogo (chiuso o aperto), la durata e le modalità del contatto e, soprattutto, l’utilizzo degli idonei dispositivi di protezione individuale.


In ogni caso, per tutte le fattispecie previste, la valutazione del rischio in base ai parametri sopracitati verrà effettuata secondo il principio della massima precauzione possibile.
Analoghi provvedimenti a quelli sopra esposti, ugualmente differenziati in base alle zone, saranno adottati nei confronti di personale che, anche per situazioni differenti dallo svolgimento di incarichi istituzionali, abbia transitato e sostato in quelle aree territoriali.
Si darà, in ogni caso, indicazione al personale dipendente di evitare di presentarsi direttamente sia presso le strutture di Pronto Soccorso sia presso i Presidi dei rispettivi Servizi sanitari, invitandoli, invece, a rivolgersi telefonicamente al proprio medico curante (MMG) ed a notiziare contestualmente il Presidio sanitario di rispettiva competenza.

APPENDICE

DPI INDIVIDUATI PER IL PERSONALE SANITARIO
Gli operatori sanitari preposti alla valutazione dello stato di salute del personale durante la visita medica diretta, in situazioni di rischio, dovranno indossare, quali dispositivi di protezione individuale, facciali filtranti almeno di tipo FFP2 e guanti monouso.

CARATTERISTICHE DEGLI AMBIENTI DI ISOLAMENTO
Gli ambienti di isolamento dovranno essere preliminarmente individuati ed attrezzati con arredi minimi e facilmente lavabili e disinfettabili (un lettino da visita e più sedie in plastica o altro materiale lavabile, distanziate l’una dall’altra di circa 2 m.); sarà collocato al loro interno un contenitore per rifiuti identificabile.
Nell’individuazione dei predetti locali dovrà essere prevista la possibilità di adeguata areazione e ventilazione. Ogni ambiente di isolamento dovrà essere altresì dotato di autonomo servizio igienico.

DISINFEZIONE DEGLI AMBIENTI
La pulizia degli ambienti sanitari e non sanitari in cui abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 verrà effettuata, secondo le modalità contenute nella circolare del Ministero della Salute 5443 del 22 febbraio 2020, o da apposita ditta specializzata o dalla ditta di pulizia appaltata, previe modifiche del capitolato tecnico (in tal caso occorrerà integrare il DUVRI), utilizzando comuni disinfettanti quali ipoclorito di sodio (0,1 %- 0,5%), etanolo (62- 71%) o perossido di idrogeno (0,5%), per un tempo di contatto adeguato.
Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, occorrerà assicurare la ventilazione degli ambienti.
La pulizia dovrà riguardare le superfici dei locali e degli arredi, in particolare quelle toccate di frequente (muri, porte, finestre, superfici di arredi, servizi igienici e sanitari).
Durante le operazioni di disinfezione e di pulizia il personale dovrà indossare i DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe),seguendo poi le misure indicate per la rimozione in sicurezza del predetti DPI (svestizione). Dopo l'uso i DPI dovranno essere smaltiti come materiale potenzialmente infetto.

(Tabella1)
 

TIPO DI SERVIZIO

OSSERVAZIONI

 MISURE DI PROTEZIONE

Servizi ordinari che comportano permanenza in luoghi affollati, anche al chiuso

Rischio sovrapponibile a quello della popolazione generale

Nessuna oltre alle comuni norme igienico-sanitarie di prevenzione

Servizi di supporto agli equipaggi sanitari che intervengono in caso di sospetta infezione da Coronavirus

Il personale di polizia deve limitarsi a garantire l’operatività del personale sanitario

Nessun DPI.
Pronta disponibilità di DPI e del casco operativo con visiera

Servizi che comportano permanenza in spazi ristretti con persone con sospetta infezione da Coronavirus

Trasporto in auto, fotosegnalamento, ecc.

 DPI (guanti, maschere facciali, camici)

Servizi per i quali necessitano azioni coercitive nei riguardi di soggetti con sospetta infezione

Trattasi di situazioni che, seppure possibili, rivestono carattere di eccezionalità, anche a motivo dello stato di malattia dei soggetti

DPI e casco operativo con visiera

 
Allegato 1