Tipologia: Contratto integrativo aziendale
Data firma: 4 febbraio 2010
Validità: 01.01.2006 - 31.12.2009
Parti: Delegazione di parte pubblica e delegazione sindacale
Comparti: Sanità, Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi Varese
Fonte: CNEL

Sommario:

 Indice Sommario
Premessa
Titolo I - Disposizioni generali
Articolo 1 Campo di applicazione
Articolo 2 Decorrenza e durata
Titolo II- Servizi minimi essenziali in caso di sciopero
Articolo 3 Principi generali
Articolo 4 Contingenti per garanzia servizi minimi essenziali
Titolo III - Relazioni sindacali
Articolo 5 Principi generali
Articolo 6 Delegazione trattante
Articolo 7 Contrattazione collettiva integrativa aziendale
Articolo 8 Informazione
Articolo 9 Concertazione
Articolo 10 Consultazione
Articolo 11 Interpretazione autentica
Articolo 12 Modalità di svolgimento delle relazioni sindacali
 Articolo 13 Commissioni tecniche paritetiche
Articolo 14 Clausola di raffreddamento
Articolo 15 Ufficio Politiche Sindacali
Articolo 16 Prerogative sindacali sui luoghi di lavoro
Articolo 17 Comitato aziendale pari opportunità
Articolo 18 Comitato aziendale paritetico sul Mobbing
Titolo IV - Fondi contrattuali

Articolo 19 Descrizione generale fondi contrattuali
Titolo V - Istituti economici e normativi di peculiare interesse
Articolo 20 Accantonamenti per il finanziamento di Progetti Aziendali
Titolo VI - Norme finali
Articolo 21 Norma finale e di rinvio
Allegati al contratto collettivo decentrato integrativo
Allegato 1) Tabelle contingenti personale per garanzia dei minimi assistenziali in caso di sciopero
Allegato 2) Prospetti fondi contrattuali 2006-2009
Verbale del collegio sindacale n. 05 del 14 dicembre 2009
 

Contratto Integrativo Aziendale del Personale del Comparto Applicativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 10.04.2009 e del 31.07.2009 Personale del Comparto del SSN (quadriennio normativo 2006-2009 - bienni economici 2006-2007 e 2008-2009)

Addì 4 febbraio 2010 presso l'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi" di Varese, ha avuto luogo l'incontro tra l'Amministrazione dell'Azienda nominata, e le Organizzazioni Sindacali del personale del Comparto e la RSU aziendale, quali parti costituenti la Delegazione Trattante in sede di contrattazione collettiva integrativa aziendale.

Premesso che:
In data 12.11.2009 la Delegazione Trattante ha sottoscritto l'ipotesi di Contratto Integrativo; successivamente in data 13.11.2009 con nota prot. n. 0050034 il Direttore Generale ha provveduto alla trasmissione dell'ipotesi di Contratto Integrativo al Collegio Sindacale; - il Collegio Sindacale, con verbale n. 05 del 14.12.2009, nel prendere atto dell'ipotesi di Contratto Integrativo e della relazione tecnico - finanziaria, trasmessa con nota di cui sopra, ha attestato la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio;
le Parti appresso nominate, al termine del presente incontro, sottoscrivono in via definitiva l'allegato Contratto Integrativo Aziendale relativo al personale del Comparto.
Delegazione di parte pubblica
Delegazione di parte sindacale
Organizzazioni Sindacali firmatarie CCNL: Cgil, Cisl, Uil, Fials, Fsi
Rappresentanti RSU Aziendale

Titolo I - Disposizioni generali
Articolo 1 Campo di applicazione

1. Il presente Contratto Integrativo Aziendale (CIA), definito ai sensi dell'art. 4 del CCNL 19.04.2004, si applica a tutti i dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato presso l'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi" di Varese in rapporto alla tipologia di servizio prestato (orario pieno, orario parziale).
2. Sono fatte salve le limitazioni stabilite dai CC.CC.NN.LL. per i dipendenti assunti con Contratto a tempo determinato e con contratto a tempo parziale.
3. Restano salve le materie che per loro natura richiedono diversi tempi di negoziazione o verifiche periodiche ed eventuali diverse decorrenze concordate tra le parti.

Titolo III - Relazioni sindacali
Articolo 5 Principi generali

1. Si riconferma il sistema delle relazioni sindacali previsto dal CCNL 07.04.1999 e dal CCNL integrativo 20.09.2001 tenendo conto delle modifiche di cui al Titolo II del CCNL 19.04.2004.
2. Il modello di relazioni sindacali, reciprocamente informato ai principi di responsabilità, correttezza, buona fede e prevenzione dei conflitti, prevede un articolato rapporto tra Azienda e Rappresentanze Sindacali tendente ad assicurare la trasparenza delle decisioni ed il pieno coinvolgimento di tutte le parti all'interno di un assetto generale in cui sono individuate con chiarezza le singole sfere di responsabilità e gli ambiti di autonomia decisionale propri di ciascun soggetto.
3. Questo assetto prevede quattro livelli di coinvolgimento:
- la contrattazione integrativa aziendale;
- la concertazione;
- l'informazione ( preventiva o successiva );
- la consultazione;
oltre all'interpretazione autentica di clausole contrattuali.

Articolo 6 Delegazione trattante
1. La delegazione abilitata alle trattative secondo i modelli previsti dalla vigente disciplina collettiva nazionale (contrattazione, concertazione, consultazione), è così composta:
Parte pubblica
- Direttore Generale
- Direttore Amministrativo
- Direttore Sanitario
- Direttore Medico di presidio
- Direttore Sitra
- Direttore U.O. Sviluppo e Gestione Risorse Umane
Parte sindacale
- le RSU Aziendali
- le Organizzazioni Sindacali di categoria firmatarie del CCNL.

Articolo 7 Contrattazione collettiva integrativa aziendale
1. Le materie oggetto di contrattazione sono quelle espressamente previste e tassativamente indicate dal CCNL 07.04.1999 fermo restando quanto previsto dall'art. 7 del CCNL 19.04.2004 e dall'art. 2 del CCNL 31.07.2009 (Coordinamento Regionale).

Articolo 8 Informazione
1. L'informazione è un livello di relazione sindacale che assicura trasparenza e partecipazione, si realizza comunicando e trasmettendo documentazione ai soggetti sindacali, può essere preventiva o successiva ed è regolamentata dall'art. 6 CCNL 07.04.1999.

Articolo 9 Concertazione
1. La concertazione consiste in una modalità di confronto tra le parti, che può concludersi con una intesa (che non ha natura contrattuale) oppure con posizioni diverse ed a seguito della quale ciascun soggetto riacquista la propria autonomia d'azione.
2. La concertazione si svolge sui criteri generali inerenti le materie previste dall'art. 6 CCNL 07.04.1999.

Articolo 10 Consultazione
1. La consultazione consiste in una modalità di confronto tra le parti diretta a chiarire la posizione delle OO.SS. su materie specifiche. Per raccogliere queste informazioni si può procedere anche attraverso la posta elettronica. Non è obbligatorio pervenire ad un accordo e non è necessario redigere un verbale.
2. La consultazione è obbligatoria è regolamentata dall'art. 6 CCNL 07.04.1999.

Articolo 11 Interpretazione autentica
1. Nei casi in cui insorgano controversie di carattere generale sull'interpretazione di clausole del contratto integrativo od altro tipo di accordo, la delegazione trattante si riunisce, su richiesta di una o più delle parti firmatarie del presente contratto, per definire l'interpretazione autentica.
2. Durante l'esame è sospesa l'applicazione della clausola controversa, l'accordo di interpretazione autentica sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della sua vigenza.

Articolo 12 Modalità di svolgimento delle relazioni sindacali
1. L'Azienda riconosce nelle forme di rappresentanza organizzata dei lavoratori un interlocutore fondamentale della dinamica aziendale ed assume quindi l'impegno del confronto proficuo con le rappresentanze sindacali, al fine di ricercare un equilibrio tra le attese e le aspirazioni dei singoli e le finalità dell'Azienda stessa, nel quadro delle compatibilità organizzative.
2. Le parti contraenti nel convenire di confermare e valorizzare gli accordi a suo tempo intervenuti in materia, quali regole contrattuali di reciproco comportamento, al fine di una maggiore snellezza e proficuità del lavoro per entrambe stabiliscono che:
a) gli incontri avranno di norma cadenza bimestrale e si svolgeranno nella giornata di mercoledì ferme restando le modalità di convocazione riportate al punto successivo;
b) gli incontri per la trattazione delle materie oggetto di contrattazione, concertazione e consultazione, come sopra specificate, sono convocati dall'Azienda, di norma almeno 10 giorni lavorativi prima della data fissata, salvo casi di particolare necessità e/o urgenza ovvero legati a specifiche contingenze;
c) il termine di cui sopra, comunque non perentorio, non si applica qualora la data dell'incontro sia fissata di comune accordo dalla delegazione trattante nel corso di precedente seduta (cd. "autoconvocazione");
d) l'Azienda trasmette alle parti sindacali l'eventuale documentazione utile per la trattativa almeno 5 giorni lavorativi prima della data fissata, qualora ciò sia possibile, tenuto conto della specificità e/o complessità delle materie;
e) gli accordi saranno forniti alle parti firmatarie anche su supporto informatico;
f) le parti potranno concordare un calendario di riunioni, al fine di permettere una razionale trattazione dei vari argomenti, specie quelli fra loro correlati;
g) nelle comunicazioni di convocazione dell'incontro è fissata dove possibile, oltre l'ora di inizio, anche quella di fine;
h) delle sedute non è obbligatorio redigere apposito verbale così come indicato dall'Aran nelle proprie note;
i) la redazione del verbale è obbligatoria solo nel caso della concertazione, il cui esito deve essere formalizzato in apposito verbale che riporti una sintesi delle posizioni espresse da tutte le parti;
j) quando un partecipante intende riportare integralmente a verbale una dichiarazione ha l'obbligo di dettarne il testo in modo chiaro e preciso;
k) il verbale fa fede quale documento ufficiale dell'esito della concertazione;
l) copia dei verbali di concertazione sarà inviata alle parti sindacali di norma nei 15 giorni successivi;
m) la forma scritta è obbligatoria per gli accordi di contrattazione integrativa;
n) per l'esame di questioni di particolare rilievo, la delegazione trattante può convocare tavoli tecnici ristretti cui partecipano i soggetti sindacali nel numero massimo di uno per ogni sigla sindacale oltre ad una delegazione delle RSU; le questioni esaminate in tali sedi vengono riportate nella successiva riunione di delazione trattante per l'assunzione delle eventuali decisioni negoziali.

Articolo 13 Commissioni tecniche paritetiche
1. Qualora ne ravvisi la necessità nel quadro di una migliore partecipazione all'attività aziendale, a scopi di verifica e/o monitoraggio di applicazioni contrattuali ovvero per l'approfondimento e/o elaborazione di proposte per la trattativa, la Delegazione Trattante può decidere di comune accordo la costituzione di commissioni tecniche, senza alcun potere negoziale, di volta in volta individuate a seconda delle necessità e di durata limitata allo svolgimento dei compiti assegnati.
2. Tali commissioni sono composte in modo paritetico da n. 1 componente designato da ciascuna delle parti sindacali firmatarie del presente contratto oltre ad una delegazione delle RSU. L'Azienda partecipa con un numero pari di componenti.
3. La designazione dei componenti deve essere formulata nello spirito della rappresentatività prevista dal Contratto Collettivo Nazionale Lavoro

Articolo 15 Ufficio Politiche Sindacali
1. L'Ufficio Politiche Sindacali ha funzioni esclusive di interfaccia operativa e di garanzia delle attività di supporto tecnico giuridico della Delegazione Trattante.
2. L'Ufficio Politiche Sindacali non ha alcuna competenza in materia di:
a) rappresentanza dell'Azienda al tavolo negoziale;
b) ricezione e/o gestione di contenzioso;
c) conciliazione di controversie.
3. Nell'ambito delle competenze spettanti, come sopra indicate, l'UPS svolge, in particolare le seguenti attività:
d) monitoraggio periodico, in sintonia con la Direzione Aziendale, degli argomenti da trattare ai vari livelli relazionali;
e) convocazione degli incontri fissati dalla Direzione Aziendale, di norma per iscritto ovvero con altro mezzo idoneo;
f) garanzia dell'informazione delle parti sindacali nelle materie indicate nel presente contratto, mediante invio dei documenti, atti e/o provvedimenti a tal fine inoltrati allo stesso UPS dagli uffici competenti;
g) gestione delle pratiche affidate e riguardanti il riscontro di richieste sindacali scritte di informazioni e/o chiarimenti su singole fattispecie;
h) studio ed elaborazione di piattaforme, proposte di accordi e/o testi di contrattazione integrativa aziendale e concertazione;
i) trasmissione degli accordi alle Strutture interessate all'applicazione degli stessi;
j) verifiche dei protocolli applicativi degli accordi che si rendano necessari;
k) predisposizione atti deliberativi in materia di relazioni sindacali;
1) gestione della reportistica.

Articolo 16 Prerogative sindacali nei luoghi di lavoro
1. L'Azienda garantisce la fruizione delle prerogative spettanti alle parti firmatarie del presente contratto, secondo le modalità previste dalla vigente disciplina contrattuale nazionale.
2. Per ciò che attiene alle modalità di ripartizione e fruizione dei permessi sindacali e di partecipazione alle assemblee, le parti si danno reciprocamente atto che la materia è compiutamente disciplinata, a livello nazionale, dal Contratto Collettivo Nazionale Quadro 07.08.1998 e successive modifiche ed integrazioni, al quale pertanto rinviano integralmente.

Articolo 17 Comitato Aziendale Pari Opportunità
1. Le parti contraenti prendono atto dell'avvenuta attivazione del Comitato Aziendale Pari Opportunità così come prevista dall'art. 7 del CCNL 07.04.1999.
2. Il Comitato Aziendale Pari Opportunità svolge le funzioni attribuite dalla vigente disciplina collettiva nazionale, alla quale pertanto si rinvia integralmente, ed è tenuto ad effettuare una relazione annuale sull'attività svolta. La partecipazione alle riunioni del Comitato è considerata attività di servizio a tutti gli effetti.

Articolo 18 Comitato Paritetico Aziendale sul Mobbing
1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 del CCNL 19.04.2004 è stato costituito presso l'Azienda il Comitato Paritetico Aziendale sul Mobbing, del quale fanno parte:
a) Un componente designato da ciascuna delle OO.SS. firmatarie del contratto collettivo, lasciando la possibilità di individuazione di un delegato comune da parte di più sigle sindacali e prevedendo comunque un minimo di almeno 3 rappresentanti
b) da un pari numero di componenti designati dall'Azienda;
c) da un rappresentante del Comitato Pari Opportunità, da questo designato.
Per ogni componente titolare può essere designato anche un supplente.
2. Il Comitato Paritetico Aziendale sul Mobbing, nella composizione di cui sopra, è già stato costituito alla data di stipula del presente contratto e svolge le funzioni attribuite dalla vigente disciplina collettiva nazionale, alla quale pertanto si rinvia integralmente.
Il Comitato è tenuto ad effettuare una relazione annuale sull'attività svolta.
La partecipazione alle riunioni del Comitato è considerata attività di servizio a tutti gli effetti.

Titolo VI - Norme finali
Articolo 21 Norma finale e di rinvio

[...]
2. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, le parti convengono di rinviare integralmente alle disposizioni vigenti contenute nei contratti Collettivi nazionali di Lavoro di categoria, alle norme non espressamente disapplicate dei Contratti Integrativi Aziendali nonché alle disposizioni legislative, nazionali e regionali, in materia.
3. Le parti, in attesa dell'emanazione da parte della Regione Lombardia delle linee di indirizzo ex art. 7 CCNL 19.04.2004 e art. 2 CCNL 31.07.2009, ritengono prioritario concludere la presente fase negoziale in tempi brevi e pertanto concordano di rinviare una apposita sequenza contrattuale integrativa del presente CIA, da definirsi entro 30 giorni dall'emanazione delle linee di indirizzo regionali sopra richiamate, la trattazione delle seguenti tematiche:
[...]
b) alla realizzazione della formazione continua, comprendente l'aggiornamento professionale e la formazione permanente;
[....]
i)Prestazioni Lavoro Straordinario;
[...]
m) Deroghe D.Lgs 66/2003;
n) Tempi di vestizione;
[...]