Tipologia: Accordo rinnovo CPL
Data firma: marzo 2017
Validità: 01.01.2016 - 1.12.2019
Parti: Confagricoltura, Cia, Coldiretti e Fai, Flai, Uila
Settori: Agroindustriale, Opera agricoli e florovivaisti, Ferrara
Fonte: faicisl.it


Sommario:

 

Titolo I Parte introduttiva
Art. 1 - Oggetto del Contratto
Art. 2 - Decorrenza e durata
Art. 3 - Efficacia del Contratto
Titolo II Relazioni sindacali
Art. 4 - Relazioni sindacali in agricoltura
Art. 5 - Cassa extra legem/Ente Bilaterale Agricolo Territoriale
Art. 6 - Osservatorio unico di settore
Art. 7 - Regolamento per il funzionamento dell'Osservatorio Unico dì Settore
Titolo III Mercato del lavoro e procedure inerenti al rapporto di lavoro
Art. 8 - Mercato del lavoro
Art. 9 - Appalti
Art. 10 - Lavoratori stranieri
Art. 11 - Assunzione per fase lavorativa
Art. 12 - Assunzioni congiunte
Art. 13 - Apprendistato professionalizzante o di mestiere
Art. 14 - Riassunzione
Art. 15 - Convenzioni
Art. 16 - Ricambio generazionale e formazione professionale

 

Art. 17 - Pari Opportunità
Art. 18 - Formazione permanente
Titolo IV

Art. 19 - Classificazione, profili e mansioni degli operai agricoli a tempo determinato
Art. 20 - Inserimento professionalizzante
Titolo V Norme di organizzazione del lavoro
Art. 21 - Orario di Lavoro
Art. 22 - Deroga al riposo settimanale
Art. 23 - Part-time
Art. 24 - Ferie e riposi compensativi
Art. 25 - Lavoro straordinario, festivo e notturno
Art. 26 - Banca ore
Art. 27 - Turni di lavoro e ricorso al lavoro notturno
Art. 28 - Chiamata al lavoro
Art. 29 - Permessi straordinari
Art. 30 - Permessi per corsi di addestramento professionale
Art. 31 - Permessi per corsi di recupero scolastico
Art. 32 - Congedi parentali
Art. 33 - Aumenti retributivi
art. 21 punto 2)


Titolo I Parte introduttiva
Art. 1 - Oggetto del Contratto

Il presente CPL, unitamente al CCNL 22/10/2014, regola ì rapporti tra I datori di lavoro dell'agricoltura, singoli ed associati in qualsivoglia Torma, consortili, societarie, ecc, ivi compresi i conduttori di imprese florovivaistiche, le Imprese che svolgono lavori di manutenzione e sistemazione di verde pubblico e privato, le imprese che svolgono attività agrituristiche e faunistico-venatorie, le imprese che svolgono attività di allevamento in genere di animali, le imprese che svolgono attività di agricoltura sociale, le Imprese agricole produttrici di energia da fonti rinnovabili, nonché le imprese che svolgono attività dì acquacoltura in acque dolci, salmastre e marine e le attività svolte al sensi dell'art. 2135 c.c. e gli operai agricoli.

Titolo II Relazioni sindacali
Art. 4 - Relazioni sindacali in agricoltura

Le parti convengono di consolidare le relazioni sindacali con rapporti sistematici su temi di comune interesse.
In particolare, le relazioni tra le parti dovranno svolgersi, relativamente a temi o questioni di specifico Interesse inerenti la stabilizzazione e qualificazione del mercato del lavoro, anche per quanto attiene alle dinamiche evolutive, Il contesto sociale ed economico, l'ambiente di lavoro, la formazione e/o qualificazione professionale e ciò al fine di favorire II consolidamento e l'aumento degli standard qualitativi e quantitativi delle produzioni agricole ferraresi nonché, in raccordo con il Comitato Paritetico per la Salute e la Sicurezza, favorire politiche per l'aumento degli standard relativi alla sicurezza sul lavoro.
Le Parti si impegnano a dare corso, anche a livello provinciale, agli avvisi comuni in materia di lavoro del 16-09-2011 e del 24-01-2012.

Art. 5 - Cassa extra legem/Ente Bilaterale Agricolo Territoriale
[…] le Parti firmatarie del presente contratto convengono di procedere all'ampliamento dei compiti attualmente affidati alla Cassa Extra Legem Provinciale (FAVLAF), ivi accentrando le funzioni svolte dall'Osservatorio di settore e dal Comitato Bilaterale Agricolo sulla sicurezza sul lavoro.
[…]

Art. 6 Osservatorio unico di settore
Sulla base di quanto stabilito dagli artt. 6, 8, 9, 12 del vigente CCNL (sistema della bilateralità) In raccordo con le iniziative assunte sulla base dell'art. 10 del CCNL le Parti, al fine di raccogliere elementi di conoscenza utili ad un confronto sui temi di seguito specificati, convengono di rafforzare l'operatività dell'osservatorio Unico di settore (d'ora in poi Osservatorio) proseguendo ed ampliando le attività di ricerca, monitoraggio, conoscenza, analisi e confronto sui temi agricoli. L'Osservatorio è costituito da rappresentanti delle Organizzazioni firmatarie del presente CPL e del, CIPL per i lavoratori dipendenti delle Cooperative e del Consorzi Agricoli della Provincia di Ferrara.
L'Osservatorio attuerà i propri obiettivi attraverso progetti annuali su temi specifici, gruppi tematici di studio, analisi ed approfondimento che potranno avvalersi, eventualmente, di esperti designati dalle rispettive Organizzazioni Sindacali e Datoriali, portando i risultati dei lavori svolti in sede di Osservatorio.
- esaminare in presenza di rilevanti riduzioni dell'occupazione agricola che si verifichino a causa di processi di ristrutturazione o di riconversione produttiva, od a seguito della diffusa estensione de! lavoro per "conto terzi", di ogni possibile soluzione per il reimpiego della manodopera agricola, sollecitando a tale riguardo, alle competenti istituzioni pubbliche, opportuni interventi di formazione e di riqualificazione professionale; per quanto riguarda il lavoro in appalto sì rimanda a quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e alla legislazione connessa;
[…]
• esaminare la qualità e la quantità dei flussi occupazionali, con particolare riguardo alla condizione dei giovani e delle donne, anche allo scopo dì formulare proposte o istanze all'Osservatorio Regionale e di impegnare le Regioni e per quanto di competenza le Provincie, ad inserire nel proprio bilancio finanziamenti relativi a programmi di formazione specifici per l'agricoltura;
• concordare per l'occupazione femminile azioni positive idonee a superare le eventuali disparità di fatto esistenti, ad offrire pari opportunità nel lavoro e nella professionalità, a garantire l'effettiva applicazione delle leggi nazionali e delle direttive comunitarie in materia di parità;
[…]
• monitorare l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro e delle leggi sociali.
[…]
• L'Osservatorio altresì in connessione con i processi di trasformazione colturale e tecnologica verificherà l'eventuale fabbisogno di qualificazione e/o riqualificazione professionale della manodopera, affinché prospetti agli organi pubblici competenti l'attuazione dei corsi necessari;
• L'Osservatorio ha inoltre il compito di monitorare i flussi migratori interprovinciali nonché i flussi immigratori di personale extracomunitario e comunitario.
• Compito dell'Osservatorio è inoltre quello di definire le priorità sulle quali elaborare proposte e progetti da rendere in seguito applicativi.
[…]
L'Osservatorio potrà essere integrato all'occorrenza, con presenza meramente consultiva, attraverso la partecipazione di rappresentanti di enti economici provinciali, enti locali, uffici pubblici competenti in materia di lavoro e problematiche previdenziali economiche e sociali (Amministrazione Provinciale, Camera di Commercio, Direzione Territoriale del Lavoro, INPS, ecc.).
I compiti dell’Osservatorio in particolare saranno quelli di attivare, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con Enti pubblici (Amministrazione Provinciale, Direzione Territoriale del Lavoro, Camera di Commercio, INPS, ASL, Prefettura, INAIL, Questura, ecc.) iniziative di ricerca e di monitoraggio con particolare riguardo a:
• le problematiche connesse al Mercato del Lavoro;
• la formazione professionale;
• la tutela della salute e dell'ambiente, anche in relazione alle nuove normative di legge;
• il monitoraggio del fabbisogno occupazionale e formativo provinciale;
• il monitoraggio e studio delle diverse tipologie dei rapporti di lavoro;
• lo studio delle varie forme di flessibilizzazione del mercato del lavoro e dei rapporti di lavoro;
• lo studio del fenomeno del "mobbing" alla luce della legislazione vigente, al fine di pervenire alla elaborazione di proposte condivise rispetto ad eventuali modifiche della legislazione medesima e conseguenti adeguamenti delle norme contrattuali in materia;
[…]
• L'Osservatorio sarà la sede per la valutazione delle necessità formative in ordine all'attivazione dì assunzione di apprendisti, anche implementando, In raccordo con gli Enti Regionali e/o Provinciali, le opportune Iniziative per il raccordo "lavoro- formazione".
I progetti formativi trasmessi al For.Agri, verranno altresì Inviati in copia all'Osservatorio per l'opportuno monitoraggio e per le valutazioni conseguenti.
[…]
In particolare, nell'ambito delle attività sopra indicate, l'Osservatorio dovrà:
• monitorare i processi di modificazione aziendali (concentrazioni, fusioni, ristrutturazioni);
• acquisire informazioni utili sui programmi di sostanziale modifica delle tecnologie di produzione in atto, che possono presentare rilevanti conseguenze sull'organizzazione e sulla condizione del lavoro nonché sull'occupazione e sull'ambiente di lavoro;
[…]
• la valorizzazione delle pari opportunità;
• l'integrazione del lavoro fornito dai lavoratori stranieri nell'agroalimentare ferrarese.
Per il funzionamento dell'Osservatorio Unico di settore si rinvia al regolamento di cui all'art. 7 del presente CPL.
[…]

Titolo III Mercato del lavoro e procedure inerenti al rapporto di lavoro
Art. 9 - Appalti

Le Partì convengono di redigere il presente articolato poiché applicabile agli appalti di servizio ad alle somministrazioni in genere.
Le aziende che intendono esternalizzare mediante appalti una o più fasi del processo produttivo, ad esclusione delle attività di contoterzismo in agricoltura e delle normali attività svolte in azienda, sono tenute a verificare che i soggetti ai quali intendono affidare l’incarico di opere o servizi siano in possesso del requisiti previsti dalla vigente legislazione in materia dì appalto, con specifico riferimento al possesso di una struttura imprenditoriale adeguata rispetto all'oggetto del contratto, sia in possesso di mezzi adeguati rispetto all'oggetto del contratto, eserciti il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati e si assuma il rischio d'impresa ed li rischio sociale.
Le aziende agricole che attiveranno contratti di somministrazione e/o di appalto nel territorio Provinciale ne daranno tempestiva comunicazione in forma scritta all'osservatorio anche attraverso le Organizzazioni Datoriali, e comunque entro ì 5 giorni successivi alla stipula del contratto; qualora la durata del contratto di appalto sia inferiore a 5 giorni, la comunicazione andrà effettuata prima della scadenza del contratto.
fornendo i seguenti dati:
• ragione sociale delle parti contraenti;
• luogo della lavorazione;
• periodo della lavorazione;
• tipologia di lavorazione;
• numero dei lavoratori;
• inquadramento dei lavoratori;
CCNL applicato, così come riportato all’art. 1 del presente CPL.
Le Parti si riportano in materia di appalti a quanto stabilito dall'art. 30 del vigente CCNL, nonché agli avvisi comuni del 8 giugno 2011 e del 25 luglio del 2013 ed all'accordo sindacale del 21 luglio 2011.

Art. 10 - Lavoratori stranieri
L’esigenza da parte delle imprese agricole al ricorso di manodopera stagionale straniera, ha assunto un peso importante nel mercato del lavoro agricolo ferrarese. Una risorsa senza la quale appare difficile affrontare le frequenti fasi dì stagionalità che si susseguono durante l'intero anno.
Le Parti, nella comune convinzione che occorra porre attenzione all'esigenza di strutturare maggiormente detti lavoratori nelle imprese agricole ferraresi, anche al fine di assicurare adeguati livelli di professionalità alle imprese stesse, ritengono utile adoperarsi nei confronti degli organi istituzionali preposti in materia di Immigrazione, ancorché nei confronti degli Enti locali, per favorire una maggiore integrazione e la messa a disposizione di adeguati servizi pubblici,
Le Parti ritengono necessaria l'iscrizione dei lavoratori dì cui al presente articolo agli Uffici per l'impiego anche al fine di assicurare, nel caso di interruzione per qualunque causa del rapporto di lavoro, la possibilità di accedere tempestivamente ad altre occasioni di lavoro.
In modo particolare si conviene sull'opportunità di demandare all’Osservatorio Unico la predisposizione di azioni mirate alla formazione-informazione, incaricando al riguardo strutture competenti ed abilitate in materia di sicurezza (DLgs. 81/2008) e formazione professionale.
Ulteriori azioni di informazione (anche attraverso eventuali assemblee non retribuite, da svolgersi al di fuori dell'orario di lavoro) potranno essere attivate e riguarderanno anche le materie contrattuali che regolano i rapporti di lavoro.
[…]

Art. 11 - Assunzione per fase lavorativa
L'assunzione della manodopera agricola è regolata dalle vigenti disposizioni di legge ed in linea di principio è effettuata per fase lavorativa.
[…]

Art. 12 - Assunzioni congiunte
Le imprese agricole di cui all'art. 1, ivi comprese quelle costituite in forma cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo, ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado, possono procedere congiuntamente all'assunzione dei lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende.
L'assunzione congiunta può essere effettuata anche da imprese legate da un contratto di rete quando almeno il 50% di esse siano imprese agricole.
Il lavoratore sarà inquadrato nel settore agricolo quando la prestazione lavorativa risulti essere riconducibile alle mansioni del settore agricolo.
I datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscano dal rapporto di lavoro instaurato.

Art. 13 - Apprendistato professionalizzante o di mestiere
Le Parti valutano il contratto di apprendistato essere lo strumento principale ai fini della formazione professionale dei giovani, del loro inserimento nel mondo del lavoro, del ricambio generazionale.
A tal proposito si rimanda all’accordo nazionale del 30 luglio 2012 per la disciplina del l'apprendistato professionalizzante o di mestiere.
Apprendistato a tempo determinato
I datori di lavoro agricolo che svolgono la loro attività in cicli stagionali, possono instaurare contratti di apprendistato anche a tempo determinato, limitatamente alle mansioni previste nelle aree 1 e 2.
Fermo restando li limite massimo di durata previsto dall'accordo del 30 luglio 2012, è consentito articolare lo svolgimento dell'apprendistato in più stagioni attraverso più rapporti a tempo determinato, l'ultimo dei quali dovrà comunque avere inizio entro 48 mesi dalla data di prima assunzione.
La prestazione di ciascuno dei rapporti a tempo determinato deve essere svolta nell'ambito di un unico rapporto continuativo, la cui durata non deve essere inferiore a 4 mesi consecutivi.
L'inquadramento ed il trattamento economico non potrà essere inferiore a quello previsto per il livello professionale minimo dell'area di destinazione.
Allo scopo di offrire garanzie reciproche circa io svolgimento del periodo di apprendistato in base al piano formativo programmato, nel corso della fase stagionale in essere sarà comunicata al lavoratore la modalità del percorso formativo per il ciclo stagionale successivo.
Le aziende trasmetteranno all'Osservatorio Unico copia dei contratti di apprendistato stipulato.

Art. 17 - Pari Opportunità
Il CPL recepisce il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al D.lgs 198/2006 e successive modifiche ed integrazioni,
Le Parti convengono dì promuovere congiuntamente progetti di "azioni positive" in sede aziendale e per attivare interventi formativi mirati per l‘accesso delle lavoratrici alle qualifiche medio-alte e ciò per rimuovere gli ostacoli che eventualmente non consentono l'effettiva parità di opportunità.
Al riguardo le competenze sono attribuite all'Osservatorio Unico.
In particolare ì compiti assegnati all'Osservatorio sono i seguenti:
• esaminare l'andamento dell'occupazione femminile nel settore;
• seguire la legislazione Comunitaria e Nazionale in materia;
• esaminare eventuali problematiche connesse all'inserimento di personale femminile;
• studiare iniziative atte a prevenire forme discriminatorie e di molestie sessuali nei luoghi di lavoro.
Le Parti, nell'ambito degli strumenti di conciliazione quali i congedi parentali, di cura e formativi, nonché per favorire un graduale reinserimento in azienda della lavoratrice madre, convengono che:
• su richiesta della stessa, vi sia l'esenzione dal lavoro notturno per un periodo di 6 mesi continuativi, sino al compimento dell'ottavo anno di età del bambino;
• per favorire e meglio conciliare la vita lavorativa e familiare, ai padri e/o madri sono concessi 10 giorni (complessivamente nell'arco degli 8 anni) di aspettativa non retribuita per assistere i figli dì età inferiore agli 8 anni;
• al fine di facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo ('assenza per maternità, ed allo scopo di salvaguardarne la professionalità, il diritto alla riassunzione rimane confermato;
• al padre lavoratore dipendente, in occasione del parto, è concessa una giornata di permesso non retribuito, che può essere usufruito anche in caso di adozione o di affido.

Titolo V Norme di organizzazione del lavoro
Art. 21 - Orario di Lavoro

1) Orario di Lavoro
L'orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali.
Fatto salvo quanto previsto dall'art. 34 del CCNL del 22/10/2014 e fatto salvo diversa organizzazione aziendale di cui al comma 6) del presente articolo, l'orario di lavoro del presente CPL è così distribuito: 7 ore dal lunedì al venerdì e 4 ore il sabato.
Nota da aggiungere all'ultimo comma dell'art. 39 del CPL. Agli effetti del computo dei vari istituti contrattuali, la paga giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per 26, quella oraria si ottiene dividendo la paga mensile per 169; la paga giornaliera è quindi pari a 6,5 ore.
2) Maggiorazione di orario
Sulla base di quanto stabilito dal 3° comma dell'art. 34 del CCNL del 22 ottobre 2014, dal 15 luglio al 30 settembre e per un massimo di 60 giornate, l'orario di lavoro ordinario sarà, a richiesta dell'azienda e per oggettive esigenze produttive, di 44 ore settimanali così distribuite: 8 ore dal lunedì al venerdì e 4 ore il sabato, con possibilità di recupero dì tale maggior orarlo in altro periodo,
Le aziende comunicheranno alle RSA/RSU l’effettuazione dell'orario di cui al presente punto.
3) Maggiorazione di orario in altro periodo dell'anno
A livello aziendale potrà essere stabilito un utilizzo temporale diverso, rispetto a quanto previsto al precedente punto 2) e nei limiti dallo stesso previsti, a fronte di necessità produttive specifiche. In tale ipotesi, preventivamente, le aziende comunicheranno alle RSA/RSU e all'Osservatorio di cui all'art. 5 del presente CPL, l'effettuazione dell'orario di cui al presente punto, precisando altresì I motivi della necessità produttiva e la sussistenza della piena occupazione In azienda. L'azienda dovrà preventivamente ed Indicativamente comunicare al lavoratore, verbalmente o con altri strumenti informativi, le modalità di effettuazione della maggiorazione di orario di cui al presente punto 3).
4) Ampliamento periodo maggiorazione orario
Le Parti, mediante appositi accordi, definiti ai sensi dell'art. 34 comma 2 e 3, e dell'art. 28 del vigente CCNL, nonché ai sensi dell'art. 15 del presente CPL, potranno ampliare l'utilizzo della maggiorazione di orario di cui al comma 2) del presente articolo. In tale sede potranno essere disciplinate le modalità di recupero del maggior orario. Gli accordi di cui sopra saranno depositati a cura delle Parti presso l'Osservatorio di cui all'art. 6 del presente CPL.
5) Recupero
Nel caso di applicazione della maggiorazione di orario prevista al precedente punto 2), dal 15 novembre al 31 gennaio l'orario ordinario potrà essere stabilito in 34 ore settimanali, così distribuite: 6 ore dal lunedì al venerdì e ore 4 il sabato.
Resta inteso che in tal caso gli operai a tempo indeterminato ed a tempo determinato che svolgono 44 ore settimanali di lavoro ordinario, continueranno ad essere retribuiti per 39 ore.
Per gli operai a tempo indeterminato, in alternativa al recupero di orarlo come stabilito dal comma precedente, la maggiorazione di orario potrà essere recuperata con 7 giorni di permessi retribuiti in altri periodi dell'anno/ sulla base di quanto stabilito dall’azienda, tenuto conto delle proprie esigenze e degli interessi e dei desideri del lavoratori.
Gli operai a tempo indeterminato (OTI) ed a tempo determinato (OTD) possono optare per l'accantonamento delle ore effettuate in regime di maggiorazione di orario presso la banca ore di cui al seguente art. 26 con le modalità da esso definite. Per gli operai a tempo determinato la maggiorazione di orario potrà essere recuperata con permessi orari retribuiti stabiliti dall'azienda sulla base delle proprie esigenze/ tenuto conto degli interessi e dei desideri dei lavoratori sempre in costanza di rapporto. Anche in tal caso gli operai a tempo determinato che svolgono 44 ore settimanali di lavoro ordinario continueranno ad essere retribuiti per 39 ore.
6) Settimana corta
L'orario di 39 ore settimanali potrà essere distribuito su 5 giornate dal lunedì al venerdì, con attribuzione, ai fini contributivi previdenziali/ della sesta giornata una volta effettuato l'intero orario ordinario settimanale, così come previsto dalle vigenti norme di legge. La distribuzione dell'orario settimanale su 5 giornate potrà essere prevista anche limitatamente ad alcuni periodi dell'anno.
Entro il mese di gennaio di ogni anno le aziende dovranno dare comunicazione al personale circa i periodi dell'anno in cui verrà adottata la settimana corta.
7) Attività zootecniche/agrituristiche/vendita diretta
Ai sensi del 4° comma dell'art. 34 del vigente CCNL, per le attività zootecniche, le attività di vendita diretta svolta anche presso fiere, mercati ed altre manifestazioni e le attività agrituristiche, quali attività di cucina/sala/piano/maneggio/attività culturali e sportive, forarlo ordinario come sopra determinato di 39 ore, potrà essere distribuito su 6 giorni.
Ciò vale sia per gli operai a tempo indeterminato che per gli operai a tempo determinato. Se per esigenza aziendale, fosse richiesta prestazione dì lavoro nella giornata di domenica. Il riposo di 24 ore consecutive dovrà essere concesso in altro giorno della settimana stabilito, preventivamente.
Per quanto attiene alle aziende agrituristiche ed alle aziende che effettuano vendita diretta anche presso fiere, mercati ed altre manifestazioni e relativamente all'instaurazione dei soli rapporti di lavoro che prevedano che la prestazione lavorativa venga svolta abitualmente nei giorni festivi e/o orario notturno, verrà erogata la tariffa propria del livello d'inquadramento, con l'applicazione della maggiorazione, per il lavoro notturno e festivo […]
Tale clausola dovrà essere esplicitata nel contratto individuale di lavoro sottoscritto tra le Parti.
8) Lavoro straordinario
Il lavoro straordinario è quello eseguito oltre l'orario ordinario di lavoro giornaliero e settimanale, come previsto ai punti precedenti, fermi restando il limite di 12 ore settimanali, ed il limite giornaliero pari a 2 ore, fatta eccezione della giornata del sabato In cui è possibile l'effettuazione di n. 3 ore di lavoro straordinario. Il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell'anno non potrà superare le 300 ore.
Le percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario, festivo, notturno, straordinario festivo e notturno, sono fissate all'art. 25 del presente CPL.

Art. 22 Deroga al riposo settimanale
Ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera d) D.Lgs, 66/2003, qualora si verifichino situazioni eccezionali connesse ad oggettive ed imprescindibili esigenze aziendali è data la possibilità alle aziende, previo consenso dei lavoratori, di applicare un regime di prolungamento delle giornate di lavoro consecutive oltre i sei giorni previsti per legge (fino ad un massimo di 12 giorni di lavoro consecutivi), purché venga assicurata una media di 6 giorni di lavoro ed uno di riposo, nell'arco temporale preso a riferimento.
Al lavoratore che fruisce del riposo dopo sette o più giorni di lavoro continuo, potrà essere corrisposto un compenso aggiuntivo alle ordinarie retribuzioni da stabilirsi tra le parti, oltre alle maggiorazioni previste contrattualmente per lavoro straordinario, notturno, festivo etc. La deroga di cui al presente articolato, dovrà essere convenuta tra le Parti a livello aziendale e comunque comunicata alla RSA/RSU, ovvero in assenza alle OO.SS. Provinciali rappresentative aziendalmente.
Copia di tali intese dovranno essere trasmesse all'Osservatorio dì cui all'art. 6 del presente CPL.

Art. 23 - Part-time
Visto l'art. 17 del vigente CCNL, le Parti convengono che per particolari esigenze dell'azienda o del lavoratore, relativamente all'alimentazione degli animali negli allevamenti zootecnici, per lavori di pulizia in genere nel fabbricati rurali, per lavori nelle aziende agrituristiche, per attività didattiche/dimostrative svolte all'interno delie "fattorie didattiche", per le attività di vendita diretta, per quanto attiene alla occupazione di studenti e di lavoratori extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno per studio, potranno essere stipulati contratti individuali con prestazione di durata inferiore a quelle indicate dal CCNL. […]
In caso di patologie gravi, (previste dalle vigenti normative di legge e loro successive modifiche ed integrazioni) debitamente accertate e certificate, anche al fine di conciliare i tempi di cura con i trattamenti terapeutici, i lavoratori possono optare per la trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale fino a quando il miglioramento delle condizioni di salute non consenta di riprendere il normale orario di lavoro.

Art. 24 - Ferie e riposi compensativi
[…]
Le ferie devono essere usufruite entro i termini previsti dalla Legge.
Nota
Il periodo minimo di ferie annuali previsto dalla Legge, pari a 4 settimane, va goduto per almeno 2 settimane nell’anno di maturazione, ai sensi dell’art, 1 D.Lgs 213/2004. Le restanti 2 settimane di ferie devono essere godute nel 18 mesi successivi al termine dell’anno solare, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 66/2003.

Art. 25 - Lavoro straordinario, festivo e notturno
A parziale modifica di quanto stabilito all’art. 42 del vigente CCNL, sì considera:
a) Lavoro straordinario: quello eseguito oltre il normale orario giornaliero di lavoro previsto dall’art. 21 del presente CPL;
b) Lavoro festivo: quello eseguito nelle domeniche e nei giorni festivi, di cui all'art. 40 del vigente CCNL;
c) Lavoro notturno: quello eseguito dalle ore 20 alle ore 6 nei periodi in cui è in vigore l’ora solare e dalle 22 alle ore 5 nei periodi in cui è in vigore l’ora legale.
Il lavoro straordinario può essere svolto nei limiti indicati all’art. 21 comma 8 del presente CPL.
Le prestazioni di cui sopra dovranno essere eseguite, a richiesta del datore di lavoro, per i casi di evidente necessità e non dovranno perciò avere carattere sistematico, dandone normalmente comunicazione, in via preventiva, alle rappresentanze sindacali aziendali o RSU qualora esistenti.
[…]

Art. 26 - Banca ore
Nel casi di richiesta di prestazione straordinaria a carattere individuale od a carattere collettivo, in alternativa alla remunerazione come straordinario delle ore prestate, nonché in regime di maggiorazione di orario, il lavoratore con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, può optare, mediante richiesta scritta e nell’ambito del calendario annuo, per l'accantonamento delle ore medesime nel lavi "Banca ore" individuale dalla quale attingere per fruire di riposi supplementari, anche cumulativi, da collocare temporalmente a sua scelta.
Le ore che, alla data del 31 dicembre, non fossero state usufruite, verranno monetizzate applicando, per le sole ore di lavoro accantonate in relazione a prestazioni straordinarie, la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario, Il totale delle ore accantonate e di quelle usufruite dovrà essere specificato mensilmente nel "prospetto paga".
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore,

Art. 27 - Turni di lavoro e ricorso al lavoro notturno
Si considera turno di lavoro, il lavoro prestato da più lavoratori i quali si avvicendano (singolarmente od in squadra) sullo stesso posto di lavoro per la medesima tipologia professionale effettuando l'orario contrattuale.
Le aziende comunicheranno alle RSA/RSU, ovvero in loro assenza ai lavoratori, con preavviso di almeno 48 ore, le modalità di effettuazione del lavoro sui turni (n. lavoratori interessati, composizione delle eventuali squadre, giorni e ore di avvicendamento turno, periodo del turno).
[…]
Nei turni diurni per lavori di irrigazione e negli essiccatoi aziendali, si procede alla riduzione dell'orario di mezz’ora alla fine del turno.
Nei turni diurni per lavori colturali con mezzi meccanici superiori ai 60 c.v., si prevede un riposo retribuito di mezz’ora, che sarà effettuato durante il turno stesso […]
Negli altri turni si darà luogo ad una riduzione di orario pari a 15 minuti retribuiti.

In sostituzione del punto 2) dell'art. 21, in precedenza siglato
2) Maggiorazione di orario
Sulla base di quanto stabilito dal 3° comma dell'art. 34 del CCNL del 22 ottobre 2014, dal 1 luglio al 31 ottobre e per un massimo di 70 ore, l'orarlo di lavoro ordinario sarà, a richiesta dell'azienda e per oggettive esigenze produttive, di 44 ore settimanali così distribuite: 8 ore dal lunedì al venerdì e 4 ore il sabato, con possibilità di recupero di tale maggior orario in altro periodo.
Le aziende comunicheranno alle RSA/RSU l'effettuazione dell'orario dì cui al presente punto.