Decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 675 - Attuazione della direttiva (CEE) n.196 del 1979 relativa al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale si applicano taluni metodi di protezione.


Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 264 del 24 settembre 1982

Vedi:
D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, art. 51


Preambolo
Il Presidente della Repubblica:


Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea;
Vista la direttiva n. 79/196 del 6 febbraio 1979, emanata dal Consiglio delle Comunità europee, concernente il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale si applicano taluni metodi di protezione;
Considerato che in data 14 maggio 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;
Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;
Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di grazia e giustizia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 luglio 1982;


Emana il seguente decreto:

Articolo 1

Il presente decreto riguarda il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale si applicano uno o più dei seguenti modi di protezione:
immersione in olio "o";
sovrappressione interna "p";
immersione sotto sabbia "q";
custodia a prova di esplosione "d";
sicurezza aumentata "e";
sicurezza intrinseca "i".
incapsulamento "m";
sistemi elettrici di sicurezza intrinseca "i" (1).

(Ultima voce aggiunta dall'art. 1, DM 11 novembre 1994)

 

Articolo 2

Il materiale elettrico di cui al precedente art. 1 può essere venduto, circolare liberamente ed essere usato in modo conforme alla sua destinazione solo se è conforme oltre che alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica che attua la direttiva (CEE) n. 76/117 anche a quelle del presente decreto.

Articolo 3

Ai fini del presente decreto, figurano nell'allegato I le norme armonizzate di cui all'art. 4, primo comma, lettera a ), del decreto del Presidente della Repubblica che attua la direttiva (CEE) n. 76/117.

Articolo 4

Ai fini del presente decreto, il marchio distintivo comunitario di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica che attua la direttiva (CEE) n. 76/117 deve essere conforme all'allegato II e deve essere apposto in modo visibile, leggibile e duraturo su ciascun materiale elettrico.
é vietato l'impiego, sul materiale oggetto del presente decreto, di marchi o iscrizioni che possano creare confusione con il marchio di cui all'allegato II.

Articolo 5

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, adegua al progresso tecnico il contenuto delle norme armonizzate di cui agli allegati I e II al presente decreto.

Articolo 6

Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 2 è punito con l'ammenda da L. 100.000 a lire 5 milioni o con l'arresto sino ad un anno.
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a lire 2 milioni.
Per l'irrogazione della predetta sanzione amministrativa e per l'applicazione delle relative sanzioni accessorie si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
Fino all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica previsto all'art. 17, settimo comma, della legge di cui al comma precedente, si applicano, in via transitoria, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1976 che individuano gli uffici periferici dei Ministeri cui sono demandate attribuzioni per l'applicazione del sistema sanzionatorio previsto dalla legge 24 dicembre 1975, n. 706, nonché le disposizioni di cui agli articoli da 3 a 9 e 13 di quest'ultima.

Articolo 7

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Allegato 1
Allegato unico.
(Si omettono gli allegati).