MINISTERO DELLA SALUTE
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA
UFFICIO 3 - Coordinamento USMAF – SASN


A … omissis….
 

OGGETTO: Proroga dei termini di validità della visita biennale - Articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18 come modificato dall’art 3-bis della legge n. 159 del 27 novembre 2020.

In data 3 dicembre 2020 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la legge 27 novembre 2020, n.159, recante conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”.
Ai fini di quanto qui di interesse, rileva le disposizioni di cui all’art. 3 bis -Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza che modifica l’art .103 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e che risulta così modificato:
“Art. 103 (sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza).- (Omissis):
2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati,... (omissis) …… in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza ……. (Omissis)
“2-sexies. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2".

Pertanto, alla luce della normativa suesposta, è prorogata la validità della visita biennale del personale navigante per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza Covid 19 che, allo stato, il d.l. 14 gennaio 2021 n. 2 fissa alla data del 30 aprile 2021.
Cordiali saluti
 

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giovanni Rezza)