Provincia Autonoma di Trento
Ordinanza 20 agosto 2021, n. 81
Ulteriore ordinanza, in tema di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

VISTO l’articolo 32 della Costituzione;
VISTO l’articolo 8, comma 1, punto 13) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige) che prevede la competenza legislativa primaria in materia di opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche e l’articolo 52, comma 2, che prevede l’adozione da parte del Presidente della Provincia di provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o più comuni;
VISTO l’articolo 35, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 che dispone, per le Province autonome di Trento e Bolzano, che gli interventi dello Stato hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e provinciali e, in presenza di tali interventi, sono fatte salve le competenze provinciali e l’operatività dell’ordinamento provinciale;
VISTO l’articolo 9, comma 1, numero 10), dello Statuto di autonomia che attribuisce alla Provincia autonoma di Trento competenza in materia di igiene e sanità;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, recante Norme di attuazione dello Statuto per la regione Trentino - Alto Adige in materia di igiene e sanità e, in particolare, quanto previsto dall’articolo 3, che individua le competenze degli organi statali;
VISTA la legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, “Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento”;
PRESO ATTO delle delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 , del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021, del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, il cui termine è ad oggi ulteriormente prorogato al giorno 31 dicembre 2021, ai sensi dell’art. 1 del decreto legge 23 luglio 2021 n. 105;
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che nell’articolo 5, comma 2, prevede espressamente che “Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione”, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»”;
VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19”, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;
VISTA l’ordinanza del Ministero della Salute del 11 giugno 2021, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia e nella Provincia autonoma di Trento” (G.U. n. del n. 139 del 12-6-2021), secondo cui nella Provincia autonoma di Trento, a partire dal 14 giugno 2021, cessa l'applicazione delle misure di cui alla «zona gialla» e si applicano le misure di cui alla c.d. «zona bianca», nei termini e secondo le decorrenze di cui al decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 e 18 maggio 2021, n. 65;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021, recante “Disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19» (G.U. n. 143 del 17 giugno 2021);
VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali e economiche”;
VISTO il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”;
CONSIDERATO l’ultimo report settimanale disponibile (n. 65), effettuato dal Ministero della Salute, Istituto Superiore della Sanità, che per la Provincia di Trento per il periodo di riferimento 2 agosto 2021 - 8 agosto 2021 individua “Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 02/8/2021¬08/8/2021: 196 | Incidenza: 35.98 per 100.000 - Rt: 1,18 (CI: 0.66-2.16) [medio 14gg];
VISTE le precedenti ordinanze del Presidente della Provincia in tema di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;
 

Disposizioni per l’effettuazione dei test antigenici rapidi nelle farmacie

VISTO quanto disposto dall’art. 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, in materia di misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi;
VISTO quanto disposto dal “Protocollo d’intesa tra il Ministro della Salute, il Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19, Federfarma, Assofarm e FarmacieUnite ai sensi dell’articolo 5 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105” (All.to 1 parte integrante e sostanziale alla presente ordinanza), sottoscritto il giorno 5 agosto 2021, e le cui misure sono valide fino al giorno 30 settembre 2021;
CONSIDERATA la possibilità, anche da parte delle farmacie presenti sul territorio provinciale e per il periodo di validità del summenzionato Protocollo, di aderire allo stesso, con la finalità di ampliare massimamente le attività di rilevamento dei contagi da covid-19 nelle more dell’implementazione della campagna di vaccinazione;
CONSIDERATO altresì di dover garantire il coordinamento tra le misure adottate in materia a livello nazionale e quelle adottate a livello provinciale, garantendo altresì il flusso di informazioni verso APSS da parte delle farmacie che aderiscono al nuovo protocollo nazionale;
RITENUTO altresì di sospendere, fino al termine di validità del Protocollo di cui sopra, ad oggi fissato al giorno 30 settembre 2021, e salvo eventuali proroghe delle disposizioni ivi recate, l’efficacia delle misure di cui ai punti 13) e 14) dell’ordinanza del Presidente della Provincia n. 73 del 21 maggio 2021;
 

Partecipazione del pubblico ad eventi/competizioni sportive e spettacoli in impianti e strutture al chiuso ed impianti e strutture all’aperto

VISTO l’art. 4 del decreto legge 6 agosto 2021, n. 111;
VISTO quanto previsto dai punti 1) e 2) dell’ordinanza del Presidente della Provincia n. 77 del 2 luglio 2021, così come modificati dal punto 1), lett. a), dell’ordinanza del Presidente della Provincia n. 80 del 2 agosto 2021, ad oggi prorogati fino al 31 dicembre 2021;
RITENUTO di confermare quanto previsto dai medesimi punti, in particolare laddove si prevede che per la partecipazione del pubblico ad eventi/competizioni sportive e spettacoli di qualsiasi genere in impianti e strutture sia al chiuso che all’aperto, la capienza consentita non possa essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata;
 

Eventi o attività che si svolgono in luoghi ampi e non confinati

VISTO quanto previsto dal punto 5) dell’ordinanza del Presidente della Provincia n. 80 del 2 agosto 2021, in materia di eventi o attività che si svolgono in luoghi ampi e non confinati;
VISTO quanto riportato nella sezione “Attività culturali, eventi, cerimonie, riunioni” delle Faq del Governo per la zona bianca, secondo cui “l’obbligo di possedere una certificazione verde COVID- 19 per accedere agli spettacoli aperti al pubblico, stabilito dall’articolo 5 del decreto-legge n. 52 del 2021, a seguito della modifica introdotta dall’art. 3 del decreto-legge n. 105 del 2021, si riferisce a luoghi che consentono, per la loro conformazione, di limitare l’ingresso da parte degli spettatori (sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e altri locali o spazi anche all’aperto). L’obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 non si applica, invece, nel caso in cui gli eventi si svolgano in luoghi all’aperto privi di specifici e univoci varchi di accesso, come ad esempio in piazze, vie o parchi pubblici, a cui possono accedere anche soggetti per fini diversi da quello di assistere all’evento che non è quindi destinato ad un pubblico predefinito e contenuto in spazi dedicati in modo esclusivo all’evento stesso [...]);
RITENUTO ragionevole prevedere che non vi sia l’obbligo di possedere una certificazione verde Covid-19 per poter partecipare a quegli eventi e a quelle attività che presentino le medesime seguenti caratteristiche: si svolgano in luoghi all’aperto ampi e non confinati, privi di specifici e univoci varchi di accesso, ai quali vi possano partecipare anche soggetti per fini diversi da quello di assistere a tali eventi/attività, che quindi non sono destinati ad un pubblico predefinito, non siano contenuti in spazi dedicati in modo esclusivo all’evento/attività stessi (resta fermo quanto diversamente previsto per sagre e fiere);
VISTO quanto riportato nella sezione “Attività culturali, eventi, cerimonie, riunioni” delle Faq del Governo per la zona bianca, secondo cui, per quanto riguarda sagre e fiere è previsto che “l’accesso a sagre e fiere anche locali è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19 in base all’articolo 9-bis del decreto-legge n. 52 del 2021. Nel caso in cui tali eventi si svolgano all’aperto in spazi privi di specifici e univoci varchi di accesso, come, ad esempio, nelle piazze e vie pubbliche, gli organizzatori (pubblici o privati) si limitano a informare il pubblico, con apposita segnaletica, dell’esistenza dell’obbligo della certificazione verde COVID- 19 per accedere alla fiera o sagra in questione. In caso di controlli a campione, sarà sanzionabile soltanto il soggetto privo di certificazione e non anche gli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi”.
CONSIDERATO che la misura di cui al punto 5) dell’ordinanza del Presidente della Provincia n. 80 del 2 agosto 2021, è stata adottata precedentemente rispetto alle indicazioni del Governo, con la finalità di permettere lo svolgimento di tali attività (per le quali è in via generale richiesto il possesso del Green Pass da parte dei fruitori) in tutta sicurezza, pur garantendo una semplificazione degli oneri e delle misure operative allora vigenti a livello nazionale e gravanti sugli 3
organizzatori di tali attività e sui proprietari o detentori dei luoghi presso i quali si svolgevano tali eventi;
RITENUTO opportuno, viste le indicazioni riportate dalle summenzionate Faq, sostituire il punto 5) dell’ordinanza del Presidente della Provincia n. 80 del 2 agosto 2021, in particolare prevedendo che per la partecipazione ad eventi e attività all’aperto che si svolgano in luoghi ampi e non confinati, ove è oggettivamente impossibile, in assenza di specifici e univoci varchi, presidiare e controllare l’accesso di tutti i possibili fruitori e a cui possono accedere anche soggetti per fini diversi da quello di assistere agli eventi o alle attività, che non sono quindi destinati ad un pubblico predefinito e contenuti in spazi dedicati in modo esclusivo agli eventi/attività stessi, non sia previsto il possesso di certificazione verde Covid-19 da parte dei fruitori; tale certificazione verde Covid-19 rimane obbligatoria in ogni caso per la partecipazione a sagre e fiere, prevedendo tuttavia che l’organizzatore delle stesse, non debba predisporre un apposito “Piano per la verifica della certificazione verde Covid-19”;
 

Impianti di risalita per il turismo estivo

VISTO quanto previsto dal punto 3) dell’ordinanza del Presidente della Provincia n. 73 del 21 maggio 2021, misura successivamente confermata dal punto 17) dell’ordinanza del Presidente della Provincia n. 74 del 31 maggio 2021;
CONSIDERATO che, attualmente, per le cabinovie, le funivie e gli impianti similari, ai sensi di quanto previsto dal punto 5. dell’all.to 1 “Linee guida per l’utilizzo degli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici da parte degli sciatori amatoriali” all’ordinanza n. 73 del 21 maggio 2021, la portata massima di detti impianti è fissata al 50% della capienza (salvo quanto diversamente previsto per le seggiovie senza la chiusura delle cupole paravento);
VISTO, in particolare, quanto disposto dal punto 2. dell’all.to 2 “Verbale riunione del 19 maggio 2021” all’ordinanza del Presidente della Provincia n. 73 del 21 maggio 2021, in merito al limite giornaliero di primi ingressi per gli utilizzi estivi degli impianti di risalita;
RITENUTO opportuno, fermo restando il mantenimento della portata massima di tali impianti di risalita al 50% della capienza, sostituire il punto 2., lett. a. e b. dell’all.to 2 “Verbale riunione del 19 maggio 2021” all’ordinanza del Presidente della Provincia n. 73 del 21 maggio 2021, in modo da garantire, anche durante questo periodo caratterizzato da una grande affluenza di turisti, una migliore e più sicura gestione degli afflussi e dei deflussi giornalieri delle persone che utilizzano detti impianti di risalita, prevedendo in particolare che:
2.“per gli altri utilizzi estivi degli impianti il limite giornaliero di primi ingressi è dato dalla portata degli impianti di arroccamento secondo il seguente schema:
a. per la tipologia funiviaria bifune portata oraria massima desunta dai dati di collaudo moltiplicata per un fattore 4 in considerazione che per questa tipologia di impianto il limite teorico orario è particolarmente ridotto;
b. per le altre tipologie di impianti portata oraria desunta dai dati di collaudo moltiplicata per un fattore 3 considerata la maggiore capacità oraria di questa tipologia di impianti;”
ACQUISITO per le vie brevi il consenso da parte dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari;
 

Certificazioni verdi Covid-19 e processo di verifica integrativo all’utilizzo dell’applicazione mobile (APP) denominata VerificaC19, all’interno delle scuole e delle istituzioni del sistema educativo provinciale e dei servizi educativi per la prima infanzia

VISTI i punti 6) e 7) dell’ordinanza del Presidente della Provincia n. 80) del 2 agosto 2021;
VISTO quanto previsto dall’art. 1 del decreto-legge n. 111 del 6 agosto 2021, che ha introdotto l’art. 9-ter al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 1237 del 13 agosto 2021, recante “Decreto- legge n. 111/2021. Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti - parere tecnico”;
RITENUTO ragionevole ed opportuno estendere la possibilità di usufruire degli strumenti di verifica e delle modalità previste dai sopracitati punti 6) e 7) dell’ordinanza del Presidente della Provincia n. 80) del 2 agosto 2021, anche da parte dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo provinciale (in cui sono comprese sia le istituzioni provinciali che paritarie), dei responsabili dei servizi educativi per la prima infanzia, del dirigente delle scuole dell’infanzia provinciali, dei responsabili delle scuole dell’infanzia equiparate;
RITENUTO opportuno chiarire che l’obbligo relativo al possesso e all’esibizione della certificazione verde Covid-19, disciplinato all’art. 9 ter, comma 1, del decreto legge n. 52/2021, così come inserito dall’art. 1, comma 6, del decreto legge n. 111/2021, si applica al personale scolastico sia docente che non docente, compreso il personale operante nei servizi educativi della prima infanzia;
RITENUTO altresì di prevedere, considerate le finalità perseguite dal summenzionato art. 9 ter, comma 1, del decreto legge n. 52/2021, che le disposizioni relative al possesso e all’esibizione della certificazione verde Covid-19 si applichino anche al personale operante presso le istituzioni scolastiche e formative per attività finalizzate all’inclusione scolastica, ancorché dipendente da enti privati e convenzionati con le predette istituzioni, in ragione della necessità di garantire in tutta sicurezza la presenza nelle classi e a contatto con gli studenti, nonché a tutto il personale, a qualunque titolo in servizio, che svolga funzioni assimilabili a quelle esercitate dal personale scolastico, docente o non docente, cui la normativa in essere richiede il possesso della certificazione verde Covid-19;
 

Linee guida applicabili all’attività degli istituti del sistema educativo provinciale e dei servizi socio educativi per la prima infanzia

VISTI gli articoli 21 e 117, commi 2 e 3, della Costituzione;
VISTO il verbale del CTS n. 34 di data 12 luglio 2021;
VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione di data 06 agosto 2021 con cui è stato adottato il “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione” nel quale, tenendo conto del miglioramento della situazione di emergenza Covid-19, sono state date indicazioni volte a garantire il regolare inizio e lo svolgimento in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia;
CONSIDERATO che le disposizioni del decreto del Ministro dell’Istruzione di data 06 agosto 2021 si applicano anche alle Regioni a Statuto speciale e alle Province Autonome d Trento e Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione, anche con riferimento a quanto previsto dalla legge costituzionale n. 3/2001;
VISTA la nota del Ministro dell’Istruzione di data 13 agosto 2021 prot. n. 1237;
CONSIDERATA la necessità di garantire un sempre ragionevole bilanciamento dei principi di tutela della salute di altri fondamentali principi quali il diritto all’istruzione e formazione, la tutela del tessuto socio-economico provinciale e il diritto al lavoro;
 

Linee guida applicabili all’attività dei servizi socio educativi per la prima infanzia (nidi d’infanzia, micro-nidi, tagesmutter-nidi familiari) e delle scuole dell’infanzia

VISTO l’articolo 8, comma 1, punti 25) e 26), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige), in base ai quali la Provincia ha competenza legislativa primaria in materia di assistenza e scuola materna;
VISTO l’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige), che attribuisce potestà amministrativa alla Province autonome nelle materie in cui alle medesime lo Statuto speciale attribuisce potestà legislativa;
VISTA la legge provinciale 13 marzo 1977 n. 13 “Ordinamento della scuola dell’infanzia della provincia autonoma di Trento”;
VISTA la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, recante “Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino”;
VISTA la legge provinciale 12 marzo 2002 n. 4 “Nuovo ordinamento dei servizi socio educativi per la prima infanzia”;
VISTA l’ordinanza del Presidente della Provincia n. 42 del 25/08/2020 (“Ulteriori disposizioni per lo svolgimento dei servizi socio educativi pubblici e privati per la prima infanzia e delle scuole dell’infanzia, per la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi, per le misure di partecipazione a celebrazioni liturgiche che si svolgono nelle chiese di culto cattoliche e sull’utilizzo della mascherina a copertura delle vie respiratorie”);
CONSIDERATA la necessità di garantire il regolare inizio e lo svolgimento delle attività dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia, assicurando i consueti tempi di erogazione e l’accesso a tutti i bambini e le bambine aventi diritto, in un contesto di sicurezza;
RITENUTO necessario adeguare il “Protocollo salute e sicurezza covid -19 - Nidi d’infanzia, Micronidi e Servizi Tagesmutter, (0-3 anni)” ed il “Protocollo salute e sicurezza nelle scuole - Scuole dell’infanzia provinciali, equiparate e paritarie, (3-6 anni)” approvati con ordinanza del Presidente della Provincia n. 42 del 25 agosto 2020, alla situazione epidemiologica attuale e al “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione” allegato al decreto del Ministro dell'Istruzione di data 6 agosto 2021, nonché alle esigenze specifiche emerse nello svolgimento dei servizi socio educativi della prima infanzia e delle scuole dell’infanzia;
 

Linee guida applicabili all’attività delle istituzioni scolastiche e formative del primo e secondo ciclo del sistema educativo provinciale

VISTO l’articolo 9, comma 1, punto 2), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige), in base ai quali la Provincia ha competenza legislativa in materia di istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica);
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica di data 15 luglio 1988, n. 405, come da ultimo modificato con decreto legislativo di data 19 novembre 2033, n. 346, che all’articolo 1 stabilisce che le attribuzioni amministrative dello Stato in materia di istruzione elementare e secondaria siano esercitate, nell’ambito del proprio territorio, dalla Provincia Autonoma di Trento;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973 n. 689 concernente le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino alto Adige in materia di addestramento e formazione professionale;
VISTA la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, recante “Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino”;
VISTA l’ordinanza del Presidente della Provincia n. 43 del 3 settembre 2020 (“Ulteriore ordinanza in tema di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori disposizioni per la ripresa delle attività nelle istituzioni scolastiche di primo e secondo ciclo (scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado, istituzioni formative), modifica degli allegati 1) e 2) dell’ordinanza 25 agosto 2020 prot. n. 516106, nonché disposizioni per la tutela della salute e della sicurezza nei convitti e nelle strutture ricettive per studenti, in materia di aree scolastiche temporanee destinate alla didattica e di deroghe in materia di SCIA per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non aperti al pubblico”);
CONSIDERATA la necessità di garantire il regolare inizio e lo svolgimento delle attività didattiche delle istituzioni scolastiche e formative del primo e del secondo ciclo del sistema educativo provinciale;
RITENUTO necessario adeguare il Protocollo salute e sicurezza covid -19 - “Linee di indirizzo per la tutela della salute e sicurezza nelle istituzioni scolastiche e formative del primo e del secondo ciclo”, approvato con ordinanza n. 43 del 3 settembre 2020, alla situazione epidemiologica attuale, al decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, al “Piano Scuola 2021-2022. Per una scuola in presenza tra diritto alla salute e diritto all’istruzione” definito dalla Provincia autonoma di Trento, alle indicazioni del comitato tecnico-scientifico nazionale e ai documenti redatti dal Dipartimento di Prevenzione della APSS.
 

Mense aziendali e locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti pubblici e privati

VISTO quanto previsto dall’art. 9 bis, comma 1, lett. a) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;
VISTO quanto riportato nelle faq del Governo per la zona bianca in merito alla consumazione al tavolo nelle mense aziendali o in tutti i locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione da parte dei dipendenti pubblici e privati;
Tutto ciò premesso,
 

IL PRESIDENTE
ORDINA QUANTO SEGUE


Disposizioni per l’effettuazione dei test antigenici rapidi nelle farmacie

1) le farmacie che aderiscono al “Protocollo d’intesa tra il Ministro della Salute, il Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19, Federfarma, Assofarm e FarmacieUnite ai sensi dell’articolo 5 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105” (All.to 1 parte integrante e sostanziale alla presente ordinanza), ai fini della somministrazione dei test antigenici rapidi, dovranno inviare notifica di adesione al Protocollo sopracitato ad APSS, che provvederà ad abilitarle all’uso della piattaforma provinciale per l’inserimento degli esiti dei test. Il flusso informativo verso il sistema TS per la generazione del DGC è garantito da APSS attraverso la piattaforma Smartlab, già in uso attualmente, a cui verranno abilitate le nuove farmacie che ne faranno richiesta; tale piattaforma garantisce inoltre il flusso di dati, necessario ai fini di sanità pubblica, al Dipartimento di Prevenzione di APSS. La notifica di avvio dell’attività di esecuzione dei tamponi andrà inviata a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., unitamente ai dati dei soggetti da abilitare alla piattaforma stessa.
Le farmacie già operanti in regime di libera professione sul territorio provinciale potranno continuare la loro attività e verranno considerate come aderenti al nuovo protocollo nazionale.
Le farmacie operanti in regime di SSP a nome e per conto di APSS secondo il vigente protocollo, continueranno a svolgere tale attività in ottemperanza al protocollo stesso. In caso di recesso volontario dal protocollo in vigore ne daranno comunicazione a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
L’attività di esecuzione dei tamponi da parte delle farmacie si intende svolta nei locali delle farmacie stesse;
2) fino al termine di validità del Protocollo di cui al punto precedente, ad oggi fissato al giorno 30 settembre 2021, e salvo eventuali proroghe delle disposizioni ivi recate, l’efficacia delle misure di cui ai punti 13) e 14) dell’ordinanza del Presidente della Provincia n. 73 del 21 maggio 2021 è sospesa;
 

Partecipazione del pubblico ad eventi/competizioni sportive e spettacoli in impianti e strutture al chiuso ed impianti e strutture all’aperto

3) si conferma quanto previsto dai punti 1) e 2) dell’ordinanza del Presidente della Provincia n. 77 del 2 luglio 2021, così come modificati dal punto 1), lett. a), dell’ordinanza del Presidente della Provincia n. 80 del 2 agosto 2021;
 

Eventi o attività che si svolgono in luoghi ampi e non confinati

4) il punto 5) dell’ordinanza del Presidente della Provincia n. 80 del 2 agosto 2021 è sostituito dal presente punto:
“L’obbligo di possedere una certificazione verde Covid-19 non si applica qualora l’evento o l’attività, per partecipare ai quali è prescritto il possesso di tale certificazione, si svolga in luoghi all’aperto ampi e non confinati (si pensi ad eventi/attività organizzati in parchi, piazze o in ambienti montani o in altri ambienti naturali ecc. ecc.), ove è oggettivamente impossibile, in assenza di specifici e univoci varchi, presidiare e controllare l’accesso di tutti i possibili fruitori e a cui possono accedere anche soggetti per fini diversi da quello di assistere agli eventi o alle attività, che non sono quindi destinati ad un pubblico predefinito e contenuti in spazi dedicati in modo esclusivo all’evento/attività stessi. Per quanto concerne le modalità di svolgimento e di partecipazione ai predetti eventi/attività, si confermano le misure previste dal punto 3) dell’ordinanza del Presidente della Provincia n. 77 del 2 luglio 2021;
Fermo restando l’obbligo di possedere in ogni caso una certificazione Covid-19 per accedere a sagre e fiere, laddove tali eventi si svolgano all’aperto in spazi privi di specifici e univoci varchi d’ingresso (si pensi a piazze e vie pubbliche), il soggetto organizzatore dell’evento si limita ad informare il pubblico, con apposita segnaletica, dell’esistenza dell’obbligo di possedere la certificazione verde Covid-19 per accedere alla fiera o sagra in questione. In caso di controlli a campione, la responsabilità personale è esclusivamente in capo a quei soggetti che fruiscono della sagra/fiera in assenza di certificazione Covid-19 e non sarà sanzionabile l’organizzatore dell’evento che abbia rispettato gli obblighi informativi”;
5) la cessazione di efficacia del punto 1), lett. b), dell’ordinanza del Presidente della Provincia n. 80 del 2 agosto 2021;
 

Impianti di risalita per il turismo estivo

6) il punto 2. lett. a. e b. dell’all.to 2 all’ordinanza del Presidente della Provincia n. 73 del 21 maggio 2021, è così sostituito:
2.“per gli altri utilizzi estivi degli impianti il limite giornaliero di primi ingressi è dato dalla portata degli impianti di arroccamento secondo il seguente schema:
a. per la tipologia funiviaria bifune portata oraria massima desunta dai dati di collaudo moltiplicata per un fattore 4 in considerazione che per questa tipologia di impianto il limite teorico orario è particolarmente ridotto;
b. per le altre tipologie di impianti portata oraria desunta dai dati di collaudo moltiplicata per un fattore 3 considerata la maggiore capacità oraria di questa tipologia di impianti;”
 

Certificazioni verdi Covid-19 e processo di verifica integrativo all’utilizzo dell’applicazione mobile (APP) denominata VerificaC19, all’interno delle scuole e delle istituzioni del sistema educativo provinciale e dei servizi educativi per la prima infanzia

7) in materia di certificazioni verdi Covid-19 in ambito scolastico, si applica quanto previsto dalla normativa nazionale, con gli ulteriori chiarimenti e specificazioni previsti dai punti successivi;
8) gli obblighi di cui all’art. 9 ter, del decreto legge n. 52/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 87/2021, sono da intendersi estesi alle istituzioni formative e paritarie, agli enti gestori ed in generale ai servizi educativi 0-3;
9) i dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo provinciale, i responsabili dei servizi educativi per la prima infanzia (0-3), il dirigente delle scuole dell’infanzia provinciali, i responsabili delle scuole dell’infanzia equiparate, anche tramite loro delegati, possono assicurare il processo di verifica delle certificazioni verdi Covid-19, richiesto dalla normativa vigente, anche attraverso gli strumenti (come per es. totem, minitotem o strumenti similari) e le modalità previsti dai punti 6) e 7) dell’ordinanza del Presidente della Provincia n. 80) del 2 agosto 2021;
10)si chiarisce che l’obbligo previsto dall’art. 9 ter, comma 1, del decreto legge n. 52/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 87/2021, riguardante il possesso e l’esibizione della certificazione verde Covid-19 per il personale scolastico, si applica sia al personale scolastico docente sia al personale scolastico non docente, ivi compreso il personale operante nei servizi educativi della prima infanzia;
11) l'obbligo previsto dall'art. 9 ter, comma 1, del decreto legge n. 52/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 87/2021, riguardante il possesso e l'esibizione della certificazione verde Covid-19 per il personale scolastico, si applica anche al personale operante presso le istituzioni scolastiche e formative per finalità inerenti all'inclusione scolastica, anche laddove dipendente da enti privati e convenzionati con le predette istituzioni, nonché a tutto il personale, a qualunque titolo in servizio, che svolga funzioni assimilabili a quelle esercitate dal personale scolastico, docente o non docente, cui la normativa in essere richiede il possesso della certificazione verde Covid-19;
 

Linee guida applicabili all’attività degli istituti del sistema educativo provinciale e dei servizi socio educativi per la prima infanzia
Linee guida applicabili all’attività dei servizi socio educativi per la prima infanzia (nidi d’infanzia, micro-nidi, tagesmutter-nidi familiari) e delle scuole dell’infanzia

12) fermo restando quant’altro previsto in materia dall’art. 1 del decreto legge 6 agosto 2021, n. 111, le attività dei servizi socio educativi per la prima infanzia di cui alla legge provinciale n. 4 del 12 marzo 2002 e dei servizi delle scuole dell’infanzia di cui alla legge provinciale n. 13 del 21 marzo 1977 si svolgono in presenza;
13) a partire dal giorno 1 settembre 2021, l’attività dei servizi socio educativi per la prima infanzia (Nidi d’infanzia, Micro-nidi, Tagesmutter - Nidi familiari) è svolta nel rispetto del documento recante “Linee di indirizzo per la tutela della salute e della sicurezza (0-3 anni): nidi d’infanzia e micro-nidi, servizio Tagesmutter - nidi familiari - Anno educativo 2021/2022” (All.to 2 parte integrante e sostanziale alla presente ordinanza);
14) a partire dal giorno 1 settembre 2021, l’attività delle scuole dell’infanzia è svolta nel rispetto del documento “Linee di indirizzo per la tutela della salute e sicurezza (3-6 anni) Scuole dell’infanzia - Anno scolastico 2021/2022” (All.to 3 parte integrante e sostanziale alla presente ordinanza);
 

Linee guida applicabili all’attività delle istituzioni scolastiche e formative del primo e del secondo ciclo del sistema educativo provinciale

15) fermo restando quant’altro previsto in materia dall’art. 1 del decreto legge 6 agosto 2021, n. 111, nell’anno scolastico 2021-2022 le attività delle istituzioni scolastiche e formative del primo e secondo ciclo del sistema educativo provinciale si svolgono in presenza;
16) a partire dal giorno 1 settembre 2021, l’attività didattica delle istituzioni scolastiche e formative del primo e secondo ciclo è svolta nel rispetto del documento “Linee di indirizzo per la tutela della salute e della sicurezza nelle istituzioni scolastiche e formative del primo e del secondo ciclo (scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado, istituzioni formative)”, (All.to 4 parte integrante e sostanziale alla presente ordinanza);
 

Mense aziendali e locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti pubblici e privati

17) relativamente alla possibilità di consumare al tavolo al chiuso, i lavoratori, pubblici o privati possono accedere alla mensa aziendale o ai locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione per i dipendenti solamente laddove in possesso di certificazione verde Covid-19;
 

Disposizioni finali

18) le disposizioni della presente ordinanza sono efficaci dal giorno di adozione della presente ordinanza e fino al giorno 31 dicembre 2021, salvo ove indicati termini diversi e salvo eventuali modifiche/integrazioni successive, restando altresì impregiudicate le ulteriori disposizioni recate dalle pregresse ordinanze del Presidente della Provincia adottate in tema di emergenza epidemiologica da COVID-19 qualora non in contrasto con la presente ovvero se non esplicitamente modificate o superate;
Il mancato rispetto degli obblighi nascenti dalla presente ordinanza comporta l’applicazione sanzionatoria di quanto previsto dall’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35, cosi come specificato dal decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti gli interessati.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e al Commissario del Governo della Provincia di Trento.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento e trasmessa tempestivamente in copia a cura del dirigente del Dipartimento competente in materia di protezione civile, alla Questura di Trento, ai Comandi provinciali dei carabinieri e della Guardia di Finanza e a tutti i Comuni.
 

dott. Maurizio Fugatti       

 

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