Tipologia: Ipotesi di accordo per il rinnovo
Data firma: 26 luglio 2007
Validità: 01.01.2006 - 31.12.2009
Parti: Federalberghi, Fipe, Fiavet, Faita, Federreti e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil*
Settori: Commercio, Turismo, Confcommercio
Fonte: CNEL
Note*: In data 28 luglio l'accordo è stato sottoscritto anche da UGL Commercio e Turismo

Sommario:

 Premessa
Governance del settore
• Integrale applicazione della contrattazione.
• Stagionalità, mercato del lavoro e ammortizzatori sociali.
• Documento unico di regolarità contributiva (DURC).
• Enti bilaterali.
• Semplificazione amministrativa.
• Buoni vacanza.
• Aziende ricettive - alloggio.
• Ristorazione collettiva - appalti.
• Attività in concessione.
Titolo I - Validità e sfera di applicazione
Inscindibilità delle norme contrattuali.
Titolo II - Relazioni sindacali
Pari opportunità.
Secondo livello di contrattazione.
Nuovo statuto tipo dell'Ente bilaterale territoriale (EBT).
Modifiche allo statuto dell'EBN.
Sostegno al reddito.
Regolamenti per la disciplina del sostegno al reddito.
Armonizzazione e unificazione.
Finanziamento degli Enti bilaterali del settore Turismo.
Dirigenti sindacali.
Permessi sindacali.
Elezioni delle RSU.
Titolo III - Classificazione del personale
Valorizzazione della professionalità.
Aziende alberghiere.
Sale Bingo.
Titolo IV - Mercato del lavoro
Apprendistato.
Lavoro a tempo parziale.
Terziarizzazioni.
Lavoratori stranieri.
Titolo V - Rapporto di lavoro
Distribuzione dell'orario di lavoro.
Lavoro straordinario.
Modalità di godimento del riposo settimanale.
Rinvio alla contrattazione integrativa.
Ricongiungimento familiare.
Diritto allo studio.
Quadri.
Quadrifor
Indennità di funzione
Titolo VI - Trattamento economico
Paga base nazionale.
Retribuzione dei lavoratori extra e di surroga.
Carenza contrattuale.
Indennità speciale mense
Welfare contrattuale.
Titolo VII - Sospensione del rapporto di lavoro
Tutele per i lavoratori affetti da gravi patologie oncologiche.
Part-time post-partum.
Titolo IX - Vigenza contrattuale
Decorrenza e durata.
 Indennità di vacanza contrattuale (IVC) - Norma transitoria.
Titolo X - Aziende alberghiere
Porti turistici.
Premio di risultato
Locali aziendali
Divieto di concorrenza
Titolo XII - Pubblici esercizi
Protocollo appalti.
Allegati
Concessioni.
Enti bilaterali
Statuto tipo Ente bilaterale territoriale Turismo.
Art. 1 - Costituzione.
Art. 2 - Natura.
Art. 3 - Durata.
Art. 4 - Sede.
Art. 5 - Soci e beneficiari
Art. 6 - Scopi.
Art. 7 - Finanziamento.
Art. 8 - Organi dell'EBT.
Art. 9 - Assemblea.
Art. 10 - Poteri dell'Assemblea.
Art. 11 - Riunioni dell'Assemblea.
Art. 12 - Il Presidente.
Art. 13 - Il Vice Presidente.
Art. 14 - Il Comitato direttivo.
Art. 15 - Poteri del Comitato Direttivo.
Art. 16 - Riunioni del Comitato direttivo.
Art. 17 - Il Collegio dei Sindaci.
Art. 18 - Il Patrimonio dell'EBT
Art. 19 - Gestione dell'EBT
Art. 20 - Bilancio dell'EBT
Art. 21 - Liquidazione dell'EBT
Art. 22 - Modifiche statutarie.
Art. 23 - Controversie.
Art. 24 - Disposizioni finali.
Art. 10 Statuto EBN Turismo.
Art. 10 - Assemblea.
Regolamento tipo EBT Turismo.
Disciplina del funzionamento del fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori
• Finalità del Fondo.
• Alimentazione del Fondo.
• Destinazione del Fondo.
• Accesso al Fondo.
Regolamento Ente bilaterale nazionale turismo (EBNT)
Disciplina del funzionamento del fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti da aziende multilocalizzate
• Finalità del Fondo.
• Alimentazione del Fondo.
• Destinazione del Fondo.
• Accesso al Fondo.
Vitto e alloggio
Accordo di armonizzazione
Assistenza sanitaria integrativa e complementare nel settore turismo
Protocollo sul rinnovo contrattuale

Ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del settore turismo 27 luglio 2007

Il giorno 26 luglio 2007, in Roma tra Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo (Federalberghi); Federazione Italiana Pubblici Esercizi (Fipe); Federazione Italiana delle Associazioni delle Imprese di Viaggi e Turismo (Fiavet); Federazione delle Associazioni Italiane dei Complessi Turistico Ricettivi dell'Aria Aperta (Faita); con la partecipazione della Confederazione Generale Italiana del Commercio, Turismo e Servizi e delle Piccole e Medie Imprese (Confcommercio); Federazione Sindacale Vettori e Servizi per la Mobilità (Federreti) e Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi (Filcams-Cgil), con l'intervento della Confederazione Generale Italiana Lavoratori (Cgil); Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo (Fisascat-Cisl), con l'intervento della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl); Unione Italiana Lavoratori Turismo, Commercio e Servizi (Uiltucs-Uil), con la partecipazione della Unione Italiana del Lavoro (Uil) visto il Protocollo interconfederale 23.7.93 e il CCNL Turismo 19.7.03 si è stipulata la presente Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende del settore Turismo.

Titolo II - Relazioni sindacali
Pari opportunità.

L'art. 7, CCNL Turismo 19.7.03, è sostituito dal seguente:
Art. ____
1) Le Parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione delle disposizioni legislative europee e nazionali in tema di parità uomo-donna, interventi che favoriscano parità di opportunità uomo-donna nel lavoro anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale) a favore delle lavoratrici.
2) In seno all'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo (EBNT) è istituita la Commissione permanente per le pari opportunità, alla quale sono assegnati i seguenti compiti:
(a) studiare l'evoluzione qualitativa e quantitativa dell'occupazione femminile nel settore, utilizzando dati disaggregati per sesso, livello di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro, ivi compresi quelli elaborati dall'Osservatorio sul mercato del lavoro;
(b) seguire l'evoluzione della legislazione italiana, europea e internazionale in materia di pari opportunità nel lavoro;
(c) promuovere interventi idonei per facilitare il reinserimento nel mercato del lavoro di donne o uomini che desiderino riprendere l'attività dopo una interruzione dell'attività lavorativa, favorendo anche l'utilizzo dello strumento del contratto d'inserimento/ reinserimento;
(d) individuare iniziative di aggiornamento e formazione professionale, anche al fine di salvaguardare la professionalità di coloro che riprendono l'attività lavorativa a seguito dei casi di astensione, aspettativa e congedo, così come previsti dalla legge 8.3.00 n. 53;
(e) predisporre progetti di azioni positive finalizzati a favorire l'occupazione femminile e la crescita professionale, utilizzando anche le opportunità offerte dalla legge 10.4.91 n. 125 e dai Fondi comunitari preposti;
(f) favorire interventi efficaci per prevenire atti comportamentali di 'mobbing' nel sistema delle relazioni di lavoro;
(g) analizzare i dati quantitativi e qualitativi che perverranno dagli Organismi paritetici relativi alle procedure e le soluzioni individuate in relazione a molestie sessuali;
(h) raccogliere e analizzare le iniziative e i risultati conseguiti in materia di azioni positive favorendo le iniziative legate agli accordi di cui all'art. 9, legge 8.3.00 n. 53 e diffondendo le buone pratiche;
(i) individuare iniziative volte al superamento di ogni forma di discriminazione nel luogo di lavoro, con particolare riguardo a quella salariale e di accesso alla formazione professionale;
(l) ricevere dalle RSA copia del rapporto sulla situazione aziendale redatto ai sensi della legge n. 125/91.
3) L'eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto di formazione professionale concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni stipulanti il contratto nazionale, di cui le Parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per l'applicazione di benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
4) La Commissione si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, dei dati forniti dall'Osservatorio nazionale.
5) La Commissione si riunisce di norma trimestralmente o su richiesta di una delle Parti, presieduta a turno da un componente dei due gruppi, delibera all'unanimità per l'attuazione dei compiti sopraindicati. Annualmente presenterà un rapporto, completo di materiali raccolti ed elaborati: in questa sede riferirà sulla propria attività alle Organizzazioni stipulanti presentando tanto le proposte sulle quali sia stata raggiunta l'unanimità di pareri della Commissione, quanto le valutazioni che costituiscono le posizioni di una delle componenti.

Nuovo statuto tipo dell'Ente bilaterale territoriale (EBT).
È allegato al presente accordo il nuovo statuto tipo dell'EBT del settore Turismo.
Nel caso in cui dovessero insorgere controversie in ordine alla interpretazione di tale statuto, le Parti si impegnano ad effettuare la relativa verifica al fine di favorirne l'adozione.

Modifiche allo statuto dell'EBN.
È allegato al presente Accordo il nuovo art. 10 dello Statuto dell'EBN del settore Turismo.

Armonizzazione e unificazione.
Dopo l'art. 19, CCNL Turismo 19.7.03, è inserita la seguente dichiarazione:
Dichiarazione a verbale.
Le Parti, con riferimento a quanto previsto dal comma 1) del presente articolo, si impegnano a promuovere iniziative finalizzate alla armonizzazione e unificazione degli EBT entro la vigenza del CCNL Turismo.

Titolo IV - Mercato del lavoro
Apprendistato.

Il Capo I, Titolo IV, CCNL Turismo 19.7.03, è sostituito dal seguente:
Capo I - Disciplina dell'apprendistato
Premessa

Le Parti, esaminata l'evoluzione della disciplina legale dell'apprendistato, riconoscono in tale istituto un importante strumento per l'acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento del lavoro e un canale privilegiato per il collegamento tra la scuola e il lavoro e per l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro. In tale contesto le Parti assegnano agli Enti bilaterali un ruolo strategico per il monitoraggio delle attività formative e lo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze.

Art. ___ - Tipologie di apprendistato.
[...]

Art. ___ - Durata.
[...]

Art. ___ - Numero di apprendisti.
[...]

Art. ___ - Obblighi del datore di lavoro.
1) Il datore di lavoro ha l'obbligo:
(a) di impartire o di fare impartire nella sua impresa, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità di diventare lavoratore qualificato;
(b) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo, né in genere a quelle a incentivo;
(c) di accordare i permessi necessari per gli esami relativi al conseguimento dei titoli di studio;
[...]

Art. ___ - Obblighi dell'apprendista.
1) L'apprendista deve:
(a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire con massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
(b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
(c) frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento complementare;
(d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di impresa, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
2) L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lett. c) del presente articolo, anche se in possesso del titolo di studio, ove la frequenza stessa sia ritenuta opportuna dal datore di lavoro.

Art. ___ - Retribuzione.
[...]

Art. ___ - Formazione.
1) L'impegno formativo dell'apprendista è determinato, per l'apprendistato professionalizzante in un monte ore di formazione interna o esterna all'azienda, di almeno 120 ore per anno.
2) Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli istituti di formazione accreditati, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.
3) È in facoltà dell'azienda anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi. Le ore di formazione di cui al presente articolo sono comprese nell'orario normale di lavoro.
4) La contrattazione di 2° livello può stabilire un differente impegno formativo e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna, in coerenza con le cadenze dei periodi lavorativi, anche tenendo conto delle esigenze determinate dalle fluttuazioni stagionali della attività.

Articolo ___
1) La disciplina del contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione e del contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione costituirà oggetto di intese con le Regioni e le Province autonome.
2) In attesa della disciplina degli istituti di cui al comma precedente, possono essere applicate, in quanto compatibili, le disposizioni del presente contratto relative all'apprendistato professionalizzante, fermo restando che in relazione alle qualifiche per le quali è previsto l'inquadramento finale nei livelli A), B), 1), il contratto di apprendistato potrà essere stipulato solo per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, con una durata non superiore a quella del corrispondente corso di studi.

Articolo ___
1) Ferma restando la facoltà di avvalersi delle strutture formative individuate dal datore di lavoro o proposte dall'ente pubblico o dall'ente bilaterale, di norma la formazione di base si svolgerà presso strutture esterne all'azienda mentre la formazione tecnico-professionale si svolgerà all'interno dell'azienda.
2) Qualora la formazione di base si svolga all'interno dell'azienda, il perseguimento degli obiettivi formativi relativi alle aree di contenuti "disciplina del rapporto di lavoro" e "sicurezza sul lavoro" avverrà utilizzando la strumentazione condivisa dalle parti stipulanti il presente CCNL nell'ambito del progetto "Verso il 2000" e del progetto "Giotto".
3) Con riferimento a quanto disposto dal comma 1), ai sensi dell'art. 49, comma 5), D.lgs. 10.9.03 n. 276, l'azienda autocertificherà la propria capacità formativa attestando la sussistenza dei seguenti requisiti:
- tutor con formazione e competenze adeguate;
- docente (titolare, lavoratore dipendente, collaboratore familiare o altro collaboratore) in possesso di pluriennale esperienza nella relativa area tecnico-professionale;
- esplicitazione del percorso formativo, che potrà avvenire anche mediante rinvio ai profili delineati dal gruppo di esperti designati dal Ministero del lavoro, dal Ministero dell'istruzione, Università e Ricerca, dalle Regioni e dalle Parti Sociali, con il supporto tecnico dell'Isfol;
- impegno alla compilazione del "libretto dell'apprendista", conforme alle linee guida che saranno elaborate dall'EBNT o analoga certificazione prevista dalle normative pubbliche.

Art. ___ - Conformità.
[...]
2) Le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle parti stipulanti il presente accordo, d'intesa con le competenti amministrazioni regionali, possono altresì concordare di affidare al sistema degli enti bilaterali la verifica della conformità dell'addestramento degli apprendisti al quadro formativo connesso alla qualifica da ottenere.
Dichiarazione a verbale.
Le parti stipulanti si impegnano ad intervenire congiuntamente presso le regioni e le province autonome al fine di garantire uniformità nel recepimento delle linee guida dettate dal presente accordo in materia di apprendistato.

Art. ___ - Apprendistato in cicli stagionali.
1) In attesa della definizione a livello territoriale della disciplina dell'apprendistato in cicli stagionali, è comunque consentito articolare lo svolgimento dell'apprendistato in più stagioni, a condizione che lo svolgimento dei diversi rapporti di lavoro sia comunque compreso in un periodo complessivo di 48 mesi consecutivi di calendario.
2) Sono utili ai fini del computo della durata dell'apprendistato stagionale anche le prestazioni di breve durata eventualmente rese nell'intervallo tra una stagione e l'altra.
[...]

Articolo ___
1) Salvo diversa previsione contrattuale, si applicano all'apprendista i medesimi trattamenti normativi previsti per i lavoratori qualificati.
[...]

Articolo ___
[...]

Art. ___ - Clausola di salvaguardia.
1) Sono fatti salvi i contenuti degli accordi integrativi che hanno disciplinato la materia in attuazione del D.lgs. n. 276/03.

Art. ___ - Norma transitoria.
[...]

Terziarizzazioni.
Dopo il Capo IX è inserito il seguente:
Capo X - Appalto di servizi
Articolo ___

1) L'azienda quando intenda conferire in appalto a terzi la gestione di un servizio in precedenza gestito direttamente, convocherà le RSA o la RSU, al fine di informarle in merito ai seguenti punti:
- attività che vengono conferite in appalto;
- lavoratori che vengono coinvolti in tale processo;
- assunzione del rischio di impresa da parte dell'appaltatore e dei conseguenti obblighi inseriti nel contratto di appalto derivanti dalle norme di legge in tema di assicurazione generale obbligatoria, di igiene e sicurezza sul lavoro, di rispetto dei trattamenti economici e normativi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale;
- l'esercizio da parte dell'appaltatore del potere organizzativo e del potere direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto.
[...]

Lavoratori stranieri.
Dopo il Capo X è inserito il seguente:
Capo XI - Lavoratori stranieri
Articolo ___

1) Le Parti, preso atto del crescente rilievo assunto nel settore dalla occupazione dei cittadini stranieri, concordano di promuovere iniziative finalizzate all'integrazione, alle pari opportunità, alla formazione di tale categoria di lavoratori, anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di interventi mirati ai diversi livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale).
2) Le Parti si impegnano altresì a promuovere l'accesso dei lavoratori stranieri a tutte le forme di impiego previste dal presente contratto, compatibilmente con le condizioni di soggiorno in Italia del cittadino straniero.
3) Per il raggiungimento dei fini di cui ai precedenti commi, le parti si impegnano altresì a promuovere azioni concordate nei confronti della pubblica amministrazione e degli enti.

Articolo ___
1) Le Parti possono stipulare apposite convenzioni con le Commissioni regionali tripartite, di cui all'art. 4, comma 1), D.lgs. 23.12.97, n. 469, dirette a favorire l'accesso dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale.
2) Le convenzioni possono individuare il trattamento economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera, nonché eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire l'attivazione dei flussi e dei deflussi e le misure complementari relative all'accoglienza.
3) I risultati delle iniziative di cui ai commi precedenti saranno notificati all'Osservatorio nazionale sua mercato del lavoro istituito presso l'EBNT, per il tramite del competente EBT.

Titolo V - Rapporto di lavoro
Distribuzione dell'orario di lavoro.

Dopo il comma 7), art. 104, CCNL Turismo 19.7.03, è inserito il seguente:
8) In deroga a quanto previsto dai commi precedenti, in relazione alle peculiarità del settore turistico e alle conseguenti esigenze produttive e organizzative, l'orario di lavoro potrà essere calcolato come media in un periodo di 2 settimane, applicabile per 1 volta in ciascun trimestre. Ai lavoratori interessati sarà riconosciuta una riduzione dell'orario di lavoro pari a 1 ora per ciascun periodo bisettimanale di effettiva applicazione di tale meccanismo, ad incremento del monte ore di permessi di cui all'art. 100, CCNL Turismo 19.7.03 e successive modifiche e integrazioni.

Lavoro straordinario.
Il comma 2), art. 111, CCNL Turismo 19.7.03, è sostituito dal seguente:
2) Il lavoro straordinario è consentito nel limite massimo di 260 ore annuali.

Modalità di godimento del riposo settimanale.
Dopo l'art. 115, CCNL Turismo 19.7.03, è aggiunto il seguente:
Art. ___ - Riposo settimanale - Norma transitoria.
1) Le Parti, nell'ambito di quanto previsto dagli artt. 10 e 13, CCNL Turismo 19.7.03, convengono sulla possibilità di ricorrere a diverse modalità di godimento del riposo settimanale ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 2), lett. d), D.lgs. 8.4.03 n. 66, nelle seguenti eccezioni:
- al fine di favorire l'organizzazione dei turni e la rotazione del giorno di riposo, con particolare riferimento alle esigenze che si realizzano in seno alle aziende che non effettuano il giorno di chiusura settimanale;
- al fine di rispondere ad esigenze dei lavoratori di conciliazione della vita professionale con la vita privata e le esigenze familiari.
2) Nelle ipotesi elencate al comma precedente il riposo settimanale potrà essere fruito ad intervalli più lunghi di 1 settimana, purché la durata complessiva di esso ogni 14 giorni o nel diverso periodo che sarà determinato dalla contrattazione integrativa, corrisponda a non meno di 1 giornata per ogni 6 giornate effettivamente lavorate.
3) Le Parti convengono, in via transitoria, che in attesa della stipula degli accordi integrativi di cui al comma 1), il numero di riposi che, in ciascun anno, possono essere fruiti ad intervalli più lunghi di 1 settimana è pari a 5 o al più ampio numero stabilito dalla contrattazione integrativa.
4) Le disposizioni di cui al comma 3) producono effetti fino alla scadenza del vigente CCNL.
5) Qualora non confermate dalla contrattazione di cui al comma 1), tale norma perderà efficacia e decadrà in assenza dei requisiti di ultravigenza.

Rinvio alla contrattazione integrativa.
Dopo l'art. 122, CCNL Turismo 19.7.03, è aggiunto il seguente:
Articolo ___
1) È affidata alla contrattazione integrativa la disciplina delle ulteriori deroghe che la contrattazione collettiva ha la facoltà di regolamentare ai sensi della legislazione vigente.

Titolo VII - Sospensione del rapporto di lavoro
Tutele per i lavoratori affetti da gravi patologie oncologiche.

Dopo l'art. 165, CCNL Turismo 19.7.03, è inserito il seguente:
Articolo ___
1) Sarà conservato il posto di lavoro ai malati con gravi patologie oncologiche accertate da una Commissione medica istituita presso l'Azienda USL territorialmente competente.

Titolo XII - Pubblici esercizi
Protocollo appalti.

Fiepet e le Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, considerato:
- il Protocollo d'intesa inserito nel CCNL Turismo 22.1.99,
- il lavoro svolto a livello europeo nel corso del dialogo sociale con la definizione da parte di Effat (Federazione europea dei sindacati dell'alimentare, dell'agricoltura, del turismo e affini) e Ferco (Federazione Europea della Ristorazione Collettiva in Appalto) della "guida sull'offerta economicamente più vantaggiosa", la cui presentazione ufficiale è avvenuta a Bruxelles il 24 e 25 gennaio 2006,
- l'avviso comune sugli appalti nella ristorazione collettiva sottoscritto il 19.7.03,
- l'emanazione periodica, ai sensi della legge n. 327/00, da parte del Ministero del lavoro dei decreti sulla determinazione del costo della manodopera utile al committente ad interpretare l'incidenza del costo della manodopera sul servizio fornito,
- che è, altresì, necessario garantire la qualità del servizio e l'assolvimento degli obblighi previsti dai contratti collettivi,
- che la legge Finanziaria 2002 prevede l'obbligo di aggiudicare le gare di ristorazione ospedaliera e scolastica secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, così come previsto dall'art. 23, comma 1), lett. b), D.lgs. 17.3.95 n. 157, dando la prevalenza all'elemento qualità riferito all'offerta di prodotti alimentari "dop", "igp" e biologici, hanno inteso affrontare la materia avendo come obiettivi quelli di:
-favorire la normalizzazione delle condizioni concorrenziali per tutti gli operatori del settore;
-garantire trasparenza di procedure e puntuale osservanza delle regole in materia di lavoro, con particolare riferimento alla sicurezza, ai trattamenti retributivi e normativi definiti dal CCNL Turismo stipulato dalle associazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative e agli oneri previdenziali.
A tal fine nel ritenere necessario e urgente approntare nuovi strumenti che, aggiungendosi a quelli esistenti, favoriscano la creazione di un mercato nel quale si affermino soggetti in grado di offrire un prodotto rispondente alle richieste, sia in termini di qualità che di capacità professionali e di rispetto delle norme contrattuali, convengono di attivarsi nei confronti di tutti i soggetti istituzionali per richiedere:
- l'adozione di un provvedimento che disciplini le caratteristiche dei soggetti che operano nel campo della ristorazione collettiva al fine di verificare, da parte di enti appaltanti, anche attraverso la predisposizione di elenchi o registri di accreditamento, presso le Organizzazioni nazionali di rappresentanza (Anci, Regioni, etc.) la capacità operativa e finanziaria delle aziende che intendono partecipare alle gare;
- l'emanazione di un apposito provvedimento che codifichi le norme per l'effettuazione del sistema della gara pubblica da indire solo con il criterio del rapporto qualità/prezzo;
- che venga inserito nei bandi di gara il riferimento al CCNL applicato sottoscritto dalle Associazioni imprenditoriali e dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria a livello nazionale e territoriale;
- l'adozione di un provvedimento che stabilisca controlli ufficiali da parte di Inps, Inail, Asl e conseguente rilascio di certificazione di ottemperanza attraverso il documento unico di regolarità contributiva;
- prevedere, in caso di ATI Consorzi d'imprese e/o cooperative, l'individuazione preventiva delle percentuali di prestazioni previste in contratto che saranno assunte dalle imprese facenti parte di detti soggetti giuridici.
Le Parti si impegnano inoltre a richiedere l'emanazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri di un apposito DPCM che codifichi le norme per l'effettuazione del sistema della gara con offerta economicamente più vantaggiosa, con specifico riferimento agli obiettivi indicati nel presente protocollo, così come previsto dall'art. 23, comma 1), lett. b), D.lgs. 17.3.95 n. 157, con la determinazione degli elementi di valutazione e dei parametri di ponderazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con anche fissati i criteri di vincolo all'esclusione delle offerte anomale.
Le Parti si impegnano, infine, ad individuare un sistema di analisi e studio del settore, esaminando anche la possibilità di avvalersi del sistema degli enti bilaterali, al fine di garantire la qualità e la trasparenza del settore.

Allegati
Concessioni.

La bozza di disciplina delle concessioni di seguito allegata sarà oggetto di puntuale definizione entro il 31.12.07.
Al Titolo XII, CCNL Turismo 19.7.03, il Capo XV è sostituito dal seguente:
Capo ___ - Subentro in rapporti di concessione
Articolo ___
1) Considerato che il mercato della ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande si svolge anche attraverso attività discendenti da concessioni pubbliche o private tramite la partecipazione a bandi di gara, e che questi devono essere composti e regolamentati, dai soggetti competenti, sulla base di una serie di procedure finalizzate a garantire condizioni di trasparenza, un'adeguata qualità del servizio, la salvaguardia dei livelli occupazionali, il rispetto degli obblighi previsti dal CCNL e dalla contrattazione integrativa aziendale/ territoriale stipulata dalle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria, nonché a favorire la puntuale osservanza delle regole in materia di lavoro, con riferimento alle norme sulla sicurezza, al rispetto dei trattamenti retributivi e normativi esistenti e agli oneri previdenziali conseguenti, le Parti, nell'obiettivo di favorire la creazione di un mercato delle concessioni nel quale possano affermarsi soggetti in grado di offrire un prodotto rispondente alle richieste, sia in termini di qualità che di capacità professionali e di rispetto delle norme contrattuali, tutelando nel contempo i lavoratori interessati, convengono di disciplinare le modalità di subentro di nuovo operatore ad altro, in successivi rapporti di concessione, secondo quanto segue.

Articolo ___
1) L'impresa uscente, con la massima tempestività e comunque prima dell'evento, darà formale notizia della cessazione della concessione alle RSA/RSU e alle Organizzazioni sindacali territoriali competenti e alla impresa subentrante, fornendo contestualmente tutte le informazioni utili alla applicazione delle norme contenute nel presente Capo.
2) L'impresa subentrante - anch'essa con la massima tempestività e comunque prima del verificarsi dell'evento - darà a sua volta formale comunicazione alle RSA/RSU e alle Organizzazioni sindacali territoriali competenti circa l'inizio della nuova attività.

Articolo ___
1) Su richiesta di una delle Parti (Organizzazioni sindacali, impresa uscente, impresa subentrante) saranno effettuati incontri di verifica, preventivi all'evento considerato, circa le condizioni di applicazione delle norme contenute nel presente Capo.
2) Ove per comprovate e oggettive difficoltà non fosse possibile effettuare tali incontri preventivamente, gli stessi saranno comunque effettuati al più presto possibile.
3) L'effettuazione di tali incontri non dovrà in ogni caso compromettere la prioritaria esigenza di garantire le condizioni necessarie per l'avvio del servizio presso la nuova unità produttiva.

Enti bilaterali
Statuto tipo Ente bilaterale territoriale Turismo.

Le Parti concordano di modificare come segue lo Statuto tipo degli EBT del Turismo.
Gli Enti bilaterali già costituiti alla data di stipula del presente accordo adegueranno il proprio statuto entro la vigenza del presente CCNL.

Art. 6 - Scopi.
1) L'EBT costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dai soci in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionali.
2) A tal fine l'EBT promuove e gestisce, a livello locale:
(a) iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, anche finalizzate all'avviamento dei lavoratori che vi abbiano proficuamente partecipato;
[...]
(d) funzioni di coordinamento, vigilanza e monitoraggio dell'attività dei Centri di Servizio;
(e) funzioni di assistenza volte a favorire l'incontro tra domanda e l'offerta di lavoro e di monitoraggio del mercato del lavoro e delle forme di impiego, in collegamento con l'EBNT, con la rete degli EBT e con il Sistema informativo lavoro;
(f) le azioni più opportune affinché dagli Organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto;
(g) i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
(h) i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di segreteria tecnica degli Organismi paritetici;
[...]
(l) l'istituzione dell'Osservatorio del mercato del lavoro, che costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle Parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale, realizzando una fase di esame e di studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio e a consentire la stima dei fabbisogni occupazionali;
a tal fine, l'Osservatorio:
- programma e organizza, al proprio livello di competenza, le relazioni sulle materie oggetto di analisi dell'EBNT inviando a quest'ultimo i risultati, di norma a cadenza trimestrale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle Associazioni imprenditoriali;
- ricerca ed elabora, a fini statistici, i dati relativi agli accordi realizzati in materia di contratti di inserimento, di apprendistato, nonché di contratti a termine, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'EBNT;
- promuove iniziative di studio, analisi e ricerche sul mercato del lavoro al fine di orientare e favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, anche rispetto ai lavoratori extracomunitari, nonché di verificare le esigenze di formazione e di qualificazione reclamate dalle diverse esigenze territoriali, settoriali e/o di comparto;
- cura la raccolta e l'invio degli accordi territoriali e aziendali all'EBNT;
(m) attività in materia di attestazione di regolarità contributiva, in regime di convenzione con gli enti pubblici preposti a tale funzione;
[...]
(o) tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e dalle norme di legge.
4) Per il migliore raggiungimento dei propri scopi l'EBT potrà avviare, partecipare, o contribuire ad ogni iniziativa che in modo diretto, mediato o strumentale permetta o faciliti il raggiungimento dei propri fini istituzionali, anche costituendo o partecipando ad istituti, società, consorzi, associazioni od enti, previa apposita delibera dell'Assemblea.
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