Tipologia: Accordo rinnovo CPL
Data firma: 7 giugno 2017
Validità: 01.01.2016 - 31.12.2019
Parti: Confagricoltura, Coldiretti, Cia e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Operai agricoli e florovivaisti, Bologna
Fonte: faicisl.it


Sommario:

 

Parte introduttiva
Art. 1 Oggetto del contratto
Art. 2 Decorrenza e durata
Art. 3 Efficacia del contratto
Relazioni sindacali
Premessa
Art. 4 Osservatorio Unico
Mercato del lavoro
Art. 5 Procedure inerenti all’assunzione e cessazione del rapporto di lavoro
Art. 6 Part-time
Art. 6 bis Staffetta generazionale
Art. 7 Lavoro occasionale aziende familiari-Lavoro parentale
Art. 8 Alloggio non residenti
Art. 9 Assunzione per fase lavorativa
Art. 10 Scambio di manodopera
Art. 11 Apprendistato
Art. 12 Riassunzione
Art. 13 Convenzioni
Art. 14 Appalti
Art. 15 Formazione
Art. 16 Aree di classificazione del personale
Art. 17 Classificazione del personale
Norme di organizzazione aziendale del lavoro
Art. 18 Orario di lavoro
Art. 19 Ferie e riposi compensativi
Art. 20 Lavoro straordinario, festivo e notturno
Art. 21 Turni di lavoro
Art. 22 Permessi straordinari

 

Norme di trattamento economico
Art. 23 Salario
Art. 24 Salario per obiettivi e detassazione
Art. 25 Calamità atmosferiche e situazioni di crisi - Clausola di salvaguardia dell’occupazione.
Art. 26 Anticipo ind. economiche pubbliche
Art. 27 CIMAAV-EBAT
Art. 28 Maggiorazione incarico di “Capo”
Art. 29 Maggiorazioni professionali
Art. 30 Mensa e refettori
Art. 31 Cassa integrazione salari
Art. 32 Trattamento di prestito per infortunio sul lavoro
Art. 33 Rimborsi spese
Art. 34 Contributo CIMAAV-EBAT e di assistenza contrattuale- CAC
Norme di tutela sindacale
Art. 35 Diritti sindacali
Art. 36 Quote sindacali per delega
Art. 37 Sicurezza del lavoro
Norme finali
Art. 38 Norme disciplinari - Operai agricoli
Art. 39 Risoluzione rapporto di lavoro
Art. 40 Controversie individuali
Art. 41 Modalità di pagamento della retribuzione e degli “istituti”
Art. 42 Abrogazione di norme
Art. 43 Condizioni di miglior favore
Art. 44 Stesura e stampa
Tabelle salariali


Verbale di accordo per il rinnovo CPL operai agricoli e florovivaisti della provincia di Bologna 2016 - 2019

Il giorno 7 giugno 2017, presso la sede della Confagricoltura di Bologna (Unione Provinciale Agricoltori), tra la Confagricoltura di Bologna […], la Federazione Provinciale Coldiretti di Bologna […], la Confederazione Italiana Agricoltori di Bologna e Imola […] e la Flai-Cgil di Bologna e di Imola […], la Fai-Cisl Area Metropolitana Bolognese […], la Uila-Uil di Bologna […], si è raggiunta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Provinciale di Lavoro degli operai agricoli e florovivaisti della Provincia di Bologna, visti gli articoli 90 e seguenti del il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli Operai Agricoli e florovivaisti del 18 gennaio 2013.

Parte introduttiva
Art. 1 Oggetto del contratto

Il presente CPL, unitamente al CCNL del 22/10/2014, si applica alle aziende operanti nella provincia di Bologna regola i rapporti tra i datori di lavoro dell'agricoltura, singoli ed associati in qualsivoglia forma, consortili, cooperative, societarie, ecc. ivi comprese i conduttori di imprese florovivaistiche, le imprese che svolgono lavori di manutenzione e sistemazione di verde pubblico e privato, aziende della filiera agro energetica e per la produzione di biomasse e bioenergie, le aziende di filiera, e di rete, in genere, comprese le aziende “farmer market” oriented, e le imprese che svolgono attività agrituristiche e faunistico- venatorie e le imprese che svolgono attività di allevamento in genere di animali, le imprese che svolgono attività di agricoltura sociale ed alle imprese considerate agricole ai sensi dell’art. 2135 c.c. e gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Bologna.

Relazioni sindacali
Premessa

Alla crisi economica che ha pervaso ogni settore produttivo, compreso il comparto agricolo nelle sue peculiarità e nelle differenti caratteristiche di attività (che vanno da quelle primarie fino a quelle più vicino al prodotto finito e alla catena di distribuzione) si accompagnano criticità di mercato in settori tipici dell’Area Metropolitana Bolognese caratterizzato da colture e piani colturali stabili oramai da decenni, fattori che rendono complesso lo sviluppo sul territorio l’ampliarsi di filiere produttive agroindustriali e la innovazione delle produzioni.
In questo contesto l’elemento che continua a risultare marginalizzato e penalizzato risulta essere ancora “il lavoro” globalmente inteso, sia quello “datoriale”, che quello “dipendente”.
Le parti ritengono la contrattazione di secondo livello territoriale indispensabile per la regolamentazione degli interessi di sistema, settoriali e di categoria, il perseguimento degli obiettivi di equità sostanziale, fonte regolatrice del rapporto di lavoro e delle dinamiche sindacali per il governo del comparto - atta a delineare un contesto normativo certo e condiviso, teso alla valorizzazione dell’impresa e della professionalità dei lavoratori.
Le parti si riportano alle tematiche ed ai principi ispiratori del “Patto per il lavoro” del 04/08/2015, promosso dalla Regione Emilia Romagna e sottoscritto da tutte le parti sociali.
Le parti firmatarie il presente CPL assumono come obiettivo comune quello proprio della competitività dell’agricoltura, ritenendo lo sviluppo delle comunità rurali quale elemento strategico per il rilancio dell’occupazione, della salvaguardia del territorio e dell’ambiente in un contesto a forte valenza economica. Il rafforzamento delle relazioni fra il mondo della ricerca e quello delle imprese, la programmazione, la qualificazione delle produzioni, lo sviluppo di modalità produttive compatibili, la diversificazione e la multifunzionalità delle aziende agricole debbano perseguire finalità economiche idonee e tese alla creazione di nuove occasioni di reddito e di lavoro; le parti quindi intendono promuovere un insieme di iniziative forti, per integrare il sistema agricolo con il sistema agroalimentare, e promuovere nel contempo la difesa del paesaggio, la tipicità delle produzioni ed il turismo rurale.
Essendo le politiche agricole il frutto di specifiche politiche europee (PAC) applicate attraverso le scelte delle regioni (PSR) le parti ritengono la concreta attuazione delle linee guida del Patto per il lavoro una opportunità, che deve vedere il contributo attivo delle parti sottoscrittrici il CPL, per indirizzare in maniera proficua sul territorio bolognese gli investimenti sul “sistema agroalimentare”, alla qualificazione delle produzioni, alle modalità produttive sostenibili, diversificazione e multifunzionalità delle aziende agricole, dell’organizzazione delle filiere alimentari, e della formazione.
Saranno pertanto oggetto di confronto in sede sindacale:
• situazioni di crisi aziendali al fine di definire, ogni possibile soluzione alternativa alla ricaduta occupazionale per il reimpiego della manodopera agricola, sollecitando a tale riguardo, alle competenti istituzioni pubbliche, opportuni interventi di formazione e di riqualificazione professionale;
• la qualità e la quantità dei flussi occupazionali, con particolare riguardo alla condizione dei giovani e delle donne, anche allo scopo di impegnare i livelli Istituzionali, ad inserire nel proprio bilancio finanziamenti relativi a programmi di formazione specifici per l’agricoltura;
• concordare per l’occupazione femminile azioni positive idonee a superare le eventuali disparità di fatto esistenti, ad offrire pari opportunità nel lavoro e nella professionalità, a garantire l’effettiva applicazione delle leggi nazionali e delle direttive comunitarie in materia di parità;
• monitorare, ed eventualmente censire, l’andamento complessivo dell’avventiziato di lungo periodo presente sul territorio provinciale, con lo scopo di individuare percorsi di consolidamento occupazionale, in particolare per i rapporti di lavoro in essere da almeno 10 anni nella medesima azienda;
• verificare l’applicazione dei contratti collettivi di lavoro e delle leggi sociali.
Con il presente CPL le parti si propongono di perseguire un’evoluzione del modello di relazioni sindacali che sia finalizzato a realizzare gli obiettivi in premessa (legalità e valorizzazione dell’agricoltura) accompagnando i processi di cambiamento in atto, in particolare per conseguire i seguenti obiettivi:
- centralità del lavoro e competenze del lavoratore;
- creazione valore aggiunto e l’aumento della competitività del sistema agricolo bolognese;
- un assetto del mercato del lavoro pubblico che sia funzionale alla crescita di occupazione stabile e tutelata nella piena legalità.
Le parti nel darsi atto della necessità di assicurare un Sistema di Relazioni Sindacali finalizzato allo sviluppo dell'impresa e dell'occupazione, ritengono utile l'adesione della aziende agricole alla rete del lavoro agricolo di qualità; le parti confermano l’impegno, già assunto nell’ambito del precedente CPL, nei confronti della buona occupazione attraverso il pieno rispetto della legalità e confermano l’intento comune di perseguire, attraverso il rispetto delle norme che regolano la competitività delle imprese la lotta all'illegalità ed al rispetto delle leggi e contratti in materia del lavoro quale elemento di civiltà, in tal ambito le parti sono impegnate alla attivazione ed alla concreta e condivisa gestione della articolazione territoriale della rete del lavoro agricolo di qualità presso la Commissione provinciale integrazione salari operai agricoli, prevista dal D.Lgs. n.199 del 2016.
Le parti si impegnano altresì ad attivare un tavolo di confronto con la Amministrazione Provinciale/Area Città Metropolitana onde implementare un progetto per acquisire tutte le informazioni riguardanti il mercato del lavoro con particolare riguardo a: flussi emigratori ed immigratori;
esercizio del diritto di riassunzione;
convenzione ex art. 28 CCNL;

collocamento obbligatorio.
Le parti ritengono altresì che la bilateralità fin ora praticata ha dato risposte integrative, di utilità generale, laddove carente o assente un sistema di regole e strumenti di tutela dei lavoratori, pertanto il miglioramento delle prestazioni erogate ed eventuali altre funzioni che la contrattazione ad essa demanderà, deve far si che la bilateralità continui ad esercitare una funzione integrativa e non si spinga verso modelli sostitutivi di ciò che il sistema centrale/pubblico deve garantire.
Conseguentemente in ordine a quanto previsto dall’art. 6 e dal vigente CCNL, visto l’art. 27 del presente CPL, le parti, previo accordo sindacale sottoscritto dalle Organizzazioni firmatarie del CPL applicato al settore agricolo e CPIL applicato al settore cooperativo, convengono di attivare le procedure previste dall’art. 8 citato, anche sulla base delle linee guida di cui all’all. 6 del CCNL vigente, al fine di:
a) integrare le regole statutarie introducendo gli elementi di bilateralità sanciti dal punto dal punto di vista programmatico del CCNL denominando la cassa provinciale CIMAAV - EBAT;
b) modificare la previsione normativa statutaria e regolamentare dell’attuale Cassa Cimaav al fine dell’ampliamento dell’operatività della Cassa, dell’adeguamento normativo e funzionale del fondo, in considerazione della vigente autonomia gestionale delle gestioni CIMAAV di cui agli artt. 6, primo comma, e 7 dello Statuto, definendo la piena autonomia prestazionale e contributiva di ogni gestione;
c) definire e statuire i nuovi compiti previsti per l’intervento della Cassa, quali indicativamente: - le attribuzioni di cui al DM 27/3/2013 in materia di visite mediche (art. 2), valutando altresì compiti di sorveglianza sanitaria;
- le attribuzioni di cui al DM 27/03/2013 in materia di sicurezza del lavoro, formazione e informazione;
- regolamentazione del RLST, da implementare anche in raccordo con le normative di derivazione collettiva nazionale, anche attraverso i fondi eventualmente devoluti allo scopo, affidando l’operatività all’Osservatorio di cui all’art. 4 del presente CPL;
- Welfare contrattuale.
Le parti si impegnano ad implementare le modificazioni Statutarie e Regolamentari, attualmente in vigore, entro e non oltre il 30 giugno 2017.

Art. 4 Osservatorio Unico
Tenuto conto di quanto le parti, in occasione del rinnovo del CCNL, hanno inteso indicare nella formulazione degli artt. 6, 8, 9, 10, 62 e 67 del vigente CCNL, ivi compresi il “protocollo d’intesa” (all. 13 al CCNL), nonché l’accordo del 30 luglio 2012, visto il Regolamento all. 7 al CCNL, condividono la necessità di sviluppare le relazioni sindacali con rapporti sistematici su temi di comune interesse.
In particolare, le relazioni tra le parti dovranno svolgersi, relativamente a temi o questioni di specifico interesse inerenti al mercato del lavoro, anche per quanto attiene alle dinamiche evolutive, il contesto sociale ed economico, l’ambiente di lavoro, in seno ad appositi soggetti bilaterali istituiti dal Contratto o da singoli accordi, quali osservatori, enti paritetici di formazione, commissione per le pari opportunità, comitati per la salute e la sicurezza sul lavoro (di cui al Protocollo sulla “Tutela della Salute e sicurezza dei lavoratori) ed al “Protocollo Provinciale sulla Formazione Professionale e di impresa per il lavoro sicuro e tutelato ed una agricoltura moderna e dinamica” del 27/04/2007” nonché nell’ambito di ogni altro organismo che le parti riterranno opportuno istituire per il miglioramento delle relazioni sindacali.
La costituzione e il funzionamento dell’Osservatorio Unico verrà sancita da un apposito accordo sindacale sottoscritto congiuntamente dalle O.O.S.S. e dalle O.O.D.D, firmatarie del presente contratto e del contratto della cooperazione, secondo le linee guida appresso indicate.
L’Osservatorio è costituito da rappresentanti delle Organizzazioni Datoriali e Sindacali firmatarie del presente CPL, nonché del CIPL, in forma paritetica, secondo le intese.
Compiti dell'Osservatorio in particolare saranno quelli di attivare, anche attraverso il raccordo con Enti pubblici (Amministrazione Provinciale/Area Città Metropolitana, Direzione Territoriale del Lavoro, INPS, USL, Questura, Prefettura) iniziative di ricerca e di monitoraggio (anche su ambito territoriale o di comparti specifici) con particolare riguardo a:
• le problematiche connesse al Mercato del Lavoro;
• l’analisi delle politiche agricole comunitarie e dell’impatto che esse hanno nel contesto Nazionale Regionale e dell’area metropolitana Provinciale
• i riflessi e le ricadute della PAC sull’economia agricola e sugli assetti colturali ed occupazionali in Provincia di Bologna;
• la formazione professionale;
• la tutela della salute e dell'ambiente anche in relazione alle nuove normative di legge;
• lo studio e l’analisi inerente al monitoraggio relativamente alle colture OGM e loro conseguente impatto sulla sicurezza alimentare, sulla sicurezza del lavoro e sulla sicurezza dell’ambiente;
• il monitoraggio del fabbisogno occupazionale provinciale, anche j relazione all’andamento del mercato del lavoro;
• i rapporti della filiera agricola nel mercato globale;
• Il monitoraggio della vertenzialità agricola provinciale.
• l’Osservatorio sarà la sede per l’esame delle necessità a favore dei lavoratori del settore. Anche implementando, in rapporto con gli Enti Regionali e/o Provinciali, le opportune iniziative per il raccordo “lavoro-formazione”.
• Costituire una banca dati per verificare il complessivo andamento occupazionale, e monitorame i flussi nonché i processi di stabilizzazione nei rapporti di lavoro.
• In particolare, nell’ambito delle attività sopra indicate, l’Osservatorio dovrà:
• fornire alle Organizzazioni sindacali da parte delle Organizzazioni datoriali le informazioni utili ad individuare il flusso ed il tipo di finanziamenti pubblici diretti allo sviluppo agricolo;
• fornire alle Organizzazioni sindacali da parte delle Organizzazioni datoriali le informazioni utili sui programmi di sostanziale modifica delle tecnologie di produzione in atto che possono presentare rilevanti conseguenze sull’organizzazione e sulla condizione del lavoro nonché sull’occupazione e sull’ambiente di lavoro.
L’Osservatorio altresì, in connessione con i processi di trasformazione colturale, dovrà verificare l’eventuale fabbisogno di qualificazione e/o riqualificazione professionale della manodopera, affinché prospetti agli organi pubblici competenti l’attuazione dei corsi necessari. L’Osservatorio ha inoltre il compito di monitorare e di fornire alla articolazione territoriale della rete del lavoro agricolo di qualità le informazioni relative ai flussi di mobilità, i flussi^ immigratori di personale non comunitario e comunitario.
Compito dell’Osservatorio è quello altresì di fornire informazioni utili alle parti sociali per definire le priorità sulle quali elaborare proposte e progetti da rendere in seguito applicativi.
Le parti convengono sulla necessità di sostenere, con il concorso del Fondo CAC, le azioni di monitoraggio, elaborate dall’Osservatorio.
Linee guida per la
a) Istituzione “dell’Osservatorio Provinciale Unico”

Con la sottoscrizione del presente accordo le parti convengono di costituire, con effetto dal 01/06/2017, “l’Osservatorio provinciale Unico”, e ciò anche sulla base dell’art. 4 del CPL 18/01/2013 e dell’art. 2 del CIPL Coop. Consorzi Agricoli del 16/12/2014.
Tale Osservatorio, che ha competenze di ricerca, monitoraggio ed analisi sulle tematiche devolute dalla innanzi richiamata normativa contrattuale, cui ci si riporta integralmente, potrà dotarsi di specifiche banche dati e potrà promuovere iniziative pubbliche.
La Cassa ExtraLegem / EBAT, sulla base delle specifiche intese sindacali formalizzare in appositi accordi e sottoscritte all’unanimità da tutti i soggetti costitutori la Cassa, se firmatari, del CPL e del CIPL territoriali, potrà valutare forme di finanziamento delle iniziative dell’Osservatorio.
Composizione dell’Osservatorio
L’Osservatorio Unico è costituito da un Consiglio composto da componenti designati pariteticamente dalle parti contraenti datoriali e dei lavoratori e così meglio specificato:

n. 1 Confagricoltura Bologna

n.2 Flai-Cgil

n. 1 Cia

n. 2 Fai-Cisl

n. 1 Federazione Coltivatori Diretti

n.2 Uila-Uil

n. 1 Confcooperative Bologna

 

n. 1 Lega delle Cooperative Bologna

 

n. 1 Agci Provinciale di Bologna

 

Per ogni componente dovrà essere indicato un supplente.
La partecipazione è a titolo gratuito.
Regolamento per il funzionamento dell’Osservatorio Unico
Il presente regolamento viene convenuto tra le parti al fine di consentire la funzionalità dell’Osservatorio Unico.
L'Osservatorio ha la propria sede presso il CIMAAV; le parti convengono di soprassedere alla nomina della Presidenza e ciò in deroga a quanto previsto dalle fonti contrattuali sovraordinate.
La Segreteria organizzativa dell’Osservatorio sarà assunta alternativamente con mandato biennale, da un rappresentante dei datori di lavoro e uno dei lavoratori; la segreteria curerà le
necessità amministrative, (verbali, spedizione delle convocazioni e quanto altro), i lavori dell’Osservatorio saranno verbalizzati a cura del Segretario.
La convocazione a cura del Segretario organizzativo dell'osservatorio dovrà avvenire su richiesta di almeno 6 componenti con almeno 15 giorni di anticipo, a mezzo lettera, mail, pec, ed in caso di urgenza il termine è ridotto a 5 giorni.
Per la validità dei lavori dell'osservatorio dovranno essere presenti almeno i 2/3 dei componenti fermo restando la possibilità dei componenti impossibilitati alla partecipazione di differire tale riunione ad altra data, qualora tale richiesta, da far pervenire al Segretario, sia effettuata di norma entro 4 giorni dal ricevimento della convocazione in tal caso la nuova convocazione dovrà essere inviata con un preavviso di 15 giorni.
Le attività dell'Osservatorio e gli atti saranno definiti dal consiglio con l’assenso unanime di tutte le parti costituenti.
L’ordine del giorno sarà definito di volta in volta dal Osservatorio stesso.
Gli atti dell’Osservatorio sono conservati presso la sede dell’Osservatorio medesimo.
L’Osservatorio, con delibera del Consiglio, potrà costituire gruppi di lavoro su temi specifici, cui potranno partecipare esperti “esterni”, nonché avvalersi, per temi complessi e a valenza generale, di rappresentanti di enti economici, pubblici e del lavoro, le conclusioni a cui giungerà l'osservatorio saranno oggetto di confronto in sede sindacale.
I componenti dell’Osservatorio sono nominati dalle rispettive Organizzazioni e comunicati a tutte le altre componenti dello osservatorio stesso.
Detti componenti restano in carica sino alla loro revoca, o dimissioni.
È ammessa in qualsiasi momento la sostituzione del proprio rappresentante da parte dell’organizzazione che l’ha nominato.
In casi di carenza o di mancata designazione o di indisponibilità di uno o più membri dell’Osservatorio, i dirigenti delle rispettive Organizzazioni si sostituiranno temporaneamente ad essi.
Operatività dell’Osservatorio
Gli eventuali costi di gestione saranno definiti in ogni caso mediante intese tra le parti in sede sindacale, da recepirsi in seno alla Cassa ExtraLegem / EBAT.

Mercato del lavoro
Art. 7 Lavoro occasionale aziende familiari-Lavoro parentale

Le parti si danno atto di quanto convenuto nel precedente CPL del 29/ 07/ 2004; tale testo è riprodotto nell’Allegato 1 del presente CPL.

Art. 9 Assunzione per fase lavorativa
Come richiamato all’art. 5 del presente CPL, l’assunzione della manodopera agricola è regolata dalle vigenti disposizioni di legge. L’assunzione degli operai a tempo determinato è effettuata per fase lavorativa.
Per “fase lavorativa” si intende il periodo di tempo limitato alla esecuzione delle singole operazioni fondamentali in cui si articola il ciclo produttivo annuale delle principali colture agrarie della provincia (es. aratura, potatura, raccolta dei prodotti, ecc.).
Più in generale si definisce fase lavorativa il periodo necessario allo svolgimento di una determinata operazione colturale.
Agli assunti per fase lavorativa o per più fasi lavorative il datore di lavoro garantirà l’occupazione per tutta la durata della fase per l’orario contrattualmente previsto, ad eccezion delle giornate nelle quali fattività produttiva non è consentita da cause dipendenti da avversità atmosferiche, da altre ragioni non imputabili al datore di lavoro. Ciò si renderà inoltre applicabile qualora vi fosse il rientro di unità attive familiari e/o e dagli scambi di manodopera di cui all’art. 2139 del Codice Civile, e comunque in tutti i casi nei quali sussistano esigenze di mercato e tecnico-agronomiche tali da non consentire l’esaurimento della fase come programmata od usuale.
La fase lavorativa si considera comunque conclusa quando l’attività lavorativa produttiva aziendale sia sospesa per più di cinque giornate lavorative consecutive per cause diverse da quelle previste al capoverso precedente.
Fatto salvo da quanto previsto dalle norme vigenti in materia, la norma di cui al comma che precede non si applica alle assunzioni per più fasi lavorative continuative.

Art. 10 Scambio di manodopera
Le parti si danno atto di quanto previsto dal precedente CPL del 29 / 07/ 2004; tale testo è riprodotto nell’Allegato 2 del presente CPL

Art. 11 Apprendistato
Le Parti recepiscono integralmente quanto disposto dall’art. 18 del CCNL dall’accordo per la disciplina dell’apprendistato professionalizzante o di mestiere, ai sensi del D.Lgs. n. 167/2011, sottoscritto il 30 luglio 2012, allegato n. 9 al CCNL.

Art. 14 Appalti
Sulla base del dettato di cui all’art. 30 del vigente CCNL le parti ribadiscono l’opportunità che le imprese agricole le quali intendano esternalizzare, mediante appalti, alcune fasi del processo produttivo siano tenute a verificare che i soggetti ai quali affidano l’incarico di svolgere le opere o servizi nella propria azienda possiedano adeguati requisiti; l’appaltatore deve essere in possesso di una struttura imprenditoriale adeguata, deve esercitare il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto e si assuma il rischio di impresa.
Le parti considerato come in taluni casi, il ricorso al contratto di appalto di opere o servizi può dissimulare la fornitura illegittima di mere prestazioni di manodopera, allo scopo di contrastare la possibile diffusione di un fenomeno dannoso per la concorrenza tra le imprese agricole oltre che lesivo dei diritti dei lavoratori, convengono di individuare, in raccordo con le organizzazioni del settore cooperativo agricolo, nello strumento dell’avviso comune, il giusto veicolo per diffondere i valori della legalità.
Le parti, onde favorire il contrasto alla diffusione di un uso distorto degli appalti, convengono sui seguenti principi:
□ l’affidamento in appalto di alcune fasi del processo produttivo è legittimo qualora l’azienda committente abbia verificato che l’appaltatore sia in possesso di una struttura imprenditoriale consona ed eserciti il potere (organizzativo e direttivo) nei confronti dei lavoratori utilizzati e si assuma il relativo rischio di impresa, in via generale possono essere appaltate le attività per le quali occorrano professionalità, competenze, dotazioni e macchinari non presenti aziendalmente;
□ la mera somministrazione di manodopera è ammessa unicamente nei limiti e nei casi previsti dalla legislazione vigente in materia e dalla contrattazione collettiva in agricoltura del settore privato e del settore cooperativo;
□ a fronte del rischio di un impiego irregolare e/o fraudolento di questi strumenti contrattuali, ovvero ai fini della distinzione concreta tra appalto genuino ed interposizione illecita di lavoro, le Parti riconoscono l’importanza ed a tale proposito si adopereranno, affinché le aziende applichino correttamente le previste procedure.
Le parti convengono, inoltre, nella logica testé delineata, sull’opportunità di proseguire il monitoraggio dei contratti di somministrazione di lavoro e di appalto (con esclusione di quelli aventi ad oggetto lavorazioni meccaniche agricole - c.d. contoterzismo - ) attivati nel territorio provinciale.
Le aziende che attiveranno i suddetti contratti dovranno fornirne immediata comunicazione in forma scritta all’Osservatorio, fornendo i seguenti dati:
□ ragione sociale delle parti contraenti;
□ luogo della lavorazione;
□ periodo della lavorazione;
□ tipo di lavorazione,
□ numero dei lavoratori,
□ inquadramento dei lavoratori,
CCNL applicato, eventuali alti contratti collettivi applicati (di secondo livello).
Resta inteso che, in caso di ricorso al lavoro in appalto, a tutti i lavoratori che partecipano al ciclo produttivo dovranno essere assicurate le medesime condizioni economiche e normative.
Dal presente testo normativo è escluso il c.d. contoterzismo agricolo.

Norme di organizzazione aziendale del lavoro
Art. 18 Orario di lavoro

1) Orario di Lavoro
L’orario ordinario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali.
L’orario ordinario settimanale è così distribuito: 7 ore dal lunedì al venerdì e 4 ore il sabato, ai sensi del 5° comma dell'art. 34 del CCNL del 25/05/2010, ovvero 8 ore giornaliere dal lunedì al giovedì, 7 ore al venerdì distribuite su cinque giorni settimanali, fatto salvo quanto previsto all’art. 34, secondo comma, del vigente CCNL. L’azienda, in ogni caso, informerà tramite apposita comunicazione l’orario aziendalmente praticato.
2) Variazione di orario
Salvo quanto sopra ovvero in assenza di determinazioni aziendali sulla base di quanto previsto dall’art. 3, 2° comma, del D.Lgs. 08/04/2003, n. 66, e nei limiti di cui sopra indicativamente tra il 1° luglio ed il 31 ottobre, è possibile la effettuazione di un orario ordinario fino a 44 ore settimanali, in base alle esigenze produttive ed organizzative aziendali, con particolare riferimento al settore ortofrutticolo, previa preventiva informazione alle rappresentanze, aziendali e/o sindacali, concernente le modalità di svolgimento e degli eventuali recuperi. In base a particolari esigenze produttive, potrà essere individuato un diverso periodo di effettuazione dell’orario ordinario di cui si tratta.
Tale maggiorazione di orario ordinario settimanale potrà indicativamente essere svolto nel limite di 1 ora giornaliera e comunque, per casi particolari, nei limiti di legge, ed a fronte di una contestuale programmazione del recupero in altro periodo dello stesso anno solare. Il recupero di questo maggiore orario ordinario non da luogo ad alcuna maggiorazione di cui all’art. 21 del presente CPL, ad esclusione delle prestazioni di lavoro a turni, notturno e festivo. Per i lavoratori a tempo indeterminato, le parti convengono che il recupero possa riguardare anche le situazioni di ore non lavorate a causa di intemperie.
3) Lavoro Notturno
Sulla base dell’art. 43 del CCNL vigente, si considera lavoro notturno quello eseguito dalle ore 20,00 alle ore 6,00 nei periodi in cui è in vigore l’ora solare e dalle ore 22,00 alle ore 5,00 nei periodi in cui è in vigore l’ora legale.
4) Lavoro straordinario
Il lavoro straordinario è, sulla base dell’art. 43 del CCNL vigente, quello eseguito oltre l'orario ordinario di lavoro, giornaliero e/o settimanale e/o part - time (oltre il lavoro supplementare), come previsto ai punti precedenti, fermi restando i limiti previsti dalla legge di 3 ore giornaliere e le 18 settimanali. Il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell'anno non potrà superare le 300 ore. Le percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario, festivo, notturno, straordinario festivo e notturno, sono fissate all’art. 19 del presente CPL.
5) Lavoro supplementare - part-time
Il lavoro supplementare, qualora previsto nei contratti di cui all’art. 17 CCNL e dell’art. 6 del presente CPL, è quello eventualmente eseguito oltre l’orario contrattuale di lavoro previsto dal contratto individuale, fermi restando i limiti di due ore giornaliere e di 100 ore annuali complessive e il consenso del lavoratore interessato.
6) Attività zootecniche / agrituristiche / vendita diretta
Ai sensi del 4° comma dell’art. 34 del vigente CCNL, per le attività zootecniche, le attività di vendita diretta svolte anche presso fiere, mercati ed altre manifestazioni e le attività agrituristiche, quali attività di cucina / sala / piano / maneggio / attività culturali e sportive, l’orario ordinario come sopra determinato di 39 ore, potrà essere distribuito su sei giorni.
Ciò vale sia per gli operai a tempo indeterminato che per gli operai a tempo determinato. Se, per esigenza aziendale, fosse richiesta prestazione di lavoro nella giornata di domenica, il riposo di 24 ore consecutive dovrà essere concesso in altro giorno della settimana stabilito preventivamente.
Impegno a verbale

A seguito di straordinarie necessità produttive, le parti valuteranno la possibilità di ampliare il ricorso alla maggiorazione di orario di cui al punto 2) e ciò entro i limiti di cui all'art. 34 secondo comma del vigente CCNL.

Art. 19 Ferie e riposi compensativi
[…]
Le ferie devono essere usufruite entro i termini previsti dalla Legge.
Il periodo minimo di ferie annuali previsto dalla Legge, pari a 4 settimane, va goduto per almeno 2 settimane continuative nell’anno di maturazione, ai sensi dell’art. 1 D.Lgs. 213/2004. Eventuali residui potranno essere goduti nei 18 mesi successivi al termine dell’anno solare, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 66/2003.

Art. 20 Lavoro straordinario, festivo e notturno
A parziale modifica di quanto stabilito all'art. 42 del vigente CCNL, si considera:
a) Lavoro straordinario: quello eseguito oltre il normale orario aziendalmente stabilito sulla base dell’art. 18 del presente CPL.
b) Lavoro festivo: quello eseguito nelle domeniche e nei giorni festivi, di cui all'art. 42 del vigente CCNL.
c) Lavoro notturno: come previsto all’art. 18 del presente CPL, per lavoro notturno si intende quello eseguito dalle ore 20 alle ore 6, nei periodi in cui è vigente l’ora solare e dalle 22,00 alle 5,00 nei periodi in cui è vigente l’ora legale.
Le prestazioni di cui sopra dovranno essere eseguite, a richiesta del datore di lavoro, per i casi di evidente necessità e non dovranno perciò avere carattere sistematico, dandone normalmente comunicazione, in via preventiva, alle rappresentanze sindacali aziendali.
[…]

Art. 21 Turni di lavoro
Per turno di lavoro, si intende la prestazione effettuata in orari avvicendati e successivi predefiniti; il turno di lavoro stesso costituisce l’intero orario contrattuale giornaliero di ciascun lavoratore adibito ai turni.
Per lavoro notturno e/o festivo che cada in regolari turni periodici o riguardante mansioni specifiche rientranti nelle normali attribuzioni del lavoratore, fatto salvo quanto previsto all’art. 42 del vigente CCNL, si farà luogo soltanto ad una maggiorazione del 15% sulla retribuzione con l’aggiunta, se previsto, del “3° Elemento”, ma nella misura in atto per le ordinarie.

Norme di trattamento economico
Art. 27 CIMAAV-EBAT

Le parti, sulla base di quanto disposto dagli artt. 6, 8, 9, 10 e 67 del vigente CCNL in merito al dettato di cui al “Protocollo d’intesa (all. 10 al CCNL) ” in tema di “tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”, visto l'accordo 30 luglio 2012 in materia di “Linee guida per la riorganizzazione e la valorizzazione delle Casse Extra Legem”, visto l’art. 62 del vigente CCNL, visto l’art. 4 del presente CPL: e la premessa allo stesso articolato, si impegnano ad attuare il completamento delle competenze della attuale Cassa Extra Legem, CIMAAV - EBAT, nel senso della bilateralità, ridefinendo - previa modifica statutaria - la Cassa come CIMAAV - EBAT, quali ad esempio formazione ed informazione in materia di sicurezza del lavoro, anche per le nuove assunzioni, le visite all’atto dell’assunzione, i comitati paritetici v come istituiti o istituendi (ad oggi Comitato paritetico provinciale per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, accordo del 11/09/1997), formazione dei RLST e gestione degli stessi quando istituiti, corsi di lingua italiana per lavoratori stranieri. Quanto sopra previa la valutazione circa la compatibilità contributiva.
[…]
Entro il 31/12/2017 sarà redatto dalle parti apposito atto regolamentare di carattere pattizio, che dovrà essere recepito in seno al fondo CIMAAV - EBAT in raccordo con le altre componenti sindacali e datoriali firmatarie del presente contratto per le aziende del settore cooperativo.
A parziale modifica ed integrazione dell’art. 27 del precedente CPL si conviene, con effetto dal 01/05/2017:
[…]
f) La Cassa CIMAAV - EBAT è impegnata in rapporto con il Comitato Paritetico Provinciale per la sicurezza in Agricoltura a predisporre in materia di tutela della salute ed infortuni materiale informativo ad uso della manodopera in stesura multilinguistica.
[…]

Art. 30 Mensa e refettori
Le aziende agricole, secondo la effettiva possibilità, metteranno a disposizione dei lavoratori un locale da usare ad uso refettorio. Per la fruizione di servizio mensa, qualora ciò sia possibile ed effettivo e comunque in funzione delle realtà aziendali, della consistenza dell’organico e dell’economicità del servizio, potranno essere perfezionate intese aziendali, prevedendo compartecipazione economica ai costi.

Norme di tutela sindacale
Art. 35 Diritti sindacali

Previa comunicazione alle Organizzazioni datoriali provinciali con un preavviso minimo di gg. 2 o alle aziende con preavviso di 48 ore, sono possibili assemblee retribuite, per tematiche di carattere generale, fuori dai locali dell’azienda per un massimo di 4 ore annue nell’ambito delle 13 ore retribuite di assemblea riconosciute dal CCNL.

Art. 37 Sicurezza del lavoro
Le parti rimandano per quanto attiene al RLST ed alla gestione degli stessi, espressamente a quanto previsto dalle norme di natura contrattuale a carattere nazionale vigenti ed implementande.

Norme finali
Art. 38 Norme disciplinari - Operai agricoli

I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell’azienda o da chi per esso e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro affidato. Il rapporto tra i lavoratori nell’azienda e tra questi ed il datore di lavoro, o chi per esso, debbono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale. Sorgendo controversie a seguito dell’applicazione delle sanzioni disciplinari si procederà al tentativo di conciliazione secondo Part. 87 del CCNL. Sono fatte salve le norme di cui all’art. 76 del vigente CCNL per il settore florovivaistico.
L’inosservanza da parte dell’operaio dei suoi doveri può dar luogo ai seguenti provvedimenti disciplinari conservativi, secondo la gravità del comportamento e la eventuale recidiva: a) richiamo verbale;
b) richiamo scritto;
c) multa, da applicarsi fino ad un massimo dell’importo di 4 ore di retribuzione;
d) sospensione dal servizio e dall’assegno in danaro per un periodo non superiore a 10 giorni;
e) licenziamento disciplinare.
[...]
Per quanto non disciplinato le parti rinviano al dettato di cui all’art. 7 della Legge n. 300/70. L’ammonizione verbale o quella scritta saranno adottate nei casi di prima mancanza; la multa nei casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva in mancanza già punita con la multa nei sei mesi precedenti. Quando le mancanze rivestano carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, potranno adottarsi la multa o la sospensione anche in caso di prima mancanza. In via esemplificativa, incorre nei provvedimenti dell’ammonizione, della multa o della sospensione il lavoratore, secondo gravità:
1) che non si presenti al lavoro senza giustificare il motivo od abbandoni, anche temporaneamente, il proprio posto di lavoro senza autorizzazione;
2) che ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
3) che non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute, oppure lo esegua con negligenza; 4) che arrechi per disattenzione danni alle macchine, anche lievi, agli impianti o ai materiali di lavorazione o che ometta di avvertire tempestivamente il suo superiore diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o della evidente irregolarità dell’andamento del macchinario stesso;
5) che sia trovato addormentato;
6) che fumi nei locali ove ne è fatto espresso divieto;
7) che introduca, senza autorizzazione, bevande alcooliche nello stabilimento;
8) che si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza; in tal caso il lavoratore verrà inoltre allontanato;
9) che si presti a diverbio litigioso, con o senza vie di fatto, sempreché il litigio non assuma carattere di rissa;
[…]
11) ripetute violazioni delle disposizioni relative all’uso dei mezzi di protezione antinfortunistica.

Art. 39 Risoluzione rapporto di lavoro
Nel rapporto individuale di lavoro a tempo indeterminato, il licenziamento degli operai non può avvenire che per giusta causa o per giustificato motivo, secondo la disciplina della legge vigente.
Giusta causa - Licenziamento disciplinare
Il licenziamento per giusta causa, con risoluzione immediata del rapporto senza obbligo di preavviso, è determinato dal verificarsi di fatti che non consentono la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto quali:
1) rissa o vie di fatto nell’azienda;
[…]
3) gravi offese verso i compagni di lavoro;
4) recidiva in qualsiasi mancanza che abbia dato luogo a due sospensioni nei dodici mesi antecedenti;
5) furto in azienda;
6) danneggiamento volontario di impianti, di macchinari o di materiali, coltivazioni, immobili aziendali;
7) danneggiamento volontario o messa fuori uso di dispositivi antinfortunistici;
8) atti implicanti dolo o colpa grave con danno per la azienda;
9) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione possa provocare gravi incidenti alle persone o alle cose;
10) insubordinazione grave verso i superiori o diretti rappresentanti nell’azienda;
[…]
Giustificato motivo
[…]

Art. 42 Abrogazione di norme
Sono abrogate tutte le norme disciplinate o comunque in contrasto col presente articolato, ed in particolare si intendono abrogate tutte le normative previste dal CIPL del 7/12/88, comprese tutte le norme previste per i lavoratori di mietitura e trebbiatura di grano e riso. È altresì abrogato tutto il CIPL 8/7/93 e tutto l’accordo 9/7/96, CPL del 19/06/2000 e CPL del 27/07/2004, ed i successivi CPL in quanto non richiamati nel testo odierno.
Agli operai agricoli della provincia di Bologna, a far tempo dalla entrata in vigore del presente CPL si applicano pertanto, in via esclusiva, le normative previste dal CCNL 22/10/2014, del CPL 18/07/2008, del CPL 18/01/2013, quando non modificate dal presente articolato.