ADM
L’AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI
DIREZIONE DOGANE

 

Prot.: 304789/RU

Roma, 18 agosto 2021


A: ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
 

OGGETTO: Applicazione delle disposizioni in materia di Certificazioni Verdi COVID-19.

Con l’inserimento nel D.L. 22 aprile 2021, n. 52¹, dell’art. 9-bis, per effetto delle modifiche ad esso apportate dal DL. 23 luglio 2021, n. 105, l’accesso ad una serie di servizi ed attività specificate dalla suddetta disposizione è stato subordinato, nei territori del Paese collocati nella c.d. zona bianca e nelle altre zone ove gli stessi sono consentiti, al possesso da parte degli utenti di una delle certificazioni verdi COVID-19, individuate dall’art. 9 del medesimo D.L. n. 52/2021, fatte salve specifiche esclusioni.
Il comma 4 del predetto art. 9-bis impone ai titolari o ai gestori dei servizi e delle attività individuate nel comma 1 di verificare il rispetto della prescrizione sancita nel medesimo comma.
La disposizione va ad affiancare quella contenuta nell’art. 13, comma 2, del D.P.C.M. 17 giugno 2021, che demanda la verifica del possesso della certificazione, tra gli altri, anche ai “ai pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni”.
Ciò premesso, si rileva che, nel novero dei servizi ed attività ad accesso condizionato, il comma 1, dell’art. 9-bis del D.L. n. 52/2021 individua alla lettera a) “servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all’art. 4, per il consumo al tavolo, al chiuso”, e alla lettera h) “sale da gioco, sale scommesse, sale bingo e casino di cui all’art. 8 ter”.
Pertanto, si rende noto che nel corso delle ordinarie attività di controllo doganale effettuate a vario titolo, i funzionari potranno procedere alle predette verifiche qualora le stesse siano espletate all’interno di luoghi ove insistono anche attività e servizi di cui all’ art. 9 bis, comma 1, del D.L. 52/2021.
Al comma 4 del sopra citato, art. 13, in ultimo, si fa riferimento alla verifica dell’identità del soggetto che presenta la certificazione verde: a tal riguardo la circolare del Ministero dell’Interno n. 15350/117/2/1 Uff. III-Prot.Civ. del 10 agosto 2021 chiarisce i casi e le modalità con le quali procedere.
Per le verifiche del QR code, da parte dei soggetti espressamente previsti dalle norme di riferimento, sarà possibile scaricare l’applicativo mobile al seguente indirizzo istituzionale https://www.dgc.gov.it/web/app.html.
 

p. IL DIRETTORE CENTRALE A.P.F.
Maurizio Montemagno
IL DIRETTORE GENERALE
Marcello Minenna

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¹ Convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.