Ministero della Salute
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA
UFFICIO III Coordinamento USMAF- SASN

 

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Oggetto: Formazione personale navigante marittimo: estensione validità della certificazione dei corsi di primo e secondo livello First Aid e Medical Care per il personale imbarcato o in malattia.

Premesso che il decreto legislativo 12 maggio 2015, n.71, emanato in attuazione della Direttiva 2012/35/UE, che modifica la Direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare, individua il Ministero della Salute quale Autorità competente per il rilascio dei certificati di addestramento di cui al Capo VI, Regola VI/4, allegato I, definiti ai sensi dell’articolo 11, comma 2 (First Aid e Medical Care), si ricorda che le disposizioni contenute nella predetta normativa sono state rese operative dal Decreto del Ministro della Salute 16 giugno 2016 pubblicato nella gazzetta Ufficiale serie generale del 22 agosto 2016 n. 195.
In considerazione del delicato momento epidemiologico che ha condizionando il sistema dei trasporti marittimi in tutto il mondo sia nell’anno 2020 che 2021, il Ministero della Salute ha emanato numerose circolari di carattere eccezionale (a titolo esemplificativo e non esaustivo si ricordano le circolari n° 0015188 del 30/04/2020, n° 21859 del 23/06/2020, n° 499 del 7/01/2021 e la circolare n°0002185 del 20/01/2021) volte a consentire al personale navigante, imbarcato e non, di poter continuare a svolgere il proprio servizio a bordo delle navi, fino all’effettivo sbarco, e dando indicazioni sulla proroga della validità dei certificati First Aid e Medical care, delle visite biennali e delle visite preventive di imbarco.
Ad integrazione di quanto sopra, si ricorda agli enti e alle strutture autorizzate che il Ministero della Salute con la circolare n° 13061 del 15/04/2020 ha consentito lo svolgimento dei corsi di addestramento e aggiornamento in modalità on-line, e con circolare n° 0011565 del 23/03/2021-DGPRE-MDS-P sono state descritte le modalità di svolgimento dei corsi on-line e fornite ulteriori indicazioni sull’effettuazione dei corsi in modalità sincrona o asincrona e sulle prove finali da implementare. Quest’ultima circolare ha previsto, inoltre, in deroga all’articolo 7, comma 2 del DM 16 giugno 2016, la possibilità per gli enti autorizzati di aumentare il numero massimo di allievi iscrivibili ai corsi di aggiornamento (30 per il refresh First Aid e 20 per il refresh Medical Care). Come è noto, infatti, nell’anno corrente e in particolare nel corso del secondo semestre 2021, scadono i certificati, di durata quinquennale, emessi nel 2016 a seguito dell’entrata in vigore degli Emendamenti di Manila 2010 alla Convenzione STCW. Tale concomitanza ha generato una notevole quantità di richieste di corsi di refresh da parte delle imprese armatoriali nei confronti dei centri di formazione e degli Enti sanitari accreditati.
Ai sensi dell’art. 7 e dell’art 10 del predetto decreto, è stata effettuata una attività di verifica e di ricognizione dei corsi di formazione First Aid e Medical Care attivati sul territorio nazionale dal quale è emersa una sostanziale saturazione dei posti disponibili per i corsi di aggiornamento (c.d. refresh training), in particolare per quelli Medical care refresh per il secondo semestre 2021, nonostante l’aumento dei posti messi a disposizione da parte degli enti autorizzati. Si auspica che gli Enti sanitari accreditati possano venire incontro alla crescente domanda di corsi di
aggiornamento First Aid e Medical Care anche rafforzando e flessibilizzando le modalità di erogazione dei corsi on-line, sincrona e asincrona, in sinergia con gli Usmaf-Sasn territorialmente competenti.
Tenuto conto di quanto sopra riportato e del perdurare dell’emergenza sanitaria, al fine di consentire anche al personale navigante imbarcato o in malattia di poter programmare in tempo la frequenza dei corsi di aggiornamento First Aid e Medical Care presso gli Enti sanitari autorizzati, si dispone che per quei marittimi ai quali il certificato di addestramento scade mentre sono imbarcati o in malattia, comunque entro la data del 31/12/2021, l’ammissione al solo corso di aggiornamento (sia First Aid che Medical Care) possa essere accettata entro il termine di 60 (sessanta) giorni successivi alla data di sbarco o dalla data di fine della malattia. Pertanto, il 60° giorno successivo allo sbarco o alla data di fine malattia è da considerarsi il termine ultimo entro cui poter essere ammessi alla frequenza dei previsti corsi di aggiornamento (c.d. refresh training) senza necessità di ripetere il relativo corso di addestramento nella sua interezza. Decorsi i 60 gg. di cui sopra, si dovrà necessariamente ripetere l’intero corso di addestramento.
Al riguardo, appare opportuno ribadire che tale termine, utile per la frequenza del previsto aggiornamento (refresh), non deve essere inteso quale prolungamento della validità del relativo certificato di addestramento il quale, pertanto, alla scadenza, non consentirà più al marittimo di poter prendere imbarco.

Roma, 17/08/2021
 

Il Direttore Generale
Dott. Giovanni Rezza