Regione Sicilia
Ordinanza contingibile e urgente 22 agosto 2021, n. 85
Ulteriori misure per l’emergenza epidemiologica da Covid-19

Il Presidente della Regione Siciliana

Visto l’art. 32 della Costituzione;
Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
Visto l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, successivamente prorogato al 15 ottobre 2020, al 31 gennaio 2021, al 30 aprile 2021 e, da ultimo, al 31 dicembre 2021;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630/2020 che individua nel Presidente della Regione Siciliana il soggetto attuatore delle misure emergenziali connesse allo stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri e, pertanto, ritenuta la presente ordinanza altresì nell’ambito dell’esercizio dei poteri delegati dall’autorità del Governo centrale, oltre che delle specifiche competenze statutarie connesse alla tutela dei diritti soggettivi alla popolazione ivi sottesi;
Visto l’articolo 3, comma 6-bis e l'articolo 4 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell’1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell’1aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell’11 giugno 2020, del 14 luglio 2020, del 7 agosto 2020, del 7 settembre 2020 del 18 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020;
Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge n. 35/2020 ed il successivo decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con legge n. 74/2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, che all’articolo 1, comma 1, preso atto dell’aggravarsi della situazione a livello nazionale e regionale, prevede che “allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 le misure di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all’intero territorio nazionale”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”, sull’intero territorio nazionale, nonché l’ulteriore decreto del 22 marzo 2020 con cui, ribadendo lo stato di emergenza ed il carattere particolarmente diffuso dell’epidemia, con l’incremento di casi sul territorio nazionale, è stato disposto il “divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”;
Visto il decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020, con il quale sono stati adottati i criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;
Visto il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con legge 14 luglio 2020, n. 74;
Viste le Ordinanze contingibili e urgenti n. 1 del 25 febbraio 2020, n. 2 del 26 febbraio 2020, nn. 3 e 4 dell’8 marzo 2020, n. 5 del 13 marzo 2020, n. 6 del 19 marzo 2020, n. 7 del 20 marzo 2020, nn. 8, 9 e 10 del 23 marzo 2020, n. 11 del 25 marzo 2020, n. 12 del 29 marzo 2020, n. 13 dell’1 aprile 2020, n. 14 del 3 aprile 2020, n. 15 dell’8 aprile 2020, n. 16 dell’11 aprile 2020, n. 17 del 18 aprile 2020, n. 18 del 30 aprile 2020 e nn. 19 e 20 dell’1 maggio 2020, n. 21 del 17 maggio 2020, n. 22 del 2 giugno 2020, n. 23 del 3 giugno 2020, n. 24 del 6 giugno 2020 n. 25 del 13 giugno 2020, n. 26 del 2 luglio 2020, n. 27 del 14 luglio 2020, n. 28 del 14 luglio 2020, n. 29 del 30 luglio 2020, n. 30 del 31 luglio 2020, n. 31 del 9 agosto 2020, n. 32 del 12 agosto 2020, n. 33 del 22 agosto 2020, n.  34 del 10 settembre 2020, n. 35 del 19 settembre 2020, n. 36 del 27 settembre 2020, n. 37 del 2 ottobre 2020, n. 38 del 4 ottobre 2020, n. 39 del 7 ottobre 2020, n. 40 del 10 ottobre 2020, n. 41 del 12 ottobre 2020, n. 42 del 15 ottobre 2020, n. 43 del 15 ottobre 2020, n. 44 del 16 ottobre 2020, n. 45 del 16 ottobre 2020, n. 46 del 16 ottobre 2020, n. 47 del 18 ottobre 2020, n. 48 del 19 ottobre 2020 e n. 49 del 20 ottobre 2020, n. 50 del 22 ottobre 2020, n. 51 del 24 ottobre 2020, n. 52 del 25 ottobre 2020, n. 53 del 30 ottobre 2020, n. 54 del 2 novembre 2020, n. 55 del 7 novembre 2020, n. 56 del 9 novembre 2020, n. 57 del 10 novembre 2020, n. 58 del 14 novembre 2020, n. 59 del 15 novembre 2020, n. 60 del 17 novembre 2020, n. 61 e n. 62 del 19 novembre 2020, n. 63 del 28 novembre 2020, n. 64 del 10 dicembre 2020, n. 65 del 21 dicembre 2020, n. 1 del 3 gennaio 2021, n. 2 del 4 gennaio 2021, nn. 3 e 4 del 5 gennaio 2021, n. 5 dell’8 gennaio 2021 e nn. 6 e 7 del 9 gennaio 2020, n. 8 dell’11 gennaio 2021, n. 9 del 12 gennaio 2021, n. 10 del 16 gennaio 2021, n. 11 del 30 gennaio 2021, n. 12 del 3 febbraio 2021, n. 13 del 12 febbraio 2021, n. 14 del 18 febbraio 2021, n. 15 del 23 febbraio 2021, n. 16 del 28 febbraio 2021, n. 17 del 4 marzo 2021, n. 18 del 4 marzo 2021, n. 19 del 4 marzo 2021, 20 del 10 marzo 2021, 21 del 15 marzo 2021, 22 del 16 marzo 2021, 23 del 17 marzo 2021, 24 del 23 marzo 2021, n. 25 del 24 marzo 2021, n. 26 del 26 marzo 2021, n. 27 del 29 marzo 2021, n. 28 del 30 marzo 2021, n. 29 del 31 marzo 2021, n. 30 dell’1 aprile 2021, n. 31 del 2 aprile 2021, n. 32 del 3 aprile 2021, nn. 33, 34 e 35 del 6 aprile 2021, n. 36 del 7 aprile 2021, nn. 37 e 38 del 9 aprile 2021, n. 39 del 12 aprile 2021, n. 40 del 13 aprile 2021, n. 41 del 14 aprile 2021, n. 42 del 15 aprile 2021, n. 43 del 16 aprile 2021, n. 44 del 17 aprile 2021, n. 45 del 19 aprile 2021, n. 46 del 22 aprile 2021, n. 47 del 26 aprile 2021, n. 48 del 27 aprile 2021, n. 49 del 28 aprile 2021, n. 50 del 30 aprile 2021, n.51 del 3 maggio 2021, n. 52 del 5 maggio 2021, n. 53 dell’8 maggio 2021, n. 54 del 10 maggio 2021, n. 55 del 12 maggio 2021, n. 56 del 13 maggio 2021, n. 57 del 14 maggio 2021, n. 58 del 18 maggio 2021, n. 59 del 20 maggio 2021, n. 60 del 21 maggio 2021, n. 61 del 25 maggio 2021, n. 62 del 26 maggio 2021, nn. 63 e 64 del 27 maggio 2021, n. 65 del 31 maggio 2021, n. 66 dell’1 giugno 2021, n. 67 del 9 giugno 2021, n. 68 del 10 giugno 2021, n. 69 del 13 giugno 2021, n. 70 del 18 giugno 2021, n. 71 del 21 giugno 2021, n. 72 del 24 giugno 2021, n. 73 del 30 giugno 2021, n. 74 dell’1 luglio 2021, n. 75 del 7 luglio 2021, n. 76 del 12 luglio 2021, n. 77 del 14 luglio 2021, n. 78 del 16 luglio 2021, n. 79 del 20 luglio 2021, n. 80 del 21 luglio 2021, n. 81 del 23 luglio 2021, n. 82 del 24 luglio 2021, n. 83 del 28 luglio 2021 e n. 84 del 13 agosto 2021, adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, recanti misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica;
Viste le Circolari dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana e le Circolari del Soggetto attuatore ex OCDPC n. 630/2020 (con particolare riferimento alla n. 1 del 10 gennaio 2021);
Visto l’art. 1, co. 14 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, come convertito, e il successivo decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 luglio 2020 “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020, pubblicato in G.U. n. 198 dell’8 agosto 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”, pubblicato in G.U. n. 222 del 7 settembre 2020;
Visto il decreto legge 7 ottobre 2020, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, pubblicato in G.U. n. 48 del 7 ottobre 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2020, pubblicato in G.U. n. 253 del 13 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 ottobre 2020, pubblicato in G.U. n. 258 del 18 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, pubblicato in G.U. n. 265 del 25 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, pubblicato in G.U. n. 275 del 4 novembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”;
Vista la Circolare n. 24 del 26 ottobre 2020 del Preposto al Soggetto Attuatore ex OCDPC n. 630/2020-Dirigente Generale del D.R.P.C., recante “Chiarimenti in ordine al coordinamento delle norme dettate dal DPCM del 24 ottobre 2020 con le disposizioni di cui all’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 51 del 24 ottobre 2020”;
Visto il decreto legge 2 dicembre 2020, n. 158;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020;
Vista la Circolare dell’Ufficio Scolastico regionale per la Sicilia, del 10 novembre 2020, secondo cui le scuole devono attivare tempestivamente gli interventi di didattica digitale integrata quando sia necessario sospendere le attività scolastiche in presenza a causa di condizioni epidemiologiche contingenti, ciò a valere sia per il singolo alunno in quarantena sia per l’intera classe posta in isolamento;
Visto il decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172 ed il successivo decreto legge del 14 gennaio 2021, n. 2;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021;
Visto il decreto legge 23 febbraio 2021, n. 15;
Visto il decreto legge 13 marzo 2021, n. 30;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 relativo a “ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»”, pubblicato in G.U. n. 52 del 2 marzo 2021;
Visto il decreto legge dell’1 aprile 2021 n. 44;
Visto il decreto legge del 22 aprile 2021 n. 52 in merito alla adozione di misure per contenere e contrastare l’emergenza epidemiologica in aggiunta ed a parziale modificazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021;
Visto il decreto legge del 18 maggio 2021 n. 65;
Vista le ordinanze del Ministro della Salute del 14 maggio 2021 e del 18 giugno 2021;
Visto il decreto legge del 23 luglio 2021 n. 105 e, in modo specifico, gli articoli 2 e 4, comma 1, let. a;
Visto il parere del CTS regionale del 4 agosto 2021;
Viste le note prot. n. 34884 del 5 agosto 2021 e prot. n. 34989 del 6 agosto 2021 del Dipartimento regionale ASOE;
Vista la nota prot. n. 74665 del 20 agosto 2021 dell’Asp di Enna, la lettera prot. n. 35878 di pari data del Dipartimento regionale ASOE e sentito il Commissario del Comune di Barrafranca;
Vista la relazione dell’Asp di Caltanissetta prot. n. 29558 del 20 agosto 2021, la successiva nota prot. n. 35880 del 20 agosto 2021 del Dipartimento regionale ASOE e sentito il Sindaco del Comune di Niscemi;
Visto il report del 21 agosto 2021, allegato lettera “A” della presente Ordinanza, con la indicazione dei Comuni con una percentuale di immunizzazione inferiore al 60%;
Ritenuto che al fine di ridurre progressivamente il numero dei contagi nelle aree territoriali caratterizzate da un elevato numero di soggetti non immunizzati, nel numero del 60% del totale della popolazione vaccinale, e con un indice di contagio nei sette giorni antecedenti pari o superiore a 150 casi per centomila abitanti (esclusi i comuni con un numero di casi inferiore a 10 unità), appare opportuno anticipare misure di contenimento e di promozione della vaccinazione di prossimità;
Tenuto conto del parere del Comitato tecnico scientifico regionale e ritenuto, allo stato, di dover uniformare i criteri di selezione delle misure di contenimento al quadro di riferimento delle normative nazionali vigenti, anche alla luce della interlocuzione tuttora in corso con il Garante per la protezione dei dati personali a seguito della emanazione della ordinanza n. 84 del 13 agosto 2021;
Vista l’ordinanza cautelare del T.A.R. Campania, pubblicata il 18 marzo 2020, che ritiene legittima l’ordinanza n. 15/2020 del Governatore della Regione Campania, con cui è stata disposta, in modo più restrittivo rispetto alle misure adottate dal Governo nazionale, la limitazione della libertà di circolazione, avendo il Collegio accordato “prevalenza alle misure approntate per la tutela della salute pubblica”;
 

ORDINA

Articolo 1
(Istituzione della zona arancione per i Comuni di Barrafranca e Niscemi)

1. In aggiunta alle vigenti misure contenitive del contagio, nei territori comunali di Barrafranca e Niscemi, dal 24 agosto 2021 fino al 2 settembre 2021 compreso, si applicano le disposizioni per la c.d. zona arancione previste dalla vigente normativa nazionale.
 

Articolo 2
(Disposizioni per i Comuni di cui all’allegato “A”)

1. Nei Comuni indicati nell’allegato “A”, oltre alle vigenti diposizioni per il contenimento del contagio, si applicano dal 24 agosto 2021 fino al 6 settembre 2021 compreso, le seguenti misure: a) uso obbligatorio delle mascherine in tutti i luoghi al chiuso e in quelli all’aperto ove sono presenti più soggetti (quali ad esempio strade e
piazze), ad eccezione dei bambini di età inferiore ai dodici anni, dei soggetti affetti da patologie che ne rendono incompatibile l’utilizzo e di coloro che, nel rispetto delle misure di prevenzione, effettuano attività sportiva all’aperto; b) divieto di assembramento nelle aree pubbliche; c) per le attività di banchetto e per gli eventi privati restano ferme le disposizioni vigenti con obbligo di tampone rinofaringeo per gli operatori e per i partecipanti nelle 48 ore antecedenti l’evento.
2. Il Direttore Generale dell’Azienda sanitaria provinciale competente per territorio promuove, con immediatezza dalla entrata in vigore della presente Ordinanza, con i Sindaci dei Comuni di cui all’allegato “A”, il Direttore del Distretto territorialmente competente e la rappresentanza dei Medici di medicina generale e dei Pediatri di libera scelta un tavolo tecnico finalizzato al raggiungimento del previsto target del 70% dei vaccinati in prima dose nel territorio comunale. Per il raggiungimento del predetto obiettivo, l’Azienda sanitaria provinciale competente è autorizzata a compiere gli atti amministrativi necessari al reperimento del personale amministrativo e medico, previa consultazione dei Medici di medicina generale e dei Pediatri di libera scelta operanti sul territorio comunale, finalizzato ad attivare modalità di vaccinazione decentrata e domiciliare.
3. Alla scadenza della efficacia della presente Ordinanza il Dipartimento di prevenzione dell’Asp territorialmente competente monitora i livelli di adesione alla campagna vaccinale e la diffusione del contagio. Nel caso di mancata progressione del target previsto dei vaccinati in prima dose nel territorio comunale e di concomitante diffusione del contagio superiore al parametro di 250 casi per centomila abitanti, vengono, con separata Ordinanza, disposte le ulteriori misure di contenimento.
 

Articolo 3
(Disposizioni finali)

1. La presente Ordinanza è pubblicata, anche con valore di notifica individuale, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito internet istituzionale della Regione Siciliana. Per gli adempimenti di legge, inoltre, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comuni.
2. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge.
3. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
 

Il Presidente
MUSUMECI

 

N.

Provincia

Comune

% immunizzati

Popolazione

ISTAT agg. 30.07.2021

N. positivi nella settimana indice (dal 13 al 19 agosto 2021)

Incidenza positivi settimanale n. casi / 100.000 residenti (dal 13 al 19 agosto 2021)

1

AG

Licata

52,84%

35.189

86

244

2

AG

Porto Empedocle

59,82%

15.818

28

177

3

AG

Racalmuto

59,74%

7.694

12

156

4

AG

Ravanusa

48,89%

10.862

20

184

5

CL

Butera

53,41%

4.284

13

303

6

CL

Gela

53,69%

71.535

178

249

7

CL

Mazzarino

45,63%

11.186

25

223

8

CL

Niscemi

47,63%

25.603

302

1180

9

CL

Riesi

54,00%

10.854

18

166

10

CT

Aci Castello

58,71%

17.618

31

176

11

CT

Castel di Iudica

41,73%

4.373

40

915

12

CT

Fiumefreddo di Sicilia

48,13%

9.119

19

208

13

CT

Grammichele

55,61%

12.773

21

164

14

CT

Gravina di Catania

51,87%

25.116

39

155

15

CT

Mascalucia

51,47%

30.919

54

175

16

CT

Mazzarone

53,08%

3.912

23

588

17

CT

Motta Sant'Anastasia

49,91%

12.187

27

222

18

CT

Palagonia

46,57%

16.081

57

354

19

CT

Ramacca

50,65%

10.398

26

250

20

CT

San Cono

54,57%

2.526

19

752

21

CT

San Michele di Ganzaria

47,15%

3.062

17

555

22

CT

San Pietro Clarenza

48,39%

8.031

13

162

23

CT

Valverde

54,60%

7.816

12

154

24

CT

Viagrande

54,16%

8.604

16

186

25

EN

Barrafranca

45,50%

11.947

106

887

26

EN

Piazza Armerina

58,65%

20.842

37

178

27

EN

Pietraperzia

59,18%

6.472

19

294

28

ME

Pace del Mela

49,57%

6.152

12

195

29

ME

Rodi Milici

58,83%

1.968

12

610

30

ME

San Filippo del Mela

50,32%

6.770

12

177

31

ME

Santa Lucia del Mela

53,31%

1.487

14

941

32

ME

Villafranca Tirrena

53,48%

8.236

14

170

33

PA

Capaci

58,54%

11.571

21

181

34

PA

Cinisi

59,56%

11.894

20

168

35

PA

Terrasini

56,09%

12.528

32

255

36

RG

Acate

46,70%

10.945

19

174

37

RG

Chiaramonte Gufi

58,78%

7.959

16

201

38

RG

Comiso

54,84%

30.202

140

464

39

RG

Ispica

59,31%

16.190

26

161

40

RG

Vittoria

53,36%

62.271

344

552

41

SR

Augusta

54,66%

34.490

121

351

42

SR

Avola

53,29%

30.492

88

289

43

SR

Carlentini

56,19%

16.864

36

213

44

SR

Francofonte

42,92%

11.847

18

152

45

SR

Lentini

53,13%

21.919

44

201

46

SR

Noto

50,46%

23.742

40

168

47

SR

Pachino

59,70%

21.722

37

170

48

SR

Priolo Gargallo

51,09%

11.508

23

200

49

SR

Rosolini

56,16%

20.667

82

397

50

SR

Solarino

49,65%

7.617

14

184

51

TP

Campobello di

Mazara

53,25%

11.470

34

296

52

TP

Castellammare del Golfo

59,32%

14.644

31

212

53

TP

Castelvetrano

56,01%

30.280

100

330

54

TP

Custonaci

50,50%

5.357

11

205

55

TP

Pantelleria

47,31%

7.391

24

325