Tipologia: Accordo rinnovo CPL
Data firma: 28 settembre 2017
Validità: 01.01.2016 - 31.12.2019
Parti: Confagricoltura, Coldiretti, Cia e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Operai Agricoli e Florovivaisti, Benevento
Fonte: faicisl.it


Sommario:

 

1. Cassa Extra Legem/Ente Bilaterale Agricolo Territoriale
2. Retribuzione
3. Lavoro Straordinario, festivo, notturno
4. Tabelle salariali
5. Salario di risultato/produttività
6. Orario di lavoro
7. Lavori pesanti e nocivi
8. Classificazione del personale
9. Sicurezza sul lavoro

 

10. Formazione
11. Contributo contrattuale e Integrazione malattia ed infortuni
12. Welfare Contrattuale
13. Prestazioni aggiuntive
15. Permessi sindacali
16. Trattenute sindacali - Quote Sindacali
17. Condizioni miglior favore
18. Stesura e stampa CPL
Allegati

 


Verbale di accordo per il rinnovo dei Contratto Provinciale di lavoro per gli Operai Agricoli e Florovivaisti della Provincia di Benevento

Il giorno 28 del mese di settembre dell’anno 2017 in Benevento, tra per la parte datoriale Confagricoltura […], Coldiretti Benevento […], Cia Benevento […] e per la parte sindacale Fai-Cisl IrpiniaSannio […], Flai-Cgil Benevento […], Uila-Uil Avellino-Benevento […], stipulano con decorrenza 01/01/2016 e scadenza al 31/12/2019, fatte salve le singole decorrenze espressamente previste per la parte economica, il seguente accordo per il rinnovo del Contratto Provinciale di lavoro per gli Operai Agricoli e Florovivaisti della Provincia di Benevento, confermando gli ambiti di applicazione di cui all'art. 1 del CCNL 1 gennaio 2014 - 31 dicembre 2017.

1. Cassa Extra Legem/Ente Bilaterale Agricolo Territoriale
Le Parti si impegnano entro e non oltre il 31 dicembre 2017, a costituire l’Ente Bilaterale Territoriale, secondo le linee guida definite con l'accordo del 30 luglio 2012 tra le Associazioni Datoriali e le Federazioni Nazionali di categoria firmatarie dell'accordo, il quale assorbe i ruoli e funzioni affidati all'Osservatorio Provinciale, i compiti dell'organismo di cui all'art. 12 del CCNL (Mercato del lavoro: azioni bilaterali), i centri di formazione agricola, i comitati Provinciali della sicurezza ed altri eventuali enti che organizzano e gestiscono le attività e i servizi demandati al fondo di assistenza Extra Legem territoriale che riscuote la contribuzione per le attività e i servizi del Fondo Extra Legem e quella per il contributo di Assistenza Contrattuale prevista dal vigente CPL.

3. Lavoro Straordinario, festivo, notturno
L’orario di lavoro è pari a 39 ore settimanali da articolarsi in cinque o sei giornate.
In caso di eventi particolari ed eccezionali al lavoratore che viene richiesta una prestazione lavorativa al di fuori delle normali ed ordinarie attività alle quali lo stesso è adibito, in luogo di quelle previste dal CCNL, vengono riconosciute le seguenti maggiorazioni: […]

6. Orario di lavoro
L'orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali. In considerazione delle peculiari esigenze di organizzazione del lavoro, l'orario, ai sensi dell'art. 3 comma 2, del d.lgs. 8.4.2003, n 66, può essere computato anche come durata media in un periodo non superiore ai 12 mesi, con la possibilità di distribuire l'orario ordinario di lavoro per una o più settimane in misura superiore a quella prevista dal precedente comma e per le altre, a compensazione, in misura inferiore. La variabilità dell'erario settimanale di cui al comma precedente è consentita nel limite di 100 ore annue, con un massimo di orario settimanale di 48 ore.
In presenza di lavoro a tempo determinato, le ore di flessibilità devono essere recuperate entro la fine dello stesso rapporto di lavoro; qualora non fosse possibile le ore saranno retribuite con l'ultima busta paga.
È riconosciuta al lavoratore la maggiorazione di cui all'art.3 ultimo comma sulle ore effettivamente prestate.

7. Lavori pesanti e nocivi
Si riconduce alla normativa del CCNL e CPL precedente, integrando la sosta con altri 15 minuti per ora e una maggiorazione di salario del 6%.

9. Sicurezza sul lavoro
Allo scopo di assicurare ai lavoratori agricoli e florovivaisti il rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro le parti si impegnano a porre in essere iniziative idonee affinché le aziende e i lavoratori mettano in pratica integralmente e tangibilmente le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro previste dalla legge (D.Lgs. 81/08) e dal vigente CCNL.